Il tribunale amministrativo regionale
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui  ricorsi  nn.  11073/1998,
 11596/1998,    11678/1998,    11713/1998,   11740/1998,   11770/1998,
 12112/1998,  12113/1998  e  7967/1998  proposti  rispettivamente  da:
 Simone Salvati, Lucio Cassara', Mimoza Canga, Maurizio Martini, Mario
 Martelloni,   Marco  Altieri,  Riccardo  Pino,  Alessandro  Cruciani,
 Christian Buttinelli, Matteo Bruno, Riccardo Diegoli, Luca Benevento,
 Pietro  Quartuccio,  Barbara  Salvati,  Rodolfo  Rimatori,   Gianluca
 Mendico,  Claudio  Fabro,  Gabriele  Urracci,  Danilo  Fontana, Marco
 Fiorilli, Jessica Leguia, Franco  Butera,  Alessandro  Torre,  Daniel
 Coppa, Cesare Barigelli, Donato Di Giorgio, Valentina Marconi;
   Contro  l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona
 del rettore in carica, il Ministero dell'Universita' e della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica, in persona del Ministro in carica, rapp.
 e difesi dall'Avv.ra gen. Stato, ex lege, domiciliato  in  Roma,  via
 dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva:
     del  d.m. Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
 del  22 giugno 1998 n. 143, con cui e' stato determinato per il corso
 di laurea in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  della  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La
 Sapienza" un  numero  di  posti  pari  a  27  per  l'anno  accademico
 1998/1999;
     del provvedimento, di estremi ignoti, con cui l'Universita' degli
 studi  di Roma "La Sapienza" facolta' di medicina e chirurgia - corso
 di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'A.A. 1998-1999  un
 numero  di  posti  pari  a  0  (zero),  nonche'  di tutte le relative
 delibere, non  conosciute,  del  consiglio  di  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria,  del  consiglio  di  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia,  del  senato  accademico,  del  consiglio  di
 amministrazione  di  detta  Universita' e del Consiglio universitario
 nazionale;
     di ogni altro atto, precedente, coevo  e/o  successivo,  comunque
 connesso e/collegato a quelli impugnati (ric. n. 11073/98);
     Lorenzo  Zanasi, rapp. e difeso dall'avv. Marco Tortorella elett.
 dom. nello studio del difensore, in Roma, via G. Antonelli n. 4;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; l'Universita' degli
 Studi di Firenze, in persona del rettore pro-tempore; il consiglio di
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita' degli studi di
 Firenze, in persona del preside  pro-tempore;  il  senato  accademico
 dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,  in  persona del preside
 pro-tempore rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  ex  lege  domiciliato  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per
 l'annullamento, previa sospensiva:
     A) del provvedimento, contenuto nella graduatoria affissa  presso
 la  segreteria  del  corso  di  laurea in medicina e chirurgia, della
 facolta' di medicina e chirurgia,  dell'Universita'  degli  studi  di
 Firenze,  dal  cui  esame  l'odierno istante ha appreso di non essere
 stato ammesso a frequentare il suddetto corso di laurea;
     B) del decreto-bando del rettore dell'Universita' degli studi  di
 Firenze del 24 luglio 1998;
     C)  di  ogni  altro  atto  presupposto, connesso e conseguenziale
 (ric. n. 11596/1998); Nicoletta Canitano, rapp.  e  difesa  dall'avv.
 Giuseppe  Castelli  Avolio elettivamente domiciliata nello studio del
 difensore, in Roma, piazza Borghese n. 3;
   Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in  persona
 del  rettore  pro-tempore;  il  Ministero  dell'Universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica,   in   persona   del   Ministro
 pro-tempore;  il  Consiglio  universitario  nazionale  in persona del
 legale  rappresentante  pro-tempore;  la  facolta'  di   medicina   e
 chirurgia  della  Universita'  degli  studi di Roma "La Sapienza", in
 persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  rapp.  e   difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ex lege domiciliato in Roma,
 via  dei  Portoghesi  n. 12, per annullamento, previa sospensione del
 decreto 23 luglio 1998 del rettore dell'Universita'  degli  studi  di
 Roma  "La  Sapienza"  con cui e' stato indetto il concorso pubblico a
 445 posti per l'ammissione (preiscrizione) alla  immatricolazione  al
 primo  anno ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998/1999; della
 graduatoria generale di merito, resa nota in data 16  settembre  1998
 mediante affissione presso la segreteria della facolta' di medicina e
 chirurgia,   relativa   alle   prove   di  ammissione  alla  predetta
 immatricolazione;  della  delibera  del  consiglio  di  facolta'   di
 medicina  e  chirurgia  del  10  luglio  1998,  non conosciuta; della
 delibera del  senato accademico 17 luglio 1998, non  conosciuta;  del
 decreto  del  M.U.R.S.T.  n.  245 del 21 luglio 1997 pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 175 del  29  luglio  1997,  con  cui  e'  stato
 adottato  il  regolamento  recante  norme  in materia di accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento; del
 decreto del M.U.R.S.T. dell'11 giugno 1998 pubblicato nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  145  del  24  giugno 1998 con cui e' stata disposta la
 limitazione all'accesso ai corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia
 per  l'anno  accademico 1998/1999 e si e' provveduto a determinare le
 modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di  ammissione   (ric.   n.
