IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 13 maggio 1999. Visto il ricorso n. 883/1999 proposto da Guarini Luca rappresentato e difeso da Colucci Carmen con domicilio eletto in Lecce presso la segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale contro il prefetto di Brindisi pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv.ra dello Stato per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del prefetto di Brindisi, prot. 4655-98/pat/2 sett. del 29 dicembre 1998, notificato il 15 febbraio 1999 con il quale si revoca al ricorrente la patente di guida categoria B n. 2122309 A; dell'ordinanza del questore della provincia di Rimini del 14 novembre 1998; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati; Udito il relatore dr. Silvia Martino e uditi altresi' i procuratori delle parti come da verbale; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto Col ricorso in epigrafe Guarini Luca ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, emanato ai sensi dell'art. 120 del codice della strada. Tale provvedimento si fonda esclusivamente sulla pregressa adozione, da parte del questore di Rimini, nei confronti dello stesso Guarini, della misura di prevenzione di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, parimenti impugnata. Il ricorrente ha lamentato come l'atto presupposto sia in sostanza privo di motivazione e che il prefetto, col provvedimento di revoca, lungi dall'effettuare un'autonoma valutazione dei fatti posti alla base della misura di prevenzione, si sia limitato ad applicare meccanicamente le norme del codice della strada nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti di chi sia o sia stato sottoposto ad una qualsivoglia misura di prevenzione. La difesa erariale ha sottolineato come il provvedimento di revoca rappresenti in realta' un atto meramente vincolato. Cio' premesso, il collegio osserva, con riferimento al provvedimento di revoca della patente e con priorita' logica rispetto alle censure dedotte rispetto a tale provvedimento dal ricorrente (attesa anche, ad una prima delibazione, l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza dell'impugnativa del "foglio di via"), come debba preliminarmente affrontarsi la questione di legittimita' costituzionale delle norme del codice della strada nella parte in cui comportano la revoca della patente di guida anche nei confronti di coloro i quali siano sottoposti alla misura di prevenzione di cui all'art. 2 della legge 1423/1956. Occorre anche premettere come, a giudizio del collegio, sia ancora vigente in materia il combinato disposto di cui agli artt. 120 e 130 del d.lgs. n. 285/1992 e non gia' il testo dell'art. 120 frutto delle modifiche introdotte col regolamento delegato di cui al d.P.R. 19 aprile 1995, n. 575. A tal proposito il collegio fa proprie le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 354 del 21 ottobre 1998. Come e' noto infatti l'autorizzazione contenuta nell'art. 2, comma 7, della legge 537/1993, si limita ad operare la delegificazione delle norme regolatrici di "procedimenti". Parallelamente la clausola abrogativa di cui al successivo comma 8, fa esclusivo riferimento alle norme regolatrici dei procedimenti e non gia' alle condizioni sostanziali dei medesimi. Ne deriva come non solo il regolamento n. 575/1994, sia da ritenersi illegittimo in parte qua, ma anche come la clausola abrogativa di cui al comma 8 del citato art. 2 della legge n. 537/1993, non abbia potuto operare, dall'entrata in vigore del regolamento, per quelle norme che non siano meramente "regolatrici di procedimenti". A tale conclusione sembra di poter giungere anche ove, come nel caso di specie, non siano state introdotte effettive modifiche sostanziali ma siano state riprodotte le norme di cui alla legislazione delegata, poiche', ovviamente, la novazione della fonte ne muta la "forza formale". Cio' premesso, il collegio osserva anche come la definizione della questione di costituzionalita' sia rilevante ai fini del decidere non solo perche', come gia' in precedenza accennato, le censure dedotte contro il "foglio di via" non appaiono assistite da fumus, ma anche e soprattutto perche' il provvedimento prefettizio di revoca e' un atto vincolato. Depone in tal senso l'elemento letterale, di tenore assertivo (La patente ... e' revocata ... - art. 130, comma 1, del d.lgs. 285/1992), confermato a contrario dal potere di valutazione discrezionale attribuito al prefetto nei confronti delle persone che abbiano riportato condanne a pene detentive non inferiori a 3 anni. Rispetto ad esse occorre infatti valutare se l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura (art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992). Sempre in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalita', occorre anche precisare che essa verrebbe meno ove si acceda all'opzione interpretativa in base alla quale il cosiddetto "foglio di via" non e' una misura di prevenzione in senso tecnico, tali configurandosi solo quelle di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 per le quali e' previsto un meccanismo di applicazione assistito da garanzie giurisdizionali. Nel sistema di cui alla previgente disciplina (artt. 82, comma 1 e 91, comma 13, n. 2) del d.P.R. 5 giugno 1959, n. 393) l'interprete era esonerato da qualsivoglia indagine ontologica sul punto, per essere chiaramente specifi-cato dal legislatore che la revoca conseguiva all'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956. Diversamente la novella legislativa del 1992 non contiene tale precisazione richiamandosi genericamente alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 come sostituita dalla legge n. 327 del 1988, nonche' dalla legge 575/1965, cosi' come successivamente modificata e integrata. L'eliminazione dell'inciso non depone sicuramente nel senso che il legislatore lo abbia ritenuto superfluo in base all'indirizzo interpretativo sopra richiamato. Le norme in esame sono infatti frutto dell'esercizio di una delega legislativa e quindi (a parte l'eventualita' di un eccesso di delega) la loro funzione e' quella di incidere sull'ordinamento giuridico preesistente con un'attitudine potenzialmente innovativa. D'altro canto non convince la tesi secondo cui il "foglio di via" non sia una misura di prevenzione. Pur essendo rimasto di esclusiva pertinenza del questore, tale provvedimento si fonda su presupposti analoghi a quelli che giustificano l'adozione delle misure piu' gravi (rispetto alle quali il questore ha mantenuto il potere di proposta) mentre il piu' agile e meno garantistico meccanismo di applicazione (mantenuto anche dopo la riforma del 1988) si spiega con la limitata incidenza nella sfera della liberta' personale. Rilevato dunque che una delle possibili ipotesi interpretative rimane quella che attribuisce anche al foglio di via natura di vera e propria misura di prevenzione personale, e' necessario analizzare nel merito il fumus della questione prospettata. Lo spunto delle odierne riflessioni e' offerto naturalmente dalla pronuncia n. 354 del 21 ottobre 1998 della Corte costituzionale gia' sopra richiamata. In tale occasione la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni che prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che "siano stati" sottoposti a misure di sicurezza personale. Il parametro costituzionale di riferimento era, come e' noto, l'art. 76 della Costituzione, evocato per il rilevato contrasto fra il decreto delegato e la legge di delegazione. Di quest'ultima la Corte ha dato una lettura "minimale" ritenendo che l'art. 2, lett. t) della legge 13 giugno 1991, n. 190, nella parte in cui delega il Governo a riesaminare la disciplina della revoca della patente di guida "anche con riferimento a soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione" abbia identificato quale "base di partenza" la disciplina previgente, senza indicare principi e criteri direttivi che possano giustificare innovazioni sostanziali rispetto a tale disciplina. Un simile percorso argomentativo puo' applicarsi anche al caso che occupa, posto che, come gia' sopra ricordato, nel sistema del vecchio codice della strada, la revoca della patente conseguiva alle sole misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956. Tale contrasto e' sicuramente dirimente in ordine alla definizione della prospettata questione di costituzionalita' ma puo' giovare per completezza indicare ulteriori aspetti di illegittimita', il primo dei quali riguarda il contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale per l'irragionevole equiparazione operata fra chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione diverse per gravita' ed effetti. La revoca della patente, nel caso che occupa, e' una sanzione adottata nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, giustificata essenzialmente da finalita' di prevenzione. Da un punto di vista teleologico, il provvedimento puo' al limite ritenersi funzionale all'esecuzione della misura della sorveglianza speciale e delle altre di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 in quanto ne rafforza l'effettivita'. Siffatto scopo si appalesa pero' del tutto sproporzionato nel caso del foglio di via, il quale comporta solo il divieto di tornare in un comune determinato per il soggetto che ne e' destinatario e che mantiene viceversa la liberta' di circolare e soggiornare in tutto il resto del territorio nazionale. In altre parole il mezzo adoperato risulta eccedente rispetto allo scopo, accentuando cosi' la componente afflittiva del foglio di via e compromettendo il delicato equilibrio su cui si fonda la stessa legittimita' costituzionale di questa misura. Altro dubbio concerne la compatibilita' delle disposizioni in esame con l'art. 4 della Costituzione. Il possesso della patente di guida e', come e' noto, indispensabile per poter intraprendere numerose attivita' lavorative. Esserne privati in maniera indefinita nel tempo (fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi) rappresenta un vulnus del diritto al lavoro che puo' essere bilanciato solo da contrapposte esigenze (fra le quali la prevenzione e la tutela della pubblica sicurezza) non perseguibili con modalita' meno limitative della sfera di liberta' individuale. Senza contare che anche ad un soggetto ritenuto "sospetto" deve essere data la possibilita' di inserirsi nel tessuto sociale attraverso una regolare attivita' lavorativa. Un'ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale e', ad avviso di questo collegio, rappresentato anche dalla possibile violazione dell'art. 97 della Costituzione ed in particolare del principio di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' della p.a. Infatti le disposizioni in esame vincolano il prefetto a revocare la patente al soggetto nei cui confronti il questore ha disposto la misura del foglio di via. Il provvedimento di revoca finisce cosi' con l'assumere il carattere di mero automatismo sanzionatorio a prevalente componente afflittiva, carattere aggravato dalla doverosita' del provvedimento di revoca anche in presenza di una misura divenuta inefficace ("siano o siano stati sottoposti"). Appare in altre parole irragionevole e sicuramente contrario ai principi di buona amministrazione che il prefetto debba rimanere vincolato alle valutazioni di un organo diverso (sia pure appartenente al medesimo plesso amministrativo), espresse in seno ad un distinto procedimento e caratterizzate da esigenze preventive tipizzate e legate ad un particolare contesto ambientale e territoriale. Per tutto quanto precede, ritiene in definitiva il collegio che ne' il ricorso ne' l'istanza cautelare possano essere definiti senza la previa risoluzione della questione di costituzionalita' nei termini sopra evidenziati. E' necessario pertanto disporre la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione di costituzionalita'. Stante l'evidente periculum in mora e ricorrendo, per quanto sopra evidenziato, i presupposti per concedere, sia pure in via meramente interinale e provvisoria, l'invocata tutela cautelare, limitatamente al provvedimento di revoca della patente di guida, nelle more della decisione della Corte costituzionale