Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 2775/99 del 28 giugno 1999, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 29 giugno 1999, rogata dal dott. Hermann Berger, vicesegretario generale della Giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 19056), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al comportamento, anche omissivo, del Ministro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le strade (Anas) in ordine agli atti, alle procedure ed alle previe intese necessari per consentire alla provincia autonoma di Bolzano di esercitare pienamente le proprie attribuzioni in materia di viabilita' stradale; ed in particolare alla nota dell'ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale di Roma, prot. n. 1117 dd. 20 maggio 1999, ed alla nota dell'ente nazionale per le strade - ANAS - Ufficio di Bolzano, prot. n. 2169 dd. 20 maggio 1999. F a t t o 1. - In base all'art. 8 nn. 5, 17 e 22, ed all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme d'attuazione, la provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di "urbanistica e piani regolatori", di "viabilita', acquedotti e lavori pubblici d'interesse provinciale" e di "espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale". Ad integrazione di tali competenze proprie, le norme d'attuazione statutarie contenute nel d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320 (modificando quanto gia' stabilito nelle precedenti norme d'attuazione di cui specialmente agli artt. 19, 27 e 29 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche) hanno delegato alla provincia autonoma le funzioni in materia di viabilita' stradale che erano rimaste allo Stato; attribuendo inoltre ad essa anche i relativi poteri di pianificazione e di esproprio (art. 19); conseguentemente disponendo la soppressione del compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano (art. 27); trasferendo ope legis alla provincia la proprieta' di tutti i beni immobili e mobili esistenti nel territorio provinciale utilizzati dal compartimento ANAS e strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, e disponendo la successione della provincia allo Stato ed all'ANAS in tutti i rapporti giuridici in atto con terzi inerenti le funzioni delegate (art. 29). 2. - Piu' specificamente, l'art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, lett. b), primo comma, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, dispone che: "a decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS); comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade". In forza dell'art. 19, quarto comma dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 320/1997): "I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti". Pertanto, spetta fra l'altro alla provincia autonoma di Bolzano anche di procedere agli espropri dei terreni necessari per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali, che sono poi da intavolare a favore del demanio dello Stato. 3. - Ancora, secondo l'espresso disposto dell'art. 27, ottavo comma, dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 2, del d.lgs. n. 320/1997) il compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano, doveva essere "soppresso con effetto dalla data di cui all'art. 19, secondo comma" (cio' con effetto dal 1 luglio 1998). A sua volta il successivo art. 29, quarto, quinto e sesto comma dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997) dispone che: "In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente. I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di cui all'art. 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli artt. 7 e 8, secondo e terzo comma, e 11 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'art. 8, secondo comma, del citato d.P.R. n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998. Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazrone amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti". 4. - Inoltre, l'art. 29, settimo comma, dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997) dispone che: "le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate". Ed ai sensi dei successivi ottavo e nono comma dello stesso art. 29 del d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997): "Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarieta', nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti. Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997-1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS". 