ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   della  delibera
legislativa  (recte:  degli  articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera
j), 5, 6 e 7) della Regione Liguria, riapprovata il 17 novembre 1998,
recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del dipartimento
regionale  di  genetica",  promosso  con  ricorso  del Presidente del
Consiglio  dei ministri, notificato il 5 dicembre 1998, depositato in
Cancelleria  il  14  successivo  ed  iscritto  al  n. 47 del registro
ricorsi 1998.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  novembre  2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto


    1.  -  Con ricorso notificato il 5 dicembre 1998 il Governo della
Repubblica,  in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
promosso  giudizio  di legittimita' costituzionale, in relazione agli
articoli  81  e  117  della  Costituzione, della delibera legislativa
della   Regione  Liguria  recante  "Norme  per  l'istituzione  ed  il
funzionamento  del Dipartimento regionale di genetica", approvata dal
Consiglio  regionale  il 28 ottobre 1997 e riapprovata - a seguito di
rinvio governativo - nell'identico testo nella seduta del 17 novembre
1998.  Il  ricorrente  svolge deduzioni, peraltro, soltanto su alcune
disposizioni della delibera impugnata: innanzitutto sugli articoli 2,
comma 1, 3, comma 1, lettera j) e 5, sostenendo che essi disciplinano
una  materia  che  esula dalla competenza regionale, in quanto "fanno
riferimento a programmi di ricerca scientifica, a studi e ricerche, a
pareri  su  progetti  di  ricerca  biomedica". A suo avviso, difatti,
l'attivita'  di  ricerca  e  di  sperimentazione  sarebbe  attribuita
espressamente  alla competenza statale dall'art. 6, lettera c), della
legge  23  dicembre  1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale), dall'art. 1, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e  per  la semplificazione amministrativa), nonche' dall'art. 125 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    Inoltre,  secondo il Presidente del Consiglio, gli articoli 6 e 7
della   delibera  regionale  contrasterebbero  con  l'art.  81  della
Costituzione,  in  quanto  "non  contengono  la quantificazione degli
oneri  conseguenti  all'attuazione  del  provvedimento" e per di piu'
violano l'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria, a norma
dell'art.  1  della  legge  23  ottobre 1992, n.421). Infatti, mentre
quest'ultima disposizione prevede che le quote del Fondo sanitario di
parte   corrente  siano  "utilizzate  esclusivamente  per  finanziare
attivita'  sanitarie", i predetti articoli 6 e 7 porrebbero invece "a
carico  della  quota  del fondo sanitario per le spese correnti oneri
derivanti  da  attivita'  di  rilievo non soltanto sanitario e svolte
peraltro da organismo estraneo all'organizzazione sanitaria".

    2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria, deducendo
l'inammissibilita'  del  ricorso  dello  Stato  e,  comunque,  la sua
infondatezza.
    Ad  avviso della resistente, poiche' l'atto governativo di rinvio
della  delibera  impugnata al Consiglio regionale non contiene alcuna
menzione  ne'  della legge n. 59 del 1997 ne' del decreto legislativo
n. 112  del  1998,  l'impugnazione  del Governo sarebbe inammissibile
nella parte in cui lamenta la violazione di tale disciplina statale.
    Nel  merito,  la  Regione  deduce  che  la  ricerca in materia di
genetica  - "settore propriamente sanitario" - non rientrerebbe nelle
attivita'  riservate  allo Stato dall'art. 6, lettera c), della legge
n. 833  del  1978, in quanto "non attiene a prodotti chimici usati in
medicina,  a  preparati farmaceutici generici, specialita' medicinali
e/o prodotti similari". La stessa censura sarebbe infondata anche con
riferimento  alla  disciplina  statale  cui  si  riferisce il ricorso
governativo,  pur  nel  silenzio  del  precedente  atto di rinvio. Ad
avviso  della difesa regionale, difatti, il sistema normativo statale
andrebbe  letto  nel  suo  complesso,  da  un lato con riguardo "alla
partecipazione  delle  Universita'  e degli Istituti scientifici alle
attivita'  sanitarie,  con  quella  necessaria  osmosi  tra attivita'
didattica  e  scientifica e attivita' di prevenzione, diagnosi e cura
che  appare inscindibile nel mondo scientifico"; dall'altro lato, con
riguardo  ai principi derivanti dalla legislazione statale "in ordine
alla  organizzazione  dipartimentale  dei  servizi sanitari a livello
regionale".  La  delibera impugnata, secondo la resistente, non tanto
disciplina  l'attivita'  di  ricerca scientifica, bensi' "si limita a
prendere  atto  di  quella  attivita' di ricerca che viene svolta dai
servizi   ricompresi  nel  dipartimento",  ovvero  prevede  pareri  e
proposte,   che   non  incidono  sui  poteri  statali  di  disciplina
dell'attivita' di ricerca scientifica.
    Per  quanto  attiene  alla  censura  di  omessa  previsione della
necessaria    copertura    finanziaria,    la   Regione   ne   deduce
l'inammissibilita',  in  quanto  l'atto  di  rinvio  governativo  non
contiene   alcuna   menzione  dell'art.  81  della  Costituzione,  e,
comunque,  l'infondatezza,  in quanto la delibera impugnata - che non
comporterebbe    "spesa   alcuna,   avendo   un   rilievo   meramente
organizzatorio"  -  individua  il capitolo del bilancio regionale cui
attingere    e   rinvia   a   successivi   atti   amministrativi   la
quantificazione  dei  fabbisogni  specificamente  necessari.  Neanche
sussisterebbe   violazione   dell'art.   117  della  Costituzione  in
riferimento  all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del
1992,  "in  quanto l'attivita' in oggetto deve ritenersi propriamente
rientrante in quelle sanitarie".

                       Considerato in diritto


    1.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale promossa dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso indicato in
epigrafe  ha  ad  oggetto  la delibera legislativa recante "Norme per
l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Dipartimento  regionale di
genetica",  approvata  dal  Consiglio  della  Regione  Liguria  il 28
ottobre  1997  e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 17
novembre del 1998.
    Secondo   il   ricorrente,   le   disposizioni   della   delibera
espressamente  impugnate  appaiono  in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione,  in quanto gli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lettera j)
e  5  fanno riferimento a programmi di ricerca scientifica, a studi e
ricerche,  a  pareri su progetti di ricerca biomedica, i quali invece
apparterrebbero  alla  competenza  dello  Stato ai sensi dell'art. 6,
lettera c), della legge n. 833 del 1978, nonche' dell'art. 1, lettera
p),   della  legge  n. 59  del  1997  e  dell'art.  125  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998.
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  deduce  inoltre la
violazione  dell'art. 81 della Costituzione, sotto il profilo che gli
artt.  6  e  7  della  delibera  impugnata non quantificano gli oneri
conseguenti  e  li  fanno  comunque  gravare  sulla  "quota del fondo
sanitario  per  le  spese  correnti",  utilizzabile  invece, ai sensi
dell'art.  12,  comma  6,  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992,
esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie.

    2.   -   In  via  preliminare  vanno  respinte  le  eccezioni  di
inammissibilita'  del  ricorso  sollevate  dalla  Regione  Liguria in
relazione  alla  insufficiente  prospettazione  nell'atto  di  rinvio
governativo  dei  parametri  di riferimento. Va infatti osservato che
nella  vicenda  in  esame risulta soddisfatta l'esigenza che i motivi
esposti  nel  ricorso siano prefigurati, quanto meno nelle loro linee
essenziali,  nell'atto  di rinvio, cosi' da porre la regione in grado
di  conoscere  tempestivamente  i dubbi di legittimita' sollevati dal
governo,  al  fine  di  poterne  tenere conto in sede di riesame e di
riapprovazione della legge (sentenze n. 194 del 1997, n. 29 del 1996,
n. 384 del 1994).

