ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da M.P. ed altra contro il comune di Verona, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento della Regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, con ordinanza del 13 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, quarto comma, della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, stabilendo che le opere derivanti da interventi edilizi realizzati abusivamente sono demolite soltanto qualora "siano anche in contrasto con la disciplina urbanistica" violerebbe il principio fondamentale recato dall'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), dato che quest'ultima norma sanziona gli illeciti edilizi sia sostanziali che formali e, quindi, esclude che la difformita' dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica possa costituire condizione dell'ordine di demolizione; che, secondo il Tar, la disposizione impugnata violerebbe altresi' i principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), poiche' darebbe luogo ad un'incoerenza del sistema sanzionatorio definito dalla legge Regione Veneto n. 61 del 1985, in quanto quest'ultima prevede la sanatoria degli abusi edilizi meramente formali; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta della Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; che, ad avviso dell'interveniente, il contrasto tra la disposizione impugnata e la norma statale sarebbe meramente apparente e la prima, stabilendo una graduazione della sanzione con riguardo alla gravita' del danno urbanistico, farebbe applicazione di un criterio pure stabilito dalla legge statale (art. 13 della legge n. 47 del 1985); che, secondo la Regione, l'art. 7 della legge n. 47 del 1985 neppure recherebbe un principio fondamentale nella materia edilizia ed il legislatore statale avrebbe attribuito a quello regionale il potere di stabilire la sanzione applicabile, nell'osservanza del solo criterio che impone di tenere conto della gravita' del danno urbanistico sostanziale arrecato. Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale ed e' del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, affermata apoditticamente, senza l'esplicitazione, pure soltanto sommaria, delle ragioni che diano conto dell'effettuata verifica di siffatto profilo preliminare; che, in particolare, il provvedimento di rimessione non indica affatto la tipologia delle opere realizzate, non precisa quale sia l'abuso edilizio contestato con l'ordine di demolizione e neppure chiarisce le circostanze di fatto indispensabili per verificare se nel giudizio a quo sia rilevante il profilo, espressamente previsto dalla norma impugnata, della conformita' o meno dei manufatti alla "disciplina urbanistica"; che la mancata indicazione di tutti questi elementi non permette alla Corte le valutazioni di sua competenza in ordine al requisito della rilevanza ed impedisce il controllo sull'apprezzamento di tale profilo preliminare da parte del giudice rimettente; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.