Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
  Presidente  della  Giunta  provinciale  pro-tempore Lorenzo Dellai,
  autorizzato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6915
  dell'8  ottobre  1999  (all.  1),  rappresentata e difesa - come da
  procura  speciale  del  12  ottobre 1999 (rep. n. 23786) rogata dal
  dott.  Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa
  (all.  2)  -  dagli  avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi
  Manzi  di  Roma,  con  domicilio  eletto  in  Roma presso lo studio
  dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;
    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  per  la
  dichiarazione che non spetta allo Stato, in relazione al territorio
  della    ricorrente    provincia,   di   approvare   con   delibera
  dell'"Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni" del 14 luglio
  1999,  n. 105,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17
  agosto  1999  (all. 3),  la  "Integrazione  del  piano nazionale di
  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione televisiva",
  senza  intesa con la provincia e senza motivazione sulla necessita'
  di  provvedere  unilateralmente,  e per il conseguente annullamento
  della  delibera  stessa, nella parte in cui essa in tali condizioni
  approva  l'Integrazione  del  piano di assegnazione delle frequenze
  relativo  al  territorio  della  provincia  autonoma di Trento, per
  violazione:
        dell'art.  2,  dell'art.  4,  dell'art.  8,  nn.  4,  5  e 6,
  dell'art. 16 e dell'art. 102 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
        delle   relative   norme   di   attuazione,  con  particolare
  riferimento  all'art.  10,  ultimo  comma, d.P.R. 1o novembre 1972,
  n. 691;
        del principio di leale cooperazione;
        dell'art.  2,  comma  6, legge n. 249 del 1997 e dell'art. 1,
  comma 3, legge n. 122 del 1998.

                           Fatto e diritto

    La  presente  impugnazione  fa seguito al ricorso con il quale la
  ricorrente   provincia   ha  impugnato  la  delibera  della  stessa
  "Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni" del 30 ottobre
  1998,  n. 68,  recante  quel "Piano nazionale di assegnazione delle
  frequenze   per   la   radiodiffusione   televisiva",  che  con  la
  deliberazione n. 105 del 1999 viene ora integrato.
    Sia  consentito, stante la stretta connessione tra i due ricorsi,
  di  rinviare  a  quanto  premesso  in  fatto nel ricorso avverso la
  deliberazione  n. 68 del 1998 per quanto riguarda il richiamo delle
  potesta'  statutarie, come precisate dalle norme di attuazione, che
  fondano la competenza provinciale nella materia in questione.
    Conviene  invece  qui  di  nuovo  espressamente  ricordare che in
  particolare  in relazione al "Piano nazionale di assegnazione delle
  frequenze per la radiodiffusione televisiva" sono riconosciute alla
  provincia  autonoma di Trento alcune specifiche garanzie di livello
  costituzionale,  sulla  base e sulla scorta della giurisprudenza di
  codesta ecc.ma Corte costituzionale.
    In  effetti,  con  la  sentenza  24 gennaio 1991, n. 21, e' stata
  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 14,
  della  legge  6  agosto  1990,  n. 223, nella parte in cui esso non
  prevedeva l'intesa fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e
  di  Trento  relativamente alla localizzazione degli impianti di cui
  al comma 7 dello stesso art. 3.
    A  seguito  di tale decisione, la necessita' dell'intesa e' stata
  poi ribadita dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che
  ne  ha  evidenziato  un  ulteriore  fondamento costituzionale nella
  esigenza "di tutelare le minoranze linguistiche".
    La  disciplina dell'intesa e' stata infine sviluppata e precisata
  dall'art.  1,  comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo
  il  quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni "promuove
  apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa".
    La  stessa  Autorita'  ha  inoltre il potere di adottare il piano
  nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  "anche  in  assenza
  dell'intesa ...  con  le province autonome di Trento e Bolzano ...,
  qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta
  giorni dalla data di ricezione dello schema di piano"; ma essa deve
  comunque indicare "i motivi e le ragioni di interesse nazionale che
  hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente".
    Si noti che la stessa Corte costituzionale aveva precisato, nella
  sentenza  n. 21  del  1991, che, "di fronte ai preminenti interessi
  alla  sollecita  approvazione  e  realizzazione  del  piano ed allo
  sfruttamento  ottimale  delle  radiofrequenze",  l'intesa  da  essa
  dichiarata   costituzionalmente   necessaria   non  poteva  "essere
  concepita  in  senso  "forte  ,  e  cioe'  nel senso che il mancato
  raggiungimento   di   essa   sia   di  ostacolo  insuperabile  alla
  conclusione del procedimento".
    La  legge  n. 122  del  1998  ha  dunque chiarito quello che gia'
  pacificamente  discendeva  dal  principio  costituzionale  di leale
  cooperazione  (v.  sentenza  della  Corte costituzionale n. 204 del
  1993  e  n. 116  del  1994),  cioe'  che,  qualora non si raggiunga
  l'intesa,  l'Autorita'  deve  motivare  sulle  ragioni di interesse
  nazionale che rendono necessario procedere in assenza dell'intesa.
    Nel  ricorso  avverso  la  deliberazione  della "Autorita' per le
  garanzie   nelle   comunicazioni"   del  30  ottobre  1998,  n. 68,
  approvativa  dell'originario  "Piano delle frequenze", la provincia
  autonoma  di  Trento  ha fatto valere un vizio ed una lesione delle
  proprie  prerogative  costituzionali consistenti nel fatto che tale
  autorita',  per  senza negare, in linea di principio, la necessita'
  dell'intesa,  ed  anzi pur espressamente dichiarando nelle premesse
  della  deliberazione  "maturate  le  necessarie  intese ...  con le
  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi dell'art. 2,
  comma 6,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249", aveva tuttavia nei
  fatti  provveduto  quando tali intese non erano - almeno per quanto
  riguarda  la provincia autonoma di Trento - maturate affatto, ma si
  erano al contrario appena definiti i punti di contrasto, e da parte
  provinciale si erano richiesti nuovi contatti al fine di superarli.
    Ne'  d'altronde,  mancando  la  consapevolezza di procedere senza
  l'intesa,  vi  era  alcuna  motivazione  su  eventuali  - ancorche'
  difficilmente  prospettabili  - esigenze di interesse nazionale che
  rendessero necessarie il non accoglimento delle istanze prospettate
  dalla provincia.
    Ora,  anche  la delibera "integrativa" n. 105 del 1999 e' affetta
  dallo  stesso vizio. In effetti nelle premesse della deliberazione,
  pur senza parlare esplicitamente di "intese" intercorse, si ritiene
  tra   l'altro   "che   i   siti  considerati  nella  pianificazione
  individuati  nel  rispetto  delle  procedure stabilite dall'art. 2,
  comma  6,  della  legge  31  luglio  1997,  n. 249,  come integrato
  dall'art.  1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia
  delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province
  autonome,   soddisfano   le   esigenze  sia  della  radiodiffusione
  analogica sia della radiodiffusione con tecnica digitale".
    In  definitiva,  a  quel  che si legge, anche in questa occasione
  l'"Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni" ha ritenuto che
  si fosse raggiunta l'intesa con la provincia autonoma di Trento: ma
  come  cio'  possa  essere accaduto rimane un mistero, dato che alla
  provincia  cio' non risulta affatto, ed anzi risulta chiaramente il
  contrario.
    In particolare, nessuna intesa quanto alla integrazione del Piano
  delle   frequenze  risulta  alla  provincia  intercorsa  sino  alla
  deliberazione  dell'"Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni"
  del  14  luglio.  Per  vero, non risulta alla provincia autonoma di
  Trento  che  sino a quella data alcuna comunicazione sull'argomento
  sia ad essa pervenuta.
    Soltanto  in  data 30 luglio dalla segreteria del Sottosegretario
  di  Stato  on.  Vita  perveniva  informalmente  - persino senza una
  lettera  di accompagnamento - via fax l'elenco dei siti relativi al
  territorio provinciale.
