ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 della Camera dei deputati relative alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, con ricorso depositato il 5 giugno 1999 ed iscritto al n. 120 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, investito del giudizio promosso nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi con l'imputazione di diffamazione in danno del dott. Antonio Di Pietro, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione alle deliberazioni della Camera dei deputati, adottate nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera, doc. IV-quater n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49), con le quali, su proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il Tribunale ricorrente sostiene che le deliberazioni della Camera dei deputati, delle quali chiede l'annullamento, sarebbero lesive delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio, perche' adottate in palese carenza del presupposto del collegamento tra opinioni espresse e funzione parlamentare, sicche' non spettava alla Camera la valutazione della condotta attribuita all'on. Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Considerato che si deve, in questa fase, deliberare se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il processo del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1996 e n. 329 del 1999; ordinanza n. 399 del 1999); che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le dichiarazioni di insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 319, n. 362 e n. 363 del 1999); che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicche' per esse opererebbe la garanzia di insindacabilita' stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 1150 del 1988, n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998); che, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita', esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.