Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
  presidente  della  Giunta  provinciale  pro-tempore Lorenzo Dellai,
  autorizzato  con deliberazione della giunta provinciale n. 7231 del
  5  novembre 1999 (all. 1), rappresentata a difesa - come da procura
  speciale  del  10  novembre  1999  (rep. n. 23880) rogata dal dott.
  Tommaso  Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa (all.
  2)  - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di
  Roma,  con  domicilio  eletto  in  Roma  presso lo studio dell'avv.
  Manzi, via Confalonieri, 5;
    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  per  la
  dichiarazione  che  non spetta allo Stato di escludere la provincia
  autonoma  di  Trento  dalla  ripartizione  dei  fondi  statali  per
  assicurare  la  gratuita'  totale  o parziale dei libri di testo in
  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo scolastico, di cui
  all'art.  27  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448,  e  per il
  conseguente  annullamento in ragione di tale esclusione del decreto
  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320,
  "Regolamento  recante disposizioni di attuazione dell`art. 27 della
  legge   23   dicembre  1998,  n. 448",  pubblicato  nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 218,  serie  generale,  del  16  settembre  1999, con
  particolare riferimento alle regole di riparto di cui all'art. 3 ed
  alle  relative tabelle A1 e A2, per violazione: dell'art. 8, n. 27,
  dell'art. 9,  n. 2,  e  dell'art.  16  del  d.P.R.  31 agosto 1972,
  n. 670,  e  delle  relative  norme di attuazione; dell'art. 5 della
  legge 30 novembre 1989, n. 386.

                           Fatto e diritto

    Ai  sensi  dell'art. 8, n. 27, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
  la  provincia autonoma di Trento dispone della potesta' legislativa
  primaria  in  materia  di  "assistenza  scolastica per i settori di
  istruzione in cui le province hanno competenza legislativa": cioe',
  a   termini  dell'art.  9,  n.  2,  nei  settori  della  istruzione
  elementare  e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale,
  tecnica, professionale e artistica).
    In  relazione  a  tale  norma  spetta  alla provincia autonoma di
  Trento  altresi' la potesta' amministrativa, ai sensi dell'art. 16.
  Apposite  norme  di  attuazione  hanno  in  seguito  dato  corpo  e
  concretezza alle competenze provinciali.
    In  questa  materia  e'  intervenuto  l'art.  27  della  legge 23
  dicembre   1998,   n. 448,   disponendo  un  finanziamento  statale
  aggiuntivo  volto a garantire "la gratuita', totale o parziale, dei
  libri  di  testo  in  favore  degli  alunni che adempiono l'obbligo
  scolastico",  nonche' a favorire la "fornitura di libri di testo da
  dare  anche  in  comodato  agli  studenti  della  scuola secondaria
  superiore".
    Tale  finanziamento aggiuntivo e' ripartito tra le regioni, che a
  loro volta' ne prevedono la ripartizione tra i comuni. Solo in caso
  di  inadempimento  da  parte  delle regioni le somme possono essere
  direttamente ripartite tra i comuni della regione.
    La  legge  n. 448 del 1998 dispone altresi' in generale, all'art.
  82,  che  le  disposizioni  in  essa  contenute  si applicano nelle
  province  autonome,  ma  nel rispetto e nei limiti degli statuti di
  autonomia e delle relative norme di attuazione.
    E'  chiaro,  dunque,  che,  nel dare attuazione all'art. 27 della
  legge  448  del  1998,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
  avrebbe  dovuto  tenere conto della competenza provinciale, e delle
  disposizioni  statutaria e attuative che regolano i rapporti tra lo
  Stato e la provincia stessa.
    In  questo  quadro,  viene  qui  in  considerazione  la  legge 30
  novembre  1989,  n. 386  (Norme  per il coordinamento della finanza
  della  regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle province autonome di
  Trento  e  di Bolzano con la riforma tributaria), che ha modificato
  ed integrato il titolo VI dello Statuto, in relazione all'autonomia
  finanziaria.
    In  particolare  il  comma  2, dell'art. 5 di tale legge dispone,
  come  e'  noto,  che  "i  finanziamenti  recati  da qualunque altra
  disposizione  di  legge  statale,  in cui sia previsto il riparto o
  l'utilizzo  a  favore  delle  regioni, sono assegnati alle province
  autonome  ed  affluiscono  al  bilancio  delle  stesse  per  essere
  utilizzati,   secondo   normative   provinciali,   nell'ambito  del
  corrispondente  settore",  mentre  il  comma  3  precisa  che, "per
  l'assegnazione  e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2,
  si  prescinde  da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi
  ad  eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o
  delle quote di riparto".
