LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 14
 luglio 1999, con la quale la sig.ra Urli Giovanna chiedeva, ai  sensi
 dell'art.  283  c.p.c.  la  sopensione dell'esecuzione della sentenza
 208/3/1998 con cui la Commissione tributaria provinciale  di  Perugia
 aveva  respinto  il  ricorso  del  contribuente  avverso  l'avviso di
 liquidazione art. 2674 dell'ufficio del registro di Perugia.
   L'istante, avendo ritualmente e  tempestivamente  proposto  appello
 alla  Commissione  tributaria regionale avverso la predetta sentenza,
 ritiene applicabile ex art.  49,  d.lgs.  n.  546/1992,  il  disposto
 dell'art.    283 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della sentenza puo'
 derivare un danno grave ed irreparabile, chiede al giudice tributario
 d'appello  di  disporre  che  l'esecuzione  sia  sospesa  sino   alla
 pronuncia della adita Commissione tributaria regionale di Perugia.
   All'udienza  del  30  agosto 1999 i difensori del contribuente avv.
 Emanuela Stramaccia, presente il  rappresentante  dell'ufficio  delle
 entrate  di  Perugia,  (ex  ufficio  del registro) ribadisce la piena
 applicabilita'  al  processo   tributario   del   rimedio   cautelare
 endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c.
   La Commissione osserva quanto segue: