LA CORTE D'APPELLO
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza
nella procedura iscritta al n. 292 di ruolo generale per gli affari
camera di consiglio dell'anno 1998 e vertente tra M. S. n.q.
esercente la patria potesta' sulla minore M. M. L., rappresentato e
difeso, in virtu' di mandato a margine dell'atto di reclamo,
dall'avv. Antonio Voltaggio, presso il cui studio in Roma, via
Fontanella Borghese, 72, veniva eletto domicilio, reclamante, e
Conservatore dei registri immobiliari Roma 2, reclamato; nonche' la
Soc. D.E.F.A. s.r.l., reclamata;
Oggetto: reclamo avverso iscrizione ipotecaria con riserva, ex art.
2674-bis e 113-ter disp. att. c.c., decreto del tribunale di Roma in
data 3 marzo 1998;
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto al tribunale di Roma, M. S., nella qualita' di
esercente la patria potesta' sulla minore M. M. L., proponeva reclamo
avverso la decisione del Conservatore dei registri immobiliari di
Roma, che, richiesto di iscrizione ipotecaria fondata su ordinanza
emessa dal giudice istruttore ex art. 186-quater c.p.c., aveva
eseguito la formalita' della iscrizione di ipoteca con riserva ai
sensi dell'art. 2674-bis c.c..
Con decreto depositato il 3 marzo 1998, il tribunale di Roma
respingeva il reclamo avanzato da M. S., rilevando che, ai sensi
dell'art. 2818 c.c. costituiscono titolo per la iscrizione della
ipoteca unicamente le sentenze che portano condanna al pagamento di
una somma e "gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge
attribuisce tale effetto" e, nel caso di specie, mentre non poteva
equipararsi l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c.
ad una sentenza, attesa la revocabilita' e la non definitivita' di
quel provvedimento, non appariva sostenibile l'analogia della
situazione in esame con quella prevista dall'art. 186-ter c.p.c., che
prevede espressamente che la ordinanza costituisce titolo per la
iscrizione della ipoteca giudiziale; riteneva, quindi, manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
M.
Proponeva reclamo avverso il decreto del tribunale il M.,
sottolineando la delicatezza della questione che si presentava per la
prima volta all'esame dei giudici del merito: metteva in rilievo vari
ordini di motivi in base ai quali poteva dedursi la parificazione
della ordinanza emessa dopo la chiusura della istruzione ad una
sentenza, quali la cognizione piena e non sommaria che precede la
emissione del provvedimento, la circostanza che questo "acquista la
efficacia della sentenza impugnabile" a certe condizioni, la
irrevocabilita'
dell'ordinanza, se non con la sentenza che definisce il giudizio.
Il conservatore non compariva in camera di consiglio.
Veniva quindi integrato il contraddittorio con la societa'
convenuta, ritenuta parte necessaria, atteso il suo sostanziale
interesse e la sua presenza nel giudizio davanti al tribunale;
neppure questa, peraltro, si costituiva.
Motivi della decisione
Osserva innanzitutto la Corte che i fatti posti alla base del
reclamo devono essere ritenuti pacifici in causa: la ordinanza con
cui il G.I. ha condannato la convenuta soc. DE.FA. s.r.l. a pagare a
M. S., nella qualita' indicata, la somma di L. 115 milioni, oltre
gli interessi e le spese di causa, a titolo di risarcimento del danno
causato al volto della minore M. M. L. da un cane di proprieta' della
societa', e' stata emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dopo
l'esaurimento della istruzione e nei limiti in cui lo stesso giudice
ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilita', del danno e del
nesso di causalita'.
L'art. 186-quater c.p.c. si applica al caso di specie, in quanto,
la stessa legge che ha introdotto la norma, d.-l. 18 ottobre 1995, n.
432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, con l'art. 9 ha
modificato l'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, disponendo
che "ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le
disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonche' l'art.
186-quater c.p.c.".
Deve dunque esaminarsi la possibilita' di equiparazione della
ordinanza emessa all'esito della istruttoria, ai sensi dell'art.
186-quater c.p.c., alla sentenza, in quanto appare pacifico che
nessuna, "legge attribuisce tale effetto" specifico di idoneita' ad
iscrivere ipoteca all'ordinanza in esame.
La questione, trattata con ampiezza dalla difesa del reclamante
appare sicuramente molto delicata, soprattutto per la squisita
novita' dell'istituto introdotto dal legislatore, nel quale sono
state inserite caratteristiche comuni a ordinanze e sentenze.
Tale ordinanza, successiva alla chiusura dell'istruzione, prevista
dall'art. 186-quater c.p.c., e' stata definita come "l'istituto piu'
innovativo e al tempo stesso piu' problematico" della novella del
1995: presupposto dell'ordinanza e' che la istruzione sia stata
"esaurita", da intendersi realizzato, sia quando non siano state
proposte richieste istruttorie, sia quando le richieste avanzate
siano state espletate o disattese.