5. - Contrariamente a quanto stabilito dalle anzidette norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia TN-AA, lo Stato e per esso l'ANAS (che, com'e' noto, in base al d.lgs. n. 143/1994, e' l'ente pubblico che, sotto la vigilanza del Ministro dei lavori pubblici, gestisce le strade ed autostrade di proprieta' dello Stato e svolge tutti gli altri compiti, relativi ad esse, che sono elencati dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 143/94): non hanno provveduto a consegnare alla provincia autonoma di Bolzano la documentazione completa relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati nonche' quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti; non hanno provveduto a sopprimere il compartimento ANAS dl Trento, con sede in Bolzano, che e' tuttora operante (salvo ad avere formalmente assunto la diversa denominazione di "ufficio di Bolzano"), diretto dal dott. Giuseppe Serra, e alle cui dipendenze lavorano costantemente da otto a quindici impiegati; non hanno consegnato alla provincia autonoma di Bolzano la documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1 luglio 1998, documentazione questa necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavori stessi, generando cosi' notevoli ritardi nelle procedure o, addirittrra il blocco delle stesse; non hanno effettuato il rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti, da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, riconoscendo solo cifre del tutto inadeguate e, comunque, non suffragate da dati e documenti ufficiali di carattere finanziario ed economico (quali il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo), impossibilitando cosi' la provincia autonoma di Bolzano a verificare l'esattezza della quantificazione unilateralmente fissata dall'ANAS; non hanno trasferito i canoni di concessioni e autorizzazioni su strade statali, spettanti alla provincia autonoma di Bolzano; hanno consegnato alla provincia autonoma di Bolzano (verbale di consegna di data 30 giugno 1998) soltanto parte dei beni immobili e mobili, e delle stesse strade statali, ad essa trasferiti dalle citate norme d'attuazione del 1997, e precisamente solo quelli individuati tramite elenchi descrittivi formati, peraltro, unilateralmente dall'ANAS. In particolare, del tutto arbitrariamente l'ANAS ha classificato alcuni beni come non strumentali, o soltanto parzialmente strumentali, nonostante che essi siano in realta' assolutamente strumentali (ex art. 29, quarto comma, d.P.R. n. 381/74) rispetto alle funzioni delegate, e per cio' non li ha consegnati alla provincia (in particolare i beni indicati dalla provincia stessa con la riserva apposta in sede di sottoscrizione del citato verbale di consegna 30 giugno 1998). Non solo, ma a tutt'oggi non e' stata consegnata alla provincia autonoma di Bolzano neppure la completa documentazione amministrativa relativa ai beni che secondo le norme di attuazione dovevano essere trasferiti ad essa. Soprattutto, ed e' su questo aspetto che in particolare si richiama l'attenzione di codesta ecc.ma Corte, lo Stato e l'ANAS non hanno fatto precedere la consegna dei beni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/1974 dalla previa intesa con la provincia, che e' invece prescritta - a tutela dell'autonomia della provincia medesima - dall'art. 29, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 381/74 e dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. Analogamente non vi sono state neppure le intese prescritte dall'ottavo e nono comma del d.P.R. n. 381/1974 per cio' che concerne la quantificazione dei rimborsi spettanti alla provincia per i lavori di appalto ivi contemplati. 6. - La provincia autonoma di Bolzano si sta assumendo tutti gli obblighi derivanti dal proprio subentro nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1 luglio 1998, con notevoli oneri a carico del bilancio provinciale, ma ogni iniziativa le viene resa difficile da questa condotta dello Stato e dell'ANAS. In questa situazione, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con nota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15 ottobre 1998, indirizzata al Ministro dei lavori pubblici nonche' all'Amministrazione dell'ente nazionale per le strade (ANAS), ha invitato l'ANAS a desistere da ogni azione volta alla riscossione della tassa di concessione afferente le strade statali, che e' ormai di competenza della provincia (art. 29 settimo comma, d.P.R. n. 381/74). Con successiva nota, prot. n. 3.1.7.00/PP/ML/parere/89/2705 del 19 ottobre 1998, indirizzata all'Ente nazionale per le strade (ANAS), l'assessore provinciale ai lavori pubblici, al patrimonio e all'urbanistica di Bolzano, invitava l'Ente ANAS a provvedere alla consegna dei beni immobili spettanti alla provincia in quanto strumentali rispetto alle funzioni delegate ed ancora trattenuti dall'ANAS. Con tale nota si denunziava, in particolare, il fatto che l'ANAS aveva provveduto alla classificazione degli immobili senza procedere alla previa intesa prescritta dalle norme d'attuazione. I suddetti inviti e richieste sono pero' rimasti senza risultato. Ne' lo Stato, ne' l'ANAS, hanno preso alcuna iniziativa atta a superare la situazione descritta, e meno che mai per realizzare finalmente una intesa con la provincia al fine della individuazione dei beni di spettanza provinciale (non compresi nel precedente elenco del 30 giugno 1998) che dovrebbero essere inseriti in un successivo "elenco integrativo" ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 115/1973 (espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/1974). 