IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che procede:
                             O s s e r v a
   Dalle  dichiarazioni  rese dai terzi ai sensi dell'art. 547 c.p.c.,
 risultano da assegnare L. 4.935.772.
   Il creditore procedente vanta un  credito  di  L.  1.243.500  oltre
 C.P.A.  e  IVA,  avendo  comunicato  di rinunciare a far valere nella
 procedura esecutiva il proprio credito per  capitale  e  interessi  e
 avendo  chiesto  esclusivamente l'assegnazione delle somme dovute per
 spese della presente procedura esecutiva come sopra liquidate.
   L'intervento di Gandossi Severino Fausto nella  presente  procedura
 esecutiva  deve essere qualificato tardivo essendo avvenuto in data 9
 settembre 1998, successiva a quella (16 giugno 1998) fissata  per  la
 comparizione  delle  parti,  a  nulla rilevando la circostanza che, a
 causa di rinvio d'ufficio, detta udienza si sia  tenuta  solo  il  23
 settembre 1998.
   Conseguentemente   la  somma  pignorata  deve  essere  assegnata  a
 creditore  pignorante  a  totale  saldo  del   credito   come   sopra
 determinato  e  a  creditore  intervenuto  potra' essere assegnato il
 residuo.
   All'udienza del 23 settembre 1998 questo giudice dell'esecuzione ha
 ordinato  al  creditore intervenuto, stante l'assenza della debitrice
 esecutata Multi Express S.a.s., di notificare a  quest'ultima  l'atto
 di  intervento,  il cui credito e' fondato su scritture private (atto
 di riconoscimento di debito, cambiali  e  un  assegno),  rinviando  a
 udienza successiva per l'assegnazione delle somme.
   Successivamente  il  creditore intervenuto ha presentato istanza di
 revoca di detto provvedimento, evidenziando  come  non  sia  previsto
 dalle  norme  in  materia  di  esecuzione  l'obbligo di notificare al
 debitore esecutato l'atto di intervento.
   Per prassi di questo ufficio,  sino  ad  oggi  non  contestata  dai
 creditori,  gli  atti  di  intervento fondati su scritture private (e
 privi di titolo esecutivo e/o precetto in  precedenza  notificato  al
 debitore) venivano fatti notificare a cura del creditore intervenuto,
 al  debitore  esecutato  che  fosse  rimasto  assente nella procedura
 esecutiva, e cio'  in  applicazione  analogica  con  quanto  disposto
 dall'art.  292  c.p.c. per il procedimento contumaciale di cognizione
 ordinaria come corretto dalle sentenze n. 250 del 28 novembre 1986  e
 n. 317 del 6  giugno 1989 della Corte
  costituzionale.
   Stante   il   contenuto   dell'istanza   presentata  dal  creditore
 intervenuto, che non ha provveduto a notificare l'atto di  intervento
 alla  debitrice esecutata, questo giudice deve dare atto che le norme
 sul  procedimento  contumaciale  non  possono  trovare   applicazione
 analogica  al  processo  di  esecuzione,  nel  quale  non e' previsto
 l'istituto della contumacia del debitore.
   La  mancata  previsione,  nell'art.  525  c.p.c.,  dell'obbligo  di
 notificare  l'atto  di  intervento  al  debitore  esecutato  che, pur
 notiziato  della   procedura   esecutiva   promossa   dal   creditore
 procedente,  non si sia presentato all'udienza di autorizzazione alla
 vendita (nelle procedure dirette) e a quella  dell'assegnazione  (nei
 pignoramenti  presso  terzi),  peraltro, comporta, a parere di questo
 giudice, una ingiustificata limitazione del  diritto  di  difesa  del
 debitore stesso nei confronti del creditore intervenuto.
   Il  debitore  che,  pur  informato  della  esistenza  di  procedura
 esecutiva promossa dal creditore procedente, abbia  ritenuto  di  non
 partecipare  all'udienza  fissata  per  la  comparizione delle parti,
 potrebbe vedere il ricavato della vendita dei  suoi  beni  o,  peggio
 ancora,  tutti  i  suoi  crediti  eventualmente  dichiarati dal terzo
 all'udienza ex art.   547  c.p.c.,  assegnati,  in  parte  anche  per
 l'intero  se  asseritamente privilegiati, a presunti creditori il cui
 credito, sfornito di titolo esecutivo, sia  stato  fatto  valere  con
 atto  intervento  esclusivamente  sulla  base di scritture private al
 debitore mai rese note.
   Il principio che ha ispirato la pronunce della Corte costituzionale
 in ordine all'art. 292 c.p.c., in materia di produzione di  scritture
 private nel giudizio contumaciale sembra dover trovare spazio in ogni
 procedimento  giurisdizionale nel quale, pur in assenza dell'istituto
 della contumacia, sia consentito l'accesso, in assenza di una  parte,
 a  documenti  dei quali la parte, se informata, potrebbe disconoscere
 l'autenticita'.
    La  mancata  previsione  della notificazione al debitore esecutato
 del deposito del ricorso per intervento di un creditore non munito di
 titolo esecutivo ma esclusivamente di  scritture  private  della  cui
 esistenza  il  debitore  non  sia  mai stato in precedenza informato,
 costituisce, ad avviso, di questo giudice, violazione del diritto  di
 difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.