    Se  si  rapporta  la  disposizione  ora citata dell'art. 5 con il
  finanziamento  aggiuntivo  recato  dall'art. 27 della legge statale
  n. 448  del  1998, se ne deve necessariamente trarre la conseguenza
  che  nel  riparto  andava  inclusa  anche  la provincia autonoma di
  Trento.
    Infatti,  non  puo'  essere  dubbio che la distribuzione di libri
  gratuiti  agli  alunni  rientra  a pieno titolo nella materia della
  assistenza  scolastica,  di  cui  sono  titolari anche le regioni a
  statuto ordinario, a termini dell'art. 117 della Costituzione.
    Si  noti  che non solo la cosa e', per cosi' dire, evidente in se
  stessa,  ma  pienamente corrisponde alla definizione positiva della
  materia operata dall'art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo il
  quale  essa  e'  comprensiva di "tutte le strutture, i servizi e le
  attivita'  destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze
  in  danaro  o  mediante  servizi individuali o collettivi, a favore
  degli  alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche
  se  adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli
  studenti   capaci   e  meritevoli  ancorche'  privi  di  mezzi,  la
  prosecuzione  degli  studi":  cosi'  il  comma 1, mentre il comma 2
  precisa  che  tra  l'altro  tali funzioni comprendono "l'erogazione
  gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari".
    E'  dunque  palese  che  l'intervento previsto dall'art. 27 della
  legge  n.  448  del  1998  rappresenta  un finanziamento aggiuntivo
  statale   di   interventi   costituzionalmente   rientranti   nella
  competenza  regionale  e, per quanto qui interessa, della provincia
  autonoma  di Trento: ne' muta il quadro la circostanza che la legge
  statale  vincoli le regioni a ripartire a loro volta tali somme tra
  i  comuni,  cui  competono  gli  interventi diretti, sia perche' e'
  usuale  (in  relazione  all'art. 118,  terzo  comma, Cost.) che gli
  interventi delle regioni si svolgano mediante i comuni, sia perche'
  nel  caso  specifico degli interventi per l'anno 1999-2000 vi erano
  ragioni  di  urgenza  a  consigliare - o almeno a giustificare - la
  diretta  indicazione  statale dei soggetti concretamente erogatori,
  nelle regioni ordinarie, degli interventi.
    D'altronde,   la   stessa  legge  presuppone  che  vi  sia  piena
  competenza regionale in materia, come mostra il cenno al fatto che,
  nel  riparto regionale, i finanziamenti dovranno pur sempre restare
  "aggiuntivi  rispetto  a quelli gia' stanziati a tal fine alla data
  di  entrata  in vigore della presente legge": dove e' chiaro che il
  finanziamento  straordinario  si  somma  alla  ordinaria competenza
  legislativa ed amministrativa delle regioni.
    Cio'  e'  confermato  anche  dal  qui impugnato d.P.C.M. 5 agosto
  1999, n. 320, che all'art. 3, comma 5, precisa appunto che le nuove
  somme  statali  sono  aggiuntive  "rispetto a quelle gia' destinate
  dalle  regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo
  sulla base di legge nazionale o regionale".
    In  questi  termini,  dunque,  sussistono tutte le condizioni per
  l'operare  dell'art. 5,  comma  1,  della  legge n. 386 del 1989, e
  precisamente  il finanziamento statale ed il riparto a favore delle
  regioni, in una materia di chiara competenza regionale.
    Invece,  inopinatamente e senza allegazione di alcuna ragione, il
  d.P.C.M.  5  agosto  1999,  n.  320,  ignora del tutto la provincia
  autonoma  di  Trento, non includendola per nulla nella ripartizione
  delle  somme: come all'evidenza si deduce dalle tabelle allegate A1
  e A2, richiamate dall'art. 3, comma 1, del decreto.
    La  ricorrente  provincia  autonoma di Trento e' bene consapevole
  che,  trattandosi  del  riparto  della  somma massima stabilita dal
  comma  5  dell'art. 27  della  legge  n. 448  del  1999, lo sperato
  accoglimento   della   domanda  da  essa  proposta  comportera'  la
  revisione dell'intero riparto.
    Essa  tuttavia  non  porta  responsabilita'  alcuna della mancata
  inclusione,  e non puo' certo rinunciare per tale motivo a chiedere
  il  rispetto di quanto stabilito a proprio favore dall'art. 5 della
  legge n. 386 del 1989.