LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 14 luglio 1999, con la quale la sig.ra Urli Giovanna chiedeva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sopensione dell'esecuzione della sentenza 208/3/1998 con cui la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione art. 2674 dell'ufficio del registro di Perugia. L'istante, avendo ritualmente e tempestivamente proposto appello alla Commissione tributaria regionale avverso la predetta sentenza, ritiene applicabile ex art. 49, d.lgs. n. 546/1992, il disposto dell'art. 283 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un danno grave ed irreparabile, chiede al giudice tributario d'appello di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita Commissione tributaria regionale di Perugia. All'udienza del 30 agosto 1999 i difensori del contribuente avv. Emanuela Stramaccia, presente il rappresentante dell'ufficio delle entrate di Perugia, (ex ufficio del registro) ribadisce la piena applicabilita' al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c. La Commissione osserva quanto segue: