IL PRETORE

    A scioglimento della riserva;

                          Premesso in fatto

    Con  verbale in data 30 giugno 1998 della Polizia stradale veniva
  applicata    sanzione   amministrativa   a   carico   della   ditta
  "Tecnospeedy" s.r.l. per violazione della norma di cui all'art. 10,
  comma 19 del codice della strada per aver effettuato con il veicolo
  di  sua proprieta' un trasporto eccezionale in difformita' rispetto
  allo schema di carico.
    La  violazione  comportava  sanzione  pecuniaria  e  le  sanzioni
  accessorie  del ritiro della patente al conducente e la sospensione
  della   carta   di   circolazione   del   veicolo,   che   venivano
  immediatamente applicate in via cautelare.
    Espletata  la  procedura  del ricorso amministrativo davanti alla
  prefettura,  la  ditta ricorrente opponeva, con il rito speciale di
  cui   alla   legge   n. 689/1981   davanti  a  questo  pretore,  il
  provvedimento    prefettizio   che   confermava   il   verbale   di
  accertamento.
    Parte  ricorrente,  non  contestando  in  fatto  il contenuto del
  verbale  della  Polizia,  formulava,  nei  termini  di cui si dira'
  oltre,   questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma
  applicata.  Tale  questione  sembra  non manifestamente infondata e
  rilevante ai fini del giudizio.

