ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri  dello  Stato
 sorto  a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei
 deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
 dall'on.  Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,
 promosso dal Tribunale di Torino, con ricorso depositato il 22 maggio
 1999 ed iscritto al n. 118 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del 29 settembre  1999  il  Giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto  che nel corso di un procedimento penale nei confronti del
 deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo
 stampa per avere offeso la reputazione del dott. Piercamillo  Davigo,
 magistrato  della  Procura  della  Repubblica  presso il Tribunale di
 Milano - il Tribunale di Torino sezione prima  penale  ha  sollevato,
 con ordinanza del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione tra poteri
 dello  Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio
 1999, con la quale la Camera dei deputati,  accogliendo  la  proposta
 della  Giunta  per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i
 fatti per i quali e'  in  corso  il  procedimento  penale  concernono
 opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
 sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che,  secondo  il  ricorrente  Tribunale,  la Camera dei deputati
 avrebbe illegittimamente esercitato il  proprio potere affermando  la
 esistenza  di  un  collegamento  tra  le  dichiarazioni rese dall'on.
 Parenti e l'esercizio della funzione parlamentare;
     che, ad avviso del ricorrente, infatti, nella stessa delibera  di
 insindacabilita'  e  nella relazione della Giunta in essa richiamata,
 sarebbe  espressamente  escluso  "un  collegamento  specifico  (delle
 dichiarazioni rese dal  deputato) con atti e documenti parlamentari",
 anche  se  poi  tale collegamento viene ritenuto "implicito>" "attesa
 l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione  tanto
 sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico";
     che, conseguentemente, la Camera avrebbe esteso, in contrasto con
 la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa all'intera
 attivita'  in  senso  lato  politica del parlamentare, vanificando di
 fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma,  della
 Costituzione  e rischiando di trasformare la tutela costituzionale in
 un privilegio personale.
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa  Corte
 e'   chiamata   a   deliberare,   senza  contraddittorio,  in  ordine
 all'ammissibilita' del conflitto sotto  il  profilo  della  esistenza
 della  "materia  di  un  conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
 competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione,  anche
 in punto di ammissibilita';
     che,  in  linea  preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata
 dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in se' idonea ad integrare il
 ricorso  di  cui  all'art.  37  della  legge  n.  87  del  1953   per
 l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa
 Corte  (ordinanze  nn. 469 e 37 del 1998, n. 469 del 1997, n. 339 del
 1996);
     che deve essere riconosciuta la legittimazione del  Tribunale  di
 Torino a sollevare conflitto in quanto organo competente a dichiarare
 definitivamente  la  volonta'  del  potere cui appartiene nell'ambito
 delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita'  al
 principio,  costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale
 i singoli organi  giurisdizionali,  svolgendo  le  loro  funzioni  in
 posizione  di  piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
 legittimati  a  essere   parti   in   conflitti   costituzionali   di
 attribuzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);
     che,  del  pari,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte del presente conflitto,  quale  organo  cui  spetta  dichiarare
 definitivamente  la  propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai
 suoi  componenti  dell'art.  68,  primo  comma,  della   Costituzione
 (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
     che,  quanto  al  profilo  oggettivo del conflitto, il ricorrente
 lamenta  la  lesione  della   propria   sfera   di      attribuzioni,
 costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
 illegittimo,  per  inesistenza  dei relativi presupposti, del potere,
 spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
 l'insindacabilita' delle opinioni espresse da  quest'ultimo  a  norma
 dell'art.  68,  primo  comma, della Costituzione (ordinanze nn. 319 e
 130 del 1999, nn.  469, 407 e 37 del 1998);
     che  dal  ricorso  si  ricavano  "le ragioni del conflitto" e "le
 norme  costituzionali  che  regolano  la  materia",  come   richiesto
 dall'art.    26  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.