IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 867/1998 proposto da Palmisano Leonardo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Stratis, come da mandato a margine del ricorso, e con lui, in Lecce alla p.zzetta S. Giovanni Battista elettivamente domiciliati; Contro il prefetto della provincia di Brindisi, in persona del prefetto in carica pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, pure per legge domiciliataria in via F. Rubichi, 23 presso la sua sede, per l'annullamento del decreto del prefetto di Brindisi del 30 gennaio 1998, notificato il 14 febbraio 1998, col quale viene revocata al sig. Palmisano la patente di guida cat. B n. 2095817P; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta alla pubblica udienza del 9 giugno 1999 la relazione del referendario dott. Giovanni Sabbato e uditi altresi', come da verbale, l'avv. A. Tanzarella, in sostituzione dell'avv. De Stratis, e l'avv.to dello Stato Valletta; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso depositato in data 8 aprile 1998 il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il prefetto di Brindisi gli revocava la patente di guida a seguito dell'emanazione nei suoi medesimi confronti di foglio di via obbligatorio in data 18 dicembre 1997. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 236, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) nonche' degli artt. 82 e 91, testo unico n. 393 del 15 giugno 1959 (codice della strada), in quanto la patente di guida e' stata rilasciata prima del 1993 con conseguente applicazione del vecchio codice della strada; 2) violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto l'amministrazione ha omesso di comunicare all'interessato l'avviso dell'avvio del procedimento e di svolgere autonoma istruttoria sulla legittimita' del f.v.o. quale atto, presupposto; 3) illegittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione artt. 16 e 35 Cost., violazione art. 3 Cost., ove esso si interpreti nel senso che la revoca della patente di guida consegua automaticamente al venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 120, nonche' per disparita' di trattamento essendo soltanto facoltativa la revoca nei confronti di colui che e' condannato a pena detentiva; 4) illegittimita' derivata, in quanto il foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Foggia era stato gia' impugnato con ricorso al Capo dello Stato. L'amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste al ricorso chiedendone la reiezione e ritenendo che l'abrogato c.d.s. consentiva, anzi imponeva la revoca della patente anche nel caso del f.v.o. e che l'art. 236 nuovo c.d.s. prevede l'applicazione delle sue norme a tutte le patenti rilasciate prima del 1992. All'udienza del 9 giugno 1999 il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 715/1999). 99C2256