                         Osserva in diritto

    La  norma  impugnata  (art. 10,  codice della strada) prevede che
  "dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste nei commi 18,
  19,  21  e  22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
  sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
  quindici  a  sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di
  circolazione  del veicolo da uno a sei mesi secondo le norme di cui
  al capo 1, sezione II del titolo VI".
    La   norma   citata,  pertanto,  mette  sullo  stesso  piano,  in
  particolare,   per  quanto  interessa  nella  fattispecie  concreta
  all'esame,  ai  fini  della  irrogazione della grave sanzione della
  sospensione  della  carta  di  circolazione del veicolo, le diverse
  ipotesi  contemplate  nei  commi  18,  19,  21  e  22  dello stesso
  articolo.
    Ponendo  a  confronto  il comportamento previsto e sanzionato dal
  comma  18  del  citato  art. 10, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con
  quello  previsto  e  sanzionato  dal comma 19 dello stesso articolo
  appare evidente la sostanziale differenza e non assimilabilita' dei
  due  comportamenti,  in  particolare sotto il profilo della diversa
  portata  lesiva che gli stessi hanno rispetto ai beni giuridici che
  l'articolo citato, nel suo complesso, intende tutelare.
    Il  comma  18  prescrive  che  "chiunque,  senza  avere  ottenuto
  l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei
  commi  2,  3  e 7 del presente articolo, ovvero circoli con uno dei
  veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
  quattro milioni".
    Il  comma  19,  a sua volta, prescrive "chiunque esegua trasporti
  eccezionali  ovvero  circoli  con  un  veicolo  eccezionale,  senza
  osservare   le   prescrizioni   stabilite  nell'autorizzazione,  e'
  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
  lire duecentomila a lire ottocentomila".
    Dal  confronto della lettura delle due disposizioni appare subito
  evidente  che  il  legislatore,  nel  sanzionare  le due differenti
  condotte, sotto il profilo della sanzione amministrativa pecuniaria
  da  irrogare,  ha  tenuto  ben  presente  la  diversa potenzialita'
  offensiva delle stesse comminando, infatti, una sanzione pecuniaria
  di  ben  maggiore  gravita',  tanto  nel minimo quanto nel massimo,
  nell'ipotesi  di  violazione  del comma 18, cioe' in relazione alla
  condotta  di  colui che esegue un trasporto eccezionale senza avere
  ottenuto la prescritta autorizzazione.
    Tale  scelta  del  legislatore  appare  del  tutto giustificata e
  razionale,  avendo  presente  la finalita' propria della disciplina
  della  circolazione  dei  veicoli eccezionali e della effettuazione
  dei  trasporti  in  condizione  di  eccezionalita',  vale a dire la
  tutela  dei  beni  giuridici  rappresentati  dalla  conservazione e
  stabilita'  del  patrimonio  stradale, inteso come sovrastrutture e
  manufatti, e dalla sicurezza della circolazione.
    E'  pacifico,  infatti,  che la procedura finalizzata al rilascio
  dell'autorizzazione  comporta, da parte delle competenti autorita',
  la  specifica  valutazione,  cosi'  come espressamente indicato del
  comma  10  del  citato  articolo,  proprio della compatibilita' del
  progettato   trasporto   eccezionale  con  la  conservazione  delle
  sovrastrutture  stradali,  con la stabilita' dei manufatti e con la
  sicurezza della circolazione.
    Ne  consegue  che  la condotta di colui che effettua il trasporto
  senza avere ottenuto la relativa autorizzazione, sia per non averla
  mai  richiesta,  sia perche' la stessa non gli e' stata rilasciata,
  costituisce l'ipotesi obiettivamente piu' grave di violazione della
  disciplina relativa ai trasporti eccezionali, nonche' la forma piu'
  grave  di  danno,  o,  quanto  meno, di messa in pericolo, dei beni
  oggetto della tutela normativa.
    Anche  sotto  il  profilo  soggettivo, inoltre, la violazione del
  comma  18 e', indubbiamente, la piu' grave tra quelle possibili, in
  quanto  colui  che  trasgredisce  tale disposizione dimostra la sua
  volonta'  di  sottrarre il trasporto eccezionale ad ogni preventivo
  controllo   di   compatibilita'  con  le  esigenze  di  tutela  del
  patrimonio  stradale  e  di  sicurezza  della  circolazione, se non
  addirittura  la  sua  consapevolezza  di  eseguire  il trasporto in
  condizioni  tali  da arrecare effettivo danno, ovvero da costituire
  concreto pericolo, per i beni giuridici tutelati dalla norma.
    Ben  diversa, oggettivamente, e' la ipotesi contemplata dal comma
  19  dell'articolo in esame, il quale sanziona la mancata osservanza
  delle   prescrizioni   stabilite  dall'autorizzazione  regolarmente
  concessa.
    Lo stesso legislatore, come sopra ricordato, dimostra di aver ben
  presente  la  differente  e  minore gravita' di tale ultima ipotesi
  rispetto  a  quella  prevista  dal comma precedente, laddove per la
  violazione  del comma 19 fissa il massimo della sanzione pecuniaria
  amministrativa  irrogabile  in  una  misura  che  resta inferiore a
  quella prevista quale minimo per la violazione del comma 18.
    Del   resto   la  condotta  di  colui  che  esegua  un  trasporto
  eccezionale   senza   osservare  le  prescrizioni  stabilite  nella
  ottenuta autorizzazione appare obiettivamente, sia pure nelle varie
  possibilita'  nelle  quali  puo' estrinsecarsi, molto meno grave di
  quella  prevista  dal  comma  18 dell'articolo citato, in quanto il
  trasporto   e'  stato  effettivamente  sottoposto,  ai  fini  della
  richiesta  autorizzazione,  al  vaglio  di  compatibilita'  con  le
  esigenze  di  conservazione  del patrimonio stradale e di sicurezza
  della  circolazione,  cosi'  come  previsto  dal  comma  10, vaglio