7. - A distanza di un anno dalla data a partire dalla quale sono state delegate alla provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative in materia di viabilita' stradale (ed ancor piu' dalla data del 31 marzo 1998 entro cui - ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/74 - dovevano essere completati, a seguito dell'intesa fra Stato e provincia, gli elenchi descrittivi dei beni trasferiti), la mancata adozione da parte dello Stato - previa intesa - dei provvedimenti ed atti da esso dovuti pregiudica pesantemente il regolare esercizio delle funzioni di competenza della provincia. Per queste ragioni il Presidente della provincia autonoma di Bolzano dott. Luis Durnwalder ha notificato, in data 21 aprile 1999, un atto di diffida all'On.le dott. Enrico Micheli, nella sua veste di Ministro pro-tempore dei lavori pubblici, al dott. Giuseppe D'Angiolino, nella sua veste di Amministratore pro-tempore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e al dott. Giuseppe Serra, nella sua veste dirigente amministrativo pro-tempore del compartimento della viabilita' per il Trentino-Alto Adige dell'Ente nazionale per le strade ANAS), invitando gli stessi a provvedere all'esecuzione della gia' richiamata disciplina del d.P.R. n. 381/74 entro il termine di 30 giorni. A tale atto di diffida non ha risposto direttamente il Ministro dei lavori pubblici, ma ha pero' risposto l'Ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale con la nota prot. n. 1117 dd. 20 maggio 1999 e l'Ente nazionale per le strade - ANAS - Ufficio di Bolzano con la nota n. 2169, anch'essa del 20 maggio 1999. Peraltro da parte dell'ANAS, e con esso da parte dello Stato, con le suddette note viene in sostanza espresso un rifiuto alle richieste della provincia autonoma di Bolzano. In particolare nella nota della Direzione generale ANAS del 20 maggio 1999 si afferma fra l'altro che continua ad essere operante un "ufficio ANAS di Bolzano" per esercitare nel territorio provinciale le funzioni asseritamente residue (non delegate) che l'Ente non potrebbe dismettere, e per svolgere la vigilanza "sulla rete autostradale delle regioni del Nord Est"; e che l'ANAS ha mantenuto nella propria disponibilita' gli immobili "utili alle funzioni residue, e quindi strumentali alle attivita' dell'ente tuttora esercitate e non delegate dal decreto legislativo n. 329/1997". I contenuti della nota in pari data dell'Ufficio di Bolzano dell'ANAS, gia' citato, sono sostanzialmente analoghi a quella della nota della direzione generale. 8. - Tutto cio' premesso, poiche' lo Stato (in particolare Ministro dei lavori pubblici ed ANAS) non ha dato piena e leale esecuzione alla disciplina stabilita dalle nuove norme d'attuazione dello statuto T.-A.A. (di cui al d.lgs. n. 320/1997 modificativo del d.P.R. n. 381/1974) in particolare col mantenere i propri uffici nella provincia di Bolzano; con il continuare ad esercitare competenze e conservare beni che invece le norme d'attuazione hanno trasferito alla provincia; con l'omettere di procedere alle intese pure prescritte dalle norme d'attuazione - e cosi' impedisce alla provincia di esercitare pienamente le sue competenze, la provincia autonoma di Bolzano si vede costretta a sollevare il conflitto di attribuzioni, per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 8, n. 5, n. 17 e n. 22 ed all'art. 16 dello statuto speciale T.N.-A.A. (d.P.R. n. 670, del 1972) ed alle relative norme d'attuazione: d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (spec. artt. 19, 27 e 29 come modificati dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320), 20 gennaio 1973, n. 115 (spec. artt. 7, 8 e 11). Violazione del principio di leale cooperazione di cui all'art. 5 della Costituzione. 