LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 33820/1996 depositato il 1 febbraio 1996, avverso la sentenza n. 618/04/1995, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi da Mila Schon Group, S.p.a., leg. rappr. Kozo Morita, residente a Milano in via Montenapoleone n. 2, e difeso da Biscozzi Luigi, residente a Milano in via Cino del Duca n. 8, Briguglio Emilio, residente a Milano in via Cino del Duca n. 8, Colombo Enrico, residente a Milano in via Cino del Duca n. 8, Gnech Emilio, residente a Milano in via Cino del Duca n. 8, e Zecca Emilio, residente a Milano in via Cino del Duca n. 8; controparti: Registro di Codogno; atti imputati: av. liq/irr. san. n. DEN 52 vol. 59 del 15 settembre 1993 - registro, av. liq/irr. san. n. DEN 1 vol. 61 del 2 giugno 1994 - registro; F a t t o La societa' Mila Schon Group aveva perdite per circa L. 7.000.000.000. Con assemblea veniva quindi eseguita la suddetta operazione: azzeramento capitale sociale (L. 4.000.000.000) per coprire parte delle perdite; ricostituzione del capitale sociale nella misura di L. 4.000.000.000; riduzione del capitale sociale per coprire le restanti perdite; ricostituzione del capitale sociale fino a L. 4.000.000.000.. L'ufficio chiedeva il pagamento dell'imposta in misura fissa, che veniva regolarmente corrisposta. Successivamente, in data 22 giugno 1994, veniva notificato alla societa' l'avviso di liquidazione dell'imposta supplettiva, perche' secondo la nota II, art. 4, d.P.R. 131/1986 la riduzione delle perdite e' esente dalla tassazione esclusivamente nei limiti dell'importo del capitale originario. La differenza, siccome costituisce conferimento per aumento del capitale, e' tassabile ai sensi dell'art. 4-1 e nota I, d.P.R. 131/1986. Sulla base di varie interpretazioni del Ministero delle finanze, dell'Avvocatura generale di Stato e della Corte di cassazione 12 marzo 1990, n. 2007, veniva infatti stabilito che la nota II dell'art. 4, d.P.R. 131/1986 fosse applicabile solo nei limiti della ricostruzione del capitale originario, cosicche' i conferimenti eccedenti tale limite andavano tassati. La societa' Mila Schon contesta ovviamente tale interpretazione e pone ricorso avanti la Commissione tributaria di primo grado, sostenendo che lo scopo della norma e' quello di evitare la tassazione dei conferimenti in denaro fatti a copertura delle perdite (di qualsiasi importo siano) e cio' per evitare di gravare su di una situazione finanziaria della societa' gia' grave. L'ufficio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria di primo grado respingeva i ricorsi (Mila Schon ne aveva presentati due poi riuniti) ritenendo che il disposto del d.P.R. 131/1986 fosse estremamente chiaro relativamente al limite posto all'esenzione nella misura pari al capitale sociale ricostituito, mentre l'eccedenza dei conferimenti va tassato. Avverso tale decisione la Mila Schon proponeva appello sostenendo che, mentre la legge (d.P.R. 131/1986) non prevedeva alcun limite all'esenzione per i conferimenti fatti per compensare le perdite subite, la circolare ministeriale n. 42 del 20 dicembre 1993 ha arbitrariamente stabilito il limite del valore del capitale sociale originario. Chiedeva inoltre la difesa della societa' appellante il riconoscimento della questione di illegittimita' costituzionale dell'interpretazione data dalla C.M. n. 42. in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' creerebbe una disparita' di trattamento tra le imprese a seconda che le stesse (in caso di perdite) operassero un unico conferimento (superando in tal modo il limite del capitale sociale originario) o suddividessero i conferimenti in periodi diversi (rimanendo quindi entro il limite del capitale originario, e sottraendosi alla tassazione). L'ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. A questo punto, la Commissione tributaria di secondo grado investita della questione intende sollevare la questione di legittimita' costituzionale della nota II, art. 4, d.P.R. 131/1986 nella interpretazione per la quale sarebbe possibile l'esenzione dalla tassazione per quei conferimenti in denaro volti all'aumento di capitale e determinati da una precedente (ma contestuale) riduzione del capitale medesimo al fine di azzerare o ridurre le perdite della societa'. La soluzione di tale problema e' assolutamente rilevante e necessaria per la decisione del presente giudizio in quanto sull'interpretazione e applicazione di tale normativa si regge intieramente l'impugnazione del contribuente. Si deve al riguardo rilevare come la situazione descritta dalla fattispecie in esame possa infatti causare gravi episodi di disparita' di trattamento che andrebbero a contrastare direttamente con gli artt. 3 e ss., della Costituzione che garantiscono al contrario l'uguaglianza di tutti i soggetti di fronte alla legge in quanto si possano creare delle disparita' a seconda che le societa' costituiscano o meno un adeguato capitale sociale per far fronte alle proprie iniziative imprenditoriali. Infatti, nell'ipotesi in cui una societa' abbia un capitale sociale minimo, nel momento in cui si dovessero verificare delle perdite, e la societa' fosse costretta a far fronte a tali perdite con dei conferimenti in denaro, tali conferimenti non sarebbero soggetti a tassazione. Mentre invece, nell'ipotesi in cui, fin dalla nascita, la societa' si fosse dotata di adeguato capitale sociale, onde far fronte col medesimo anche ad eventuali perdite d'esercizio (senza bisogno di ricorrere a conferimenti in denaro per coprire le perdite) quest'ultima societa' avrebbe gia' corrisposto la normale tassazione fissa, senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al caso precedente. In conclusione la societa' che si dota di un adeguato capitale sociale si ritrovera' obbligata ad adempiere ai regolari obblighi fiscali, mentre la societa' che si dota di un capitale sociale minimo, nel momento in cui subira' delle perdite (che peraltro hanno gia' dato luogo ad agevolazioni fiscali essendo detraibili in sede di bilancio), se costretta a reintegrarle mediante dei conferimenti in denaro, potra' godere dell'esenzione fiscale su detti conferimenti. Peraltro in tal guisa tutti soggetti imprenditoriali potrebbero essere indotti al momento della costituzione di una societa', a dotare di capitale sociale minimo, per preservare la convenienza successiva della procedura in esame. La Commissione tributaria di secondo grado ritiene quindi che la norma suddetta possa sollevare una questione di legittimita' costituzionale per i motivi sopra esposti.