IL TRIBUNALE MILITARE
Nel procedimento penale a carico di Macor Fausto, nato il 5
dicembre 1953 a Udine, colonnello EI in servizio alla Brigata EI
Taurinense in Torino, indagato del reato di diffamazione (art. 227,
comma 1 C.P.M.P.) cosi' come commesso il 3 novembre 1998 in Torino ai
danni di ten. col. EI Agostini Domenico; in sede di udienza camerale,
a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione della
persona offesa dal reato, ha pronunciato la seguente ordinanza sulla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227, comma 1
C.P.M.P. in relazione all'art. 260 C.P.M.P. in riferimento agli artt.
3, 24 e 52, terzo comma della Costituzione;
O s s e r v a
Con atto del 21 giugno 1999 il pubblico ministero chiedeva a questo
giudice decreto di archiviazione per il delitto di diffamazione
semplice (art. 227, comma 1 C.P.M.P.), ascritto al Capo di stato
maggiore della Brigata alpina Taurinense e relativamente ad una
denuncia del ten. col. Agostini Domenico che aveva esposto di essere
stato gravemente leso nella reputazione, in sua assenza e avanti piu'
persone, dal superiore in grado.
La richiesta dell'accusa e' motivata esclusivamente sull'aspetto
del difetto della richiesta di procedimento del comandante di Corpo
dell'indagato che e' comandante della stessa Brigata e, cioe', per un
difetto di condizione di procedibilita' stante il fatto che il
delitto per cui si procede, essendo punito con la pena della
reclusione militare non superiore a mesi sei, richiede
necessariamente la proposizione della richiesta di procedimento di
cui all'art. 260 C.P.M.P.
Alla richiesta di archiviazione si opponeva in termini il
denunciante, persona offesa dal reato per cui si procedeva, che
chiedeva ulteriori investigazioni e la acquisizione di altre prove
testimoniali. Veniva, pertanto, emesso decreto di fissazione
dell'odierna udienza camerale.
Merita dire che la persona offesa non solo aveva presentato
dettagliata denuncia, non solo era stata escussa a sommarie
informazioni (ed in tale veste ulteriormente esplicitava il proprio
intendimento di volersi tutelare in sede penale), non solo ebbe a
presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico
ministero ex artt. 408 ss c.p.p. ma, altresi', ebbe a presentare atto
di querela nei confronti dell'indagato gia' denunciato.
Con cio' manifestando in tutti i modi la volonta' di attivare
l'esercizio dell'azione penale e agire in giudizio a salvaguardia dei
propri diritti ritenuti lesi dalla condotta del proprio capo di stato
maggiore.
Stante l'attuale situazione normativa questo giudice dovrebbe
accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero
essendo provato in atti che il comandante di Corpo, pur notiziato
dallo stesso denunciante dell'asserito illecito, non ha avanzato la
richiesta di procedimento penale ex art. 260 C.P.M.P., necessaria
condizione di procedibilita'; cio', nonostante la circostanza che i
fatti descritti nella denuncia e nella querela siano stati provati
nella loro materialita'.
In altri termini, visto il diritto vigente questo giudice non puo'
riconoscere validita' alcuna alle manifestazioni univoche con cui la
persona offesa ha fatto intendere non solo di voler esercitare il
diritto di agire in giudizio ma, anche di voler iniziare
immediatamente l'azione per il risarcimento del danno mediante
quell'atto prodromico alla dichiarazione di costituzione di parte
civile che e' la querela (laddove come nel caso di specie il delitto
non e' perseguibile d'ufficio).
Questo giudice ritiene, pertanto, doversi promuovere questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 227,
comma 1 e 260 C.P.M.P. ed in riferimento ai parametri costituzionali
sopra invocati che esprimono i criteri fondamentali cui deve
attenersi il legislatore nella sua attivita': il rispetto dei
principi di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela per tutti di
agire in giudizio a difesa dei propri diritti, di permeabilizzazione
dell'ordinamento delle Forze Armate allo spirito e valori democratici
dello Stato.
Si ritiene infatti, che la Carta fondamentale abbia comportato il
superamento della logica istituzionalistica dell'ordinamento militare
per cui questo non deve piu' considerarsi autosufficiente a tutela di
esigenze, beni e valori aprioristicamente considerati prevalenti
anche sui diritti della persona, pur militare che sia.
