IL TRIBUNALE
   Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna  udienza  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2 del
 c.p.p., cosi' come interpretato dalle sezioni unite  della  Corte  di
 cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione
 agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).
   Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che
 nell'ambito   del   presente   dibattimento,  come  consta  dal  p.v.
 dell'odierna udienza:
     e' stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la  rinnovazione
 del  dibattimento  a  seguito del mutamento della persona del giudice
 monocratico in quanto innanzi al primo giudice (rectius  pretore)  si
 era svolta attivita' istruttoria (esame testi);
     la  difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti gia' sentiti
 non prestando in ogni caso  il  consenso  alla  lettura  dei  verbali
 contenenti le menzionate testimonianze.
   Secondo il "diritto vivente", cristallizzato nella citata pronuncia
 della  Suprema  Corte,  alla  luce  della richiesta della difesa, non
 potrebbero essere utilizzate,  mediante  "la  semplice"  lettura,  le
 testimonianze  raccolte  dal  precedente  giudice (rectius pretore) e
 contenute nei  relativi  verbali  gia'  inseriti  nel  fascicolo  del
 dibattimento.
   La  questione  sollevata dal p.m. non e' manifestamente infondata e
 deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.