  concluso  con  esito  positivo,  tanto  da  comportare  il rilascio
  dell'autorizzazione stessa.
    Si deve evidenziare, inoltre, che la violazione del comma 19 puo'
  sostanziarsi,   addirittura,   nell'inosservanza   di  prescrizioni
  meramente  accessorie  e  senza  alcuna  diretta influenza sui beni
  giuridici tutelati dalla norma.
    Anche  dal  punto di vista soggettivo, inoltre, la violazione del
  comma  19  e'  molto  meno  grave  di  quella del comma precedente,
  potendosi realizzare anche in presenza di una colpa lieve.
    L'impostazione  logica  tenuta  dal legislatore nello strutturare
  l'art. 10,  ed  in  particolare  nel  differenziare,  attraverso la
  statuizione  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  diverse,  le
  condotte previste ai commi 18 e 19, viene improvvisamene meno nella
  formulazione  del comma 24 dello stesso articolo, il quale, in modo
  assolutamente antitetico e inconciliabile con l'impostazione logica
  precedentemente  seguita,  sanziona  in  modo  identico, per quanto
  attiene  alla  sanzione  accessoria  della sospensione di validita'
  della  carta  di  circolazione  del  veicolo, le due condotte sopra
  specificate.
    La illogicita' di tale ultima scelta dei legislatore appare tanto
  piu'  evidente  quando  si  ponga mente, oltre a tutto quanto sopra
  gia'   ricordato,   al  fatto  che  la  sanzione  accessoria  della
  sospensione  di  validita'  della carta di circolazione del veicolo
  puo'  venire  a  colpire,  come  in  effetti per lo piu' accade, un
  soggetto  diverso  dal  conducente  del  veicolo  stesso,  cioe' il
  soggetto proprietario o utilizzatore del veicolo.
    Quest'ultimo,  in relazione alla violazione prevista e punita dal
  comma  19, puo' essere chiamato a rispondere della stessa, sotto il
  profilo  -  economicamente piu' gravoso - della sanzione accessoria
  sopra  indicata,  anche a titolo di mera responsabilita' oggettiva,
  nel  senso che l'eventuale inosservanza di una qualche prescrizione
  stabilita nell'autorizzazione puo' non dipendere affatto da una sua
  azione  od  omissione  ed  addirittura  essere posta in atto, da un
  altro soggetto, a sua totale insaputa e contro la sua volonta'.
    Pare   opportuno   sottolineare  come  tale  sanzione  venga,  in
  concreto,  ad  assumere  una particolare gravita' in considerazione
  del  fatto che i veicoli posti in condizione di non poter circolare
  per  tutto il periodo della sospensione della validita' delle carte
  di  circolazione  sono  veicoli  del  tutto particolari, spesso non
  sostituibili  da altri, ed ai quali fanno singolarmente riferimento
  le   cosiddette   autorizzazioni   periodiche   che  gli  operatori
  richiedono   per   l'esecuzione  di  specifici  contratti,  con  la
  conseguenza  che  l'inutilizzabilita'  dei  veicoli stessi comporta
  automaticamente  l'impossibilita'  ad  adempiere  ai  contratti  di
  trasporto  gia'  stipulati,  con  tutte  le  conseguenze facilmente
  immaginabili.
    Indipendentemente,  comunque,  dalle considerazioni sopra svolte,
  cio'  che  appare  i  controvertibile  e'  il fatto che il comma 24
  dell'art. 10,  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, venga a sanzionare in
  modo  identico  comportamenti  profondamente diversi ponendosi, sul
  piano  razionale,  in  totale  contrasto  con gli altri commi dello
  stesso  art. 10  e,  soprattutto,  con la scelta logica operata dal
  legislatore  di  tenere  conto  della  differenza tra le violazioni
  previste  e  punite  dai  commi  18  e  19  dello  stesso  articolo
  sanzionandole, infatti, in modo diverso.
    Nel   caso   in  esame,  non  si  puo',  d'altra  parte,  neppure
  richiamarsi  alla  discrezionalita'  del  legislatore in materia di
  specie e misura delle sanzioni, in quanto, come e' stato piu' volte
  ribadito  dalla  Corte  costituzionale,  tale  discrezionalita' del
  legislatore  trova  un  limite insuperabile nella necessita' che le
  differenziazioni,  ovvero  le  equiparazioni, ai fini sanzionatori,
  abbiano  un  fondamento  di razionalita', il che, nella fattispecie
  che  ci  interessa, resta escluso dall'intrinseca inconciliabilita'
  logica  tra  il  disposto  dei  commi 18 e 19 e quello del comma 24
  dello stesso articolo.
    Da  tutto  quanto sopra esposto emerge il fondato sospetto che il
  comma  24  dell'art. 10,  d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285, sia in
  contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione  laddove  non esclude
  l'applicazione  automatica della sanzione amministrativa accessoria
  della  sospensione  della  validita'  della  carta  di circolazione
  nell'ipotesi  di  violazione del disposto del comma 19 del medesimo
  articolo,  equiparando,  di  fatto,  la  violazione di tale comma a
  quella  del comma 18, venendo, cosi', a sanzionare in modo identico
  illeciti  amministrativi  caratterizzati  da sostanziali e profonde
  differenze,  sia  sotto  il profilo oggettivo che soggettivo, senza
  che  tale  equiparazione  sia  giustificata  da  alcun  criterio di
  razionalita',  e  cio',  pertanto,  in  violazione del principio di
  uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    E'  del tutto evidente la rilevanza della questione sollevata nel
  procedimento  in  corso,  dato  che  l'eventuale  dichiarazione  di
  illegittimita'  costituzionale  del  comma  determinerebbe  la  non
  applicabilita'   della  sanzione  amministrativa  accessoria  della
  sospensione della validita' della carta di circolazione dei veicoli
  specificati  nell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ricorsa, ovvero
  a  cancellazione  delle  annotazioni gia' effettuate sulle carte di
  circolazione dei veicoli stessi, con ogni conseguenza di legge.