Il termine finale per l'emanazione della richiesta, nelle cause di
vecchio rito, e' costituito dalla rimessione della causa al Collegio,
in quanto, da tale momento, la competenza verrebbe attribuita a
questo, anche se sembra che le parti debbano aver precisato le
conclusioni, quanto meno implicitamente, perche' l'oggetto della
ordinanza deve essere ancorato alla "istanza della parte che ha
proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla
consegna o al rilascio di beni".
L'istanza viene accolta "nei limiti in cui il giudice ritiene gia'
raggiunta la prova".
Il provvedimento arricchisce il quadro delle ordinanze con funzione
anticipatoria della decisione, come si apprende dai lavori
parlamentari (Senato della Repubblica, n. 2209, art. 7) ed e' stato
ritenuto come un primo approccio alla "decisione con motivazione a
richiesta delle parti".
La novita' e' arricchita dal fatto che si tratta di un
provvedimento emesso a cognizione piena, in quanto e' stata chiusa la
fase istruttoria e le parti hanno presentato le rispettive richieste:
dunque le carte
processuali sono nelle mani del giudicante che ha tutti gli elementi
che possono e debbono essere posti alla base della sentenza.
Deve rilevarsi ancora che si tratta di una ordinanza non
revocabile, se non con la sentenza che definisce il giudizio;
l'ordinanza, infine, puo' "acquistare l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza", in seguito alla rinuncia alla
pronuncia della sentenza, da parte della parte intimata o alla
estinzione del giudizio.
Ovviamente il processo prosegue verso la sentenza se non vi sono
rinuncia o estinzione.
In tale situazione sostiene il reclamante che si deve definire come
sentenza questo nuovo provvedimento introdotto dal legislatore, in
quanto presenta piu' tratti caratteristici di questa rispetto a
quelli della ordinanza.
Pur prendendo atto della delicatezza della questione di definire la
natura giuridica di un provvedimento delineato per la prima volta dal
legislatore del 1995, che dichiara espressamente, nei lavori
parlamentari, di voler introdurre un provvedimento con funzione
anticipatoria della decisione, non sembra alla Corte che possa
accedersi alla tesi principale del reclamante.
Se infatti ci si trova davanti ad una ordinanza anomala,
irrevocabile fino alla eventuale sentenza, che puo' divenire sentenza
essa stessa per semplice volonta' della parte intimata, contenendo
gia' la stessa la pronuncia sulle spese, manca, peraltro, il tratto
caratteristico senza il quale non puo' parlarsi di sentenza vera e
propria: la irrevocabilita' da parte del giudice che l'ha
pronunciata, che non puo' piu' riesaminare le questioni gia' decise
(art. 279 c.p.c.).
Nel caso dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater, invece, la
irrevocabilita' del provvedimento e' condizionata all'atteggiamento
della parte resistente e, in assenza di accadimenti, resiste soltanto
fino alla sentenza, che, questa si', spogliera' definitivamente il
giudice della causa.
Dunque la non equiparabilita' della ordinanza ex art. 18-quater
alla sentenza comporta la inapplicabilita' dell'art. 2818 c.c. e,
dunque, la non iscrivibilita' della ipoteca sulla base di quel
provvedimento.
Ritiene, peraltro, la Corte che l'art. 186-quater, nella parte in
cui non colloca l'ordinanza de qua tra quelle che costituiscono
titolo per la iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.
2818 c.c., possa attuare una disparita' di trattamento tra
destinatari di ordinanze comportanti condanna al pagamento di somma,
in funzione anticipatoria di sentenze, con particolare riferimento
all'ordinanza prevista dall'art. 186-ter c.p.c., cosiddetta ordinanza
di ingiunzione, anch'essa dal contenuto anticipatorio di decisioni,
introdotta dall'art. 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353
(riforma del c.p.c.) e possa essere venuta meno alla dichiarata
funzione di "soddisfare esigenze immediate di tutela" giudiziaria,
scoraggiando "la prosecuzione di giudizi dettata da finalita'
defatigatorie", in una "strategia di rapido smaltimento
dell'arretrato" (v. parere del C.S.M. sulla riforma): non appare
dunque manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede quella
idoneita' alla iscrizione anche per l'ordinanza successiva alla
chiusura dell'istruzione, sollevata dalla parte reclamante, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nella ipotesi, praticamente piu' rilevante, di ordinanza
ingiunzione, emessa nei confronti della parte costituita, il giudice
emana il provvedimento quando i fatti costitutivi del credito sono
provati documentalmente (art. 633, comma 1, e comma 2 c.p.c.) o le
eccezioni sollevate non siano "fondate su prova scritta o di pronta
soluzione"; ma puo' emanarlo "anche se vi e' pericolo di grave
pregiudizio nel ritardo", salva la imposizione di una cauzione.
