IL TRIBUNALE
   Nella  causa r.g.l. n. 1749 promossa da Bertucci Domenico (avv.  C.
 Gordini) contro l'INPS (avv. M. Lupoli);
   A scioglimento della riserva ha pronunciato la  seguente  ordinanza
 per  la  remissione  di questioni di legittimita' costituzionale alla
 Corte costituzionale;
                       Svolgimento del processo
   1.1. - Domenico Bertucci,  con  ricorso  del  23  aprile  1998,  ha
 chiamato in giudizio l'INPS contro il quale ha proposto le domande di
 cui alle conclusioni che si trascrivono:
     dichiarare  tenuto  l'INPS - Istituto nazionale per la previdenza
 sociale con sede in Roma, in persona del  suo  legale  rappresentante
 pro-tempore  e  conseguentemente condannarlo a riaccreditare a favore
 del ricorrente i contributi illegittimamente annullati nel periodo 30
 settembre 1966-31 dicembre 1970 e a corrispondergli  la  pensione  di
 anzianita'  con  decorrenza  dal  1 gennaio 1996 (o con la decorrenza
 diversa di legge), oltre agli interessi sui ratei arretrati;
     in  subordine,  dichiarare  tenuto   l'INPS   e   condannarlo   a
 risarcirgli  i danni subiti per i titoli di cui e' causa nella misura
 di L. 62.238.765, ovvero in quella maggiore o minore  che  risultera'
 dovuta all'esito del giudizio;
     con  vittoria  di  spese,  competenze  ed  onorari da distrarsi a
 favore del sottoscritto procuratore antistatario.
   1.2. - La difesa ha esposto  che  Domenico  Bertucci,  nato  il  22
 novembre  1934, presento' il 14 dicembre 1995 domanda per la pensione
 di  anzianita'  nella  gestione  artigiani,  nel  presupposto,  quale
 risultava  dall'estratto dei contributi rilasciatogli dall'INPS prima
 della presentazione della domanda, di avere accreditati  a  suo  nome
 1824 contributi settimanali, sufficienti secondo le norme vigenti per
 ottenere la pensione.
   L'INPS  respinse  la  domanda  per  la  ragione  che per l'istituto
 risultavano  accreditati   al   ricorrente   solo   1618   contributi
 settimanali, insufficienti per la prestazione chiesta.
    Solo  dopo  il  ricorso presentato l'INPS comunico' al ricorrente:
 "La Camera di  commercio  di  Cosenza  l'ha  tardivamente  cancellata
 (1979)  dall'Albo artigiani per il periodo 1 ottobre 1966-31 dicembre
 1970, in seguito al suo trasferimento di residenza".
   Il ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento della  Camera  di
 commercio  non  gli  era  stato mai comunicato dall'INPS, prima della
 reiezione  della  domanda  di  pensione   e   dell'annullamento   dei
 contributi relativi ai quattro anni.
   La  difesa  ha  esposto che il ricorrente dal 1966 aveva iniziato a
 cercare lavoro a Bologna, trasferendovisi   temporaneamente a  questo
 scopo presso una sorella che ivi risiedeva, anche se aveva proseguito
 a lavorare come barbiere per il resto dell'anno ad Amantea; solamente
 nel  1971 egli aveva trasferito la famiglia a Bologna, dove da allora
 ha lavorato come artigiano in un altro settore.
   La difesa ha dedotto che l'annullamento della contribuzione versata
 per il periodo dal  settembre  1966  al  31  dicembre  1970  non  era
 legittimo; comunque tale contribuzione doveva rimanere accreditata al
 ricorrente  ai  sensi  dell'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
 "in  quanto  l'accertamento  dell'asserito  indebito  versamento   e'
 posteriore  di oltre cinque anni dalla data della stessa (29 dicembre
 1978)".
   In via  subordinata  la  difesa  ha  chiesto  l'affermazione  della
 responsabilita  dell'INPS, conseguente alla certificazione rilasciata
 al ricorrente sulla entita' dei contributi settimanali accreditati.
