IL PRETORE
   Letti gli atti dei procedimenti penali riuniti nn.  30333/1997,  m.
 23 relativi a A. B.;             
   Rilevato  che,  all'udienza del 19 gennaio 1998, in occasione della
 sospensione  dei  termini  avvenuta  con  il  d.P.R.  n.  364/1997  e
 successive  integrazioni  e  modifiche,  veniva disposto rinvio all'8
 giugno 1998;
     che il rinvio di cui sopra non puo' che  intendersi  concesso  ai
 sensi  dell'art.  486 codice di procedura penale - peraltro essendovi
 tutti i presupposti a seguito  della  nota  situazione  esistente  in
 Fabriano,  e  nelle  Marche, ove l'imputato  era ed e' residente - in
 quanto la sospensione dei termini effettuata con la legge eccezionale
 relativa al terremoto non puo' ritenersi,  per  giurisprudenza  della
 Cassazione  assolutamente  prevalente,  applicabile ai termini per la
 vocatio in jus dell'imputato, poiche' si tratta di termini dilatori e
 percio',  per  definizione,  non  perentori  (i   termini   perentori
 sarebbero solo quelli a carattere accelleratorio);
     che  d'altro  canto  l'irrilevanza della normativa emessa a causa
 dei noti eventi sismici e' stata affermata, con specifico riferimento
 alla prescrizione del reato, da Cass. 6 febbraio-10  marzo  1998,  n.
 2993;
     che  il  rinvio  disposto  ex  art. 486 c.p.p. ha determinato uno
 spostamento di gg. 144 nella trattazione dell'udienza;
     che nell'odierna udienza, prima di proseguire ulteriormente nella
 trattazione del procedimento, occorre stabilire in ogni caso  se,  in
 relazione  ai  reati contravvenzionali contestati all'imputato, debba
 procedersi alla sentenza declaratoria della  prescrizione  del  reato
 stesso, in quanto tali reati hanno un termine di prescrizione massimo
 che  e'  venuto  a cadere, rispettivamente il 29 maggio e il 1 giugno
 1999;
     che laddove si fosse proceduto alla sospensione del  procedimento
 tenendo  conto  della  necessita'  di  procedere a rinvio ex art. 486
 c.p.p., non si  sarebbe  verificata  alcuna  prescrizione  alla  data
 dell'odierna udienza, proprio in virtu' dell'art. 159, comma 1 c.p.;
     che  la  questione e' gia' stata oggetto di rimessione alla Corte
 costituzionale con varie ordinanze di questo  stesso  giudice,  tutte
 oggetto di pronuncia di manifesta inammissibilita' (ord. n. 459/1998)
 della  Corte  costituzionale,  sull'assorbente  motivazione  "che  la
 questione, diretta a predisporre un assetto normativo che precluda il
 maturarsi della prescrizione, in forza di  plurimi  provvedimenti  di
 ''rinvio''  del  dibattimento,  appare  formulata in via ipotetica in
 vista  di  un'evenienza  futura  ed  incerta,   cosi'   da   incidere
 negativamente sul requisito della  rilevanza";
     che  invece  nella  presente  fattispecie,  a fronte di emergenze
 processuali  che  non   consentono,   allo   stato,   una   pronuncia
 assolutoria, risulta decisivo lo stabilire, se sia costituzionalmente
 legittimo  quanto  prospettato con le ordinanze di rimessione del 20,
 10, 24 e 27 ottobre 1997 di questo pretore (pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale nn. 2, 6, 12, e 18 del 1998);
     che e'  intenzione  pertanto  di  questo  giudice  riproporre  le
 suddette questioni, ora sicuramente dotate di immediata rilevanza, in
 ordine alla fattispecie sommariamente esposta sopra;
      che  intender  questo  giudice  richiamarsi, integralmente e per
 quanto di ragione, alle motivazioni gia' espresse con le ordinanze di
 rimessione sopra citate (ed in particolare riproporre, seppure in via
 subordinata,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale   gia'
 avanzata in relazione al combinato disposto degli artt. 486 c.p.p., e
 159  c.p.,  pur  nella  consapevolezza  del  persistente orientamento
 assunto dalla Corte sulla natura meramente additiva  e  riservata  al
 legislatore  di tale pronuncia: v., da ultimo ordinanza 24 febbraio-4
 marzo 1999; orientamento peraltro che non sembra aver preso posizione
 sugli argomenti gia' prospettati da questo pretore, perche'  in  ogni
 caso assorbiti dalla pronuncia di manifesta inammissibilita';