IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998; Visti i ricorsi n. 716/1998 reg. gen. proposto da Bianchi Albino Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Svezia n. 11, n. 865/1998 reg. gen. proposto da Franceschelli Giuseppe Nicola Pablito, Lattanzi Alessandro, Caperna Michele, Ioannucci Francesco e Papa Raffaele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Marsili e Silvio Crapolicchio, elettivamente domiciliati presso i medesimi in Roma, via Frattina n. 14; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, le Universita' degli studi di Milano (ric. n. 716/1998) e "La Sapienza" di Roma (ric. n. 865/1998), in persona dei rispettivi rettori in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Il Ministero della pubblica istruzione (ric. n. 716/1998), in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento ric. n. 716/1998: della deliberazione dell'Univrsita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per l'ammissione nell'anno accademico 1997-1998 al primo anno al corso di laurea in medicina e chirurgia di n. 465 studenti; delle deliberazioni di approvazione delle relative procedure, di nomina della commissione, di approvazione dei criteri di selezione, di istituzione dei tests e di approvazione della graduatoria finale; delle deliberazioni degli organi universitari concernenti la fissazione del numero dei posti disponibili; dei decreti del M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245, contenente "regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", e 31 luglio 1997; del provvedimento 19 settembre 1997, n. S/14697 di reiezione della domanda del ricorrente per l'ammissione al predetto corso di laurea, ove occorra, del d.P.R 28 febbraio 1986, n. 95 e del d.P.R. 3 marzo 1988; di tutti gli altri atti precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi; Ric. n. 865/1998: del provvedimento con cui l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma ha previsto un numero di posti pari a zero per l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-1998; di ogni altro atto connesso, preparatorio o consequenziale; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 1998, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; Fatto e diritto 1. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la Sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (n. 465 posti, di cui 15 riservati a studenti extracomunitari, per il corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano); limitazioni che, talora, consistono nell'assoluta indisponibilita' di posti (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma). L'agire dell'amministrazione - in particolare il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento - trova dichiaratamente supporto nominativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La Sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. 2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al Collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. 3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene al sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II, 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33 secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, della legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 legge 14 agosto 1982, n. 590 con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"; (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost.. 4. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.