IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 4563/1994 nei confronti di Buonocore Giovanni, Buonocore Ciro e D'Angiola Antonio, all'odierna udienza, la difesa ha chiesto, fra l'altro, di dichiarare non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi a) e d) della rubrica perche' estinti per prescrizione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dopo aver disposto la separazione dei procedimenti e definito il precesso quanto alle altre contestazioni ascritte agli imputati: O s s e r v a Il processo de quo e' stato rinviato alle udienze del giorno 19 febbraio 1997 e 29 aprile 1998 per impedimento del difensore, e dell'11 giugno 1997, del 10 dicembre 1997 a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze, per un periodo di complessivi un anno 7 mesi 18 giorni; Pertanto, ove siano tenuti in considerazione i suddetti periodi ai fini della sospensione della precrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., in relazione all'art. 304 c.p.p., la richiesta delle parti deve essere rigettata, perche' il termine di prescrizione decorrerebbe solo il 7 marzo 2000, mentre, aderendo all'interpretazione prevalente della norma della piu' recente giurisprudenza di legittimita', i reati dovrebbero essere dichiarati estinti per prescrizione al 14 luglio 1998; Solleva la presente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., nell'interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimita', per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, ritenendo la questione, per i motivi che seguono, rilevante e non manifestamente infondata. La legge 8 agosto 1995 n. 332 ha modificato l'art. 159 c.p. prevedendo, fra l'altro, che il decorso dei termini di prescrizione resti sospeso "in ogni caso in cui la sospensione ... dei termini di custodia cautelare e' imposta da particolari disposizioni di legge". La sospensione dei termini di custodia cautelare e' prevista dall'art. 304 c.p.p., norma, fra l'altro, modificata dalla stessa legge 8 agosto 1995 n. 332. Deve sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati ed a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso deIla prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare. Infatti la piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione limita l'applicabilita' dell'art. 159 c.p. - e quindi la sospensione della prescrizione del reato - alle sole ipotesi in cui, per l'impedimento dell'imputato o del difensore, ne derivi la sospensione dei termini di custodia cautelare (cfr. Cass. sent. 9 febbraio 1999 n. 3690: "La sospensione o il rinvio del dibattimento a causa dell'astensione dalle udienze o di altro impedimento del difensore in un solo caso puo' determinare la sospensione del corso della prescrizione del reato; quando comporti automaticamente, ex lege, la sospensione dei termini di custodia cautelare, a norma dell'art. 304 c.p.p. E cio' per effetto dell'intervenuta modifica dell'art. 159 c.p. operata dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha ampliato i casi in cui e' sospeso il corso della prescrizione del reato, con il comprendervi quelli in cui la legge consente di sospendere i ''termini di custodia cautelare''. Trattasi peraltro, di un'ipotesi specifica, che, in quanto tale, non autorizza generalizzazioni di sorta e non consente quindi di ritenere che, per effetto del combinato disposto degli artt. 159 c.p. e 304 del c.p.p. l'astensione dalle udienze o qualsiasi altro impedimento del difensore, determinante la sospensione o il rinvio del dibattimento, legittimi ''sempre'' la sospensione del corso della prescrizione del reato, e cio' a prescindere dall'applicazione o meno di una misura cautelare", nello stesso senso Cass. sez. III 20 febbraio 1997, n. 337). Ed e' evidente la rilevanza della risoluzione della qestione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p. ai fini della decisione da adottare nel presente processo; infatti, ove si applicasse la norma nel senso suindicato, questo giudice dovrebbe dichiarate estinti per prescrizione i reati; viceversa, ove la questione fosse accolta, la richiesta delle parti dovrebbe essere rigettata, con conseguente prosecuzione del processo per le valutazioni sul merito. L'interpretazione su riferita rende la norma citata in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione. Infatti, deve osservarsi che la modifica dell'art. 159 c.p. era stata operata dal legislatore gia' con il cd. decreto Biondi, poi non convertito in legge e trasformato in disegno di legge, a seguito delle sollecitazini operate dalla Corte costituzionale. Infatti con ordinanza del 31 marzo 1994 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., sollevata dal pretore di Potenza con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il giudice remittente aveva sollevato la questione di legittimita' dell'art. 159 primo comma c.p. nella parte in cui non prevedeva: la sospensione del corso della prescrizione per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione o partecipazione del difensore dell'imputato per la sua adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria; in subordine, l'adozione di un provvedimento giudiziale impugnabile di sospensione dei termini di prescrizione del reato per il tempo corrispondente alla durata della sospensione e del rinvio del dibattimento. Il pretore di Potenza osservava fra l'altro come non fosse corrispondente a canoni di razionalita' la scelta legislativa di impedire (nei casi di astensione dei difensori dalle udienze) la perenzione della custodia cautelare "senza che una omologa previsione sia invece dettata al fine di assicurare, nelle stesse situazioni, l'interesse sotanziale alla punizione del colpevole impedendo la prescrizione dei reati". La Corte costituzionale: dichiarava inammissibile la questione in quanto il giudice a quo sollecitava una sentenza additiva in malam partem, volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; auspicava un intervento del legislatore sulla "situazione patologica" descritta dal remittente (l'astensione dei difensori aveva determinato la prescrizione del reato); osservava che le manifestazini di protesta degli organismi di categoria (forense) "per livello partecipativo e durata, possono in concreto determinare la paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente, grave compromissione di fondamentali principi che il costituente ha inteso affermare. D'altra parte, se il legislatore ha avvertito la necessita' di dettare, proprio in funzione della salvaguardia di beni costituzionalmente