IL TRIBUNALE Rilevato che Caputo Giuseppe e' stato tratto a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. per essersi impossessato di energia elettrica (kw 2.656) sottraendola all'Enel del distretto di Napoli mediante manomissione del disco misuratore dei consumi; Rilevato che il presente procedimento e' stato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale n. 1724/1998 emesso dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Napoli con decreto di citazione a giudizio del 1 luglio 1998; Rilevato che il difensore sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto stabilito dagli artt. 416 e 555 c.p.p. per il rito ordinario, la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire a rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.; ovvero dell'art. 464 c.p.p. nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio immediato se esso non e' preceduto dall'invito a comparire a rendere interrogatorio davanti al p.m. ovvero davanti allo stesso g.i.p.; O s s e r v a La legge 16 luglio 1997, n. 234, ha introdotto l'interrogatorio di garanzia ex art. 375 c.p.p. quale presupposto obbligatorio ai fini della procedibilita' dell'azione penale e, tale disposizione, intervenendo sugli articoli del codice disciplinanti la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) e la citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.), ha statuito la nullita' delle stesse se non precedute dall'invito a comparire a rendere interrogatorio. Nulla e' stato pero' variato in tema di procedimento per decreto con cio' creandosi una evidente disparita' di trattamento tra coloro nei cui confronti si procede con rito ordinario e quelli per i quali si adotti il procedimento per decreto. Va rilevato che il procedimento per decreto e' un'eccezione nell'ordinamento che non consente all'imputato di difendersi e pone limiti anche al principio del libero convincimento del giudice, elevando a rango di "prove" gli "indizi di parte" contenuti nel fascicolo del p.m. Proprio per questo motivo la direttiva n. 46 della legge delega per l'emanazione del codice di procedura vigente aveva previsto il procedimento per decreto a patto che vi fossero "tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione". Invero non puo' ritenersi ammissibile che l'imputato venga privato di una garanzia solo a seguito di una scelta operata dal p.m. tant'e' vero che per gli altri riti alternativi e' sempre necessaria la richiesta o il consenso dell'imputato. Considerato, quindi, che la questione proposta appare rilevante nel presente procedimento in quanto attiene ai presupposti processuali dello stesso e che la sua mancata risoluzione comporterebbe, essendo tale presupposto sanzionato a pena di nullita' assoluta, la nullita' di tutti gli atti conseguenti; Ritenuto, pertanto, di non poter decidere indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa di Caputo Giuseppe e ritenuta, la stessa non manifestamente infondata per le ragioni sopra enunciate;