ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 dal Presidente del Tribunale di Locri sull'istanza proposta dal Sindaco del comune di Brancaleone, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Locri, richiesto dal Sindaco del comune di Brancaleone di nominare cinque presidenti di collegio arbitrale di disciplina destinati ad operare a rotazione, con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale prevede, nel penultimo periodo, che in mancanza di accordo tra i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti dei dipendenti, l'amministrazione richiede la nomina dei cinque presidenti del collegio arbitrale di disciplina al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio; che il Presidente del Tribunale ritiene di essere legittimato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale in quanto organo dell'autorita' giudiziaria chiamato ad adottare una deliberazione super partes e considera la disposizione denunciata in contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perche' la funzione legislativa sarebbe stata esercitata da parte del Governo al di fuori dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega concessa dal Parlamento con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; b) con l'indipendenza del giudice garantita dall'art. 108 della Costituzione, che potrebbe essere lesa dall'attribuzione al presidente del tribunale di un compito di natura politico-amministrativa; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perche' il provvedimento di nomina, previsto dalla norma denunciata, e' da qualificare atto amministrativo, sicche', in assenza di un giudizio, non potrebbe essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, la quale, comunque, nel merito sarebbe infondata, giacche' i principi della delega legislativa prevedono che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici siano ricondotti alla disciplina del diritto civile (art. 2, lettera a) della legge n. 421 del 1992), alla quale si ispirerebbe la regola della nomina dei presidenti dei collegi arbitrali da parte del presidente del tribunale. Considerato che la questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata dal presidente del tribunale chiamato a provvedere alla nomina di estranei alla amministrazione, destinati a presiedere, a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del comune richiedente; che le questioni incidentali di legittimita' costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale lo stesso giudice sia investito e non quando egli deve compiere atti non giurisdizionali (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che la designazione dei nominativi da inserire nell'elenco di coloro che potranno essere chiamati a comporre i collegi arbitrali di disciplina, con funzioni di presidente, pur rimessa, in mancanza di accordo tra le parti, ad un soggetto imparziale, quale e' il presidente del tribunale, riguarda l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di pubblico impiego; decisione in ordine alla quale potra', successivamente, essere esperita la tutela giurisdizionale; che il provvedimento richiesto al presidente del tribunale - il quale, in ragione del suo ufficio, e' titolare di funzioni non solo giurisdizionali, ma anche organizzative ed amministrative - non costituisce esercizio della giurisdizione; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale non e' stata sollevata nel corso di un giudizio, sicche' manca uno dei presupposti necessari per l'instaurazione di un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale (cfr. sentenze n. 492 del 1991 e n. 212 del 1997; ordinanza n. 33 del 1991). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.