IL TRIBUNALE
   Nel corso del procedimento penale instaurato  dalla  procura  della
 Repubblica  presso  la pretura circondariale di Perugia nei confronti
 di Ottavi Luciano, rinviato a giudizio quale imputato  dei  reati  p.
 dagli  artt.  20  lett.  c)  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47 e
 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del  d.-l.
 27  giugno  1985,  n. 312, per avere il predetto eseguito su immobile
 sito nel centro storico di Bevagna (PG), sottoposto al vincolo di cui
 alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, interventi edilizi con variazioni
 essenziali rispetto alla concessione  edilizia  e  all'autorizzazione
 paesaggistica  gia'  ottenute,  il difensore produceva concessione in
 sanatoria n. 104 del 14 ottobre 1998 rilasciata all'Ottavi dal comune
 di  Bevagna  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge  n.   47/1985   e
 autorizzazione  in  sanatoria n. 31 in data 21 maggio 1998, emessa ai
 sensi dell'art.  15 della legge n. 1497/1939 con determinazione della
 relativa   indennita'   risarcitoria,   autorizzazione   quest'ultima
 deliberata   dall'autorita'   preposta   alla   tutela   del  vincolo
 sull'immobile oggetto del duplice illecito edilizio e ambientale.
   Successivamente alla produzione di detti documenti il giudicante, a
 cio'   sollecitato   dalla   difesa,    nella    prospettiva    della
 inapplicabilita'  a  favore dell'imputato della causa estintiva della
 contravvenzione  urbanistica  e  del  reato  ambientale   conseguente
 all'art.  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposizione non
 invocabile nel caso di  specie  stante  l'avvenuta  esecuzione  degli
 interventi  addebitati  all'Ottavi  in  epoca prossima al giugno 1997
 (dunque ben oltre il  termine  del  31  dicembre  1993  previsto  per
 l'operativita'  del  comma  8  dell'art.  39  legge  n. 724/1994), si
 determinava a  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22,  terzo comma della legge n. 47/1985 nella parte in cui
 tale  disposizione  non  prevede  che,  alle  condizioni  di  seguito
 specificate,  il  rilascio  dell'accertamento  di  conformita' di cui
 all'art. 13 della legge n. 47/1985, non  possa  operare  quale  causa
 estintiva  oltre  che  del  reato  urbanistico (ascritto in base alla
 fattispecie prevista dall'art. 20,  lettera  c  della  legge  citata)
 anche   di  quello  ambientale  (fattispecie  disciplinata  dall'art.
 1-sexies della legge n. 431/1985 con rinvio all'art. 20, lett. c, per
 il trattamento sanzionatorio) limitatamente all'ipotesi in  cui,  nel
 rispetto   dei   tempi   ristretti   di   durata   del   procedimento
 amministrativo (pari a gg.  60)  disciplinato  dall'art.  13  citato,
 l'imputato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi
 dell'art.  7  della legge 1497/1939, da parte dell'autorita' preposta
 alla tutela del vincolo.
   Con riguardo alla vicenda che interessa  il  giudizio,  la  lettura
 delle  produzioni documentali fa emergere, a parere del remittente, i
 seguenti elementi di fatto:
     che Ottavi Luciano aveva  ottenuto  la  concessione  edilizia  n.
 33/1997, corredata dall'autorizzazione ex art. 7, legge n. 1494/1939,
 per   eseguire  interventi  di  ristrutturazione  di  un  determinato
 fabbricato di civile abitazione,  sito  in  localita'  sottoposta  al
 vincolo  della  legge  n.  1497/1939  in  base  a  delibere di giunta
 regionale n. 5472/1986 e n. 3978/1988, in  conformita'  del  progetto
 presentato a corredo della domanda di concessione;
     che  lo stesso aveva operato in difformita' al progetto approvato
 sotto due profili, avendo sopraelevato "di cm. 30 il  fronte  murario
 rispetto  alla quota di progetto dell'imposta del tratto di copertura
 prospiciente Piazza  dell'Asilo"  e  avendo  "realizzato  cornici  in
 mattoni alle finestre sul lato Piazza dell'Asilo";
     che il comune di Bevagna, acquisito il parere favorevole espresso
 in  data 14 maggio 1998 dalla commissione edilizia integrata operante
 in  quel  municipio  (nell'ambito  della   Regione   dell'Umbria   le
 competenze  regionali in materia di tutela del vincolo, gia' delegate
 a detti enti dall'art. 82, nono comma del d.P.R. 24 luglio  1977,  n.
