ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182  e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della finanza pubblica), come modificato dall'art.
 3-bis del d.-l.  28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28  maggio
 1997,  n.  140  (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio della finanza
 pubblica), promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre  1998  (n.  3
 ordinanze)  dal pretore di Brescia, il 24 ottobre 1997 ed il 10 marzo
 1998  (n.   2   ordinanze)   dal   pretore   di   Nocera   Inferiore,
 rispettivamente  iscritte  ai nn.   167, 168, 169, 180, 181 e 182 del
 registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  27  ottobre  1999  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  due  procedimenti  -  instaurati per
 ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti  pensionistici  in
 base  alla  sentenza  n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il
 pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di  identico  contenuto
 emesse  il  17  dicembre  1998  (r.o.  nn.  167  e  168 del 1999), ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181, 182 e 183, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della finanza pubblica), come modificati dall'art.
 3-bis della legge 28 maggio 1997,  n.  140  (Misure  urgenti  per  il
 riequilibrio della finanza pubblica);
     che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta
 nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
 a  risolvere  il  problema  del  rimborso  delle somme maturate dagli
 aventi diritto in applicazione  della  citata  sentenza  della  Corte
 costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in
 contrasto:    a)  con  l'art.  113  Cost.,  in quanto sostanzialmente
 preclusiva della tutela giurisdizionale  contro  i  provvedimenti  di
 diniego  delle  prestazioni  gia'  pronunciati  dall'INPS; b) con gli
 artt. 101, 102 e 104 Cost.,  essendo  di  ostacolo  allo  svolgimento
 della  funzione  giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede
 amministrativa del contenzioso  giudiziario  pendente,  peraltro  non
 eliminato dalla previsione dell'estinzione d'ufficio dei processi; c)
 con  gli  artt.  24  e  25 Cost., poiche' - stante l'esclusione degli
 accessori del credito e la vanificazione del diritto  degli  eredi  -
 alla  perdita  del diritto all'azione, conseguente all'estinzione dei
 giudizi ed alla compensazione  delle  spese,  non  si  accompagna  un
 arricchimento  della  sfera patrimoniale degli interessati, in misura
 sufficiente  a far ritenere insussistente la violazione degli evocati
 parametri;
     che, sempre secondo il  rimettente,  le  disposizioni  censurate,
 "nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma" - non
 potendo   le  Camere  procedere  alla  conversione  di  decreti-legge
 reiterati, allorquando l'ultimo decreto non sia destinato a  regolare
 diversamente  un  nuovo caso straordinario di necessita' ed urgenza -
 contrastano anche con gli artt. 1,  70,  72,  77,  94  e  136  Cost.,
 siccome  frutto di un tardivo ed anomalo procedimento di conversione,
 non costituente, per effetto del trasferimento del vizio genetico del
 d.-l.  iterato  o  reiterato,  espressione  di  autonoma   e   libera
 determinazione   delle   due   Camere,  condizionate  altresi'  dalla
 redazione della legge in soli tre articoli,  contenenti  un  coacervo
 indistinto  di  materie  disomogenee,  cosi' formulati dal Governo al
 solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;
     che, con altra ordinanza emessa sempre il 17 dicembre 1998  (r.o.
 n.  169  del  1999),  sulla base di identiche motivazioni riferite ai
 singoli  parametri  evocati  -  cui  viene  aggiunta   la   lamentata
 violazione dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, lo
 stesso  pretore  di  Brescia  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n.  662
 del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per contrasto
 con  gli  artt.  1,  24,  25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104 e 113
 Cost;
     che, nel corso di tre analoghi  giudizi,  il  pretore  di  Nocera
 Inferiore,  con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il
 24 ottobre 1997 (r.o. n. 180 del 1999) ed il 10 marzo 1999 (r.o.  nn.
 181  e  182  del  1999),  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  commi  181,  182 e 183, della legge 23
 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica);
     che, secondo il rimettente, la censurata disciplina viola: a) gli
 artt.  3,  102,  103  e  104 Cost., nella parte in cui, al comma 181,
 prevede il pagamento delle somme dovute  mediante  assegnazione  agli
 aventi diritto di titoli di Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in
 cui,  sempre  al  comma 181, prevede che tale pagamento avvenga sulla
 base di elenchi riepilogativi che gli Enti provvederanno  annualmente
 ad inviare al Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in
 cui,  al  comma  182,  esclude  che nella determinazione dell'importo
 maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24  e  25
 Cost.,  la'  dove  dispone,  al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei
 giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
     che, in  tutti  i  giudizi,  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita'  ovvero  per
 l'infondatezza delle sollevate questioni;
     che,  nei  giudizi  promossi con r.o. nn. 167, 169, 180 e 182 del
 1999, si e' costituito l'INPS, concludendo  per  la  inammissibilita'
 delle sollevate questioni.
   Considerato  che,  per  l'analogia  delle  sollevate  questioni,  i
 giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che la  normativa  denunciata  dai  rimettenti  e'  stata,  anche
 successivamente   alla   proposizione   degli  odierni  incidenti  di
 costituzionalita', in vari punti modificata;
     che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul censurato meccanismo
 di  rimborso  dei  relativi  crediti  mediante emissione di titoli di
 Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le
 medesime cadenze temporali;
     che, inoltre, la legge 23  dicembre  1998,  n.  448  ha  previsto
 l'erogazione  di  una  somma  pari  al  5% a titolo d'interessi sugli
 arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma  1)
 e  l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
 degli  eredi  dell'interessato  anche   allorche'   il   decesso   di
 quest'ultimo  sia  avvenuto  anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
 comma 2);
     che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha  precisato
 la  portata  applicativa  della  c.d.  clausola di salvezza contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola  nel  senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che, cosi' disponendo,  il  legislatore  ha  notevolmente  inciso
 sulla  normativa  denunciata,  e  dunque  i giudici rimettenti devono
 procedere ad una nuova valutazione della  rilevanza  delle  sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 303 e 306 del 1999);
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
 giudici stessi.