L'ordinamento militare va ricondotto nell'alveo dell'ordinamento
generale dello Stato, garante dei diritti sostanziali e processuali
di tutti i cittadini, alle armi o non.
Gia' la Corte costituzionale in varie sentenze ha detto che il
diritto penale militare di pace "non solo non puo' ritenersi avulso
dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va piu'
esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare
importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti
gli altri" (vedi anche sentenza n. 278 del 1987).
E' dato incontrovertibile per cui con la Costituzione repubblicana
nell'ordinamento delle Forze Armate devono essere tenuti
costantemente presenti le ispirazioni ultime del vigente ordinamento
democratico, che ha il suo essenziale quadro di riferimento nei
valori dell'uomo: riconoscimento e tutela della personalita' e
dignita' dell'uomo.
Anche il cittadino alle armi deve godere dei diritti civili sociali
e politici che vengono riconosciuti agli altri cittadini, financo il
diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti soggettivi lesi dal
reato.
Con cio' e' illogico ed abnorme che sia demandato al solo
comandante di Corpo la valutazione circa l'esercizio dell'azione
penale per il delitto per cui oggi vi e' causa e, comunque, per tutte
le fattispecie che prevedono nel massimo edittale una sanzione non
superiore a mesi sei di r.m e, magari riguardo a delitti identici a
quelli previsti dal codice penale comune, e perseguibili a querela,
cioe' mediante attivazione della stessa persona offesa e non di
soggetti, pur pubblici, estranei alle valutazioni finalizzate alla
tutela dei privati e personali valori.
L'Autorita' militare, come e' il comandante di Corpo, come
riconosce anche la dottrina nell'avanzare o meno la richiesta di
procedimento ex art. 260 C.P.M.P. valuta esclusivamente l'interesse
alla tutela dell'immagine del reparto; opera secondo criterio di
convenienza o meno che un fatto, pur penalmente rilevante, rimanga
circoscritto intra moenia della caserma anziche', essere
pubblicizzato all'autorita' giudiziaria, pur militare, considerata in
tale logica istituzionalistica una realta' estranea. Con la
conseguente compromissione di tutela delle esigenze, beni e valori
incidenti sulla sfera delle personalita' del cittadino alle armi.
Ad avviso di questo giudice le norme impugnate secondo cui il
delitto di diffamazione semplice e' punibile solo a richiesta del
comandante di Corpo e non a querela della persona offesa si pongono
in contrasto anche con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Cio' rileva in modo particolare nell'attuale contesto normativo a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,
che in toto si applica anche nel rito militare, ed in coerenza con la
recente giurisprudenza della Corte costituzionale che ha caducato
tutte quelle norme del codice penale militare di pace costituenti le
ultime deroghe alla procedura penale comune.
Si rappresenta infatti, che nell'ultimo decennio il giudice delle
leggi e' intervenuto a dichiarare incostituzionalita' dell'artt.
308, 377, 402, 365 e 270 del C.P.M.P.
Assai rilevante per il caso che ci occupa e' la sentenza n. 60 del
22 febbraio 1996 che ha comportato la declaratoria
d'incostituzionalita' dell'art. 270 C.P.M.P. secondo cui "nei
procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per
le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere
proposta davanti ai tribunali militari".
Attualmente, e nonostante quest'ultimo intervento di caducazione
costituzionale, la persona offesa e danneggiata dal reato nel
processo penale militare ha ancora un trattamento deteriore rispetto
alla medesima persona offesa e danneggiata dal reato nel processo
penale comune.
Ed ancor piu' cio' rileva, come nel caso di specie, ponendo a
raffronto le norme oggi impugnate con quelle di cui all'art. 595 c.p.
che presuppone la possibilita' di rimettere all'offesa la scelta di
adire in giudizio mediante l'esercizio del diritto di querela.
Esercizio di diritto che unico permette di usufruire degli
ulteriori spazi consentiti dall'ordinamento financo quello di
costituzione parte civile; anzi, atto necessario e propedeutico alla
costituzione di parte civile laddove, come nei delitti contro la
persona, e' rimessa alla sola volonta' dell'offeso la punibilita' del
reato.
Di fatto la circostanza che il legislatore del 1941 per il delitto
di diffamazione semplice commesso da militare a danno di altro
militare non abbia introdotta come condizione di procedibilita'
l'istituto della querela (quantomeno in aggiunta della richiesta di
procedimento del comandante di Corpo), cosi' come previsto nel 1931
per il parallelo delitto di cui all'art. 595 c.p., pone seri problemi
alla ragionevolezza ed equita' della sistematica normativa.
