IL TRIBUNALE
                             O s s e r v a
   Con  il  ricorso  introduttivo  del 9 novembre 1998 Cariola Rosario
 proponeva opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso  l'avviso
 di  mora  emesso dal servizio di riscossione tributi in suo danno per
 il pagamento della somma di L. 4.741.730 per sanzioni amministrative,
 eccependone l'illegittimita' per violazione dell'art. 25, d.P.R.   n.
 602/1973;
   Instauratosi   ritualmente   il   contraddittorio,   si  costituiva
 Montepaschi Serit S.p.a. -   Servizio riscossione tributi  S.p.a.  in
 persona  del  collettore  pro-tempore che chiedeva l'integrazione del
 contraddittorio nei confronti  dell'ente  impositore  della  sanzione
 irrogata  ed  eccepiva  in  via  principale,  l'inammissibilita'  del
 ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta previsto  dalla
 legge n. 689/1981 che decorre, secondo l'orientamento oramai costante
 della  suprema Corte, dalla notificazione del verbale di accertamento
 e non invece della cartella di pagamento;
   Quindi, il  ricorrente  deduceva  che  l'opposizione  proposta  era
 tempestiva  perche'  proposta  non avverso il verbale di accertamento
 bensi' avverso il primo atto esecutivo costituito dalla cartella  per
 vizi    suoi    propri,   cosi'   qualificandola   come   opposizione
 all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e per l'effetto  sollevava  la
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  53 e 54,
 d.P.R. n. 602/1973 in relazione alle norme di cui agli artt.  205-206
 d.lgs.  30  aprile  1992  n.  285 ed agli artt. 22, 23 e 27, legge n.
 689/1981 nella parte in cui non prevedono la possibilita' di proporre
 le opposizioni all'esecuzione ed  agli  atti  esecutivi  (vedi  anche
 verbale d'udienza del 18 gennaio 1999 e dell'8 marzo 1999);
   Con  ordinanza  del 18 marzo 1999, questo pretore assegnava termine
 ad esso ricorrente per la regolazizzazione fiscale degli atti, attesa
 l'assoggettabilita'  dell'opposizione  all'esecuzione  ex  art.   615
 c.p.c.  all'ordinario regime fiscale;
   Ritenuto  in  diritto  che  la  Corte  costituzionale  si  e'  gia'
 pronunciata sulla legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R.
 sopra  citato,   affermando   la   legittimita'   della   preclusione
 dell'opposizione  ex  artt. 615 e 617 c.p.c allorquando il debito del
 privato  abbia  natura  tributaria,  ravvisandosi  in  tal  caso   la
 finalita'   di  assicurare  comunque  e  tempestivamente  le  entrate
 tributarie dello Stato  (Corte,  cost.    sentenze  n.318/1995  e  n.
 437/1995);
   Ritenuto  che,  nel  caso  di specie, si verte invece in materia di
 debiti  non  aventi  natura  tributaria   ma   invece   di   sanzione
 amministrativa  rispetto ai quali quindi non si ravvisa l'esigenza di
 garantire i flussi fiscali allo Stato;
   Ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale
 sollevata  dal  ricorrente  appare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata,  atteso che in ipotesi siffatte deriverebbe una privazione
 di tutela e di diritto di difesa del cittadino, e cio'  tenuto  conto
 del  recente  ma  oramai  consolidato  orientamento  della  Corte  di
 cassazione  (cassaz.    civile  nn.  5543/1998,  617/1998,  310/1998,
 98/1998, 5277/1997, 2733/1997, 906/1997) secondo il quale oggetto del
 ricorso  ex  art.  22,  legge  n.  689/1981 deve essere il verbale di
 accertamento dell'infrazione equiparato, quale  atto  conclusivo  del
 procedimento  sanzionatorio amministrativo, all'ordinanza-ingiunzione
 irrogativa  della  sanzione,  atteso  che  ad  esso   verbale   viene
 attribuita  la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione
 alla riscossione della pena pecuniaria,  costituendo  esso  esercizio
 della  pretesa sanzionatoria, idoneo a costituire in mora il debitore
 ex art. 2943 c.c., con la conseguente  inammissibilita'  dei  ricorsi
 proposti avverso gli atti successivi al verbale medesimo;
   Ritenuto invero che, trattandosi di ipotesi differenti, il richiamo
 integrale  alla  disciplina  sull'esazione  delle  imposte  - operato
 dall'art.  27, legge n. 689/1881 -   ha  l'effetto  di  sottrarre  al
 privato  la  tutela  giurisdizionale  per contestare l'illegittimita'
 della pretesa punitiva della p.a. nel caso di sanzioni amministrative
 ove non sussistono le esigenze  pubblicistiche  proprie  del  settore
 delle  entrate  tributarie,  e cio' in violazione dei principi di cui
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione;