IL TRIBUNALE

    Sciogliendo la riserva;

                            O s s e r v a

    L'attore  in  opposizione  al decreto ingiuntivo n. 1137/1999 del
  2 marzo  1999, precisando le conclusioni all'udienza del 1o ottobre
  1999,  ha posto la questione della legittimita' costituzionale, per
  violazione  degli  artt. 3  e  24 della Costituzione, del combinato
  disposto delle norme di cui agli artt. 645, comma 2, 647, comma 1 e
  163-bis  c.p.c.,  nella  parte  in  cui e' prevista la costituzione
  dell'opponente  nel  termine  di  cinque giorni dalla notificazione
  dell'atto   di  citazione  e  nella  parte  relativa  agli  effetti
  derivanti dalla costituzione tardiva.
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  della  decisione,  attesa
  l'eccezione  di  improcedibilita' svolta dalla convenuta opposta, e
  alla scrivente non appare manifestamente infondata.
    Si   premette   che   una   ormai   consolidata   interpretazione
  giurisprudenziale    ritiene,   nonostante   la   diversa   ragione
  giustificatrice  della dimidiazione dei termini di comparizione nel
  procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e nel procedimento
  ordinario ex art. 163-bis c.p.c., che alla riduzione del termine di
  costituzione  del  debitore opponente si accompagni automaticamente
  ex  art. 165  c.p.c,  la  riduzione  del  termine  di  costituzione
  dell'opponente stesso.
    D'altro  canto,  l'art. 647 c.p.c., nell'ottica del rafforzamento
  della  tutela  del  credito,  per costringere il debitore opponente
  all'osservanza  del termine di costituzione, prevede la sanzione di
  improcedibilita'   dell'opposizione   a  presidio  della  richiesta
  accellerazione di attivita' processuale.
    Le  conseguenze derivanti da questo assetto normativo determinano
  pero'  una  possibile compressione del diritto di difesa, in quanto
  il dimezzato termine di cinque giorni, quando venga fatto decorrere
  dalla  notificazione  dell'atto,  non  appare  congruo a consentire
  all'opponente  sufficienti  e tranquille possibiltia' di evitare la
  decadenza.
    La  conoscenza  effettiva  della notificazione della citazione e'
  data  dalla  lettura della relata di notifica allorche' l'ufficiale
  giudiziario  restituisca  l'originale dell'atto notificato: e' noto
  che  la  restituzione  degli atti notificati non sempre avviene nel
  brevissimo  tempo  considerato;  per di piu', va considerato che il
  procedimento   di   notifica   puo'   comportare  un  complesso  di
  adempimenti  che  ritardano  necessariamente la restituzione e che,
  nel  caso  di  notifica  a  mezzo  posta,  e'  necessaria,  per  la
  conoscenza  dell'avvenuta  notifica,  la  ricezione  dell'avviso di
  ricevimento.
    Sembra utile richiamare il percorso giurisprudenziale della Corte
  costituzionale  che,  a  partire  dalle decisione degli anni 70, in
  tema  decorrenza  termini  per  la  riassunzione  del  processo, ha
  costantemente  privilegiato la conoscenza reale su quella presunta,
  allorche'  la  possibilita'  di esercitare un potere o una facolta'
  processuale  sia  ancorata alla conoscenza di un atto o di un fatto
  giuridico.  E  il  principio  di effettivita' della possibilita' di
  conoscenza  e' anche posto a fondamento delle decisioni n. 346/1998
  in tema di notificazioni.
    E'  vero  che  anche  per  l'attore nel procedimento ordinario il
  termine  per  costituirsi decorre, non dal momento della conoscenza
  effettiva dell'avvenuta notificazione, ma dalla data della stessa.
    Non e' secondario, pero', che il termine di dieci giorni presenta
  minori  margini di rischio e, comunque, che la sua inosservanza non
  preclude   la   tutela   giurisdizionale,  laddove,  nel  caso  del
  procedimento di opposizione, conseguenza della tardiva costituzione
  e'   il  passaggio  in  giudicato  di  un  decreto  emanato  in  un
  procedimento sommario, senza contraddittorio.
    Ne',  ad avviso della scrivente, i profili di incostituzionalita'
  protrebbero  escludersi  facendo  riferimento  a  prassi  del tutto
  irregolari  di  alcuni  uffici  giudiziari (cosiddetta iscrizione a
  ruolo  con  velina)  o  con riferimento a possibile riammissione in
  termini,  perche'  e'  innegabile l'esigenza che proprio il termine
  previsto   normativamente   per   la   costituzione   sia  congruo,
  ragionevole e conoscibile con l'ordinaria diligenza.