ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), interpretato autenticamente dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla GESTECO S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione della GESTECO S.p.A. e della Prefir S.p.A.; Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini, Nicola Corvo e Lucio Moscarini per la GESTECO S.p.A.. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 marzo 1998, nel corso di un giudizio instaurato da imprese esercenti servizio di discarica e smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, non pericolosi, per l'annullamento del decreto assessorile che faceva loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive), per violazione degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione; che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina regionale impugnata, "nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di provenienza regionale", violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui l'attivita' di smaltimento dei rifiuti deve avvenire all'interno di una "organizzazione a livello nazionale" al fine di "evitare danni e pericoli per la salute nonche' inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio", principio desumibile dagli articoli 1, 4, lettere a) e h) e 6, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi); dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), come convertito con la legge 9 novembre 1988, n. 475, nonche' dagli articoli 5, commi 3 e 5, 11, 13, comma 2, 18, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera h) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); che inoltre, secondo il rimettente, le disposizioni impugnate, precludendo nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'autorizzazione all'attivita' di smaltimento di rifiuti di provenienza extra-regionale, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, per lo sfavorevole trattamento riservato agli imprenditori di quella Regione; con l'art. 41, in quanto porrebbero ingiustificate restrizioni alla liberta' di iniziativa economica privata; ed infine con l'art. 120, poiche' limiterebbero illegittimamente la libera circolazione delle cose fra le regioni nonche' l'esercizio della professione nel territorio regionale; che si sono costituite in giudizio le Societa' Gesteco e Prefir, ricorrenti nel giudizio principale, facendo proprie le argomentazioni del Tar. Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, e' entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), il cui art. 6, sostituendo espressamente l'art. 28 della legge regionale n. 22 del 1996, introduce una diversa disciplina del regime autorizzatorio relativo alla realizzazione e all'esercizio delle discariche di rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia; che ai sensi del secondo comma di tale sopravvenuta disposizione, "non concorrono a formare" il fabbisogno di spazio di deposito "i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella Regione"; che la predetta norma, intervenendo sulla medesima materia regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalita', incide sul complessivo quadro legislativo di riferimento e, pertanto, impone il riesame, da parte del giudice a quo, della perdurante rilevanza della questione di costituzionalita'.