    Sulla base di tali informali notizie il 3 agosto 1999 aveva luogo
  nella  provincia  autonoma  di  Trento  una  apposita  riunione del
  "Comitato  provinciale per i servizi radiotelevisivi" (cui la legge
  provinciale  11  novembre  1993,  n. 35, attribuisce fra l'altro il
  compito  di  dare  parere alla Giunta provinciale "sullo schema del
  piano   nazionale  di  assegnazione  delle  radiofrequenze  per  la
  radiodiffusione"),  nella  quale  veniva  espressa "una valutazione
  sostanzialmente negativa in quanto le ipotesi formulate - le quali,
  e'  bene  ricordarlo,  servono  da  base  tecnica per l'istruttoria
  relativa   al  rilascio  delle  licenze  alle  emittenti  locali  -
  finiscono   per   pregiudicare   le   potenzialita'   del   sistema
  radiotelevisivo provinciale" (all. 4).
    Di  seguito,  con nota del 13 agosto 1999, n. 3319 di prot. (all.
  5),  il Presidente della provincia autonoma di Trento comunicava il
  parere  negativo  al  Ministro delle comunicazioni ed al Presidente
  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, chiedendo loro
  "un  confronto,  al  fine di chiarire i punti problematici emersi e
  addivenire ad una soluzione soddisfacente".
    Nessuna  risposta  e' mai pervenuta alla nota della provincia. In
  compenso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17  settembre  e' stata
  pubblicata  la deliberazione integrativa del Piano delle frequenze,
  qui impugnata.
    Nel   merito,   la  cosiddetta  integrazione  risulta  del  tutto
  insoddisfacente.  Ben  lungi dal completare ed estendere la rete di
  localizzazioni  di  primo  livello  previste  in  sede di Piano (si
  ricorda  che  nella provincia di Trento erano state riconosciute 17
  localizzazioni  contro  le  123 costituenti il fabbisogno secondo i
  servizi  tecnici  della  provincia  autonoma),  essa  si  limita  a
  prevedere nuove frequenze e modalita' di trasmissione per le stesse
  posizioni:  completamente  eludendo i compiti di una pianificazione
  di  secondo  livello,  ed  in  ogni  modo  lasciando  completamente
  frustrate le attese della comunita' provinciale.
    Lesiva  nel  contenuto,  e'  sul piano del mancato rispetto delle
  garanzie  statutarie  stabilite  per la ricorrente provincia che la
  deliberazione   del   14   luglio  si  rivela  anch'essa  (come  la
  precedente)  palesemente  illegittima.  Basti  osservare  che  tali
  garanzie  si  ridurrebbero  a  zero  se,  per  poterle  considerare
  soddisfatte, fosse sufficiente dichiarare nelle premesse dell'atto,
  senza  alcuna  corrispondenza  con  la realta', che esso sono state
  soddisfatte.
    Anche  per  l'integrazione,  come  per il Piano ora integrato, va
  sottolineato che l'avere erroneamente ritenuta raggiunta una intesa
  che  non  era  stata  raggiunta  si  traduce  in  una lesione delle
  prerogative costituzionali della provincia.
    Infatti,  come  sopra  esposto,  le garanzie costituzionali della
  provincia  in  relazione  al "Piano delle frequenze" si traducono -
  nell'ambito  del  principio  di  leale  cooperazione  - nel duplice
  istituto della previa intesa (forma principale della cooperazione),
  o  in  alternativa  della  adeguata  motivazione  sulle  ragioni di
  interesse  nazionale  che  impongono una determinazione difforme da
  quella  richiesta dalla provincia e sulla quale la provincia stessa
  sarebbe evidentemente disponibile a dare l'intesa.
    L'adeguata  motivazione  e'  anch'essa, non meno dell'intesa, una
  garanzia  costituzionale  data  alla  provincia  di Trento. Essa ha
  infatti  la  funzione  di  documentare  le ragioni per le quali gli
  interessi  rappresentati dalla provincia debbono cedere di fronte a
  preminenti interessi nazionale i rappresentati dallo Stato, e prima
  ancora  di documentare la circostanza che il mancato raggiungimento
  dell'intesa  e'  dovuto  a  tali  ragioni  attinenti agli interessi
  nazionali, e non ad altre.
    Dando per acquisita una intesa in realta' inesistente l'Autorita'
  statale  non  ha invece neppure preso in considerazione il problema
  dell'esistenza  e della consistenza di tali ragioni, e ha dunque di
  conseguenza  violato gli interessi e le garanzie costituzionalmente
  tutelate della provincia autonoma di Trento.