ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 696 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio  1997
 dal  tribunale  di  Torre Annunziata nel procedimento civile vertente
 tra Giuseppe Ciliberto e la Ciba Geigy S.p.a. ed altra,  iscritta  al
 n.  553  del  registro  ordinanze  1998  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 34,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  24  marzo  1999  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Nel corso di un giudizio promosso per ottenere la condanna al
 risarcimento dei danni  subiti  da  un'autovettura  in  un  incidente
 stradale,  il  tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il
 20 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1998),
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.   696
 del  codice  di  procedura civile, nella parte in cui non prevede che
 l'accertamento  tecnico  o  l'ispezione   giudiziale,   chiesti   con
 procedimento  di  istruzione  preventiva, possano avere ad oggetto la
 quantificazione dei danni.
   La disposizione denunciata  prevede  che  chi  ha  urgenza  di  far
 verificare  prima  del giudizio lo stato di luoghi o la condizione di
 cose, puo' chiedere  che  sia  disposto  un  accertamento  tecnico  o
 un'ispezione giudiziale.
   Il  tribunale  di  Torre  Annunziata,  pur  ricordando  l'indirizzo
 giurisprudenziale che  consente  di  considerare  quale  elemento  di
 convincimento  del  giudice per la decisione di merito le valutazioni
 del consulente d'ufficio raccolte in  sede  di  accertamento  tecnico
 preventivo,   purche'   sia   stato   rispettato   il  principio  del
 contraddittorio, ritiene che in quella sede il consulente tecnico  si
 debba  limitare  alle verifiche sulle cose e non possa effettuare una
 stima dei danni, che invece, nel caso  sottoposto  al  suo  giudizio,
 erano stati valutati.
   Sulla base di questa interpretazione, il giudice rimettente ritiene
 che  la  norma denunciata sia in contrasto con il diritto di agire in
 giudizio per la tutela dei propri diritti, garantito  dall'art.    24
 della  Costituzione.  Difatti, non ammettere la valutazione del danno
 nel  corso  dell'accertamento  preventivo,  vanificherebbe  la  piena
 esplicazione  e l'effettivita' della tutela giurisdizionale, che sono
 il corollario del diritto di agire in giudizio.
   La norma denunciata sarebbe anche in contrasto con l'art. 11  della
 Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione
 per   la   salvaguardia   dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (la cui  ratifica  ed
 esecuzione e' stata disposta con la legge 4 agosto 1955, n. 848), che
 garantisce  a  tutti  il  diritto  ad  un  giudizio  entro un termine
 ragionevole. Difatti  l'art.  696  cod.  proc.  civ.,  escludendo  la
 quantificazione dei danni in sede di accertamento tecnico preventivo,
 renderebbe necessaria una ulteriore consulenza tecnica nel successivo
 giudizio di merito per effettuare un accertamento che potrebbe essere
 svolto  in  contraddittorio  fra le parti gia' nella sede preventiva,
 cosi' dilatando la durata del processo ed  accrescendo  le  spese  di
 giudizio.
   2.  -  E'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale sia
 dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
   Ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza di  rimessione  non  avrebbe
 considerato i limiti propri dei procedimenti sommari, di accertamento
 tecnico  e di ispezione giudiziale preventivi, diretti ad impedire il
 venir meno dell'oggetto di una prova rilevante nel futuro giudizio di
 merito, quando il mutare delle  situazioni  potrebbe  non  consentire
 l'accertamento  dopo  il decorso del tempo. Definire nel procedimento
 sommario  preventivo  anche  l'ammontare  del  danno  significherebbe
 anticipare una valutazione che, sulla scorta degli elementi acquisiti
 in  via  di  urgenza,  potra'  essere data nel giudizio di merito, in
 rapporto ad una azione gia'  esercitata  e  nel  pieno  rispetto  del
 contraddittorio tra le parti.
   La  garanzia  costituzionale  del  diritto di agire in giudizio per
 tutelare i propri diritti non imporrebbe un'anticipazione  di  questo
 apprezzamento,  mentre  e'  solo  necessaria  una  misura  diretta ad
 acquisire tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle  cause
 del danno, che rischiano di essere dispersi.
   La   disciplina   dell'accertamento   tecnico  preventivo,  dettata
 dall'art.  696 cod. proc. civ. per rispondere a questa esigenza, puo'
 essere interpretata, secondo quanto la giurisprudenza  costituzionale
 ha   gia'   indicato  (sentenza  n.  46  del  1997),  nel  senso  che
 l'accertamento comprenda tutti gli elementi  conoscitivi  considerati
 necessari  per  le  valutazioni  che  dovranno  essere effettuate nel
 giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione  preordinata
 alla  successiva  valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si
 dovra' esprimere per determinare la causa del danno  o  l'entita'  di
 esso.
   L'Avvocatura  ritiene,  inoltre,  che  l'art.  6  della convenzione
 europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
 fondamentali   non  possa  essere  considerato  idoneo  parametro  di
 valutazione   della   legittimita'   costituzionale.    Difatti    la
 convenzione,  ratificata  ed eseguita con legge ordinaria, avrebbe lo
 stesso  valore  delle   altre   norme   nazionali.   In   ogni   caso
 l'accertamento   tecnico   preventivo   risponderebbe   proprio  alla
 funzione,  indicata  dalla  stessa  convenzione,  di   accelerare   e
 semplificare il futuro giudizio di merito.
