IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento n. 331/1998 g.p. a carico di Repele
 Aldo imputato del reato p. e p.  dall'art.  221  r.d.  n.  1265/34  e
 successive modificazioni;
   Udite le parti;
   Ritenuto  che  ai  fini  della  decisione del giudizio e' rilevante
 stabilire se la  violazione  contestata  dal  prevenuto  sia  tuttora
 penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;
   Considerato  che,  secondo  il diritto vivente ed in particolare la
 giurisprudenza di legittimita' nel  suo  piu'  alto  consesso  (Cass.
 pen.,  sez.  un.  c.c.  11  giugno  1996.  n. 6, dep. 6 luglio 1996),
 attualmente la mancanza di licenza di agibilita'  costituisce  ancora
 una  fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione
 del comma 1 del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R.  n.
 425/94.
   Atteso  che  a  tale  conclusione la giurisprudenza perviene in via
 interpretativa rilevando  che  l'art.  4  del  d.P.R.  n.  425/94  ha
 sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221, r.d. 1265/34
 per  quanto  riguarda  le  modalita'  di  rilascio  della  licenza di
 agibilita' con la conseguenza che la testuale espressione del secondo
 comma del predetto art. 221 "il proprietario  che  contravvenga  alle
 disposizioni  del  presente  articolo e' punito con l'ammenda da lire
 quarantamila  a  lire  quattrocentomila"  deve  intendersi   riferita
 all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della
 detta sanzione;
   Ritenuto  che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale e dell'art.  5  d.P.R.  n.  425/94  nella
 parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221, r.d. 1265/34 al solo
 primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione per
 violazione  dei principi di ragionevolezza e tassativita' delle norme
 penali.
   Considerato che a detta soluzione deve  pervenirsi  sulla  base  di
 un'osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui al secondo comma
 dell'art.  221  r.d. citato e riferita alla violazione di un precetto
 espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi
 non piu' vigente;
   Ritenuto che per  l'autorevole  interpretazione  data  dal  Supremo
 collegio al combinato disposto degli artt. 221, r.d. n. 1265/34 e 4 e
 5  d.P.R.  n.  425/94 si deve ritenere che attualmente la sanzione di
 cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuto  nell'art.
 4 del menzionato d.P.R.;
   Atteso   che   cio'   contrasta   con   il  principio  generale  di
 ragionevolezza delle norme, poiche' con interpretazione estensiva  si
 riferisce  un  dato  testuale,  ossia  il riferimento letterale ad un
 comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221 r.d. cit., ad un'altra
 disposizione, ossia il predetto art. 4, d.P.R. cit.
   Ritenuto che cio' contrasta con il principio di tassativita'  delle
 norme  penali  poiche'  con  operazione ermeneutica si restituisce un
 precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la
 sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle
 norme penali  nella  sostanziale  impossibilita'  di  individuare  il
 precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;