   2. - L'INPS si e' costituito in giudizio; ha negato che le  pretese
 del  ricorrente potessero essere riconosciute come fondate in diritto
 ed ha concluso perche' esse vengano respinte.
   3. - Assunto l'interrogatorio del  ricorrente  ed  acquisiti  altri
 documenti  la  causa  e'  stata  posta  in decisione e discussa sulle
 conclusioni gia' precisate. Non  sono  state  ritenute  rilevanti  le
 richieste di prova formulate dalla difesa del ricorrente.
                         I fatti del processo
   4.  -  La Camera di commercio di Cosenza, in relazione al fatto che
 Domenico Bertucci  avesse  trasferito  la  residenza  dal  comune  di
 Amantea  a  quello  d  Bologna  e che nel 1971 si fosse iscritto come
 artigiano nell'elenco  degli  artigiani  di  Bologna,  decise  il  29
 dicembre  1978  di  cancellarlo  dall'elenco  degli  artigiani  della
 provincia di Cosenza con effetto dal settembre 1966.
   In relazione a tale decisione l'INPS, nell'esaminare  nel  1995  la
 domanda   presentata   da   Bertucci  per  ottenere  la  pensione  di
 anzianita', ritenne non dovuti i contributi  versati  nella  gestione
 artigiana per il periodo indicato, e li annullo'.
   Come  conseguenza  di  tale  decisione  l'INPS  ritenne  che non vi
 fossero tutti i  contributi  necessari  ad  ottenere  la  pensione  e
 respinse la domanda.
                        Le questioni di diritto
   5.  -  Le  vicende  descritte mettono in evidenza come il cittadino
 Bertucci, iscritto ad un elenco professionale, quale e' quello tenuto
 dalla Camera di commercio per  le  imprese  artigiane,  iscritto  per
 obbligo di legge al rapporto assicurativo-previdenziale dell'INPS, in
 relazione all'attivita' di lavoro autonomo esercitata, dovette subire
 provvedimenti  della  Camera  di  commercio e dell'INPS senza esserne
 informato, ed essere chiamato comunque a fornire elementi, o comunque
 ad interloquire prima delle decisioni che lo riguardavano;  egli  non
 venne  nemmeno  informato  delle  decisioni  assunte,  le quali hanno
 inciso nella  sostanza  del  rapporto  assicurativo-previdenziale,  e
 percio' stesso anche sulle scelte per la propria vita.
   6.  -  In  questo  processo  la  legittimita' della decisione della
 Camera di commercio di Cosenza di cancellare nel 1979  la  iscrizione
 del ricorrente dagli elenchi artigiani della provincia per il periodo
 dal  '66  al  '70,  e  la  legittimita'  della  successiva  decisione
 dell'INPS di ritenere indebiti i contributi corrisposti dal settembre
 1966 al dicembre 1970 e percio' e percio' di  annullarli,  presa  nel
 1997  in occasione dell'esame della domanda di pensione presentata il
 15 dicembre 1995 dall'assicurato, sono state contestate genericamente
 dalla difesa.
   Allo stato  le  pretese  del  ricorrente  alla  affermazione  della
 illegittimita'  di  tali decisioni non sembrano avere probabilita' di
 essere accolte.
   7.1. - La difesa del ricorrente ha sostenuto  che  l'assicurato  ha
 diritto  a  che  i  contributi  versati per il periodo dal '66 al '70
 siano computati gli effetti della domanda  della  pensione  ai  sensi
 dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
   7.2. - La difesa dell'INPS ha sostenuto che le disposizioni citate,
 secondo  la  lettera  delle  norme,  non  si applicano ai rapporti di
 lavoro autonomo, quale era stato quello del ricorrente.
   8.1. - Il giudice ritiene che  la  controversia  non  possa  essere
 decisa  sulla  domanda principale di merito presentata, prima e senza
 che sia stata decisa la questione della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8,  primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che si
 solleva d'ufficio.
