L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 6 agosto 1999, ha approvato il disegno di legge nn. 795-859-871 dal titolo "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarieta' in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 1999. Il provvedimento legislativo costituisce un insieme armonico e coordinato di disposizioni avente ad oggetto la disciplina delle misure di solidarieta' alle vittime della mafia e la promozione di interventi per lo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalita' organizzata e dispone, altresi', contributi in favore dei soggetti danneggiati da atti estorsivi e delle vittime dell'usura affinche' gli stessi siano incentivati a collaborare con l'autorita' giudiziaria. Nel disegno di legge, che nel suo complesso testimonia il grande e costante impegno profuso dalla regione nella lotta alla criminalita' organizzata, e' stata inserita con emendamento in aula la disposizione dell'attuale art. 22, di seguito riportato, che costituisce oggetto di gravame. "1. - E' istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attivita' economiche che si svolgono nel territorio della regione. 2. - Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all' attuazione dell'art. 31 dello Statuto regionale. 3. - Il Comitato per la sicurezza e' presieduto dal Presidente della regione. Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle citta' capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. 4. - Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture. Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica". La soprariportata norma, sebbene sia apprezzabile non soltanto per la finalita' che persegue, ma, anche, per la sinergia e la collaborazione fra le istituzioni appartenenti ai livelli statali, regionali e comunali che intende promuovere, da' adito a perplessita' di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti posti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale. La disposizione in questione, cosi' come formulata appare, infatti, immediatamente riconducibile alla materia della sicurezza pubblica sia in considerazione dei compiti dell'istituendo Comitato regionale, definiti dal primo comma, sia dal raccordo previsto con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica istituiti presso le prefetture. Orbene, la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, poiche' mira a tutelare un interesse unitario dello Stato riguardante la difesa dell'intera collettivita' nazionale, connesso a valori costituzionali di primario rilievo, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenze 218 del 1993, 407 del 1992 e 191 del 1994) e' di indubbia spettanza statale, tant'e' che anche in sede dell'ampio decentramento e trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, operato con la legge n. 59/1997 (art. 1, comma 3, lettera e), il legislatore nazionale ha riservato agli organi statali le funzioni ed i compiti riconducibili alla materia de qua'. Dalla formulazione della norma del secondo comma non e' dato inoltre evincere, in termini univoci, il ruolo ed i compiti del Comitato in correlazione alla funzione attribuita al Presidente della regione dall'art. 31 dello Statuto speciale. Il riferimento espresso alla citata norma statutaria, sembra connotare il comitato quale organo consultivo e propositivo d'ausilio al Presidente della regione che dovra' provvedere a garantire la sicurezza nell'isola. Poiche' tale comitato e' incardinato nell'amministrazione regionale non puo' non rilevarsi che la normativa teste' introdotta supera i limiti posti da codesta ecc.ma Corte all'attuazione del cennato art. 31 dello Statuto con la sentenza nr. 131/1963. Nella predetta sentenza viene, infatti, affermato che la funzione di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico e' attribuita dallo Statuto al Presidente della regione nella qualita' di organo dello Stato e che quest'ultimo, pertanto, non puo' esercitarla mediante uffici ed organi della regione, quale nella fattispecie in esame e' di certo il comitato regionale per la sicurezza, seppure con compiti soltanto consultivi e propositivi. Secondo la cennata sentenza, invero, e' lo stesso Statuto (id est l'espresso ed esclusivo riferimento fatto dall'art. 31 alla Polizia dello Stato), ad impedire che il Presidente possa svolgere la funzione in questione avvalendosi di organi diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale. Codesta ecc.ma Corte ha, altresi', acclarato in proposito che dall'art. 31 "discende che solo una legge costituzionale potrebbe stabilire, in sede di revisione, che il Presidente regionale possa servirsi di organi non appartenenti alla polizia statale; e che "solo una legge della Repubblica puo' stabilire l'ordinamento degli organi di polizia di cui il Presidente ed il Governo della regione possono disporre". Orbene l'ordinamento degli organi di polizia cui si fa riferimento nella citata sentenza, e' attualmente dettato dalla legge n. 121/1981 dal titolo: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" che istituisce agli artt. 18 e 20, rispettivatnente, il Comitato nazionale e quello provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari di consulenza delle autorita' nazionale e provinciali di pubblica sicurezza. Avvertita, inoltre, l'esigenza di assicurare anche a livello regionale una piu' incisiva prevenzione e lotta alla criminalita' sono stati delegati dal Ministro dell'interno ai prefetti dei capoluoghi di regione, ed in Sicilia ai prefetti di Palermo e di Catania, le funzioni di coordinamento delle forze di polizia avvalendosi tra l'altro di una conferenza interprovinciale delle autorita' di pubblica sicurezza. Per assicurare l'adozione di misure quanto piu' efficaci ed aderenti alle peculiari esigenze e problematiche emergenti nella realta' locale, la composizione di detta conferenza e' oltremodo vasta e articolata, essendo prevista la partecipazione dei prefetti, dei questori, di Comandanti di regione e provinciali dell'Arma dei Carabinieri, dei Comandanti di legione e di gruppo del Corpo della guardia di finanza, nonche' di componenti dell'Ordine giudiziario e dei responsabili delle Amministrazioni dello Stato, della regione e degli altri enti locali interessati ai problemi da trattare. Per la regione siciliana, inoltre, e' specificamente previsto che i prefetti delegati informino il Presidente della regione sulle direttive emanate a seguito delle valutazioni e proposte fatte dalla cennata Conferenza interprovinciale e sui risultati conseguiti. A fronte di siffatta esaustiva normativa statale l'istituzione dell'organo regionale in questione appare non solo invasiva della competenza statale in materia di ordinamento della Polizia, ma anche ultronea ed inopportuna. Poiche', infatti, dall'attivita' del Comitato regionale, di composizione peraltro notevolmente piu' limitata rispetto a quello previsto dalle norme statali, deriva in ogni caso una duplicazione di valutazioni ed interventi, che darebbe origine a confusione in un settore vitale per gli interessi nazionali e che necessita, per sua natura, di unitarieta' di intenti e coordinamento delle azioni, la norma regionale si ritiene anche censurabile sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione.