ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 8,
 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
 dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
 disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa  il  18
 luglio  1998  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Locri sull'istanza
 proposta dal Sindaco del comune di Brancaleone, iscritta  al  n.  847
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 ottobre 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che il Presidente del Tribunale di  Locri,  richiesto  dal
 Sindaco  del  comune  di Brancaleone di nominare cinque presidenti di
 collegio arbitrale di disciplina destinati ad  operare  a  rotazione,
 con  ordinanza  emessa il 18 luglio 1998 ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 76 e 108 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  59,  comma  8,  del  decreto legislativo 3
 febbraio 1993, n.  29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
 amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
 pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421), il quale prevede, nel penultimo periodo,  che  in  mancanza  di
 accordo tra i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti
 dei  dipendenti,  l'amministrazione  richiede  la  nomina  dei cinque
 presidenti del collegio arbitrale di  disciplina  al  presidente  del
 tribunale del luogo in cui siede il collegio;
     che  il  Presidente del Tribunale ritiene di essere legittimato a
 sollevare la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in  quanto
 organo   dell'autorita'   giudiziaria   chiamato   ad   adottare  una
 deliberazione super partes e considera la disposizione denunciata  in
 contrasto:   a) con l'art. 76 della Costituzione, perche' la funzione
 legislativa sarebbe stata esercitata da parte del Governo al di fuori
 dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega concessa  dal
 Parlamento  con  l'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la
 razionalizzazione e la  revisione  della  disciplina  in  materia  di
 pubblico   impiego;  b)  con  l'indipendenza  del  giudice  garantita
 dall'art.  108  della  Costituzione,   che   potrebbe   essere   lesa
 dall'attribuzione al presidente del tribunale di un compito di natura
 politico-amministrativa;
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 inammissibile, perche' il provvedimento  di  nomina,  previsto  dalla
 norma  denunciata, e' da qualificare atto amministrativo, sicche', in
 assenza di un giudizio, non potrebbe essere sollevata la questione di
 legittimita' costituzionale, la quale, comunque, nel  merito  sarebbe
 infondata, giacche' i principi della delega legislativa prevedono che
 i  rapporti  di  lavoro  e  di  impiego dei dipendenti pubblici siano
 ricondotti alla disciplina del diritto civile  (art.  2,  lettera  a)
 della  legge  n.   421 del 1992), alla quale si ispirerebbe la regola
 della nomina dei  presidenti  dei  collegi  arbitrali  da  parte  del
 presidente del tribunale.
   Considerato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale e'
 stata sollevata dal presidente del tribunale  chiamato  a  provvedere
 alla nomina di estranei alla amministrazione, destinati a presiedere,
 a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del
 comune richiedente;
     che  le  questioni  incidentali  di  legittimita'  costituzionale
 possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso  di  un
 giudizio  del quale lo stesso giudice sia investito e non quando egli
 deve  compiere  atti  non  giurisdizionali  (art.   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87);
     che la designazione dei nominativi  da  inserire  nell'elenco  di
 coloro che potranno essere chiamati a comporre i collegi arbitrali di
 disciplina,  con  funzioni di presidente, pur rimessa, in mancanza di
 accordo tra  le  parti,  ad  un  soggetto  imparziale,  quale  e'  il
 presidente  del  tribunale,  riguarda l'organizzazione di un collegio
 destinato  a  decidere  in  merito  ad  una   sanzione   disciplinare
 nell'ambito  del  rapporto  di  pubblico impiego; decisione in ordine
 alla  quale  potra',  successivamente,  essere  esperita  la   tutela
 giurisdizionale;
     che  il  provvedimento richiesto al presidente del tribunale - il
 quale, in ragione del suo ufficio, e' titolare  di funzioni non  solo
 giurisdizionali,  ma  anche  organizzative  ed  amministrative  - non
 costituisce esercizio della  giurisdizione;
     che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale non e'
 stata sollevata nel corso di  un  giudizio,  sicche'  manca  uno  dei
 presupposti  necessari per l'instaurazione di un giudizio incidentale
 di legittimita' costituzionale (cfr. sentenze n. 492 del  1991  e  n.
 212 del 1997; ordinanza n. 33 del 1991).
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.