 11678/1998);  Guido La Venuta, rapp.  e difeso dall'avv. Ciro Centore
 elett. dom. in Roma, via Sistina n. 121;
   Contro il Ministero della Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro-tempore,
 nonche'  l'Universita'  degli studi di Napoli Federico II, in persona
 del  legale  rappresentante  pro-tempore   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ex lege domiciliati in Roma,
 via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento  e  la  riforma,  previa
 sospensiva:
     a)  del  decreto  M.U.R.S.T.  anno  1998  con e per il quale, per
 l'anno accademico  1998/1999,  si  limitano  i  posti  disponibili  a
 livello  nazionale  per  le  immatricolazioni  ai  corsi di laurea in
 "medicina e chirurgia" e li si ripartiscono tra le varie  Universita'
 italiane   secondo  una  tabella  costituente  parte  integrante  del
 decreto, decretando per la Universita' di Napoli posti 213;
     b) del bando di concorso per l'anno accademico 1998/1999, per  il
 corso  di laurea cui ha partecipato il ricorrente, cosi' come bandito
 dalla Universita', in uno al decreto rettoriale di determinazioni per
 numero di posti disponibili, per immatricolazione al I anno e in  uno
 alla  delibera  del  Senato  accademico  di  approvazione  del bando,
 nonche' ancora, dello statuto della Universita' nella parte  in  cui,
 prevedibilmente, abbia anche a contemplare una limitazione del numero
 di posti disponibili;
     c)  degli atti, provvedimenti, verbali e determinazioni assunte/i
 dalla Universita', tra cui la determinazione pubblicata 15  settembre
 1998,  all'albo  pretorio della Universita' di Napoli e contenente la
 graduatoria dei giovani ammessi alla  iscrizione  (in  tutto  213)  e
 contenente,  tra  i  nominativi  degli  esclusi,  per  trovarsi fuori
 graduatoria (il ricorrente si trova nella posizione n. 514  e  quindi
 e' stato escluso);
     d)  del  decreto  ministeriale  21 luglio 1997 n. 245 M.U.R.S.T.,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, serie generale n.
 175, in tema di accessi alla istruzione universitaria;
     e)  degli  atti connessi ai precedenti in preordine e conseguenza
 (ric. n. 11713/1998);
   Cinzia Zanoli e  Cristina  Zanoli,  rappresentate  e  difese  dagli
 avvocati   Giorgio   Fregni   ed   Ennio  Mazzocco  ed  elettivamente
 domiciliate presso quest'ultimo in Roma, via Ugo Bassi n. 3;
   Contro l'Universita' degli studi di  Modena  e  Reggio  Emilia,  il
 consiglio  della  facolta'  di medicina e chirurgia della Universita'
 degli studi di Modena e Reggio Emilia,  il  consiglio  del  corso  di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria della Universita' degli
 studi di Modena e Reggio  Emilia,  il  Ministero  dell'Universita'  e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica, il Consiglio universitario
 nazionale, il  senato  accademico  dell'Universita'  degli  studi  di
 Modena   e   Reggio  Emilia,  il  consiglio  d'amministrazione  della
 Universita' degli  studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  il  rettore
 pro-tempore della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia e
 il    Presidente   in   carica   della   Repubblica   italiana,   per
 l'annullamento, previa sospensione:
     del decreto del M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245;
     del decreto del M.U.R.S.T. 11 giugno 1998;
     del bando in data 3 agosto 1998, relativo all'ammissione al corso
 di laurea in odontoiatria e protesi dentaria  per  l'anno  accademico
 1998/1999,  con  cui  l'Universita'  degli  studi  di Modena e Reggio
 Emilia, facolta' di  medicina  e  chirurgia  ha  previsto  un  numero
 d'iscrizione,  previo  esame  d'ammissione,  limitato  a  quattordici
 posti, nonche' di tutte le relative  delibere,  non  conosciute,  del
 consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del
 consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico,
 del  consiglio d'amministrazione di detta Universita' e del Consiglio
 universitario nazionale, nonche' del manifesto degli studi per l'a.a.