Devesi, infatti, chiarire che di fatto ancora, e nonostante
l'intervento del giudice delle leggi di cui alla sentenza n. 60/1996,
viene impedito alla persona offesa dal reato militare di partecipare
all'accertamento del fatto storico che e' fonte e presupposto del suo
diritto al riconoscimento dei danni, non potendo concorrere ne'
portare il suo contributo di conoscenza e di prove alla formazione
del convincimento del giudice in ordine alla responsabilita'
dell'imputato.
E tutto cio' perche' per quanto attiene al delitto che ci occupa,
difettando quale condizione di procedibilita' la querela, viene
impedita in nuce alla persona offesa l'estrinsecazione di quelle
facolta' e diritti, quale la recente possibilita' introdotta anche
per il rito militare di costituirsi parte civile, volte alla tutela
della personalita' umana.
Tutto e' ancora piu' irragionevole, financo assurdo, poiche'
introdotta per la persona offesa nel rito penale militare la
possibilita' di costituzione di parte civile ex artt. 78 ss c.p.p. e'
impedito di fatto tale esercizio laddove come nel caso che ci occupa,
e sempre in ambito di delitti contro la persona, non e' previsto il
diritto di querela e diversamente dal corrispondente delitto comune.
Con le ovvie conseguenze per cui, come nel caso di specie, che il
militare che ha denunciato e querelato altro militare per
diffamazione semplice, non puo' successivamente costituirsi parte
civile (possibilita' riconosciutagli a seguito di intervento della
Consulta), e laddove, per fatto accidentale e comunque non rimesso
alla sua volonta' il comandante di Corpo, unico depositario
dell'unica condizione di procedibilita', abbia scelto di mantenere
"segretato" l'illecito in ambito di caserma.
Lo stesso organo di autogoverno della magistratura militare in una
recente delibera del 21 luglio 1999 (con cui invitava per l'ennesima
volta i Ministri responsabili ad una legislazione penale militare
adeguata ai tempi) ha asserito che "una tale previsione di
indifferenza per la volonta della persona offesa in ordine alla
punibilita' dei reati contro la persona commessi in ambito militare
appare in contrasto, oltre che con i principi costituzionali con
l'attuale tendenza della legislazione ordinaria di accentuare il
ruolo della stessa persona offesa ...
Alla luce delle affermazioni della Corte appare paradossale che il
militare (persona offesa di reato contro l'incolumita' individuale,
la liberta' morale, l'onore) al quale dopo l'inizio della azione
penale sono riconosciuti diritti incisivi, corrispondenti a quelli
del comune cittadino, non abbia la possibilita' di determinare
l'esercizio della azione penale per tali reati, ma sia al riguardo
esposto alla insindacabile decisione del comandante di Corpo,
relativa alla proposizione della richiesta di procedimento".
Inoltre, una irragionevole disparita' di trattamento esiste solo
anche se si ponga mente come gia' detto, alla disciplina di diritto
comune che esprime un principio del tutto opposto in base al quale il
danneggiato dal reato puo' determinare, senza rimessione ad altri,
l'esercizio dell'azione penale per le stesse fattispecie di reati
contro la persona a tutela di beni quali l'onere e la reputazione.
Del resto, non esistono ragioni per cui altri interessi o valori
debbano considerarsi preminenti rispetto ai beni e valori quali
quelli che sono tutelati dalla previsione del delitto di
diffamazione. Si deve rilevare; poi, che la salvaguardia della
posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del
nuovo codice di procedura penale, che integralmente si applica al
rito militare senza eccezione, previsto del legislatore nella legge
di delega 16 febbraio 1987, n. 81.
In conclusione, la denunciata preclusione per il militare che abbia
denunciato e querelato altro militare di diffamazione di determinare
l'esercizio della azione penale comprime illegittimamente il diritto
del danneggiato di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.
Le questioni prospettate sembrano tutte non manifestamente
infondate ed anche rilevanti giacche', in applicazione del combinato
disposto degli artt. 227, comma 1 e 260 C.P.M.P. si dovrebbe emettere
ordinanza di archiviazione esclusivamente per difetto della
condizione di procedibilita' costituita dalla richiesta di
procedimento del comandante di Corpo, ed anche se la persona offesa
ha presentato querela.