IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nella  causa  in  grado  di
 appello  per  controversia  in  materia  di  previdenza  obbligatoria
 iscritta al n.  1527/1996  R  G.A.C.C.  e  promossa  con  ricorso  in
 riassunzione,  a  seguito  di  annullamento con rinvio da parte della
 Suprema Corte di cassazione, depositato in data 11 settembre 1996  da
 Di   Marco  Nicolina,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Antonello
 Carbonara del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata in Teramo
 presso lo studio dell'avv. Piero Lupi giusta procura  a  margine  del
 ricorso in riassunzione, appellata, ricorrente in riassunzione;
   Contro   l'I.N.P.S.,   in   persona   del   legale  rappresentante,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Antonio  Donatelli  in  forza  di
 procura  generale  alle  liti  per  atto notar F. Lupo di Roma del 10
 aprile 1994, n. 23953, ed elettivamente domiciliato presso  l'ufficio
 legale  della sede provinciale di Teramo dell'Istituto previdenziale,
 appellante, resistente in riassunzione, avente  ad  oggetto:  riforma
 della sentenza in data 5 maggio 1993 del pretore di L'Aquila.
                           Rilevato in fatto
   Il  tribunale  di  Teramo,  quale  giudice di rinvio, e' chiamato a
 decidere sull'appello proposto dall'I.N.P.S. davanti al tribunale  di
 L'Aquila  avverso la sentenza con cui il pretore della stessa citta',
 in accoglimento della domanda  avanzata  da  Di  Marco  Nicolina,  ha
 riconosciuto  il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla
 pensione di reversibilita' in favore dell'assicurata, titolare  anche
 di  pensione  diretta,  con mantenimento dell'importo al 30 settembre
 1983 fino al riassorbimento negli aumenti della  pensione  a  calcolo
 (c.d. cristallizzazione).
   La  Di  Marco  aveva  proposto  la  domanda  al  primo  giudice  in
 applicazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  314,  del
 1985.
   Nella  sentenza  di  cassazione con rinvio n. 10232/1995 la Suprema
 Corte, nell'annullare la decisione, resa dal tribunale  di  L'Aquila,
 di  accoglimento  dell'appello proposto dall'I.N.P.S. e relativo alla
 c.d. cristallizzazione, ha statuito che il  tribunale  di  Teramo  si
 attenga  al  seguente  principio  di diritto: "Ai sensi del combinato
 disposto dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463,  convertito
 nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, legge
 24 dicembre 1993, n. 537, quest'ultimo nel testo risultante a seguito
 della  sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240, il
 titolare di due o piu' pensioni, tutte  integrate  o  integrabili  al
 trattamento  minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa
 il  diritto  all'intergazione al minimo della pensione individuata ai
 sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 463 del 1983 ha  diritto  al
 mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo ''cristallizzato''
 al  30  settembre  1983,  fino  ad  assorbimento  negli aumenti della
 pensione-base derivanti dalla perequazione  automatica,  purche'  non
 superi i limiti di reddito indicato nel comma primo dello stesso art.
 6".
   Nelle  more  del giudizio di rinvio, riassunto da Di Marco Nicolina
 con ricorso depositato l'11 settembre 1996, e' entrata in  vigore  la
 legge  23  dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181 e 183, ha
 stabilito che il pagamento delle somme maturate fino al  31  dicembre
 1995  sui  trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
 interessati in conseguenza  dell'applicazione  delle  sentenze  della
 Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994 e' effettuato mediante
 assegnazione di titoli di Stato e che i giudizi pendenti alla data di
 entrata  in  vigore della stessa legge aventi ad oggetto le questioni
 sopra indicate sono dichiarati estinti  d'ufficio  con  compensazione
 delle spese processuali.
   In base alle disposizioni citate il presente giudizio, compreso fra
 quelli  richiamati  da ultimo nel comma 5 dell'art. 36 della legge n.
 448/1998   dovrebbe   essere   dichiarato   estinto   d'ufficio   con
 compensazione delle spese.
   Viene  infatti in considerazione come rilevato dalla Suprema Corte,
 la pronuncia della Corte costituzionale del 10 giugno 1994,  n.  240,
 che  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22,
 legge n. 537/1993, nella parte in cui - nel  caso  di  piu'  pensioni
 integrate  o  integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola
 conservi il diritto all'integrazione  ai  sensi  dell'art.  6,  terzo
 comma,  d.-l.  12  settembre  1983, n. 463, convertito nella legge n.
 638/1983,  non  risultando  superati,  al   30   settembre   1983   e
 successivamente,  i  limiti di reddito fissati nei commi precedenti -
 prevede la riconduzione all'importo  a  calcolo  dell'altra  o  delle
 altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse
 nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli
 aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.
                          Ritenuto in diritto
   La  disposizione  contenuta  nel  citato art. 36, comma 5, legge n.
 448/1998 appare in contrasto con il principio sancito  dall'art.  24,
 primo comma, Cost..
   La  ricorrente  in  riassunzione  vedrebbe  vanificato  il  proprio
 diritto alla pronuncia giudiziale circa la fondatezza  o  meno  della
 pretesa,  anche  ai  fini  della pronuncia sulle spese giudiziali, in
 presenza di intervento del legislatore sostanzialmente limitativo del
 diritto al ricorso giurisdizionale.
   La normativa da ultimo introdotta con la legge n.  448/1998  ed  in
 particolare con il comma 5 dell'art. 36 non ha inciso sulla normativa
 precedente  di  cui  all'art.  1, comma 183, della legge n. 662/1996,
 atteso il carattere meramente  ripetitivo  della  prima  disposizione
 rispetto  a  quella  da  ultimo  indicata, in relazione alla quale il
 giudice delle leggi si  e'  gia'  pronunciato  con  ordinanza  del'11
 febbraio 1999, n. 31.