 1998/1999 in parte qua;
     dell'art. 52/3 dello statuto  dell'Universita'  di  Modena,  come
 modificato con decreto rettorale 11 agosto 1977;
     delle  delibere del senato accademico e del consiglio di facolta'
 dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia,  del  decreto
 del  rettore  dell'Universita'  degli studi di Modena e Reggio Emilia
 (tutti ancora sconosciuti alle  ricorrenti)  con  i  quali  e'  stato
 introdotto,  recepito o ribadito il numero delle iscrizioni al 1 anno
 del corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria,  per  l'anno
 accademico  1998/99,  a quattordici posti, nonche' di tutti gli altri
 atti comunque annessi, presupposti o conseguenziali  a  quelli  sopra
 citati;
     di  ogni  altro atto con cui le ricorrenti non sono state ammesse
 e/o iscritte al 1 anno del corso di laurea in odontoiatria e  protesi
 dentaria  presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
 degli studi di Modena e Reggio Emilia per  l'anno  1998/99  (ric.  n.
 11740);  Emanuele  Bruno, rapp. e difeso dall'avv. Annarita Iacopino,
 elett.  dom.  nello  studio  del  difensore,  in  Roma,  via   Erasmo
 Gattamelata n. 55;
   Contro  l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", in persona
 del  magnifico  rettore  pro-tempore,  per   l'annullamento,   previa
 sospensione:
     del  provvedimento affisso in data 15 settembre 1998 con il quale
 il sig. Emanuele Bruno, tra gli altri,  non  e'  stato  ammesso  alla
 facolta'  di  medicina  dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di
 Roma;
     del  decreto  del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica in data 11  giugno  1998  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  24  giugno 1998, n. 145, della delibera del
 consiglio della facolta' di medicina e chirurgia della  Sapienza  del
 10  luglio  1998, della delibera del Senato Accademico della Sapienza
 del  17  luglio  1998  e  del  decreto  rettorale  23   luglio   1998
 sull'iscrizione  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  (ric. n.
 11770/98); Sante Maggio, rappresentante e  difeso  dall'avv.  Stefano
 Del  Villano,  elettivamente  domiciliato in Roma, viale Ippocrate n.
 76;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica,  in persona del sig. Ministro pro-tempore, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura, generale  dello Stato, ex lege  domiciliato
 in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12;  per  l'annullamento  previa
 sospensione dell'efficacia;
     del  decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della   ricerca
 scientifica  e  tecnologica  dell'11  giugno  1998,  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1998, relativo  alla  determinazione
 per  l'anno  accademico  1998/99 del numero dei posti, ripartizione e
 modalita' di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e  protesi
 dentaria, e di tutti gli altri provvedimenti ad esso presupposti;
     del  decreto del Ministro dell'Universita' del 21 luglio 1997, n.
 245 - Regolamento recante norme in materia di accessi  all'istruzione
 universitaria,  e di quelli conseguenti, tra i quali la circolare del
 Ministro  dell'Universita'  del  12  giugno  1998  prot.   n.   4526,
 sconosciuta,  nonche' deI bando di concorso pubblico dell'Universita'
 di Roma "Tor Vergata" del 27  luglio  1998,  -  corso  di  laurea  in
 odontoiatria e protesi dentaria (ric. n. 12112/98);
   Nonche'  contro  l'Universita'  degli  studi di Roma "Tor Vergata",
 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ex  lege
 domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento
 previa sospensione:
     del bando di concorso  pubblico  dell'Universita'  di  Roma  "Tor
 Vergata"  del  27  luglio  1998,  corso  di  laurea in odontoiatria e
 protesi  dentaria  (ric.  n.  12113/98);   Maria   Luce   Millevolte,
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Massimo  Ortenzi,  elettivamente
 domiciliato c/o segreteria t.a.r. Lazio;
   Contro l'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio"  di  Chieti  e
 Ministero  Universita'  e  ricerca  scientifica e tecnologica rapp. e
 difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege  dom.  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi n.  12; per l'annuIlamento del bando di concorso
 di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 emesso  il  1  agosto  1997  dall'Universita'  degli  studi di Chieti
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  nel   quale   si   prevede   la
 programmazione e la limitazione del numero degli studenti iscrivibili
 al  primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
 per l'anno accademico 1997-98.
