IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 867/1998
  proposto  da  Palmisano  Leonardo  Antonio,  rappresentato e difeso
  dall'avv.  Salvatore  De  Stratis,  come  da  mandato a margine del
  ricorso,  e  con  lui,  in Lecce alla p.zzetta S. Giovanni Battista
  elettivamente domiciliati;
    Contro  il  prefetto  della provincia di Brindisi, in persona del
  prefetto  in  carica  pro-tempore,  rappresentato  e difeso ex lege
  dall'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato,   pure   per  legge
  domiciliataria  in  via  F.  Rubichi,  23  presso  la sua sede, per
  l'annullamento  del decreto del prefetto di Brindisi del 30 gennaio
  1998,  notificato  il 14 febbraio 1998, col quale viene revocata al
  sig. Palmisano la patente di guida cat. B n. 2095817P;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
  intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  9 giugno  1999 la
  relazione del referendario dott. Giovanni Sabbato e uditi altresi',
  come da verbale, l'avv. A. Tanzarella, in sostituzione dell'avv. De
  Stratis, e l'avv.to dello Stato Valletta;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  data  8 aprile  1998  il ricorrente
  impugna  il  provvedimento con il quale il prefetto di Brindisi gli
  revocava  la  patente  di  guida a seguito dell'emanazione nei suoi
  medesimi   confronti   di   foglio  di  via  obbligatorio  in  data
  18 dicembre 1997.
    Questi i motivi del ricorso:
        1) violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 236,  d.lgs.
  30 aprile  1992,  n. 285  (nuovo codice della strada) nonche' degli
  artt.  82 e 91, testo unico n. 393 del 15 giugno 1959 (codice della
  strada),  in  quanto  la patente di guida e' stata rilasciata prima
  del  1993  con  conseguente  applicazione  del vecchio codice della
  strada;
        2) violazione  dell'art. 7,  legge  n. 241/1990,  eccesso  di
  potere  per  difetto  di  motivazione  e difetto di istruttoria, in
  quanto  l'amministrazione  ha  omesso di comunicare all'interessato
  l'avviso   dell'avvio  del  procedimento  e  di  svolgere  autonoma
  istruttoria sulla legittimita' del f.v.o. quale atto, presupposto;
        3) illegittimita'    costituzionale   dell'art. 130,   d.lgs.
  30 aprile  1992,  n. 285,  per  violazione  artt. 16  e  35  Cost.,
  violazione  art. 3  Cost.,  ove esso si interpreti nel senso che la
  revoca  della  patente  di  guida consegua automaticamente al venir
  meno  di  uno  dei  requisiti  di  cui  all'art. 120,  nonche'  per
  disparita'  di  trattamento  essendo soltanto facoltativa la revoca
  nei confronti di colui che e' condannato a pena detentiva;
        4) illegittimita'  derivata,  in  quanto  il  foglio  di  via
  obbligatorio emesso dal questore di Foggia era stato gia' impugnato
  con ricorso al Capo dello Stato.
    L'amministrazione  intimata  si costituisce in giudizio e resiste
  al  ricorso  chiedendone  la  reiezione  e ritenendo che l'abrogato
  c.d.s.  consentiva, anzi imponeva la revoca della patente anche nel
  caso   del   f.v.o.   e   che   l'art. 236   nuovo  c.d.s.  prevede
  l'applicazione  delle sue norme a tutte le patenti rilasciate prima
  del 1992.
    All'udienza del 9 giugno 1999 il ricorso e' stato ritenuto per la
  decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 715/1999).
99C2256