tutelati, norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ricomprendendo fra questi anche l'amministrazioe della giustizia ... non v'e' ragione per cui debbano restare esenti da specifiche previsioni forme di protesta collettiva, che al pari dello sciopero, sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni che assumono, come quella giurisdizionale, un ruolo primario nell'ordinamento dello Stato". Se dunque la Corte costituzionale aveva invocato un intervento del legislatore per evitare la paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente, grave compromissione di fondamentali principi che il costituente ha inteso affermare, nel silenzio della relazione alla legge del 1995, deve ritenersi che il legislatore ha modificato l'art. 159 c.p. al fine di impedire il verificarsi di situazioni che ostacolino o rendano vano l'esercizio della funzione giurisdizionale; ha inteso evitare che la pretesa punitiva dello Stato sia frustrata da situazioni di fatto non imputabili all'inerzia dei titolari di tale potesta', ma da attivita' poste in essere dall'imputato e dal difensore; da qui il richiamo all'art. 304 c.p.p. ed alle cause che possono comportare la sospensione dei termini di custodia cautelare. E limitare la tutela della pretesa punitiva dello Stato (mediante la sospensione del termine di prescrizione) ai soli processi nei quali vi e' l'evenienza, del tutto accidentale, dello stato detentivo dell'imputato, come operato dalla richiamata giurisprudenza di legittimita', e' assolutamente irragionevole, ove si consideri che sono proprio i reati con minimi edittali piu' bassi, (per i quali non e' possibile l'adozione di misure cautelari), a "soffrire" degli effetti dilatori delle astensioni e degli impedimenti. Inoltre l'irragionevolezza della norma, e quindi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, va valutata alla luce del citato richiamo di questa on. Corte adita, che aveva invitato il legislatore a porre rimedio proprio alle prescrizioni, determinate dal protarsi delle astensioni dei difensori, di reati di competenza pretorile, ed in processi celebrati in genere nei confronti di imputati non detenuti; e' evidente che anche nei processi con imputati non detenuti, in presenza di astensioni dei difensori, vi e' la necessita' di tutelare la funzione giurisdizionale nel senso suddetto (sulla necessita' di tutelare la funzione giurisdizionale dalle astensioni dei difensori, nel bilanciamento di diritti costituzionali, vedi la sentenza della Corte costituzionale del 27 maggio 1996, n. 171 sull'art. 2, commi 1 e 5, legge 12 giugno 1990, n. 146). Inoltre l'art. 159 c.p., applicato come da diritto vivente ai soli processi con imputati detenuti, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche': irragionevole, in quanto prevede una diversa disciplina giuridica del corso della prescrizione per identici fatti reato - per i quali sussiste la stessa esigenza di tutela della pretesa punitiva dello Stato - facendola dipendere da situazioni del tutto occasionali (la detenzione dell'imputato); determina una disparita' di trattamento tra imputati dello stesso reato non detenuti e detenuti, ma in diversi processi, (in caso di astensione dei difensori dalle udienze il termine di prescrizione sara' sospeso solo per i secondi); determina una disparita' di trattamento tra imputati non detenuti, in processo con altri imputati detenuti ed in processo con coimputati non detenuti; in caso di astensione dei difensori dalle udienze il termine di prescrizione sara' sospeso solo nel primo caso, per effetto dell'art. 161 c.p. Va ricordato che la tesi della incostituzionalita' dell'art. 159 c.p., cosi' come interpretato dalla giurisprudenza prevalente di legittimita', e' stata sostenuta anche dalla VI sez. pen. della Corte di cassazione (sent. 1036 del 2 luglio 1998), per la quale le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare, a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, per effetto del richiamo - implicito - dell'art. 159 c.p. all'art. 304 c.p.p., determinano in ogni caso la sospensione dei termini di prescrizione ("... correttamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile, nella specie, la novellata disposizione di cui all'art. 159 c.p. in relazione all'art. 304 c.p.p., esplicando, con puntuale e logico supporto motivazionale, le ragioni per cui ritenere limitata l'operativita' di tale norma nei confronti dei soli imputati detenuti, non solo apparisse manifestamente incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., ma si risolvesse in un'arbitraria lettura anche in termini di portata letterale della norma cennata. In merito, giova ribadire che opportunamente il legislatore, con la novella n. 332/1995, ha curato di estendere tale disposizione di indubbia portata eccezionale rispetto alle regole generali, anche ai termini di custodia cautelare, prescindendo, per quelli attinenti i procedimenti a carico di imputati a piede libero (come nella specie), dalla osservanza di modalita' attinenti la richiesta del p.m. e la formale, conseguente ordinanza di sospensione e volendo rappresentare, con tale richiamo, l'indice della voluntas legis di infrenare eventuali e non rare "manovre" speculative dilatorie, finalizzate al conseguimento di una "salvifica" (... per l'imputato) causa di estinzione del reato"). Infine va osservato che la questione cosi' come sollevata, a differenza di quella gia' posta all'attenzione della Corte del pretore di Potenza prima delal modifica dell'art. 159 c.p., e' pienamente ammissibile poiche' non si sollecita una sentenza additiva in malam partem, volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; infatti deve ritenersi che il legislatore, aderendo alle indicazioni fornite proprio dalla Corte costituzionale, abbia modificato l'art. 159 c.p. al fine di impedire il verificarsi di situazioni che ostacolino o rendano vano l'esercizio della funzione giurisdizionale, trasformando le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare in cause di sospensione della prescrizione (il riferimento operato dall'art. 159 c.p. con la dizione "in ogni caso in cui la sospensione ... dei termini di custodia cautelare e' imposta da particolari disposizioni di legge" deve intendersi come "in ogni circostanza di fatto o nelle ipotesi" in cui - in generale - e' prevista la sospensione dei termini di custodia cautelare). E' pero' la limitante interpretazione fornita dalla richiamata giurisprudenza a rendere la norma in contrasto con la Costituzione, cosi' come indicato.