   Nonche'  per  l'annullamento  di  tutti  gli  atti  antecedenti   e
 susseguenti comunque presupposti e connessi con i quali si stabilisce
 la  limitazione  dell'accesso  al  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria ivi  comprese  le  deliberazioni  del  consiglio  di
 facolta'  che  hanno  limitato  l'accesso  al corso di laurea nonche'
 tutti gli atti concorsuali che hanno condotto alla  esclusione  della
 ricorrente  dalla  iscrizione  al  primo  anno del corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria, nonche' l'annullamento del  d.m.  n.
 245/97 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997 entrambi emanati dal
 Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  (ric. n.
 7967/98).
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in  giudizio  delle  Amministrazioni
 intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 21 ottobre 1998,
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi altresi' i difensori delle parti, come da verbale;
   Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto:
                            Fatto e diritto
   I. - Con i ricorsi all'esame della sezione i ricorrenti investono i
 provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui  determinano
 la  preclusione  dell'accesso  ai  corsi  universitari cui i medesimi
 aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico  1998-99  (nonche',
 limitatamente  al ricorso n. 7967/98, per l'anno accademico 1997-98),
 e ne  chiedono,  in  via  incidentale,  la  sospensione:  e  su  tale
 richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere.
   Trattasi  di  corsi  per i quali l'Amministrazione, attraverso atti
 regolamentari e di attuazione,  ha  imposto  consistenti  limitazioni
 nelle iscrizioni.
   L'agire   dell'Amministrazione,   ed   in  particolare  il  decreto
 ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento  recante  norme  in
 materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria  e  di connesse
 attivita' di orientamento") trova dichiaratamente supporto  normativo
 nell'art.    9,  comma  4,  legge  19  novembre  1990,  n.  341, come
 modificato dall'art.  17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127, che
 ha attribuito ad un atto  emanato  dal  Ministro  dell'Universita'  e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica il potere di determinare la
 limitazione degli accessi di cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce  che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N.
 i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso  alle  scuole
 di  specializzazione  ed  ai corsi universitari, anche a quelli per i
 quali l'atto emanato  dal  Ministro  preveda  una  limitazione  nelle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per  i  profili
 non    trattati    dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della costituzione.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un lato, sembra incotrovertibile che la  tutela  prevalente  cui
 mira  l'azione  intrapresa  discende,  nella  specie, dalla eventuale
 eliminazione  dalla  realta'  giuridica   della   disposizione   che,
 conferendo  il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa
 di precludere o limitare l'accesso ai  corsi  universitari:  si'  che
 viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita'  - anche in ragione di
 principi attinenti all'economia di giudizio -  di  trattazione  della
 detta  questione.  E' infatti evidente che la caducazione delle norme
 che consentono al Ministro dell'Universita' di porre limitazioni alle
 iscrizioni   consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse
 dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione  ai
 corsi  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive, mentre le altre
 censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado
 minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si  presentano
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita'.
   Dall'altro, la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce  la
 fonte   del  potere  nella  specie  esercitato  dall'Amministrazione,
 preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure  in  sede  di
 sommaria  delibazione,  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,   sussista,   in   base   agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,
 in     mancanza    di    norme    legislative    che    attribuiscano
 all'Amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedono.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n.  1632;  t.a.r.  Toscana,  I  sez.,  24
 aprile  1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e,
 II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez.,  21  marzo
 1995, n. 197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della Costituzione a
 stabilire espressamente che "la Repubblica detta  le  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le Universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati   da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961,
 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a
 determitate  facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65,
 per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante  concorso
 per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere
 alla  p.a.  nell'ambito,  peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si
 riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto 1982,  n.  590,  con
 cui,  al  fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea,
 si e'  attribuito  all'Amministrazione  universitaria  il  potere  di
 determinare,  peraltro  con espressa limitazione temporale - ai primi
 sei  anni  successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il
 numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo  rendano  meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica,
 ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione  di  una  serie  di
 precetti  idonei  ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria
 entro confini ben  delineati  o,  quantomeno,  previa  determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In  proposito,  e'  costante l'insegnamento del giudice delle leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati criteri" (Corte costituzionale 5  febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza  ivi richiamata:   sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9,  comma  4,  legge  n.
 341  del  1990,  come  modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione  (C.U.N.),
 la  stessa  definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della Costituzione.
   IV. - Per le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 quarto comma, cit. per contrasto col principio  costituzionale  della
 riserva  relativa  di  legge  nonche'  con  gli  artt.  33 e 34 della
 Costituzione.
   Va disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  con conseguente sospensione del presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma;