IL TRIBUNALE O s s e r v a Con il ricorso introduttivo del 9 novembre 1998 Cariola Rosario proponeva opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso l'avviso di mora emesso dal servizio di riscossione tributi in suo danno per il pagamento della somma di L. 4.741.730 per sanzioni amministrative, eccependone l'illegittimita' per violazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973; Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva Montepaschi Serit S.p.a. - Servizio riscossione tributi S.p.a. in persona del collettore pro-tempore che chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore della sanzione irrogata ed eccepiva in via principale, l'inammissibilita' del ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta previsto dalla legge n. 689/1981 che decorre, secondo l'orientamento oramai costante della suprema Corte, dalla notificazione del verbale di accertamento e non invece della cartella di pagamento; Quindi, il ricorrente deduceva che l'opposizione proposta era tempestiva perche' proposta non avverso il verbale di accertamento bensi' avverso il primo atto esecutivo costituito dalla cartella per vizi suoi propri, cosi' qualificandola come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e per l'effetto sollevava la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 53 e 54, d.P.R. n. 602/1973 in relazione alle norme di cui agli artt. 205-206 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed agli artt. 22, 23 e 27, legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevedono la possibilita' di proporre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi (vedi anche verbale d'udienza del 18 gennaio 1999 e dell'8 marzo 1999); Con ordinanza del 18 marzo 1999, questo pretore assegnava termine ad esso ricorrente per la regolazizzazione fiscale degli atti, attesa l'assoggettabilita' dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. all'ordinario regime fiscale; Ritenuto in diritto che la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata sulla legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. sopra citato, affermando la legittimita' della preclusione dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c allorquando il debito del privato abbia natura tributaria, ravvisandosi in tal caso la finalita' di assicurare comunque e tempestivamente le entrate tributarie dello Stato (Corte, cost. sentenze n.318/1995 e n. 437/1995); Ritenuto che, nel caso di specie, si verte invece in materia di debiti non aventi natura tributaria ma invece di sanzione amministrativa rispetto ai quali quindi non si ravvisa l'esigenza di garantire i flussi fiscali allo Stato; Ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata, atteso che in ipotesi siffatte deriverebbe una privazione di tutela e di diritto di difesa del cittadino, e cio' tenuto conto del recente ma oramai consolidato orientamento della Corte di cassazione (cassaz. civile nn. 5543/1998, 617/1998, 310/1998, 98/1998, 5277/1997, 2733/1997, 906/1997) secondo il quale oggetto del ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 deve essere il verbale di accertamento dell'infrazione equiparato, quale atto conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo, all'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, atteso che ad esso verbale viene attribuita la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., con la conseguente inammissibilita' dei ricorsi proposti avverso gli atti successivi al verbale medesimo; Ritenuto invero che, trattandosi di ipotesi differenti, il richiamo integrale alla disciplina sull'esazione delle imposte - operato dall'art. 27, legge n. 689/1881 - ha l'effetto di sottrarre al privato la tutela giurisdizionale per contestare l'illegittimita' della pretesa punitiva della p.a. nel caso di sanzioni amministrative ove non sussistono le esigenze pubblicistiche proprie del settore delle entrate tributarie, e cio' in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione;