ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  62,  secondo
 comma,  del  regio  decreto  31  dicembre  1923, n. 3123 (Ordinamento
 dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno
 1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso
 proposto  da  Corda  Giovanna  contro  il  Ministero   del   pubblica
 istruzione ed altra, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1998 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 36, prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione di Corda Giovanna;
   Udito nella camera di consiglio del 24  novembre  1999  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che  nel corso di un giudizio promosso da una studentessa
 dell'Accademia di belle arti di Firenze nei confronti di quest'ultima
 e  del  Ministero   per   la   pubblica   istruzione   il   Tribunale
 Amministrativo  Regionale  della  Toscana  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 62, secondo  comma,  del  regio
 decreto  31  dicembre  1923,  n.  3123  (Ordinamento  dell'istruzione
 artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
     che  secondo  il  giudice  rimettente  detta  norma  si  pone  in
 contrasto  con  gli indicati parametri nella parte in cui prevede che
 allo stesso corso dell'accademia di belle arti non  si  possa  essere
 iscritti per piu' di cinque anni;
     che alla ricorrente e' stato negato il diritto all'iscrizione per
 il  sesto  anno  di  corso,  e  che  dall'accoglimento della presente
 questione deriverebbe l'accoglimento del ricorso stesso.
     che, nel merito,  la  norma  impugnata,  secondo  la  ricorrente,
 sarebbe  caratterizzata da un'ingiustificata severita', che non trova
 riscontri negli altri ordinamenti di  studio;  per  la  scuola  media
 inferiore  e  superiore,  infatti,  le norme vigenti stabiliscono che
 ciascuna   classe   puo'   essere   frequentata   per  due  volte,  e
 l'ordinamento universitario  non  pone  alcun  limite  al  cosiddetto
 "fuori  corso",  se non in base all'art. 149, secondo comma, del r.d.
 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non  sostenga
 esami  per  otto  anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla
 qualifica, con obbligo di sostenere ex  novo  anche  gli  esami  gia'
 superati;
     che  una simile disparita' di trattamento, che al rimettente pare
 in contrasto evidente col principio di eguaglianza, va a ledere anche
 gli  artt.  33  e  34  Cost.,  risolvendosi   in   un   ostacolo   al
 raggiungimento  dei  piu'  alti  gradi dello studio nei confronti dei
 capaci e meritevoli, tali dovendo considerarsi anche quelli che hanno
 avuto un curriculum complessivamente positivo, pero' in un periodo di
 studio leggermente piu' lungo del normale;
     che in giudizio si e' costituita la  ricorrente  Corda  Giovanna,
 chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.
   Considerato  che  una  questione  identica  a  quella  oggetto  del
 presente giudizio e' stata in precedenza scrutinata da questa  Corte,
 con la sentenza n. 278 del 1998, e ritenuta non fondata;
     che  il  giudice  a  quo non adduce ulteriori o diversi motivi di
 censura, ne' lamenta la lesione di altri parametri costituzionali;
     che le argomentazioni  svolte  nella  sentenza  sopra  richiamata
 valgono anche in questa sede;
     che,   pertanto,  la  presente  questione  dev'essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.