1. - Preliminarmente conviene fare alcune premesse, per chiarire il contenuto del presente ricorso e per prevenire sterili eccezioni avversarie. Al di la' di piu' particolari aspetti di contestazione e di doglianza della provincia autonoma di Bolzano, che emergono gia' dalla citata diffida del 21 aprile 1999 e che saranno qui ulteriormente ripresi, cio' che - prima di tutto e soprattutto - determina il presente conflitto e costituisce il fondamentale oggetto della controversia e' il comportamento complessivamente tenuto dallo Stato (e dall'ANAS) nei suoi vari aspetti sia attivi che omissivi. Un comportamento che ha determinato, prima ancora della violazione di specifiche competenze provinciali (che pure v'e' stata), una grave ed evidente violazione del principio costituzionale di leale cooperazione: principio che - come affermato da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 242 del 1997) trova fondamento nell'art. 5 della Costituzione ed e' il principio davvero fondamentale di regolazione dei rapporti fra Stato, regioni e province autonome, sicche' esso "va al di la' del mero riparto costituzionale delle competenze per materia, ed opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni, senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative esclusive, ripartite, e integrative, o fra competenze amministrative proprie e delegate". La violazione (ed ancor prima il totale misconoscimento) di quel principio da parte dello Stato emerge in relazione a tutti i singoli atti e comportamenti denunciati dalla provincia ricorrente, ma - ovviamente - essa emerge con maggiore evidenza in relazione alla circostanza, gia' illustrata, che lo Stato e l'ANAS non intendono tuttora procedere alle intese che pure sono espressamente prescritte dalle norme d'attuazione (art. 29 d.P.R. n. 381/1974, quinto ed ottavo comma citati). In particolare, per quanto riguarda gli elenchi descrittivi dei beni trasferiti (di cui al quinto comma dell'art. 29 d.P.R. n. 381/74), sino ad oggi essi sono stati redatti dallo Stato senza procedere alla prescritta previa intesa e, anche da ultimo (successivamente alla diffida della provincia); lo Stato e l'ANAS mostrano di non volere procedere ad una intesa per redigere un nuovo elenco "integrativo" dei beni in questione (ex art. 11, primo comma, d.P.R. n. 115/73). Per quanto specificamente riguarda il problema dei "beni" in discussione - strade ex statali, beni mobili ed immobili strumentali alle funzioni delegate - va qui anche preliminarmente sottolineato che la provincia ricorrente, in questa sede, non rivendica quei beni od il titolo di proprieta' dei medesini. Quei beni, infatti, le sono gia' stati trasferiti in proprieta' ope legis (art. 29, quarto e quinto comma d.P.R. n. 381/74) cio' che qui si contesta e' il fatto che lo Stato (e per esso anche l'ANAS) pretenda di potere individuare unilateralmente - senza la previa intesa prescritta dalle norme d'attuazione dello Statuto speciale - i beni gia' trasferiti ope legis. Gia' in passato la eliminazione della previa fase d'intesa, e quindi l'estromissione della provincia dalla procedura di individuazione dei beni che ne e' conseguita, ha fatto si' che alla provincia sia stato presentato da un rappresentante del Ministero delle finanze (v. citato verbale di consegna del 30 giugno 1999) un elenco descrittivo dei beni redatto unilateralmente dallo Stato e dall'ANAS, che la provincia poteva solo "prendere o lasciare" (da cui, appunto la sottoscrizione con riserva del verbale da parte dell'assessore provinciale ai lavori pubblici. Il perseverare in questo atteggiamento da parte dello Stato perpetua la violazione del principio di leale cooperazione e delle competenze provinciali; e la relativa azione della provincia, a tutela delle proprie attribuzioni e della sua posizione costituzionale nei confronti dello Stato, non puo' che essere esercitata nella sede del giudizio sui conflitti di attribuzione (come del resto gia' affermato da codesta ecc.ma Corte per analoghe controversie: sentenza n. 444 del 1994). 2. - Infine, proprio la circostanza che il tema di fondo della presente controversia e' il rispetto del principio di leale cooperazione rende, a ben vedere, non determinante - secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte gia' ricordato in precedenza (sentenza n. 242 del 1997) - il carattere "proprio" od invece "delegato" delle competenze provinciali in questione. Comunque, anche a volere prendere in considerazione questo profilo della questione, non vi e' dubbio che la presente controversia rientra appieno nella cognizione di codesta ecc.ma Corte. E' noto, infatti, che secondo una ormai consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza n. 559/1988; piu' di recente, per tutte, sentenza n. 245/1996) il conflitto di attribuzioni puo' riguardare anche competenze "delegate" dallo Stato alle regioni od alle province autonome, purche' sussistano alcuni presupposti che nel caso in questione certamente sussistono. Infatti, quella