IL GIUDICE DI PACE
   Visti  gli  atti del procedimento iscritto al n. 287/1999 del ruolo
 generale di questo ufficio; premesso che con atto notificato in  data
 18  marzo  1999  il  sig. Marco Pra Monego conveniva dinanzi a questo
 giudice di pace la sig.ra  Sara  Liviabella,  proponendo  opposizione
 avverso  il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal predetto
 giudice di pace in data 12 gennaio 1999 per la somma di L. 3.000.000,
 oltre  gli  accessori  contestando  la  legittimita'  della   pretesa
 avversaria sotto i profili sia della congruita' della somma richiesta
 in  sede  monitoria sia della grave negligenza e parzialita' con cui,
 nella sua qualita' di mediatore, aveva  condotto  l'affare  con  esso
 opponente,   nonche'   svolgendo   domanda   riconvenzionale  per  il
 risarcimento dei danni, da responsabilita' contrattuale  quantificati
 in L. 50.000.000;
   All'udienza  di prima comparizione del 18 giugno 1999 si costituiva
 l'opposto, sig.ra Liviabella Sara deducendo la  pretestuosita'  della
 domanda  riconvenzionale  (proposta  al  fine  di  una  improponibile
 paralisi del decreto ingiuntivo ed in ordine alla quale si  riservava
 ogni  controdeduzione  davanti al giudice competente ratione valoris)
 ed insistendo sulla concessione della  provvisoria  esecutorieta'  al
 decreto ingiuntivo opposto e sul rigetto  dell'opposizione;
   Alla  citata  udienza  di prima comparizione questo giudice di pace
 invitava le parti a precisare le proprie conclusioni in  ordine  alla
 questione  preliminare  della  competenza,  conclusioni  che le parti
 cosi' rassegnavano alla successiva udienza del 25 giugno 1999;
     a)  l'opponente:  "piaccia  all'ill.mo  giudice  di  pace  adito,
 respinta ogni contraria istanza:
      1) in accoglimento dell'opposizione col presente atto  proposta,
 dichiarare,  per motivi di cui in narrativa, e comunque con qualsiasi
 statuizione, il decreto ingiuntivo n. 3/1999 illegittimo,  nullo  e/o
 inefficace, e per l'effetto revocarlo;
      2)  in  subordine,  in accoglimento del motivo di opposizione di
 cui al punto 1)  della  narrativa,  ridurre  l'importo  del  predetto
 decreto  a  L.  2.500.000, ovvero all'importo della meta' del credito
 vantato  dal  Pra  Monego  a  titolo  di  provvisionale,  cosi'  come
 liquidata  con  sentenza  di 1 grado dal pretore di Osimo, e comunque
 revocarlo siccome illegittimo, nullo  e/o  innefficace  per  tutti  i
 motivi di cui in narrativa;
      3)   dichiarare   le  somme  eventualmente  dovute  alla  sig.ra
 Liviabella Sara comunque compensate in tutto o in parte con  i  danni
 subiti dal sig. Marco Pra Monego per i fatti di cui in premessa;
      4)  in  accoglimento  della domanda riconvenzionale col presente
 atto spiegata, accertare e dichiarare la resonsabilita' ex  contractu
 della  sig.ra  Sara  Liviabella per tutti i motivi di cui al punto 3)
 della narrativa, e per  l'effetto  condannarla  al  risarcimento  dei
 danni  nei  confronti  del  sig.  Pra  Manego Marco nella somma di L.
 50.000.000, o altra minore che sara' ritenuta di giustizia;
      5) ritenuto che i danni cosi' come richiesti per motivi  di  cui
 in  narrativa eccedono la competenza del giudice adito, si chiede che
 l'ill.mo sig. giudice, voglia rimettere le parti davanti  al  pretore
 di Ancona, sezione staccata di Osimo;
      6) con  vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
   "Si  oppone, infine, alla richiesta di provvisoria esecutivita' del
 decreto  opposto  in  quanto  la  cassazione  ha  escluso   solo   la
 sussistenza del dolo;"
     b) l'opposto:
      A)  "quanto  alla riconvenzionale del debitore in giunto, voglia
 l'ill.mo sig. giudice di  pace  dichiarare  la  propria  incompetente
 ratione  valoris  e  per  l'effetto  rimettere  il  relativo giudizio
 dinanzi al giudice competente";
      B) "quanto al giudizio di  opposizione  al  decreto  ingiuntivo,
 ferma  la  competenza  funzionale di questo giudice, si insiste nella
 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dal momento che
 siffatta opposizione non risulta fondata  su  prova  scritta  ne'  e'
 comunque di pronta soluzione";
                         Osserva  in  diritto
   Nel disciplinare l'opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 cod.
 proc.  civ.,  al  primo  comma, dispone che essa va proposta "davanti
 all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha  emesso
 il  decreto";  tale  formula  legislativa  va  coordinata  con quella
 contenuta nel secondo comma della stessa norma, secondo cui a seguito
 dell'opposizione  "il  giudizio  si  svolge  secondo  le  norme   del
 procedimento ordinario davanti al giudice adito".
