ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministero  del  tesoro, del 2 luglio 1997, nella parte in cui dispone
 il collocamento fuori ruolo presso  il  Dipartimento  per  i  servizi
 tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dell'Ing. Alessandro
 Annunziati,  nonche'  del  telegramma  del  Segretario generale della
 Presidenza del Consiglio dei ministri del  24  luglio  1997,  con  il
 quale  il suddetto decreto e' stato comunicato alla Regione, promosso
 con ricorso della Regione Toscana, notificato il 19  settembre  1997,
 depositato  in  Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del
 registro conflitti 1997;
   Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il  giudice  relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito l'Avvocato Vito Vacchi per la Regione Toscana;
                           Ritenuto in fatto
   Con  ricorso notificato il 19 settembre 1997, la Regione Toscana ha
 sollevato conflitto di attribuzione nei   confronti  dello  Stato  in
 relazione  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 2
 luglio 1997, nonche' al   successivo telegramma del  24  luglio  1997
 della  stessa  Presidenza  del  Consiglio  con  il  quale il suddetto
 decreto e' stato comunicato alla Regione Toscana, nella parte in  cui
 viene  disposto  il  collocamento fuori ruolo, presso il Dipartimento
 per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, di un
 ingegnere, dipendente della Regione medesima.
   La ricorrente Regione Toscana, richiamate le  proprie  attribuzioni
 in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico
 ed  economico  del  personale,  garantite dagli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, sottolinea come il decreto impugnato, pur incidendo  in
 maniera  rilevante  sull'organizzazione amministrativa della Regione,
 sia stato adottato in carenza di una intesa preventiva con la Regione
 interessata, come, d'altro canto,  e'  stato  chiarito  dalla  stessa
 Corte costituzionale (sentenza n. 207 del 1996).
    La  regola  della  previa  intesa  deve  valere, sempre secondo la
 ricorrente, anche per le Regioni a  statuto  ordinario,  giacche'  la
 materia  degli  uffici  e' riservata dalla Costituzione alla potesta'
 legislativa ed amministrativa delle Regioni.
   La  Regione  evidenzia,  ancora,  come  il   principio   di   leale
 cooperazione,  di  rilevanza costituzionale, diretto ad assicurare il
 perseguimento  dell'interesse  nazionale  senza  ledere   coesistenti
 interessi  regionali  costituzionalmente  garantiti,  non  sia  stato
 rispettato neanche  in  ordine  all'accollo  dell'onere  relativo  al
 trattamento economico,
  giacche' questo continua ad essere a carico della Regione medesima.
   Ad  avviso  della  ricorrente,  pertanto,  detta previsione sarebbe
 gravemente    lesiva    dell'autonomia     finanziaria     regionale,
 costituzionalmente  garantita (art. 119 della Costituzione). Infatti,
 porre  a  carico  della  finanza  regionale  l'organizzazione  ed  il
 funzionamento   di  uffici  statali  significherebbe  sottrarre  alle
 Regioni le risorse economiche necessarie all'adempimento  dei  propri
 compiti istituzionali.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  conflitto sollevato dalla Regione Toscana pone all'esame
 della  Corte  costituzionale  le  seguenti    questioni:  a)  se,  in
 relazione alle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli
 uffici  regionali  e  di  stato  giuridico ed economico del personale
 (garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione), il  d.P.C.M.  2
 luglio  1997,  comunicato  alla Regione Toscana con telegramma del 24
 luglio 1997, sia lesivo dell'autonomia regionale, nella parte in  cui
 viene   disposto   il  collocamento  fuori  ruolo  di  un  ingegnere,
 dipendente della Regione Toscana,  da  adibire  alle  necessita'  dei
 servizi   tecnici   nazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri,  per  essere  stato  adottato  in  carenza  di  una  intesa
 preventiva  con  la Regione interessata; b) se il detto d.P.C.M. sia,
 altresi', lesivo  del  principio  di  leale  collaborazione  e  della
 autonomia  finanziaria  della  Regione (garantita dall'art. 119 della
 Costituzione), in  relazione  alla  previsione,  contenuta  nell'atto
 impugnato,  che  pone  a  carico dell'amministrazione di appartenenza
 (compresa quella regionale), l'onere di spesa relativa al trattamento
 economico del personale  collocato fuori ruolo.
   2. - Preliminarmente deve essere rilevato  che,  nonostante  questa
 Corte  con  la  sentenza  n. 207 del 14 giugno 1996 - nel cui analogo
 giudizio per conflitto di attribuzioni era parte la stessa Presidenza
 del Consiglio - avesse dichiarato "che  non  spetta  allo  Stato,  in
 mancanza  di  una  intesa con la Regione, individuare nominativamente
 personale dipendente dalla Regione (nella specie  Sardegna)  "per  le
 urgenti necessita' operative dei Servizi tecnici della Presidenza del
 Consiglio  dei  ministri"  e  disporne  il  collocamento fuori ruolo,
 mantenendo a carico della Regione  l'onere  relativo",  cio'  non  di
 meno,  a  distanza  di  poco  piu'  di  un  anno, e' stato emanato un
 ulteriore decreto, comprendente personale regionale senza  che  fosse
 intervenuta l'intesa con la regione interessata.