 616,  come  modificato  dall'art.  1,  d.-l.  n.  312/1985 e legge n.
 431/1985 di conversione, sono state subdelegate  ai  comuni  in  base
 alla  legge  regionale  n.  6/1991) ha rilasciato l'autorizzazione in
 sanatoria n. 31 del 21 maggio 1998, ai sensi dell'art. 15 della legge
 n. 1497/1939, ritenendo  insussistente  il  danno  ambientale  avendo
 l'Ottavi  "apportato,  modifiche e ampliamenti senza che la tipologia
 dell'articolazione formale della massa siano state travolte tanto  da
 costituire   elemento   di   degrado   paesaggistico   o  alterazioni
 sostanziali del fabbricato residenziale";
     che la determinazione dell'indennita' dovuta dall'Ottavi ai sensi
 dell'art.  15,  legge  1497/1939  (in   alternativa   all'ordine   di
 demolizione non applicato, la sanzione amministrativa ha tenuto conto
 del profitto conseguito mediante la trasgressione commessa), e' stata
 pari a complessive
  L.  1.500.000, di cui L. 1.000.000 per la sopraelevazione del muro e
 L. 500.000 per le cornici in mattoni;
     che  l'Ottavi  ha  infine  versato  la  somma  di  L.   3.725.772
 nell'ambito  del procedimento amministrativo definito con il rilascio
 della concessione in sanatoria (alias accertamento di conformita') ai
 sensi dell'art.  13 della legge n. 47/1985.
   Alla luce di queste premesse in fatto, e' evidente  che  l'imputato
 e'  destinato  ad incorrere nella sanzione penale, ove il trattamento
 sanzionatorio e' quello particolarmente severo previsto dall'art.  20
 lett. c della legge n. 47/1985 (v.  Corte  di  cassazione,  III  sez.
 penale;  sentenza  27  novembre  1997;  ric.  Zauli)  in  quanto,  in
 relazione al suo  illecito,  il  titolo  abilitativo  sopravvenuto  e
 l'autorizzazione  ex  art.  7, legge 1497/1939 postuma non sono stati
 resi nell'ambito del procedimento p.  dall'art.  39  della  legge  n.
 724/1994   bensi'   nell'ambito   della   sanatoria  c.d.  a  regime,
 disciplinata dall'art. 13 legge n.  42/1985.
   La fattispecie in esame, infine, appare di  tenue  gravita'  tenuto
 conto che, qualora l'immobile non fosse stato oggetto dello specifico
 vincolo,  stante la realizzazione di interventi difformi in punti non
 essenziali rispetto al progetto  approvato,  la  sanzione  irrogabile
 sarebbe  stata  unicamente quella pecuniaria, in base alla lettera a)
 dell'art. 20 legge n. 47/1985.
   Infine, il rilascio della concessione in sanatoria postula, secondo
 la giurisprudenza del giudice delle leggi (v.  Corte  costituzionale,
 sentenza  23  marzo  1988,  n.  370)  e di quello di legittimita' (v.
 Cass., III sez., 9 aprile 1997, ric. Candela)  un  accertamento,  sia
 pure    condotto    ex    post    dell'inesistenza    -    ex   tunc-
 dell'antigiuridicita' sostanziale del fatto  di  reato,  di  tal  che
 l'abuso edilizio in discussione risulta aver avuto natura di illecito
 solo in senso "formale" e non anche "sostanziale".
