IL TRIBUNALE Nel corso del procedimento penale instaurato dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Perugia nei confronti di Ottavi Luciano, rinviato a giudizio quale imputato dei reati p. dagli artt. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, per avere il predetto eseguito su immobile sito nel centro storico di Bevagna (PG), sottoposto al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, interventi edilizi con variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia e all'autorizzazione paesaggistica gia' ottenute, il difensore produceva concessione in sanatoria n. 104 del 14 ottobre 1998 rilasciata all'Ottavi dal comune di Bevagna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 e autorizzazione in sanatoria n. 31 in data 21 maggio 1998, emessa ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497/1939 con determinazione della relativa indennita' risarcitoria, autorizzazione quest'ultima deliberata dall'autorita' preposta alla tutela del vincolo sull'immobile oggetto del duplice illecito edilizio e ambientale. Successivamente alla produzione di detti documenti il giudicante, a cio' sollecitato dalla difesa, nella prospettiva della inapplicabilita' a favore dell'imputato della causa estintiva della contravvenzione urbanistica e del reato ambientale conseguente all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposizione non invocabile nel caso di specie stante l'avvenuta esecuzione degli interventi addebitati all'Ottavi in epoca prossima al giugno 1997 (dunque ben oltre il termine del 31 dicembre 1993 previsto per l'operativita' del comma 8 dell'art. 39 legge n. 724/1994), si determinava a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge n. 47/1985 nella parte in cui tale disposizione non prevede che, alle condizioni di seguito specificate, il rilascio dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985, non possa operare quale causa estintiva oltre che del reato urbanistico (ascritto in base alla fattispecie prevista dall'art. 20, lettera c della legge citata) anche di quello ambientale (fattispecie disciplinata dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 con rinvio all'art. 20, lett. c, per il trattamento sanzionatorio) limitatamente all'ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo (pari a gg. 60) disciplinato dall'art. 13 citato, l'imputato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/1939, da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo. Con riguardo alla vicenda che interessa il giudizio, la lettura delle produzioni documentali fa emergere, a parere del remittente, i seguenti elementi di fatto: che Ottavi Luciano aveva ottenuto la concessione edilizia n. 33/1997, corredata dall'autorizzazione ex art. 7, legge n. 1494/1939, per eseguire interventi di ristrutturazione di un determinato fabbricato di civile abitazione, sito in localita' sottoposta al vincolo della legge n. 1497/1939 in base a delibere di giunta regionale n. 5472/1986 e n. 3978/1988, in conformita' del progetto presentato a corredo della domanda di concessione; che lo stesso aveva operato in difformita' al progetto approvato sotto due profili, avendo sopraelevato "di cm. 30 il fronte murario rispetto alla quota di progetto dell'imposta del tratto di copertura prospiciente Piazza dell'Asilo" e avendo "realizzato cornici in mattoni alle finestre sul lato Piazza dell'Asilo"; che il comune di Bevagna, acquisito il parere favorevole espresso in data 14 maggio 1998 dalla commissione edilizia integrata operante in quel municipio (nell'ambito della Regione dell'Umbria le competenze regionali in materia di tutela del vincolo, gia' delegate a detti enti dall'art. 82, nono comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1, d.-l. n. 312/1985 e legge n. 431/1985 di conversione, sono state subdelegate ai comuni in base alla legge regionale n. 6/1991) ha rilasciato l'autorizzazione in sanatoria n. 31 del 21 maggio 1998, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497/1939, ritenendo insussistente il danno ambientale avendo l'Ottavi "apportato, modifiche e ampliamenti senza che la tipologia dell'articolazione formale della massa siano state travolte tanto da costituire elemento di degrado paesaggistico o alterazioni sostanziali del fabbricato residenziale"; che la determinazione dell'indennita' dovuta dall'Ottavi ai sensi dell'art. 15, legge 1497/1939 (in alternativa all'ordine di demolizione non applicato, la sanzione amministrativa ha tenuto conto del profitto conseguito mediante la trasgressione commessa), e' stata pari a complessive L. 1.500.000, di cui L. 1.000.000 per la sopraelevazione del muro e L. 500.000 per le cornici in mattoni; che l'Ottavi ha infine versato la somma di L. 3.725.772 nell'ambito del procedimento amministrativo definito con il rilascio della concessione in sanatoria (alias