IL TRIBUNALE
   Rilevato  che  Caputo Giuseppe e' stato tratto a giudizio in ordine
 al reato di  cui  agli  artt.  624  e  625  n.  2  c.p.  per  essersi
 impossessato  di  energia  elettrica (kw 2.656) sottraendola all'Enel
 del distretto di Napoli mediante manomissione  del  disco  misuratore
 dei consumi;
   Rilevato che il presente procedimento e' stato instaurato a seguito
 di opposizione a decreto penale n. 1724/1998 emesso dal g.i.p. presso
 la  pretura  circondariale  di  Napoli  con  decreto  di  citazione a
 giudizio del 1 luglio 1998;
   Rilevato che  il  difensore  sollevava  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e
 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede, analogamente  a
 quanto  stabilito dagli artt. 416 e 555 c.p.p. per il rito ordinario,
 la nullita' della richiesta di decreto penale  di  condanna,  se  non
 preceduta  dall'invito  a comparire a rendere interrogatorio ai sensi
 dell'art. 375 c.p.p.; ovvero dell'art.  464 c.p.p. nella parte in cui
 non prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio immediato
 se  esso  non  e'  preceduto  dall'invito  a  comparire   a   rendere
 interrogatorio davanti al p.m. ovvero davanti allo stesso g.i.p.;
                             O s s e r v a
   La  legge 16 luglio 1997, n. 234, ha introdotto l'interrogatorio di
 garanzia ex art. 375 c.p.p. quale presupposto  obbligatorio  ai  fini
 della   procedibilita'   dell'azione  penale  e,  tale  disposizione,
 intervenendo sugli articoli del codice disciplinanti la richiesta  di
 rinvio  a  giudizio (art. 416 c.p.p.) e la citazione a giudizio (art.
 555 c.p.p.), ha statuito la nullita' delle stesse  se  non  precedute
 dall'invito a comparire a rendere interrogatorio.
   Nulla  e'  stato  pero' variato in tema di procedimento per decreto
 con cio' creandosi una evidente disparita' di trattamento tra  coloro
 nei  cui confronti si procede con rito ordinario e quelli per i quali
 si adotti il procedimento per decreto.
   Va  rilevato  che  il  procedimento  per  decreto  e'  un'eccezione
 nell'ordinamento  che  non consente all'imputato di difendersi e pone
 limiti anche al  principio  del  libero  convincimento  del  giudice,
 elevando  a  rango  di  "prove"  gli  "indizi di parte" contenuti nel
 fascicolo del p.m.
   Proprio per questo motivo la direttiva n. 46 della legge delega per
 l'emanazione del  codice  di  procedura  vigente  aveva  previsto  il
 procedimento  per  decreto  a patto che vi fossero "tutte le garanzie
 per la difesa nella fase dell'opposizione".
   Invero non puo' ritenersi ammissibile che l'imputato venga  privato
 di una garanzia solo a seguito di una scelta operata dal p.m. tant'e'
 vero  che  per  gli  altri  riti  alternativi e' sempre necessaria la
 richiesta o il consenso dell'imputato.
   Considerato, quindi, che la questione proposta appare rilevante nel
 presente procedimento in quanto attiene  ai  presupposti  processuali
 dello  stesso e che la sua mancata risoluzione comporterebbe, essendo
 tale presupposto sanzionato a pena di nullita' assoluta, la  nullita'
 di tutti gli atti conseguenti;
   Ritenuto,  pertanto,  di non poter decidere indipendentemente dalla
 risoluzione della questione di legittimita'  costituzionale  proposta
 dalla   difesa   di   Caputo  Giuseppe  e  ritenuta,  la  stessa  non
 manifestamente infondata per le ragioni sopra enunciate;