IL TRIBUNALE
   Letta l'istanza di Ribatti Riccardo, indagato ex art. 648 del c.p.,
 di  autorizzazione  alla  estrazione  della copia del fascicolo delle
 indagini preliminari in vista dell'udienza camerale ex art. 263/5 del
 c.p.p.;
   Letto il precedente provvedimento emesso in data 1 giugno 1999  con
 cui  si  e'  rigettata  analoga  richiesta  presentata  dal  medesimo
 istante;
   Letti gli atti;
   Visti gli artt. 127 c.p.p., 24 e 76 della Costituzione;
                            R i l e v a t o
   L'istante chiede di poter visionare ed estrarre  copia  degli  atti
 contenuti  nel  fascicolo delle indagini preliminari al fine di poter
 esercitare il diritto di difesa nell'udienza in camera  di  consiglio
 che  si  terra' dinanzi a questo giudice, per la proposta opposizione
 al provvedimento del p.m. di rigetto della richiesta  di  revoca  del
 sequestro probatorio.
   Una  analoga  istanza  e'  stata  gia'  rigettata  da questo stesso
 giudicante in data 1 giugno 1999 sulla base della considerazione  che
 il procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p. richiamato dall'art
 263,  quinto  comma,  c.p.p. non prevede il deposito degli atti nella
 cancelleria    del    giudice   per   le   indagini   preliminari   e
 conseguentemente, non consente all'indagato di poter accedere a detto
 fascicolo estraendone copia.
   L'istante ha ripresentato  l'istanza  reiterando  la  richiesta  ed
 eccependo  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  127 c.p.p. in
 riferimento all'art. 24,  secondo  comma  della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui  non  prevede,  analogamente  ad altri procedimenti di
 impugnazione ai quali il procedimento di  opposizione  ex  art.  263,
 quinto   comma,   puo'  essere  assimilato,  l'obbligo  del  p.m.  di
 depositare gli atti di indagine nella cancelleria del giudice per  le
 indagini  preliminari  al  fine  di  consentire l'estrazione di copia
 degli atti contenuti in detto fascicolo.
   La  mancata  previsione  di  tale  obbligo   del   p.m.   e   della
 corrispondente   facolta'   dell'indagato,   costituisce,   a   detta
 dell'istante,   un   chiaro   vulnus   al    diritto    di    difesa,
 costituzionalmente  sancito,  in  quanto non consente all'indagato di
 svolgere piamente le sue difese.
   L'eccezione non appare manifestamente infondata.
   In vero l'indagato non potendo estrarre copia del fascicolo per  le
 indagini  preliminari  non  puo'  interloquire  in  alcun  modo circa
 l'esistenza del fumus commissi delicti e soprattutto sulla  esistenza
 del  rapporto strumentale in termini probatori, che deve esistere fra
 il bene in sequestro e il reato commesso, e che giustifica la nascita
 e il mantenimento del vincolo imposto dal p.m.
   D'altra parte, proprio in  riferimento  a  questo  procedimento  si
 apprezzano  ancor  piu'  le  esigenze di tutela del diritto di difesa
 evidenziate dall'istante, dal momento  che  il  vincolo  giuridico  e
 materiale  sul  bene in sequestro non e' posto da un giudice terzo ma
 dalla stessa autorita' giudiziaria che conduce le indagini.
   Ne' si comprenderebbe l'obbligo di comunicare, a pena  di  nullita'
 del  provvedimento  finale,  al  difensore  e all'indagato la data di
 fissazione della camera di consiglio se non fosse per consentire loro
 di approntare una difesa tecnica fondata sulla conoscenza degli  atti
 di   indagine  e  quindi,  sulla  pretesa  fondatezza  giuridica  del
 sequestro probatorio disposto dal p.m.
   Le medesime ragioni hanno indotto prima la Corte costituzionale poi
 lo stesso legislatore,  a  prevedere  per  la  procedura  dinanzi  al
 tribunale  del riesame, la possibilita' del ricorrente di estrarre la
 copia integrale del fascicolo delle indagini preliminari.
   Infine, va  individuato  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'
 costituzionale in riferimento all'art. 76 della  Costituzione.
   La  mancata  previsione del diritto di estrarre copia del fascicolo
 per le indagini preliminari sembra in contrasto con l'art. 2, punto 3
 della legge delega  del  nuovo  c.p.p.  che  obbliga  il  legislatore
 delegato a prevedere la "partecipazione dell'accusa e della difesa su
 basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento".
   Nel  caso  di  specie e' evidente l'assoluta disparita' processuale
 che si crea fra l'organo dell'accusa che ha adottato il provvedimento
 di sequestro probatorio  ed  ha  piena  conoscenza  delle  risultanze
 investigative,  rispetto alla difesa che puo' solo presentare memorie
 difensive  alla   "cieca"   cioe'   senza   conoscenza   degli   atti
 investigativi.
   In  tal  modo l'art. 127 c.p.p. non sarebbe rispondente ai principi
 della legge delega, e conseguentemente illegittimo in parte qua.
   E' evidente, infine, che le questioni di  legittimita'  prospettate
 oltre  ad  essere manifestamente non infondate appaiono rilevanti per
 decidere sull'istanza del  difensore  di  Ribatti  Riccardo  e  sulla
 opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del
 sequestro probatorio.
   Ritenuto,   per   tanto,   che  sull'istanza  e,  conseguentemente,
 sull'intero procedimento in camera di consiglio, non  puo'  assumersi
 alcuna  decisione  senza  la  previa  risoluzione  della questione di
 legittimita' costituzionale dinanzi prospettata.