   Tali  espressioni  legislative  (unitamente ad altre considerazioni
 giuridicamente rilevanti relative alla riconosciuta peculiarita'  del
 procedimento  di  impugnazione del giudizio di opposizione nel quale,
 fra l'altro, "convergono due  giudizi  nettamente  distinti,  da  una
 parte,  il  controllo  giudiziario  sulla  validita' del decreto, con
 particolare  riguardo  ai  requisiti  propri  di  ammissibilita'  del
 procedimento  per  ingiunzione,  dall'altro,  il  riesame,  nel pieno
 contradditorio  delle  parti, del merito del giudizio che, nella fase
 sommaria, ha dato luogo  al  decreto  di  condanna,  inaudita  altera
 parte,  mediante  l'accertamento  dell'an  e  del quantum del diritto
 fatto valere dal creditore nel  ricorso  per  ingiunzione":  Cass.  8
 maggio  1996,  n.  1835)  hanno  contribuito  a  far  consolidare  la
 giurisprudenza di legittimita' (ad eccezione di  un  non  recente  e,
 comunque,  superato  conflitto  interpretativo)  sull'ormai  pacifico
 principio, che alla  esplicita  dichiarazione  di  sussistenza  della
 competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione fa
 seguire   la   corretta  conseguenza  che,  quando  nel  giudizio  di
 opposizione  a  decreto   ingiuntivo   sia   proposta   una   domanda
 riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito,
 questi  non  puo'  rimettere  tutta la causa al giudice superiore, ma
 deve  rimettergli   soltanto   la   causa   relativa   alla   domanda
 riconvenzionale  e, previa separazione, trattenere quella concernente
 l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a disporre, ove  del  caso,
 la sospensione di tale ultima causa ai sensi dell'art. 295 cod. proc.
 civ.  (ex  plurimis,  Cass.  sez.  nn. 10984 e 10985/1992, 7124/1993,
 4837/1994; 6788 e 7129/1995, 1835/1996).
   Non ritiene, pero', questo giudice di pace che possa  continuare  a
 condividersi  il riferito indiritto giurisprudenziale in seguito alle
 sostanziali  modifiche  apportate  all'art.  40,  cod.   proc.   civ.
 dall'art.  19  legge 21 novembre 1991, n. 374 le quali (a prescindere
 da  considerazioni  di  politica  legislativa   in   ordine   ad   un
 atteggiamento  di  evidente  disfavore  nei  confronti del giudice di
 pace), da un lato consentono di proporre  davanti  al  pretore  o  al
 tribunale  qualsiasi  controversia  di competenza del giudice di pace
 che sia connessa (per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36)
 con altro di competenza di quei giudici  (art.  40,  sesto  comma  e,
 dall'altro,  impongono  al  giudice  di pace di pronunciare (anche di
 ufficio) la connessione a favore del pretore o del  tribunale  quando
 siano  proposte  dinanzi  al  suo ufficio cause connesse ai sensi del
 precedente comma (art.  40, settimo comma).
   Invero,  tra  le  motivazioni  che  inducono  questo  giudicante  a
 ritenere    non    piu'   condivisibile   il   richiamato   indirizzo
 giurisprudenziale,  quelle  che   meritano   un   richiamo,   seppure
 schematico, possono essere cosi' riassunte:
     la giurisprudenza che giustificava e sosteneva siffatto indirizzo
 si riferiva alla disciplina legislativa previgente sia la riforma del
 processo  civile, di cui alla legge n. 353/1990 (che, con gli artt. 4
 e 5, ha modificato il vecchio testo dell'art. 38 cod. proc.  civ.  ed
 aggiunto i commi 3, 44 e 5 all'art. 40 stesso codice) sia la legge n.
