LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 305/97 depositato il
 28 luglio 1997, avverso avv. di accert. n. 1436/97 - Tosap '95 contro
 Gestor  S.p.a.  da  E.N.E.L  S.p.a.,  residente  a Cagliari in piazza
 Deffenu n. 1, difeso da Bernardini Giuseppe, residente a Cagliari  in
 piazza  Deffenu  n.  1  e Meloni Vito, residente a Cagliari in piazza
 Deffenu n. 1.
                       Svolgimento del processo
   Con ricorso  depositato  nella  segreteria  di  questa  Commissione
 tributaria  provinciale  il  28 luglio 1997,   l'E.N.E.L. S.p.a., con
 sede in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Vito Meloni e  dai
 dott.  Giuseppe  Bernardini  impugnava  l'avviso  di  accertamento n.
 1436/97, Tosap '95 comune di Oristano della Gestor  S.p.a.  per    un
 importo  di  L.  158.000.000 oltre a soprattassa e interessi moratori
 rispettivamente  di  L.  31.600.000  e  L.  53.088.000,  adducendo  i
 seguenti motivi;
   In   primo   luogo   l'E.N.E.L.  S.p.a.  eccepiva  la  legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.-l. 15 novembre  1993,
 n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   La  societa'  ricorrente  rilevava che la legge 23 ottobre 1992, n.
 421, art. 4, comma 4, nel delegare il governo per  una  revisione  ed
 armonizzazione  dei  tributi  degli  enti  locali,  con effetto dal 1
 gennaio 1994, aveva stabilito che, per quanto riguarda gli  spazi  ed
 aree  pubbliche  di  pertinenza  dei  comuni e delle provincie doveva
 essere  realizzata  una  piu'  adeguata  rispondenza   al   beneficio
 economico  retraibile; inoltre, prevedeva una ripartizione dei comuni
 in  non  piu'  di  cinque  classi;  infine,  stabiliva  che,  per  le
 occupazioni   permanenti,  le  variazioni  in  aumento  non  potevano
 superare il 50% delle misure massime della tassazione vigente.
   Orbene, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non avrebbe  rispettato
 nessuno di tali principi e criteri direttivi, che, ai sensi dell'art.
 76   della   Costituzione,   nell'esercizio  del  potere  legislativo
 delegato, avrebbe dovuto osservare.
   Infatti,  non  risulta   rispettato   il   criterio   dell'adeguata
 rispondenza  della tassa al beneficio economico retraibile, in quanto
 la misura minima e massima della  tassazione  e'  stabilita  in  modo
 identico  per  tutti  i  comuni e le provincie, senza tener conto del
 diverso beneficio economico che le  aziende  erogatrici  di  pubblici
 servizi  possono  realizzare,  in quanto non e' stato tenuto presente
 che l'E.N.E.L.  e,  in  genere,  le  imprese  erogatrici  di  servizi
 pubblici essenziali, sono tenute a fornire il servizio anche nel caso
 in  cui  esso risulti svantaggioso per l'impresa stessa; non risulta,
 inoltre, rispettato il criterio  della  ripartizione  dei  comuni  in
 classi,  in  quanto ripartizione, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n.
 507/1993, trova applicazione per le occupazioni con  passi  carrabili
 (art.  44)  per  le  occupazioni  temporanee (art. 45), ma non per le
 occupazioni  permanenti  di  cui  all'art.  46;  e  neppure   risulta
 rispettato  il principio in base al quale la nuova disciplina avrebbe
 dovuto comportare un  aumento  non  superiore  al  50%  delle  misure
 massime  di  tassazione vigenti al 31 dicembre 1993, essendovi stato,
 nella fattispecie, un incremento del 177% delle misure stabilite  per
 il 1993.
   La    societa'    ricorrente   nel   merito   eccepiva,   altresi',
 l'illegittimita'  dell'accertamento  per  carenza   di   motivazione;
 l'illegittimita' dell'accertamento ai sensi dell'art. 47, comma 1 del
 d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507; ai sensi dell'art. 2193 del c.c.; e
 ai sensi del combinato disposto degli art. 52  e  31  del  d.lgs.  15
 novembre 1993, n. 507.
   La   Gestor,   concessionaria   del   servizio  accertamento  e  di
 riscossione della Tosap di Oristano, costituitesi in giudizio  il  31
 ottobre    1997,    contestava   sia   la   eccepita   illegittimita'
 costituzionale dell'art.   47, comma 1 e 2  del  d.lgs.  15  novembre
 1993,  n.  507  sia  la  eccepita  illegittimita' di accertamento per
 carenza di motivazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
   All'udienza pubblica, fissata per la trattazione del ricorso,  sono
 comparsi  unicamente  i  difensori  dell'E.N.E.L. che hanno insistito
 nelle richieste e nelle conclusioni formulate nel ricorso.
                        Motivi della decisione
   Dall'esame del ricorso, appare evidente  che  il  governo  delegato
 dall'art.  4  della legge 23 ottobre 1992 n. 421 per una revisione ed
 armonizzazione dei tributi  degli  enti  locali  con  effetto  dal  1
 gennaio  1994,  doveva  attenersi  ai  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
    1) doveva realizzare una piu' adeguata  rispondenza  al  beneficio
 economico retraibile, per quanto riguarda gli spazi ed aree pubbliche
 di pertinenza dei comuni e delle province;
    2) doveva ripartire i comuni in non piu' di cinque classi;
    3) doveva apportare per quanto riguarda le occupazioni permanenti,
 variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della
 tassazione vigente.
   Esaminando  il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, emanato
 sulla base della predetta legge delega appare evidente che nessuno di
 tali principi e criteri direttivi e' stato  rispettata.  Infatti  e',
 stato  ignorato  il criterio dell'adeguata rispondenza della tassa al
 beneficio economico retraibile (la  misura  minima  e  massima  della
 tassazione  e'  stabilita  in  modo  identico per tutti i comuni e le
 province); non e' stata operata per le occupazioni permanenti di  cui
 all'art.  46  la ripartizione dei comuni in cinque classi - in quanto
 la stessa trova applicazione solo per occupazioni con passi carrabili
 (art. 44) e per le occupazioni temporanee (art. 45)  ma  non  per  le
 occupazioni  permanenti  di  cui  all'art.  46;  non e' stato neppure
 rispettato il principio  in  base  al  quale,  la  nuova  disciplina,
 avrebbe  dovuto  comportare  un  aumento  non  superiore al 50% delle
 misure massime di tassazione vigenti al 31 dicembre 1993, in  quanto,
 come  precisato  dalla Societa' ricorrente, vi e' stato un incremento
 del 177% delle misure stabilite per l'anno 1993.
   Da quanto precisato  l'eccesso  di  delega  appare  evidente  e  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 commi 1 e 2 del
 d.lgs.    15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76, primo
 comma della  Costituzione,  con  riferimento  alla  legge  delega  23
 ottobre  1992,  n.  421,  art.  4,  comma 4, sollevata dalla societa'
 ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata,  con  la
 conseguenza  che,  la  sua  soluzione  appare  pregiudiziale  per  la
 decisione del ricorso.