    3. - Nel merito, la questione e' infondata.
    La delibera legislativa in esame si ispira chiaramente al modello
dipartimentale  nell'organizzazione  ospedaliera, accolto dalla legge
regionale  8  agosto  1994,  n. 42 (Disciplina delle unita' sanitarie
locali  e  delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale
in  attuazione  dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e
n. 517  del  7 dicembre 1993), il cui art. 23-bis comma 3, lettera b)
stabilisce  che  il  dipartimento, tra l'altro, "promuove lo sviluppo
delle  conoscenze  e  della  ricerca  scientifica".  La  delibera  in
questione   e'   conforme   ancora  piu'  specificamente  al  modello
organizzativo  adottato,  con  riferimento  ai  portatori di handicap
dalla   legge   regionale   12  aprile  1994,  n. 19  (Norme  per  la
prevenzione,  riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di
handicap),  la  quale,  all'art.  3,  comma  5,  dispone  che "per le
attivita'   connesse   alla   ricerca  scientifica,  biomedica  e  di
sperimentazione  clinica, nell'ambito della genetica, viene istituito
un Comitato etico".
    Premesso quindi che la legislazione della Regione Liguria vigente
in   materia   di   organizzazione   ospedaliera  gia'  riconosce  ai
dipartimenti  ospedalieri  funzioni  inerenti  alla  promozione della
ricerca  scientifica  e  biomedica,  si deve esaminare se la delibera
impugnata  ecceda,  in  ragione  del  suo  contenuto,  la  competenza
regionale.  In  particolare  va accertato se, al fine di evitare ogni
contrasto con l'art. 117 della Costituzione, il quale non attribuisce
alla  competenza  regionale  la materia della ricerca scientifica, la
delibera   in   oggetto   possa  essere  interpretata  nel  senso  di
ricomprendere   le   previste   funzioni  dipartimentali  nell'ambito
dell'assistenza  sanitaria  ed ospedaliera, sicuramente di pertinenza
regionale.
    A questo proposito va rilevato che la ricerca scientifica non ha,
di  per  se', limiti territoriali, ma tuttavia essa presenta indubbio
interesse regionale in tutte quelle ipotesi in cui la regione avverte
la  necessita' di dotarsi di mezzi tecnico-scientifici e di avvalersi
di attivita' conoscitive - sia organizzando direttamente le attivita'
di  ricerca, sia promuovendo studi finalizzati - allo scopo specifico
di  un  migliore  espletamento  di  funzioni regionali, quali appunto
l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera.  In  questa ottica vanno in
particolare  considerati  gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera
j) della delibera impugnata, i quali rispettivamente prevedono che il
Dipartimento  regionale  di  genetica  medica  assicura il coordinato
svolgimento,   tra  l'altro,  di  tecniche  diagnostiche,  competenze
cliniche  e  terapeutiche,  consulenza  ed  assistenza specialistica,
ricerca   scientifica  ed  epidemiologica  non  gia'  come  attivita'
rilevanti di per se' stesse, ma viceversa come attivita' strettamente
finalizzate alla "prevenzione, diagnosi e cura delle malattie su base
genetica".  E cosi' pure si puo' rilevare che la previsione normativa
che il medesimo Dipartimento promuove studi e ricerche per accrescere
le  conoscenze  sul  genoma  umano  e' contestuale alla previsione di
studi e ricerche per "eliminare o ridurre le conseguenze ed il carico
di dolore derivanti da mutazioni, causa di gravi malattie".
    Nella  stessa  prospettiva  va  considerato  anche il compito del
Comitato   etico,  previsto  dall'art.  5,  di  esprimere  un  parere
obbligatorio e vincolante in ordine a "progetti di ricerca biomedica,
di  sperimentazione  clinica  e terapeutica" proposti dalle strutture
che  fanno  parte  del Dipartimento. Tale comitato, che va inquadrato
nell'ambito della disciplina segnata in particolare dal d.m. 18 marzo
1998   (Linee   guida   di   riferimento   per  l'istituzione  ed  il
funzionamento dei comitati etici), ha la funzione specifica, ai sensi
del  d.m.  15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'U.E. di
buona   pratica  clinica  per  la  esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche  dei  medicinali), di"garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza  e  del  benessere  dei  soggetti  coinvolti  in uno studio
clinico  e di fornire pubblica garanzia di tale protezione". I pareri
del  Comitato etico sono quindi diretti a tutelare, nei confronti dei
soggetti  coinvolti  in  uno  studio  clinico,  diritti,  sicurezza e
benessere,   che   rappresentano,   a   norma   del   citato  decreto
ministeriale,  "le  considerazioni piu' importanti e devono prevalere
sugli interessi della scienza e della societa'".
    Se la delibera legislativa impugnata viene dunque letta alla luce
della   costante   giurisprudenza   di   questa  Corte,  secondo  cui
l'attivita'  di  diagnosi  e cura ospedaliera degli ammalati non solo
non   e'   incompatibile,   ma   anzi  e'  suscettibile  di  ottimale
collegamento,   se   non   addirittura   di   "compenetrazione",  con
l'attivita'  di  ricerca  scientifica  e  anche,  se  del  caso,  con
l'insegnamento  clinico (cfr. per tutte la sentenza n. 134 del 1997),
appaiono  infondati  i  profili  di  censura, che si riferiscono alla
promozione,  da  parte  del  Dipartimento  regionale  di genetica, di
attivita' di ricerca e di sperimentazione clinica.

    4.  - Appare altresi' infondata l'ulteriore censura inerente alla
pretesa inadeguatezza della copertura finanziaria della legge.
    Innanzi  tutto  va  osservato  che  la  delibera  legislativa  in
questione  ha rilievo specificamente organizzativo, in quanto non da'
vita  ad  un centro di spesa nuovo nell'ambito del servizio sanitario
regionale,  ma  procede  ad organizzare il previsto Dipartimento come
"aggregazione   funzionale"   di   preesistenti   servizi   operativi
nell'ambito della genetica medica, stabilendo anche, tra l'altro, che
sede  e  funzionamento  della  segreteria amministrativa del Comitato
direttivo fanno carico ad un'azienda sanitaria.
    Non  e'  poi  accoglibile  il  rilievo che, nella specie, sarebbe
violato  l'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
che  stabilisce  che  le  quote del Fondo sanitario regionale debbono
essere  utilizzate esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie.
Se infatti l'assistenza ai malati presenta - come si e' gia' rilevato
-   un'inscindibile   connessione  con  la  ricerca  biomedica  e  la
sperimentazione  clinica, e' evidente che si debbono considerare, per
connessione  oggettiva,  finanziamenti  di  attivita' sanitarie anche
quelli diretti a finanziare la ricerca biomedica e la sperimentazione
clinica  strettamente  collegate con la prevenzione, la diagnosi e la
cura dei malati.