disposta dal d.lgs. n. 320 del 1997 e' certamente una delega "devolutiva" o "traslativa", caratterizzata da stabilita' e dalla mancanza di poteri concorrenti rimasti allo Stato; essa costituisce inoltre una necessaria integrazione di funzioni provinciali "proprie", come quelle in materia di viabilita' e lavori pubblici d'interesse provinciale, di urbanistica e di espropriazione per pubblica utilita' (cosicche' le competenze delegate si "saldano" con quelle proprie). Inoltre, merita anche sottolineare che le competenze in questione, oltre che saldarsi con quelle direttamente attribuite alla provincia dalle norme dello statuto speciale, le sono state successivamente attribuite non gia' da semplici norme primarie (che comunque fanno sistema con le norme statutarie), ma da speciali "norme d'attuazione" dello statuto: cioe' da una fonte di rango "superprimario", dotata di una "forza" differenziata rispetto a quella della legge ordinaria (e quindi di una peculiare garanzia di stabilita' a maggiore tutela dell'autonomia provinciale). 3. - Fatte queste premesse generali e fondamentali, opportune per chiarire il senso e l'oggetto del presente ricorso, esso - a questo punto - puo' essere svolto esaminando analiticamente i singoli punti di contestazione secondo un ordine che corrisponde ai contenuti della disciplina inserita nel d.P.R. n. 381 del 1974 dal successivo d.lgs. n. 320 del 1977. Come gia' si e' detto, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 2 settembre 1977, n. 320, alla provincia autonoma di Bolzano spettano, a partire dal 1 luglio 1998, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale Ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade (art. 19, secondo comma, d.P.R. n. 381/74). A partire da tale data tutte le competenze in tale materia sono passate alla provincia autonoma di Bolzano, mentre non e' stabilito che allo Stato e all'ANAS debbano rimanere delle competenze residue. A partire dalla data del 1 luglio 1998 la provincia autonoma di Bolzano si e' assunta (come previsto nel d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320) tutti gli obblighi derivanti dal proprio subentro nei relativi rapporti e nelle relative attivita' gestionali. In particolare, la provincia autonoma di Bolzano si sta assumendo tutte le spese inerenti alle funzioni delegate in materia di viabilita' stradale, ma e' tuttora in parte impossibilitata ad esercitare le funzioni che a sensi delle norme d'attuazione dello statuto le spetterebbero, visto che il Governo e l'ANAS continuano a non trasferire una parte delle funzioni e dei beni. Cio', in primo luogo, perche' ai sensi del quarto comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 381/74 spetta alla provincia di procedere agli espropri dei beni necessari "per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali", per poi intavolarli a nome dello Stato. A tal fine va pero' consegnata alla stessa provincia tutta la documentazione completa relativa alle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonche' quella relativa ai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti. Ma fino ad ora tale documentazione non e' stata consegnata alla provincia, perche' l'ANAS "sta continuando a dar corso autonomamente al perfezionamento degli atti ablativi, relativamente alle procedure espropriative" (cosi' la nota dell'ANAS, Direzione generale 20 maggio 1999, prot n. 1117, pag. 2), esercitando in tal modo competenze (quella di espropriazione beni) che ex lege sono invece, ormai, di piena competenza della provincia. 4. - Lo Stato, inoltre, era obbligato in forza dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 320/97 (art. 27, ottavo comma, d.P.R. n. 381/74) a "sopprimere il compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano", con effetto dal 1 luglio 1998. A tutt'oggi tale compartimento esiste e continua ad operare in provincia di Bolzano, ed alle sue dipendenze lavorano costantemente da otto a quindici impiegati. Non vale sostenere che il compartimento ANAS di Bolzano sarebbe stato soppresso e che oggi sarebbe operante solo "l'ufficio ANAS di Bolzano" (come scrive l'ANAS - Direzione generale nella sua nota 20 maggio 1999, prot. n. 1117 a pag. 3). Non basta "cambiare nome" ad un ufficio per potere dire che esso e' stato soppresso. Il fatto che si mantenga in vita l'ufficio l'ANAS di Bolzano, violando una specifica norma d'attuazione, costituisce una palese lesione della sfera di competenza provinciale. In effetti la soppressione del compartinento ANAS di Trento, sede di Bolzano, costituiva un obbligo ineludibile per lo Stato, e nessuna norma d'attuazione prevede la possibilita' del mantenimento di un ufficio ANAS a Bolzano sotto altra