ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 16, comma 4
 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988,  n.
 65  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987,
 n. 30 ed ulteriori  norme  in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti
 solidi),   interpretato   autenticamente  dall'art.  29  della  legge
 regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche  alla  legge  regionale  7
 settembre  1987,  n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento
 dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive), promosso con ordinanza
 emessa il 20 marzo 1998 dal Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Friuli-Venezia  Giulia  sul  ricorso proposto dalla GESTECO S.p.A. ed
 altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n.  674  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  costituzione della GESTECO S.p.A. e della Prefir
 S.p.A.;
   Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi gli  avvocati  Vincenzo  Pellegrini,  Nicola  Corvo  e  Lucio
 Moscarini per la GESTECO S.p.A..
   Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
 Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 marzo 1998, nel corso  di
 un  giudizio  instaurato da imprese esercenti servizio di discarica e
 smaltimento  di  rifiuti  urbani,  assimilabili   e   speciali,   non
 pericolosi,  per  l'annullamento  del  decreto assessorile che faceva
 loro divieto di smaltire rifiuti di  provenienza  extraregionale,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 16,
 comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28  novembre
 1988,  n.  65  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale 7
 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in  materia  di  smaltimento
 dei  rifiuti  solidi),  come autenticamente interpretato dall'art. 29
 della legge regionale 14 giugno 1996, n.  22  (Modifiche  alla  legge
 regionale  7  settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di
 smaltimento dei  rifiuti  solidi  e  di  attivita'  estrattive),  per
 violazione  degli  articoli  4,  5  e  6  dello  statuto speciale del
 Friuli-Venezia  Giulia,  e  degli  articoli  3,  41   e   120   della
 Costituzione;
     che,  ad  avviso  del giudice rimettente, la disciplina regionale
 impugnata, "nell'impedire  che  sia  autorizzato  lo  smaltimento  di
 rifiuti,  eccedenti  il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel
 consentire che essi siano conferiti  in  discarica,  soltanto  se  di
 provenienza  regionale",  violerebbe  il principio fondamentale della
 legislazione statale  secondo  cui  l'attivita'  di  smaltimento  dei
 rifiuti  deve  avvenire  all'interno di una "organizzazione a livello
 nazionale" al fine di "evitare danni e pericoli per la salute nonche'
 inquinamenti  di  ogni  tipo  e  di  salvaguardare  l'ambiente  e  il
 paesaggio", principio desumibile dagli articoli 1, 4, lettere a) e h)
 e  6,  lettera  b)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
 settembre 1982, n. 915 (Attuazione  delle  direttive  CEE  n.  75/442
 relativa   ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo  smaltimento  dei
 policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.  78/319  relativa  ai
 rifiuti  tossici  e nocivi); dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 9
 settembre  1988,  n.  397  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
 smaltimento  dei rifiuti industriali), come convertito con la legge 9
 novembre 1988, n. 475, nonche' dagli articoli 5, commi 3 e 5, 11, 13,
 comma 2, 18, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera  h)  del  decreto
 legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  delle direttive
 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e  94/62/CE
 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
     che  inoltre,  secondo  il rimettente, le disposizioni impugnate,
 precludendo  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  l'autorizzazione
 all'attivita'    di    smaltimento    di   rifiuti   di   provenienza
 extra-regionale, contrasterebbero con l'art.  3  della  Costituzione,
 per  lo sfavorevole trattamento riservato agli imprenditori di quella
 Regione;  con  l'art.    41,  in  quanto  porrebbero   ingiustificate
 restrizioni  alla liberta' di iniziativa economica privata; ed infine
 con l'art. 120,  poiche'  limiterebbero  illegittimamente  la  libera
 circolazione  delle  cose  fra  le  regioni nonche' l'esercizio della
 professione nel territorio regionale;
     che si sono costituite in giudizio le Societa' Gesteco e  Prefir,
 ricorrenti nel giudizio principale, facendo proprie le argomentazioni
 del Tar.
   Considerato  che,  successivamente  alla instaurazione del presente
 giudizio, e' entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n.
 13  (Disposizioni  in  materia  di  ambiente,  territorio,  attivita'
 economiche  e  produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e
 cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico,  societa'
 finanziarie  regionali,  interventi a supporto dell'Iniziativa Centro
 Europea, trattamento dei dati personali e  ricostruzione  delle  zone
 terremotate),  il  cui  art.  6,  sostituendo espressamente l'art. 28
 della  legge  regionale  n.  22  del  1996,  introduce  una   diversa
 disciplina  del  regime  autorizzatorio relativo alla realizzazione e
 all'esercizio   delle   discariche   di   rifiuti    nella    Regione
 Friuli-Venezia Giulia;
     che ai sensi del secondo comma di tale sopravvenuta disposizione,
 "non  concorrono  a  formare"  il fabbisogno di spazio di deposito "i
 rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati
 da impianti  localizzati nella Regione";
     che  la  predetta  norma,  intervenendo  sulla  medesima  materia
 regolata    dalle    disposizioni    oggetto    del    giudizio    di
 costituzionalita',  incide  sul  complessivo  quadro  legislativo  di
 riferimento  e,  pertanto,  impone il riesame, da parte del giudice a
 quo, della perdurante rilevanza della questione di costituzionalita'.