IL TRIBUNALE Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., cosi' come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione). Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza: e' stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (rectius pretore) si era svolta attivita' istruttoria (esame testi); la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti gia' sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze. Secondo il "diritto vivente", cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante "la semplice" lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (rectius pretore) e contenute nei relativi verbali gia' inseriti nel fascicolo del dibattimento. La questione sollevata dal p.m. non e' manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.