denominazione. Non lo prevede, e comunque la norma d'attuazione e' violata perche' manca ogni presupposto per tale mantenimento, non esistendo affatto delle "funzioni residue" (non delegate) che quel suo ufficio di Bolzano debba gestire, come vorrebbe invece sostenere l'ANAS - Direzione generale "l'ente mantiene le funzioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 143/94, che non puo' istituzionalmente dimettere" (cosi' la citata nota 20 maggio 1999, prot. n. 1117, pag. 3). Come gia' si e' detto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381/74 (art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320) tutte le funzioni in materia di viabilita stradale dello Stato e dell'ANAS nel territorio provinciale, "comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143" sono state delegate alla provincia autonoma di Bolzano, escluse solo "le autostrade". Ma poiche' nella provincia di Bolzano attualmente non esistono autostrade statali (l'autostrada del Brennero non e' statale ma privata, appartenendo ad una s.pa. cui partecipa la provincia ricorrente: cfr. legge provincia Bolzano 5 luglio 1963, n. 7) dal 1 luglio 1998 non sussiste alcuna funzione residua dell'ANAS nel territorio della provincia. Cio' anche senza considerare che la norma d'attuazione dello statuto prescrive la soppressione dell'ufficio ANAS di Bolzano a prescindere da eventuali sue funzioni residue (comunque inesistenti). Parimenti lesivo delle competenze provinciali e' l'istituzione nella provincia di Bolzano di una sede staccata del suddetto ufficio con il compito della "vigilanza sulla rete autostradale delle regioni del Nord-Est (come si legge sempre nella suddetta nota della Direzione generale dell'ANAS del 20 maggio 1999), dal momento che - come sopra gia' si e' detto - in provincia di Bolzano non ci sono autostrade statali ed e' certo fuori luogo istituire a Bolzano la sezione di controllo delle autostrade delle regioni del Nord-Est, quando si sa che il punto piu' vicino di collegamento con tali autostrade (l'intersezione con l'autostrada del Brennero) dista ben 155 km da Bolzano³ 5. - Un'altra grave violazione delle attribuzioni provinciali deriva dal fatto che - come si e' gia' detto piu' volte in precedenza - alla provincia autonoma di Bolzano e' stata consegnata (verbale di consegna di data 30 giugno 1998, gia' citato) soltanto una parte dei beni ad essa trasferiti ope legis (ex art. 29, d.P.R. n. 381/74), e precisamente solo quelli individuati tramite elenchi descrittivi formati unilateralmente dallo Stato e dall'ANAS senza la previa intesa con la provincia. Del tutto arbitrariamente l'ANAS ha classificato alcuni beni come non strumentali (o soltanto parzialmente strumentali), mentre in realta' essi sono certamente strumentali. Tali, per esempio le numerose "case cantoniere" relative a strade ex statali, che sicuramente ne costituiscono pertinenze e sono beni strumentali assolutamente necessari per la gestione della rete stradale di competenza della provincia, e che invece sono state indebitamente trattenute dall'ANAS. Dunque, non sono stati ancora consegnati alla provincia di Bolzano beni ad essa spettanti (in larga parte indicati nella riserva in sede di sottoscrizione del verbale di consegna 30 giugno 1998). Il trasferimento dei beni e previsto dall'art. 29, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 381/743 (art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320): "In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente". La consegna di tutti i suddetti beni (la semplice consegna, poiche' il trasferimento della proprieta' e' ope legis) doveva avvenire - ai sensi del quinto comma del suddetto art. 29 del d.P.R. n. 381/74, secondo le procedure di cui agli artt. 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'art. 8, secondo comma, del citato d.P.R. n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998". Come gia' si e' detto, a sua volta l'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 115/1973 prevede anche la successiva redazione - ma sempre previa intesa - di uno o piu' "elenchi integrativi" comprendenti i beni trasferiti ma non ricompresi negli elenchi originari. L'intesa e' dunque il presupposto essenziale di queste procedure, a tutela dell'autonomia provinciale. Ma sino ad oggi una tale intesa tra le Amministrazioni statali e la provincia autonoma di Bolzano (come prevista dall'art. 8, secondo comma del d.P.R. n. 115/73) non ha avuto luogo, in quanto l'Amministrazione statale ha formato gli elenchi unilateralmente ed ha trattenuto una serie di beni (che sono stati elencati nell'atto di diffida 19 aprile 1999) che dovevano sin dal 1 luglio 1998 essere consegnati alla provincia autonoma di Bolzano. Soprattutto, come risulta dal comportamento del Ministero dei lavori pubblici e dalle note dell'ANAS del 20 aprile 1999, tuttora lo Stato non intende procedere ad una intesa per esaminare insieme (Stato e provincia) la situazione dei beni in questione, ed eventualmente procedere alla redazione di un elenco integrativo. 