                         Considerato in diritto
   1.  -    La  questione  di  legittimita'  costituzionale investe la
 disciplina dell'accertamento tecnico nell'ambito dei procedimenti  di
 istruzione preventiva.
   Il  tribunale di Torre Annunziata ritiene che l'art. 696 del codice
 di procedura  civile,  nel  prevedere  che  chi  ha  urgenza  di  far
 verificare,  prima  del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione
 di cose puo' chiedere che sia disposto un accertamento  tecnico,  non
 consenta di accertare in questa sede l'entita' dei danni, in vista di
 un giudizio di risarcimento. Questa limitazione violerebbe il diritto
 di  agire  in  giudizio  a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.),
 giacche'  protrarrebbe  ingiustificatamente nel tempo la effettivita'
 della tutela giurisdizionale, richiedendo a tal  fine  una  ulteriore
 fase  di  giudizio ed una nuova consulenza tecnica, mentre le ragioni
 dell'attore potrebbero essere soddisfatte con un unico  accertamento,
 svolto   in   contraddittorio  tra  le  parti,  nel  procedimento  di
 istruzione preventiva.   Sarebbe  anche  violato  il  diritto  ad  un
 giudizio  la  cui  durata sia contenuta in tempi ragionevoli: diritto
 garantito  dall'art.  6,  paragrafo  1,  della  convenzione  per   la
 salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali
 (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa  esecutiva  con
 la legge 4 agosto 1955, n. 848), la cui violazione determinerebbe, ad
 avviso  del  giudice  rimettente,  una  lesione  dell'art.   11 della
 Costituzione.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1. - Il nucleo essenziale della tutela costituzionale  che  viene
 richiesta  riguarda  il  diritto  al  giudizio:  l'effettivita' della
 tutela  dei  propri  diritti  cui  e'  preordinata  l'azione,  ed  in
 definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con la
 durata ragionevole del processo. Garanzia, quest'ultima, la cui fonte
 il giudice rimettente individua nell'art. 6 della convenzione europea
 per   la   salvaguardia   dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
 fondamentali, alla quale, pur se resa esecutiva in Italia  con  legge
 ordinaria,  egli  attribuisce un valore obbligante per il legislatore
 nazionale in forza dell'art. 11 della Costituzione.
   Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che
 non si collocano di per se stesse a livello  costituzionale  (tra  le
 molte  sentenze  n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre spetta al
 legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), e' da
 rilevare  che  i  diritti  umani,  garantiti  anche  da   convenzioni
 universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione,
 e  non  meno  intensa  garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n.
 399 del 1998): non solo per  il  valore  da  attribuire  al  generale
 riconoscimento  dei  diritti  inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2
 della   Costituzione,   sempre   piu'   avvertiti   dalla   coscienza
 contemporanea  come  coessenziali  alla  dignita' della persona (cfr.
 sentenza n. 167  del  1999),  ma  anche  perche',  al  di  la'  della
 coincidenza  nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li
 esprimono   si   integrano,   completandosi   reciprocamente    nella
 interpretazione. Cio' che, appunto, accade per il diritto di agire in
 giudizio   a  tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi,  garantito
 dall'art. 24 della Costituzione, che implica una  ragionevole  durata
 del  processo,  perche'  la  decisione  giurisdizionale alla quale e'
 preordinata  l'azione,  promossa  a  tutela  del  diritto,   assicuri
 l'efficace  protezione  di  questo e, in definitiva, la realizzazione
 della giustizia (sentenza n. 345 del 1987).
   2.2. - Il potere di agire in giudizio  per  la  tutela  dei  propri
 diritti trova la concreta esplicazione nella disciplina del processo,
 con  una  molteplicita'  di  istituti  destinati  a rendere effettiva
 questa garanzia.  Nel  processo  civile  rispondono  anche  a  questa
 esigenza  i  procedimenti sommari di istruzione preventiva, diretti a
 raccogliere, ancor prima che sia instaurato un giudizio, gli elementi
 necessari per la formazione della prova; cio' al fine di evitare  che
 la  modifica  delle situazioni o gli eventi che si possono verificare
 impediscano, poi, la formazione  e  l'acquisizione  della  prova  nel
 giudizio   di   merito.      Ma  l'accertamento  tecnico  preventivo,
 giustificato da questa finalita' cautelare, non deve  necessariamente
 trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere
 in  tempi  ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione
 preventiva in sostanziale anticipazione del  giudizio,  che  verrebbe
 cosi'  ricondotto  sino  ad  esaurirsi  nella  fase  del procedimento
 sommario.
   Da questa conclusione non deriva la prospettata lesione del diritto
 di azione ne' un irragionevole ritardo della decisione nel successivo
 giudizio di merito. Difatti, come si e' gia' precisato esaminando  la
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  696  cod. proc. civ., questa
 disposizione puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema  ed
 alla  luce  dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in
 giudizio del proprio diritto, nel senso  che  l'accertamento  tecnico
 preventivo  "comprenda  tutti  gli  elementi  conoscitivi considerati
 necessari per le  valutazioni  che  dovranno  essere  effettuate  nel
 giudizio  di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata
 alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel  giudizio  si
 dovra'  esprimere  per  determinare la causa del danno o l'entita' di
 esso" (sentenza n. 46 del 1997). Cio'  che  consente  l'anticipata  e
 tempestiva  raccolta  di  ogni  elemento  di  fatto necessario per il
 giudizio, anche in vista della quantificazione del danno.