ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, ottavo
 comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
 di fine rapporto e norme  in  materia  pensionistica),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  12  dicembre 1997 dal Tribunale di Mantova nel
 procedimento civile vertente tra Ferrari Luciana e  l'INPS,  iscritta
 al  n.  111  del  registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Visti gli atti di costituzione di Ferrari Luciana e dell'INPS;
   Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi  gli  avvocati Silvano Piccininno per Ferrari Luciana e Carlo
 De Angelis per l'INPS.
   Ritenuto che nel  corso  di  un  giudizio  di  appello  avverso  la
 sentenza  con  cui  il  pretore di Mantova aveva respinto una domanda
 rivolta all'INPS per il  ricalcolo  dell'importo  della  pensione  di
 anzianita'  sulla  base  della  sola  contribuzione  obbligatoria, il
 Tribunale  di  Mantova,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,   ha
 sollevato,  con  ordinanza  emessa  il 12 dicembre 1997, questione di
 legittimita' costituzionale - in  riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3,
 ottavo  comma,  della  legge  29  maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
 trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella
 parte in cui, in caso di  posizione  assicurativa  mista  (derivante,
 nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori - dal 1953 al 1973
 -  e  volontari  -  dal  1973  al  1985  - versati nella gestione dei
 lavoratori dipendenti, con quelli obbligatori, versati dal 1975 nella
 gestione degli esercenti commerciali), non prevede che la pensione di
 anzianita',  liquidata  dalla  gestione  commercianti,  debba  essere
 calcolata,  per  la  quota  imputabile  alla  gestione dei lavoratori
 dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora
 cio' porti ad un risultato piu' favorevole  per l'assicurato;
     che il rimettente - esclusa l'applicabilita' della sentenza della
 Corte costituzionale n. 428 del 1992 perche' relativa ad un  caso  di
 pensione  liquidata  dalla  gestione  dei lavoratori dipendenti e non
 gia', come nella specie, dalla gestione degli esercenti commerciali -
 rileva che, tenendo conto dei contributi volontari nella gestione dei
 lavoratori dipendenti, ai sensi del  citato  art.  3,  ottavo  comma,
 della  legge  n.  297 del 1982, richiamato dall'art. 16 della legge 2
 agosto 1990, n.  233,  si  ottiene  (secondo  quanto  emerso  da  una
 consulenza  tecnica  di  ufficio) un assegno pensionistico di importo
 inferiore a quello calcolato  sulla  base  delle  sole  contribuzioni
 obbligatorie;   donde   il   prospettato   dubbio  di  illegittimita'
 costituzionale   delle   norme   denunciate,   sotto    il    profilo
 dell'irragionevolezza    di  una disciplina comportante una riduzione
 della  pensione  a  fronte  di  un   maggior   apporto   contributivo
 (volontario);
     che  si  sono  costituite  in  giudizio  le  parti, sottolineando
 entrambe l'identita' con la questione decisa da questa Corte  con  la
 sentenza n. 201 del 1999.
   Considerato che, con le pronunce n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994,
 questa  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale della
 norma denunciata, nella parte in cui non prevedeva che,  in  caso  di
 minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse
 liquidata  al  lavoratore  in  misura inferiore a quella spettantegli
 sulla base della precedente anzianita' contributiva minima;
     che, con la sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza di
 rimessione  in  esame),  questa  Corte  ha  altresi'  chiarito che le
 modalita'   di   calcolo   della   retribuzione   pensionabile    per
 l'assicurazione  generale  obbligatoria  dei lavoratori dipendenti di
 cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982,  non  sono
 influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione
 assicurativa mista (art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233);
     che, com'e' incontroverso, nella specie l'assicurata ha raggiunto
 l'anzianita'  contributiva  minima gia' in virtu' dei soli contributi
 obbligatori, per cui la presente  questione  non  si  differenzia  da
 quella  dichiarata  infondata  con detta sentenza n. 201 del 1999, in
 relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.