6. - Non solo, ma a tutt'oggi non e' stata consegnata alla provincia autonoma di Bolzano la completa documentazione amministrativa relativa ai beni trasferiti ai sensi delle norme di attuazione, come invece e' prescritto dall'art. 29, sesto comma, del d.P.R. n. 381/74: "Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti". Anche questa mancata consegna impedisce il pieno e corretto svolgimento delle competenze provinciali. 7. - Dalla data del 1 luglio 1998 spettava alla provincia autonoma di Bolzano le entrate derivanti dalla riscossione di canoni per concessioni e autorizzazioni su strade statali, anche quelli maturati prima del 1 luglio 1998, purche' non riscosse a suo tempo. Accade invece che l'ANAS di Bolzano continua a riscuotere i relativi importi, ancorche' gli uffici dell'ANAS di Bolzano avrebbero dovuto essere gia' da tempo soppressi (e se pure l'ANAS ritenesse di poter vantare pretese in ordine a canoni scaduti essa si dovrebbe oggi rivolgere alla provincia di Bolzano e non direttamente agli utenti). In realta' l'ANAS anche dopo il 1 luglio 1998 continua ad emettere bollettini di pagamento, cosi' determinando una ulteriore grave violazione delle attribuzioni provinciali. 8. - Altra violazione delle attribuzioni provinciali e' costituita dal fatto che alla provincia autonoma di Bolzano non e' stata consegnata la completa documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1 luglio 1998 - documentazione, questa, necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavori stessi - generando cosi' notevoli ritardi nelle procedure, o addirittura il blocco delle stesse. L'art. 29, ottavo comma, del d.P.R. n. 381/1974 dispone a tal fine che: "per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarieta', nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti". Ma l'ANAS ha consegnato alla provincia autonoma di Bolzano solo parte della documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1 luglio 1998. Essa giustifica il suo rifiuto di consegnare la residua documentazione con il fatto che doveva "individuare gli atti necessari al subentro della provincia nei lavori aggiudicati, ovvero in esecuzione alla predetta data" (cfr. nota ANAS, Direzione generale 20 giugno 1999, prot. n. 1117 a pag. 5). Una simile giustificazione non puo' essere accettata visto che l'ANAS deve consegnare tutta la documentazione esistente e non solo gli atti che essa, unilateralmente, ritiene necessari al subentro della provincia autonoma di Bolzano. In particolare (e per fare un esempio del tipo di comportamento dell'Amministrazione statale) l'ANAS ammette di non aver consegnato parte della documentazione relativa al corpo stradale e pertienza s.s. 12, 44, 508, e quella relativa alla S.S. 241 Val d'Ega e passo Costalunga - lavori urgenti di completamento sistemazione opere danneggiate da evento franoso - progetto esecutivo (cfr. nota ANAS 20 maggio 1999, n. 1117, pag. 5): essa non ha adempiuto a tale incombente, pur conoscendo la pericolosita' e la franosita' di tale strada che merita particolari ed urgenti accertamenti tecnici ed accorgimenti operativi. 9. - Alla provincia autonoma di Bolzano spetta il rimborso delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti, da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998 come previsto dell'art. 29, nono comma, del d.P.R. n. 381/1974: "fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997-1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS". Ai sensi di tale disposizione la quantificazione del rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti al lavori relativi al predetti appalti deve essere eseguita d'intesa fra Stato e provincia. Essa e' stato invece definita unilateralmente dall'ANAS e (oltre ad essere del tutto inadeguata) comunque non e' suffragata da dati e documenti ufficiali di carattere finanziario ed economico, il che rende impossibile alla provincia autonoma di Bolzano di verificare l'esattezza della quantificazione unilateralmente fissata dall'ANAS. Nonostante le reiterate richieste, lo Stato tuttora rifiuta di procedere ad un riesame di questa situazione d'intesa con la provincia. Anche cio' costituisce una palese violazione delle competenze ed attribuzioni della provincia in materia, visto che la stessa, a causa della mancanza dei rimborsi che le spettano, incontra grosse difficolta' l'esercizio delle funzioni trasferitele.