   3. - Il ricorso e' fondato sotto il duplice profilo prospettato, in
 quanto  sussistono,  anche  nella  presente fattispecie relativa alla
 Regione Toscana,  i  medesimi  presupposti  che  hanno  portato  alla
 dichiarazione  della  non spettanza allo Stato, in mancanza di intesa
 con la Regione, ed all'annullamento disposto con la  citata  sentenza
 n. 207 del 1996.
   Infatti,   le   ragioni  poste  alla  base  della  citata  sentenza
 riguardano indistintamente Regioni ordinarie ed a   statuto  speciale
 con   riferimento   sia   alle   esigenze   di   intesa  e  di  leale
 collaborazione, quali principi applicabili ai rapporti  tra  Stato  e
 Regioni, sia con riferimento al principio di autonomia finanziaria.
   4.  -  Pertanto, il decreto contenente il collocamento fuori ruolo,
 oggetto  del  ricorso,   non   "determina   semplicemente,   in   via
 conseguenziale,  una  vacanza  temporanea"  nei  ruoli  del personale
 regionale, ma viene ad incidere sul potere della Regione di  disporre
 del  proprio  personale,  stabilendo  una utilizzazione per finalita'
 istituzionali statali e un onere retributivo  che  permane  a  carico
 della  Regione,  nonostante che il rapporto di servizio venga mutato.
 Infatti,  le  prestazioni   effettuate   in   virtu'   del   predetto
 collocamento  fuori  ruolo  sono  destinate,  in  via  esclusiva,  al
 Dipartimento per i servizi  tecnici  nazionali  istituiti  presso  la
 Presidenza del Consiglio, ed in particolare nell'ambito di necessita'
 urgenti  in materia di dighe (d.-l. 8 agosto 1994, n.  507, preambolo
 e art. 7, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre  1994,
 n. 584).
   Deve,  altresi',  essere  confermato  che non si puo' escludere che
 anche personale regionale possa essere oggetto  di  provvedimento  di
 collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici
 nazionali  (in  base  alle dichiarate esigenze del decreto-legge), in
 quanto  il  legislatore  ha  fatto  riferimento  ad  appartenenti  ad
 amministrazioni,  sia  statali  (ivi  comprese  quelle ad ordinamento
 autonomo) sia di enti (compresi quelli  economici)  purche'  pubblici
 con  riferimento  al  c.d.  settore  pubblico allargato, e quindi con
 possibilita' di ricomprendere tutta l'amministrazione pubblica.
   Cio' non esclude, tuttavia, l'esigenza  di  una  intesa  quando  si
 tratti  di  personale  dipendente  da  amministrazione  regionale, in
 quanto la prevista deroga agli ordinamenti  delle  amministrazioni  e
 degli  enti di appartenenza deve logicamente (su di un piano anche di
 scelta dovuta di interpretazione conforme a Costituzione)  intendersi
 limitata  alle previsioni dei casi di collocamento fuori ruolo e alle
 procedure interne previste nei  singoli  ordinamenti  (intervento  di
 particolari  organi,  come il consiglio di amministrazione ecc.); non
 puo' invece avere  valore  di  deroga  generale,  estesa  anche  alle
 procedure  esterne  relative  ai rapporti tra Stato ed enti dotati di
 autonomia e  titolari  di  competenze  costituzionalmente  garantite,
 quali le Regioni.
   In  altri  termini,  e'  opportuno  chiarire, ancora una volta, che
 occorre una partecipazione  di  volonta'  regionale  nell'ambito  del
 principio  di  leale  collaborazione tra Stato e Regione (sentenza n.
 351 del 1991) e quindi vi e'  esigenza di una vera e  propria  intesa
 quando  lo  Stato  vuole  utilizzare, in posizione di fuori ruolo con
 esclusivo servizio, o in equivalente posizione,  personale  regionale
 (sentenza n. 207 del 1996).
   5.  -  Il  ricorso  e'  fondato anche sotto l'ulteriore profilo che
 l'atto  impugnato  dispone  che  l'onere  della  spesa  relativa   al
 trattamento  economico  del dipendente della Regione, collocato fuori
 ruolo, debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun
 suo assenso, con cio' violando i principi di autonomia finanziaria  e
 dei rapporti tra Stato e Regione.
   E'  vero  che  l'art. 7 del d.-l. n. 507 del 1994, convertito nella
 legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede il mantenimento  dell'onere  a
 carico  delle  amministrazioni  di  provenienza; ma questa previsione
 deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione,  cioe'  nel
 senso   che   puo'   riferirsi   in   via  normale  all'ambito  delle
 amministrazioni statali e di quelle  gravanti  sul  bilancio  statale
 (come del resto il sistema della copertura dell'onere finanziario del
 personale che sara' "inquadrato" in ruolo "anche in soprannumero" con
 "corrispondente  riduzione degli organici"). Invece la previsione non
 puo' applicarsi alle ipotesi  in  cui  il  collocamento  fuori  ruolo
 riguarda  personale  dipendente  dalla  Regione, cioe' da un ente con
 bilancio e finanza  autonomi  garantiti  costituzionalmente  rispetto
 allo  Stato,  in  mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da
 parte dell'ente stesso.
   In  conclusione  il  ricorso  deve  essere  accolto   nei   termini
 precisati,   con   conseguente   annullamento   dell'atto   impugnato
 limitatamente all'unica unita' del personale  della  Regione  Toscana
 oggetto di individuazione e di  collocamento fuori ruolo.