IL PRETORE Sciogliendo la riserva che procede: O s s e r v a Dalle dichiarazioni rese dai terzi ai sensi dell'art. 547 c.p.c., risultano da assegnare L. 4.935.772. Il creditore procedente vanta un credito di L. 1.243.500 oltre C.P.A. e IVA, avendo comunicato di rinunciare a far valere nella procedura esecutiva il proprio credito per capitale e interessi e avendo chiesto esclusivamente l'assegnazione delle somme dovute per spese della presente procedura esecutiva come sopra liquidate. L'intervento di Gandossi Severino Fausto nella presente procedura esecutiva deve essere qualificato tardivo essendo avvenuto in data 9 settembre 1998, successiva a quella (16 giugno 1998) fissata per la comparizione delle parti, a nulla rilevando la circostanza che, a causa di rinvio d'ufficio, detta udienza si sia tenuta solo il 23 settembre 1998. Conseguentemente la somma pignorata deve essere assegnata a creditore pignorante a totale saldo del credito come sopra determinato e a creditore intervenuto potra' essere assegnato il residuo. All'udienza del 23 settembre 1998 questo giudice dell'esecuzione ha ordinato al creditore intervenuto, stante l'assenza della debitrice esecutata Multi Express S.a.s., di notificare a quest'ultima l'atto di intervento, il cui credito e' fondato su scritture private (atto di riconoscimento di debito, cambiali e un assegno), rinviando a udienza successiva per l'assegnazione delle somme. Successivamente il creditore intervenuto ha presentato istanza di revoca di detto provvedimento, evidenziando come non sia previsto dalle norme in materia di esecuzione l'obbligo di notificare al debitore esecutato l'atto di intervento. Per prassi di questo ufficio, sino ad oggi non contestata dai creditori, gli atti di intervento fondati su scritture private (e privi di titolo esecutivo e/o precetto in precedenza notificato al debitore) venivano fatti notificare a cura del creditore intervenuto, al debitore esecutato che fosse rimasto assente nella procedura esecutiva, e cio' in applicazione analogica con quanto disposto dall'art. 292 c.p.c. per il procedimento contumaciale di cognizione ordinaria come corretto dalle sentenze n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 giugno 1989 della Corte costituzionale. Stante il contenuto dell'istanza presentata dal creditore intervenuto, che non ha provveduto a notificare l'atto di intervento alla debitrice esecutata, questo giudice deve dare atto che le norme sul procedimento contumaciale non possono trovare applicazione analogica al processo di esecuzione, nel quale non e' previsto l'istituto della contumacia del debitore. La mancata previsione, nell'art. 525 c.p.c., dell'obbligo di notificare l'atto di intervento al debitore esecutato che, pur notiziato della procedura esecutiva promossa dal creditore procedente, non si sia presentato all'udienza di autorizzazione alla vendita (nelle procedure dirette) e a quella dell'assegnazione (nei pignoramenti presso terzi), peraltro, comporta, a parere di questo giudice, una ingiustificata limitazione del diritto di difesa del debitore stesso nei confronti del creditore intervenuto. Il debitore che, pur informato della esistenza di procedura esecutiva promossa dal creditore procedente, abbia ritenuto di non partecipare all'udienza fissata per la comparizione delle parti, potrebbe vedere il ricavato della vendita dei suoi beni o, peggio ancora, tutti i suoi crediti eventualmente dichiarati dal terzo all'udienza ex art. 547 c.p.c., assegnati, in parte anche per l'intero se asseritamente privilegiati, a presunti creditori il cui credito, sfornito di titolo esecutivo, sia stato fatto valere con atto intervento esclusivamente sulla base di scritture private al debitore mai rese note. Il principio che ha ispirato la pronunce della Corte costituzionale in ordine all'art. 292 c.p.c., in materia di produzione di scritture private nel giudizio contumaciale sembra dover trovare spazio in ogni procedimento giurisdizionale nel quale, pur in assenza dell'istituto della contumacia, sia consentito l'accesso, in assenza di una parte, a documenti dei quali la parte, se informata, potrebbe disconoscere l'autenticita'. La mancata previsione della notificazione al debitore esecutato del deposito del ricorso per intervento di un creditore non munito di titolo esecutivo ma esclusivamente di scritture private della cui esistenza il debitore non sia mai stato in precedenza informato, costituisce, ad avviso, di questo giudice, violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.