IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado di appello per controversia in materia di previdenza obbligatoria iscritta al n. 1527/1996 R G.A.C.C. e promossa con ricorso in riassunzione, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di cassazione, depositato in data 11 settembre 1996 da Di Marco Nicolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Carbonara del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dell'avv. Piero Lupi giusta procura a margine del ricorso in riassunzione, appellata, ricorrente in riassunzione; Contro l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donatelli in forza di procura generale alle liti per atto notar F. Lupo di Roma del 10 aprile 1994, n. 23953, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale di Teramo dell'Istituto previdenziale, appellante, resistente in riassunzione, avente ad oggetto: riforma della sentenza in data 5 maggio 1993 del pretore di L'Aquila. Rilevato in fatto Il tribunale di Teramo, quale giudice di rinvio, e' chiamato a decidere sull'appello proposto dall'I.N.P.S. davanti al tribunale di L'Aquila avverso la sentenza con cui il pretore della stessa citta', in accoglimento della domanda avanzata da Di Marco Nicolina, ha riconosciuto il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilita' in favore dell'assicurata, titolare anche di pensione diretta, con mantenimento dell'importo al 30 settembre 1983 fino al riassorbimento negli aumenti della pensione a calcolo (c.d. cristallizzazione). La Di Marco aveva proposto la domanda al primo giudice in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 314, del 1985. Nella sentenza di cassazione con rinvio n. 10232/1995 la Suprema Corte, nell'annullare la decisione, resa dal tribunale di L'Aquila, di accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. e relativo alla c.d. cristallizzazione, ha statuito che il tribunale di Teramo si attenga al seguente principio di diritto: "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537, quest'ultimo nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240, il titolare di due o piu' pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa il diritto all'intergazione al minimo della pensione individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 463 del 1983 ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo ''cristallizzato'' al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica, purche' non superi i limiti di reddito indicato nel comma primo dello stesso art. 6". Nelle more del giudizio di rinvio, riassunto da Di Marco Nicolina con ricorso depositato l'11 settembre 1996, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181 e 183, ha stabilito che il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994 e' effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato e che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge aventi ad oggetto le questioni sopra indicate sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese processuali. In base alle disposizioni citate il presente giudizio, compreso fra quelli richiamati da ultimo nel comma 5 dell'art. 36 della legge n. 448/1998 dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle spese. Viene infatti in considerazione come rilevato dalla Suprema Corte, la pronuncia della Corte costituzionale del 10 giugno 1994, n. 240, che dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22, legge n. 537/1993, nella parte in cui - nel caso di piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conservi il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, terzo comma, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638/1983, non risultando superati, al 30 settembre 1983 e successivamente, i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica. Ritenuto in diritto La disposizione contenuta nel citato art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 appare in contrasto con il principio sancito dall'art. 24, primo comma, Cost.. La ricorrente in riassunzione vedrebbe vanificato il proprio diritto alla pronuncia giudiziale circa la fondatezza o meno della pretesa, anche ai fini della pronuncia sulle spese giudiziali, in presenza di intervento del legislatore sostanzialmente limitativo del diritto al ricorso giurisdizionale. La normativa da ultimo introdotta con la legge n. 448/1998 ed in particolare con il comma 5 dell'art. 36 non ha inciso sulla normativa precedente di cui all'art. 1, comma 183, della legge n. 662/1996, atteso il carattere meramente ripetitivo della prima disposizione rispetto a quella da ultimo indicata, in relazione alla quale il giudice delle leggi si e' gia' pronunciato con ordinanza del'11 febbraio 1999, n. 31.