 374/1991  istitutiva  del  giudice  di pace (che, con l'art.   19, ha
 aggiunto all'art. 40 cod. proc. civ. i commi sesto e  settimo).    La
 stessa Corte, infatti, nella citata sentenza n. 1835/1996 ha previsto
 che  il  "nuovo tessuto normativo ... portera' inevitabilmente ad una
 revisione dell'intera problematica  che  tenga  conto,  mediante  una
 visione  globale  supportata  da  un'interpretazione  sistematica sia
 delle norme novellate sia di quelle preesistenti che formano  insieme
 il nuovo spartito del processo civile";
   Con  speciale  riguardo  all'aggiunta dell'ultimo comma all'art. 40
 cod. proc. civ., d'altra parte, la riforma ha inciso  in  modo  cosi'
 radicale sulla preesistente disciplina da seriamente far dubitare che
 nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di  pace possa concretamente
 realizzarsi  quello  che  e'  stato  definito il "futuro orientamento
 interpretativo cui la Suprema corte, nello specifico esercizio  della
 sua  funzione  nomofilattica,  sembra  promettere  il  suo sostegno",
 orientamento che chiaramente emerge dalla  stessa  motivazione  della
 pronunzia in precedenza citata laddove si sostiene che l'eliminazione
 della  regola  della rilevabilita' d'ufficio delle incompetenze forti
 in ogni stato e grado oltre  la  prima  udienza  di  trattazione,  la
 soppressione  della  distinzione  tra  competenze  forti e deboli ...
 finiranno per consentire il simultaneus processus  e  la  trattazione
 congiunta   di   cause   connesse   davanti   allo   stesso   giudice
 dell'opposizione";
   La ratio della citata disposizione aggiuntiva  va  individuata  nel
 garantire  che  nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di  pace  il
 simultaneus processus si svolga nella maggior parte dei casi  dinanzi
 al   giudice  togato,  indipendentemente  dalla  natura  della  causa
 sottoposta al giudizio del predetto giudice onorario.
   Le precedenti considerazioni impongono a questo giudice di  pace  -
 ai  sensi  degli  artt.  36  e 40 settimo comma, cod. proc. civ. - di
 adottare nel caso di specie la dichiarazione di dismissione di  tutta
 la  causa a favore del tribunale, avendo l'opponente proposto domanda
 riconvenzionale eccedente (ratione valoris) la competenza  di  questo
 giudice  di  pace  e  pur in presenza della competenza, funzionale ed
 inderogabile, riconosciuta ex art. 645 cod.  proc.  civ.  al  giudice
 dell'opposizione.
   Siffatta  soluzione obbligata, pero', a parere di questo giudicante
 presenta un sospetto di illegittimita' con le norme  contenute  negli
 artt. 24 e 25 della Costituzione.
   Rispetto   alla  prima  disposizione,  in  effetti,  il  dubbio  di
 incostituzionalita' sorge ove si consideri che la rimessione di tutta
 la causa al giudice competente per  valore  in  ordine  alla  domanda
 riconvenzionale  proposta  in  sede  di  opposizione al provvedimento
 monitorio emesso da questo giudice  di  pace  obbliga  in  ogni  caso
 l'opposto  a  stare  in  giudizio  con il ministero di un procuratore
 legalmente esercente, cosi' comprimendo il diritto  di  azione  e  di
 difesa   riconosciuto   dal   primo   comma  della  richiamata  norma
 costituzionale di poter agire per la tutela dei propri diritti stando
 in giudizio personalmente, pur nei limiti di  cui  ai  commi  1  e  2
 dell'art. 82 cod. proc. civ.
   Per quanto attiene il sospetto dubbio di costituzionalita' sotto il
 ben  piu'  grave  profilo  della violazione del principio del giudice
 naturale  precostituito  per  legge  (art.  25,  primo  comma,  della
 Costituzione), e' sufficiente rilevare - a prescindere dall'ulteriore
 principio  (anch'esso  costituzionalmente  garantito  dall'art.  107,
 terzo comma, della Costituzione)  della  distinzione  dei  magistrati
 solo  in  base  alla  diversita'  delle funzioni svolte (e non per un
 preconcetto atteggiamento di sfiducia) -  che  sia  dal  primo,  sia,
 soprattutto  dal  secondo  comma dell'art. 645 cod. proc. civ. emerge
 chiaramente che il giudice naturale precostituito per  legge  davanti
 al  quale deve, in ogni caso, svolgersi il giudizio di opposizione e'
 il giudice adito che, come individuato nel primo comma  della  citata
 disposizione  processualistica,  e'  l'ufficio  giudiziario  al quale
 appartiene il giudice che ha emesso il  decreto  ingiuntivo,  pur  in
 presenza   di   situazioni   che   -   come   quella   della  domanda
 riconvenzionale   ritualmente   proposta   -  potrebbero  determinare
 spostamenti di competenza verso un giudice diverso;
   Vista l'istanza di assegnazione della causa a sentenza che  precede
 ed il relativo provvedimento;
   Visto l'art. 279 cod. proc. civ. rimette gli atti in istruttoria;
   Visto l'art. 134 della Costituzione nonche' la legge 11 marzo 1953,
 n. 87;