Tale ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento dal giudice che
l'ha emessa; la stessa acquista efficacia esecutiva e diviene
irrevocabile in caso di estinzione del giudizio a cognizione piena
nel corso del quale e' stata emanata.
Dunque si tratta di un'ordinanza emanata in una qualunque fase del
procedimento, in quanto la norma fa leva essenzialmente sul titolo (o
addirittura sul "pericolo"), anche se le prove non sono ancora state
escusse o addirittura richieste, quando il giudicante non ha, e non
puo' avere, l'intero spettro delle prove dedotte e prodotte o
espletate, e soprattutto, quando ancora i titoli non hanno subito
quella contestazione che nell'arco del processo possono
fisiologicamente ricevere (salve le ipotesi di disconoscimento della
scrittura e della querela di falso, espressamente previsti dalla
norma); del resto - e questo costituisce la conseguenza, e la
riprova, del fatto che il processo e' in corso di formazione - la
norma prevede espressamente che la ordinanza possa essere revocata;
questa, del resto, non acquista mai la efficacia di sentenza.
Ben diverse sembrano le condizioni di emanabilita' dell'ordinanza
di cui all'art. 186-quater: come si e' visto, la intera fase
istruttoria e' terminata, tutte le prove sono state espletate ed il
legislatore prevede l'ordinanza come non piu' modificabile almeno
fino alla emissione della sentenza, con la possibilita' di acquisire,
di per se', efficacia di sentenza.
Non entra in questa disamina la questione relativa alle critiche
fatte dalla dottrina alla ordinanza in esame in quanto costituiva
attuazione della contestata idea di prevedere provvedimenti con
motivazione da apporre a richiesta di parte: infatti la motivazione -
o la carenza di motivazione - e' comune ad entrambi i provvedimenti
confrontati.
Orbene la ordinanza ingiunzione dichiarata esecutiva costituisce
titolo per la iscrizione della ipoteca giudiziale, mentre per la
ordinanza successiva alla chiusura della istruzione non e' previsto
tale effetto.
E' vero che l'art. 186-ter si richiama alla disciplina del
procedimento per ingiunzione ex artt. 633 e ss. c.p.c., che
dichiaravano tale idoneita' ad iscrivere ipoteca con riferimento al
decreto ingiuntivo, ma non si puo' trascurare che un provvedimento,
pur previsto successivamente, qualora richieda l'esito positivo di un
giudizio a cognizione piena, come presupposto per la sua emanazione,
non possa avere effetti minori del provvedimento sommario, come deve
essere considerato quello di cui all'art. 186-ter, atteso anche il
dichiarato scopo del legislatore del 1995 di voler accelerare le
decisioni del giudicante.
La questione prospettata concerne anche la ragionevolezza della
misura adottata dal legislatore, sempre in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Non vi e' dubbio che il legislatore debba godere della piu' ampia
discrezionalita' nel delineare i provvedimenti di competenza del
giudice e nell'indicarne gli effetti tipici; tuttavia, secondo
l'ormai costante insegnamento della stessa Corte costituzionale, le
scelte operate dal legislatore non si sottraggono al controllo di
legittimita', sotto il profilo della ragionevolezza e della
razionalita' dell'intervento legislativo, tenuto conto che, nella
specie due ordinanze aventi il medesimo fine hanno conseguenze
diverse, in danno proprio di quella la cui emissione sembra
addirittura dover soddisfare presupposti piu' onerosi.
D'altro canto il legislatore ha previsto anche una esecutivita' ope
legis dell'ordinanza ex art. 186-quater, al contrario di quella
relativa all'ordinanza prevista dall'art. 186-ter, che deve essere
dichiarata.
E' allora proprio questo elemento di comparazione che chiarisce i
termini della irragionevole scelta legisla-tiva e rende necessario
l'esame del giudice delle leggi, al fine di dare concretezza agli
invocati parametri costituzionali.
In conclusione la mancata previsione della idoneita' ad iscrivere
ipoteca dell'ordinanza prevista dall'art. 186-quater sembra
costituire una effettiva disparita' di trattamento con il
destinatario dell'ordinanza ingiunzione, che, se appare disporre di
prova scritta, non ha ancora sottoposto il suo credito al vaglio
della intera istruzione; dalla norma risulta pregiudicato anche il
diritto di agire per la tutela del proprio diritto.
Nel caso in esame, dunque, l'applicazione dell'art. 186-quater
c.p.c., interpretato nel senso sopra detto, non puo' che portare al
rigetto del reclamo, come si e' visto: la questione di legittimita'
costituzionale della norma, quindi, rileva e comporta la necessita'
di adire la Corte costituzionale, in quanto non appare manifestamente
infondata.