IL PRETORE Letti gli atti dei procedimenti penali riuniti nn. 30333/1997, m. 23 relativi a A. B.; Rilevato che, all'udienza del 19 gennaio 1998, in occasione della sospensione dei termini avvenuta con il d.P.R. n. 364/1997 e successive integrazioni e modifiche, veniva disposto rinvio all'8 giugno 1998; che il rinvio di cui sopra non puo' che intendersi concesso ai sensi dell'art. 486 codice di procedura penale - peraltro essendovi tutti i presupposti a seguito della nota situazione esistente in Fabriano, e nelle Marche, ove l'imputato era ed e' residente - in quanto la sospensione dei termini effettuata con la legge eccezionale relativa al terremoto non puo' ritenersi, per giurisprudenza della Cassazione assolutamente prevalente, applicabile ai termini per la vocatio in jus dell'imputato, poiche' si tratta di termini dilatori e percio', per definizione, non perentori (i termini perentori sarebbero solo quelli a carattere accelleratorio); che d'altro canto l'irrilevanza della normativa emessa a causa dei noti eventi sismici e' stata affermata, con specifico riferimento alla prescrizione del reato, da Cass. 6 febbraio-10 marzo 1998, n. 2993; che il rinvio disposto ex art. 486 c.p.p. ha determinato uno spostamento di gg. 144 nella trattazione dell'udienza; che nell'odierna udienza, prima di proseguire ulteriormente nella trattazione del procedimento, occorre stabilire in ogni caso se, in relazione ai reati contravvenzionali contestati all'imputato, debba procedersi alla sentenza declaratoria della prescrizione del reato stesso, in quanto tali reati hanno un termine di prescrizione massimo che e' venuto a cadere, rispettivamente il 29 maggio e il 1 giugno 1999; che laddove si fosse proceduto alla sospensione del procedimento tenendo conto della necessita' di procedere a rinvio ex art. 486 c.p.p., non si sarebbe verificata alcuna prescrizione alla data dell'odierna udienza, proprio in virtu' dell'art. 159, comma 1 c.p.; che la questione e' gia' stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con varie ordinanze di questo stesso giudice, tutte oggetto di pronuncia di manifesta inammissibilita' (ord. n. 459/1998) della Corte costituzionale, sull'assorbente motivazione "che la questione, diretta a predisporre un assetto normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di plurimi provvedimenti di ''rinvio'' del dibattimento, appare formulata in via ipotetica in vista di un'evenienza futura ed incerta, cosi' da incidere negativamente sul requisito della rilevanza"; che invece nella presente fattispecie, a fronte di emergenze processuali che non consentono, allo stato, una pronuncia assolutoria, risulta decisivo lo stabilire, se sia costituzionalmente legittimo quanto prospettato con le ordinanze di rimessione del 20, 10, 24 e 27 ottobre 1997 di questo pretore (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 2, 6, 12, e 18 del 1998); che e' intenzione pertanto di questo giudice riproporre le suddette questioni, ora sicuramente dotate di immediata rilevanza, in ordine alla fattispecie sommariamente esposta sopra; che intender questo giudice richiamarsi, integralmente e per quanto di ragione, alle motivazioni gia' espresse con le ordinanze di rimessione sopra citate (ed in particolare riproporre, seppure in via subordinata, la questione di legittimita' costituzionale gia' avanzata in relazione al combinato disposto degli artt. 486 c.p.p., e 159 c.p., pur nella consapevolezza del persistente orientamento assunto dalla Corte sulla natura meramente additiva e riservata al legislatore di tale pronuncia: v., da ultimo ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999; orientamento peraltro che non sembra aver preso posizione sugli argomenti gia' prospettati da questo pretore, perche' in ogni caso assorbiti dalla pronuncia di manifesta inammissibilita';