accertamento di conformita') ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985. Alla luce di queste premesse in fatto, e' evidente che l'imputato e' destinato ad incorrere nella sanzione penale, ove il trattamento sanzionatorio e' quello particolarmente severo previsto dall'art. 20 lett. c della legge n. 47/1985 (v. Corte di cassazione, III sez. penale; sentenza 27 novembre 1997; ric. Zauli) in quanto, in relazione al suo illecito, il titolo abilitativo sopravvenuto e l'autorizzazione ex art. 7, legge 1497/1939 postuma non sono stati resi nell'ambito del procedimento p. dall'art. 39 della legge n. 724/1994 bensi' nell'ambito della sanatoria c.d. a regime, disciplinata dall'art. 13 legge n. 42/1985. La fattispecie in esame, infine, appare di tenue gravita' tenuto conto che, qualora l'immobile non fosse stato oggetto dello specifico vincolo, stante la realizzazione di interventi difformi in punti non essenziali rispetto al progetto approvato, la sanzione irrogabile sarebbe stata unicamente quella pecuniaria, in base alla lettera a) dell'art. 20 legge n. 47/1985. Infine, il rilascio della concessione in sanatoria postula, secondo la giurisprudenza del giudice delle leggi (v. Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 1988, n. 370) e di quello di legittimita' (v. Cass., III sez., 9 aprile 1997, ric. Candela) un accertamento, sia pure condotto ex post dell'inesistenza - ex tunc- dell'antigiuridicita' sostanziale del fatto di reato, di tal che l'abuso edilizio in discussione risulta aver avuto natura di illecito solo in senso "formale" e non anche "sostanziale". Allo stesso tempo, l'autorizzazione concessa dall'autorita' preposta alla tutela del vincolo attesta che anche l'illecito ambientale non ha prodotto danno, seppure la valutazione amministrativa lasci sopravvivere il reato ambientale - al di fuori dell'operativita' della causa estintiva di cui al titolo IV della legge 47/1985 o all'art. 39 della legge 724/1994 - costituendo la contravvenzione p. dall'art. 1-sexies citato un reato di pericolo presunto, ove l'integrita' ambientale, che e' bene unitario, puo' risultare compromesso anche da interventi minori si' da dover essere salvaguardato nella sua interezza (cosi' Corte costituzionale, sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e 151/1986; ordinanze nn. 68/1998 e 158/1998). Alla luce delle premesse esposte, ove l'offensivita' del reato ambientale appare contrassegnata da speciale tenuita' (e purtuttavia si dovra' irrogare la sanzione p. dall'art. 20, lett. c legge 47/1985) e ove la punibilita' dell'autore e' fatta dipendere da un mero fattore temporale (la non riconducibilita' della fattispecie alla legge n. 724/1994), appare al giudice remittente collidente con il parametro previsto dall'art. 3 della Costituzione non prevedere, nell'ambito dell'art. 22, legge 47/1985, una causa estintiva che vada a favore, oltre che del reato urbanistico, anche della contravvenzione p. dall'art. 1-sexies della legge 431/1985, limitatamente ai casi di successivo conseguimento dell'autorizzazione p. dall'art. 7, legge n. 1497/1939. Si potra' obiettare che l'istituto del condono edilizio di cui agli artt. 31 e segg. legge n. 47/1985 (e all'art. 39, legge n. 724/1994) ha carattere eccezionale, essendo volto a ridefinire una volta per tutte, in via generale, una situazione di illegalita' diffusa quale si presentava all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 47 citata e che lo stesso, sostanzialmente assimilabile agli atti generali di clemenza (cfr. Corte costituzionale 31 marzo 1988, n. 369), avrebbe "inteso segnare, con una cesura storica, una sorta di rifondazione dell'ordine giuridico, introducendo una straordinaria perenzione di, tendenzialmente, tutte le situazioni sanzionabili pendenti" (cosi' Consiglio di Stato sez. II; parere 20 maggio 1998, n. 403). Si osserva, tuttavia, che l'istituto del condono e' stato nuovamente disciplinato con la legge n. 724/1991 a distanza di non troppi anni dall'entrata in vigore della legge n. 47/1985 e che altri interventi di sanatoria straordinaria non possono mai a priori essere esclusi negli anni a venire, per i motivi piu' vari, comprese le necessita' di cassa delle finanze statali. Tale considerazione, non disgiunta dalle altre, rafforza condusivamente l'opinione del giudicante in ordine alla possibile violazione del parametro dell'art. 3, Cost., sembrando che l'applicazione in concreto della sanzione penale sia fatta, dipendere, in larga misura, anche da un elemento esternamente aleatorio qual e' quello del tempo di commissione dell'illecito ambientale. Ritenute, da ultimo, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' sollevata, potendo dipendere dalla risoluzione favorevole della stessa l'applicabilita', a favore dell'imputato, di una causa estintiva dei reati allo stesso ascritti.