   8.2. - La  norma  cosi'  dispone:  "I  contributi  o  le  quote  di
 contributo  di cui al presente decreto indebitamente versati non sono
 computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della  misura
 di  esse  e  sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota
 trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita.  Rimangono
 tuttavia  acquisiti  alle  singole  gestioni  e sono computabili agli
 effetti sopra  indicati  i  contributi  per  i  quali  l'accertamento
 dell'indebito  versato sia posteriore di almeno cinque anni alla data
 in cui il versamento stesso e' stato effettuato".
   9.1. - La lettera ed il senso delle disposizioni, ed il contesto in
 cui  sono  inserite,  fanno  ritenere  che  la  acquisizione   e   la
 computabilita'   ali   effetti   delle   prestazioni  dei  contributi
 considerati indebitamente versati, nel  caso  in  cui  l'accertamento
 dell'indebito  sia  stato  fatto cinque anni dopo il loro versamento,
 riguardino soltanto  i  lavoratori  dipendenti  e  non  siano  invece
 applicabile  alla  contribuzione versata dai lavoratori autonomi alle
 gestioni previdenziali che li riguardano, ed in modo particolare alla
 gestione "artigiani".
   9.2. - In relazione a tale  interpretazione,  basata  sulla  prassi
 applicativa  dell'INPS  e sulla giurisprudenza, la domanda principale
 del ricorso, volta a far ritenere acquisita alla  gestione  artigiani
 la  contribuzione  versata  da  Bertucci per il periodo dal settembre
 1966 al dicembre 1970, e percio a riconoscergli dovuta la pensione di
 anzianita', sarebbe respinta dal giudice.
   Per questa ragione la questione che si propone e' rilevante ai fini
 della decisione di questa controversia.
   10.1.  -  La  questione  della  legittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni  menzionate,  in  quanto  interpretate nel senso che non
 siano applicabili alla contribuzione ritenuta indebita dei lavoratori
 autonomi, nel caso in cui l'indebito sia stato accertato cinque  anni
 dopo  il pagamento, appare al giudice non manifestamente infondata, e
 percio' tale da essere sottoposta alla valutazione e  alla  decisione
 della Corte costituzionale.
   10.2.  -  Con  il riassumere sinteticamente la valutazione fatta in
 proposito il giudice considera serio il sospetto, avanzato anche  dal
 patronato  sociale  che  ha  istruito  e  trattato  la  pratica della
 pensione  che  non  sussistano  sufficienti  ragioni,  basate   sulle
 caratteristiche   diverse   della  normativa  e  della  contribuzione
 previdenziale dei lavoratori dipendenti e  dei  lavoratori  autonomi,
 per   disciplinare   in  maniera  cosi'  radicalmente  differente  le
 fattispecie del trattamento degli  indebiti  contributivi,  accertati
 almeno  cinque  anni  dopo  l'avvenuto  pagamento; fattispecie che si
 presentano formalmente e sostanzialmente uguali, o quantomeno simili.
   Vengono  percio' in questione i principi di parita' nel trattamento
 normativo per situazioni  e  fattispecie  uguali  o  simili,  di  cui
 all'art.    3,  primo  comma, della Costituzione, facendo riferimento
 alla tutela costituzionale data dall'art. 38,  secondo  comma,  della
 Costituzione alla previdenza pensionistica.
   Di  tali  possibili  e sospettate violazioni di norme e di principi
 costituzionali dovra' decidere la Corte  costituzionale.
   10.3. - Tra le altre  possibili  considerazioni  a  sostegno  della
 valutazione  di non manifesta infondatezza della questione si ravvisa
 anche quella della tendenza  nella  normativa  previdenziale  ad  una
 maggiore  uniformita'  tra  le diverse discipline previdenziali per i
 lavoratori dipendenti e per quelli autonomi; quanto meno per cio' che
 riguarda la gestione dei contributi.
   10.4. - Si aggiunge la ulteriore considerazione che le vicende  del
 caso  segnalano: l'asserito indebito contributivo e' emerso a seguito
 di valutazioni e di decisioni prese dall'istituto previdenziale sulla
 contribuzione del   ricorrente in  maniera  unilaterale  e  a  grande
 distanza  di  tempo dal versamento di contributi; nel caso dopo circa
 trenta anni dall'avvenuto pagamento.