   Allo   stesso   tempo,   l'autorizzazione  concessa  dall'autorita'
 preposta  alla  tutela  del  vincolo  attesta  che  anche  l'illecito
 ambientale   non   ha   prodotto   danno,   seppure   la  valutazione
 amministrativa lasci sopravvivere il reato ambientale - al  di  fuori
 dell'operativita'  della  causa  estintiva  di cui al titolo IV della
 legge 47/1985 o all'art. 39 della legge  724/1994  -  costituendo  la
 contravvenzione  p.  dall'art.  1-sexies  citato un reato di pericolo
 presunto, ove l'integrita' ambientale, che  e'  bene  unitario,  puo'
 risultare  compromesso anche da interventi minori si' da dover essere
 salvaguardato  nella  sua  interezza  (cosi'  Corte   costituzionale,
 sentenze  nn.  247/1997,  67/1992 e 151/1986; ordinanze nn. 68/1998 e
 158/1998).
   Alla luce delle premesse  esposte,  ove  l'offensivita'  del  reato
 ambientale  appare contrassegnata da speciale tenuita' (e purtuttavia
 si dovra' irrogare  la  sanzione  p.  dall'art.  20,  lett.  c  legge
 47/1985)  e  ove  la punibilita' dell'autore e' fatta dipendere da un
 mero fattore temporale (la  non  riconducibilita'  della  fattispecie
 alla legge n.  724/1994), appare al giudice remittente collidente con
 il  parametro  previsto dall'art. 3 della Costituzione non prevedere,
 nell'ambito dell'art. 22, legge 47/1985, una causa estintiva che vada
 a  favore,   oltre   che   del   reato   urbanistico,   anche   della
 contravvenzione   p.  dall'art.     1-sexies  della  legge  431/1985,
 limitatamente ai casi di successivo conseguimento dell'autorizzazione
 p. dall'art. 7, legge n. 1497/1939.
   Si potra' obiettare che l'istituto del condono edilizio di cui agli
 artt. 31 e segg. legge n. 47/1985 (e all'art. 39, legge n.  724/1994)
 ha  carattere  eccezionale,  essendo volto a ridefinire una volta per
 tutte, in via generale, una situazione di illegalita'  diffusa  quale
 si  presentava  all'epoca  dell'entrata  in  vigore della legge n. 47
 citata e  che  lo  stesso,  sostanzialmente  assimilabile  agli  atti
 generali  di  clemenza  (cfr.  Corte costituzionale 31 marzo 1988, n.
 369), avrebbe "inteso segnare, con una cesura storica, una  sorta  di
 rifondazione  dell'ordine  giuridico,  introducendo una straordinaria
 perenzione di,  tendenzialmente,  tutte  le  situazioni  sanzionabili
 pendenti"  (cosi'  Consiglio di Stato sez. II; parere 20 maggio 1998,
 n. 403).
   Si   osserva,   tuttavia,  che  l'istituto  del  condono  e'  stato
 nuovamente disciplinato con la legge n. 724/1991 a  distanza  di  non
 troppi anni dall'entrata in vigore della legge n. 47/1985 e che altri
 interventi di sanatoria straordinaria non possono mai a priori essere
 esclusi  negli  anni  a  venire,  per i motivi piu' vari, comprese le
 necessita' di cassa delle finanze statali.
   Tale  considerazione,   non   disgiunta   dalle   altre,   rafforza
 condusivamente  l'opinione  del  giudicante  in ordine alla possibile
 violazione  del  parametro  dell'art.   3,   Cost.,   sembrando   che
 l'applicazione   in   concreto   della  sanzione  penale  sia  fatta,
 dipendere,  in  larga  misura,  anche  da  un  elemento  esternamente
 aleatorio  qual  e'  quello  del  tempo  di commissione dell'illecito
 ambientale.
   Ritenute, da ultimo, la non manifesta infondatezza e  la  rilevanza
 della  questione  di  legittimita' sollevata, potendo dipendere dalla
 risoluzione  favorevole  della  stessa  l'applicabilita',  a   favore
 dell'imputato, di una causa estintiva dei reati allo stesso ascritti.