ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita'  del  conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26
 e   27   gennaio   1999  della  Camera  dei  deputati  relative  alla
 insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei
 confronti del dott. Antonio Di  Pietro,  promosso  dal  Tribunale  di
 Bergamo,  II  sezione penale, con ricorso depositato il 5 giugno 1999
 ed iscritto al n.  120 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 ottobre 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, II sezione penale,  investito
 del  giudizio  promosso  nei  confronti  dell'on. Vittorio Sgarbi con
 l'imputazione di diffamazione in danno del dott. Antonio  Di  Pietro,
 ha  proposto  ricorso  per conflitto di attribuzione tra poteri dello
 Stato, in relazione alle deliberazioni  della  Camera  dei  deputati,
 adottate  nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera,
 doc. IV-quater n. 46, n. 47, n.  48  e  n.  49),  con  le  quali,  su
 proposta  della Giunta per le autorizzazioni a procedere, l'Assemblea
 ha dichiarato che i fatti per i quali era in  corso  il  procedimento
 penale  concernono  opinioni  espresse  nell'esercizio delle funzioni
 parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che il Tribunale ricorrente sostiene che le  deliberazioni  della
 Camera  dei  deputati,  delle  quali chiede l'annullamento, sarebbero
 lesive delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale  investito  del
 giudizio,  perche'  adottate  in  palese  carenza del presupposto del
 collegamento tra opinioni espresse e funzione  parlamentare,  sicche'
 non  spettava  alla  Camera  la valutazione della condotta attribuita
 all'on. Sgarbi, in quanto  estranea  alla  previsione  dell'art.  68,
 primo comma, della Costituzione.
   Considerato  che  si deve, in questa fase, deliberare se il ricorso
 sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra  le  parti,  se
 sussistono  i  requisiti  soggettivo  ed oggettivo di un conflitto di
 attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e  quarto  comma,
 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
     che,  quanto  al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo e'
 legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
 definitivamente, per il processo del quale e' investito, la  volonta'
 del  potere  cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni
 giurisdizionali    svolte    in     posizione     di     indipendenza
 costituzionalmente  garantita  (sentenze  n. 231 del 1975, n. 379 del
 1996 e n. 329 del 1999; ordinanza n. 399 del 1999);
     che, parimenti, la Camera dei  deputati,  che  ha  deliberato  le
 dichiarazioni  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
 proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
 competente a dichiarare  definitivamente la volonta' del  potere  che
 rappresenta  (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 319, n. 362 e n.
 363 del 1999);
     che, per quanto attiene al profilo oggettivo  del  conflitto,  il
 Tribunale  di  Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di
 attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle
 deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime,
 che qualificano le  opinioni  espresse  da  un  proprio  membro  come
 rientranti  nell'esercizio  delle  funzioni parlamentari, sicche' per
 esse opererebbe la garanzia di insindacabilita'  stabilita  dall'art.
 68,  primo  comma,  della Costituzione (sentenze n. 1150 del 1988, n.
 375 del 1997 e n. 289 del 1998);
     che, impregiudicata ogni definitiva  decisione  anche  in  ordine
 all'ammissibilita',   esiste  la  materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione spetta alla competenza della Corte.