IL PRETORE
   Ha pronunziato in data 20 aprile 1999 la seguente  ordinanza  nella
 causa  iscritta  al  n.  14397/97, r. g. lavoro tra Salemme Edda ved.
 Fratello piu' altri rappresentanti e difesi dall'avv.  M.  Farina  De
 Luzemberger  Augusto  piu'  1, rappresentati e difesi dagli avv.ti C.
 Pagliano, G. de Vita  e  P.  de  Caterini,  ricorrenti  della  Monica
 Ernesto  piu'  53,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  G. Marziale,
 ricorrenti interventori e Isveimer S.p.a in liquidazione, in  persona
 dei liquidatori avv. V. D. Gesmundo e dott. A. Masala rappresentati e
 difesi  dagli  avv.ti  R.  del  Luca  Tamajo,  R. Pessi, P. Boer e B.
 Libonati, nonche' Gesmundo Vittorio Donato piu'  1,  rappresentati  e
 difesi  dagli  avv.ti  R.  de  Luca  Tamajo,  R.  Pessi, P. Boer e B.
 Libonati, resistenti;
                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
   Con ricorso depositato il 23 settembre 1997:
 1. Edda Salemme - ved.  Fratello;  2.  Rossano  Consiglia;  3.  Vinti
 Amedeo;  4. Pelosi Giovanni; 5. Marino Sergio; 6. Gangemi Pasqualina;
 7. Cicarelli Carlo Vittorio; 8.  De  Cristoforo  Luigi;  9.  Catalano
 Maria  Teresa; 10. Romano Antonio; 11. Celentano Paolo; 12 Masciocchi
 ved. Furgiuele Maria Rosaria; 13. Testa Massimo  Nato;  14.  Nazzario
 Beniamino;  15.  Ansaldo  Carlo;  16.  Trevisonne  Pio; 17. Cozzolino
 Felice; 18. Dell'Aira Angelo;  19.  Iacobellis  Domenico;  20.  Gomez
 Paloma  Francesco; 21. Catanea Rosa; 22. Carlomagno Maria Antonietta;
 23. Di Carlo Ofelia; 24. Gargia Francesco; 25.  Colonnesi  Francesco;
 26.  Barone  Renata;  27. Sperandeo Maria Rosaria; 28. Doriani Mario;
 29. Astarita ved. De Luca Maria Laura; 30.  Velotti  Annunziata;  31.
 Pasquali  Alba;  32.  Sasso Giovanna; 33. Spagnuolo Mario; 34 Barbati
 Francesco; 35. Salemme  Giorgio;  36.  De  Natale  Mariarosaria;  37.
 Murena  Vittorio;  38.  Martello  Adriana;  39. Facchini Adriana; 40.
 Rastrelli Elisa; 41. Filippi  Rosaria;  42.  Massara  Salvatore;  43.
 Piccolo  Carmine;  44.  Esposito  ved. Sborselli Maria; 45. Tufarelli
 Carmen; 46. Tufarelli Maria Antonia; 47. Tomasi Maria Teresa; 48.  Di
 Stasio  Enrico;  49.  Basile  Anna  Maria;  50. Chirico Giuseppe; 51.
 Catalano Bruno; 52. Lordi Nicola; 53. Lapadula Angelo;  54.  Azzolini
 Massimo;  55.  Buono  Vanda;  56.  Di Martino Giuseppina; 57. Martone
 Pietro;  58.  Cozzolino  Paolo;  59.  D'Amore  Nicola;  60.  Giustini
 Manfredo; 61. Ravone ved. Traglia Maria; 62. Balivo Mauro; 63. Danese
 Angela;  64.  Cutolo  De Rosis ved. Lancieri Marisa; 65. Pasquariello
 Giuseppina; 66. Pollice Maria Pia; 67. De Falco Aldo; 68.  Del  Forno
 Aquilino; 69. Tucci Sergio; 70. Angiolillo Maria; 71. Amenduni Luigi;
 72.  Dipinto Cafiero Renato; 73. Waschimps Maria Teresa; 74. Zaccaria
 Alfredo; 75. Felsani Giacinto; 76. Maurano Anna Maria;  78.  Clemente
 Ferdinando;  79. Labanca Maria Carmen; 80. Demarco Gerardo; 81. Corvo
 Gennaro; 82. Wolfler Bruno; 83. Cavallotti  Margherita;  84.  Vitelli
 Giuseppe;   85.   De  Luzemberger  Augusto;  86.  Troise  Carlo;  87.
 Princigalli Amelia; 88. Pietropaolo Luigi; 89. Nola  Vincenzo  Maria;
 90.  Onorato Iride; 91. Berardi Walter; 92. Minaci Sambiase Giuseppe;
 93. Spasiano Ugo; 94. Ettari ved. Brun Nella; 95. Fazzina Margherita;
 96. Cosi Vittoria; 97. De Cicco Maria Rosaria; 98. Nigrelli  Narrocco
 Orietta;  99.  De  Simone  Mario;  100. Marino Vincenza; 101. Damiano
 Laura; 102.  Castaldo  Adele;  103.  Alborino  Vincenzo;  104.  Origo
 Antonio;  105.  Barone Liliana; 106. Autuori Rosanna; 107. Pitropaolo
 Rosanna; 108. Gaudio Francesco; 109. de Faviis  Maria  Rosaria;  110.
 D'Agostino  ved.  Chiariello  Renata;  111. Canale Giuseppe; 112. Del
 Buono Rosalba; 113. Carrillo Francesca; 114. Imbimbo  Maria  Rosaria;
 115.  Maffeo  Giuseppina;  116.  Sardo Leonardo; 117. Pecoraro Albani
 Maria Rosaria; 118. Fossati Luigi; 119. Fabozzi Umberto;  120.  Russo
 Filomena; 121. Sansone Giovanni; 122. Calvello Giorgio; 123. Lettieri
 Maria  Rosaria;  124. Pennarola Fabrizio; 125. Tucci ved. Francomanno
 Maria; 126. Toti Plinio; 127. Rossi Maria Rosaria; 128. Ascione Alda;
 129. Ossorio Carmela; 130. Ruffo  Diana;  131.  Ceva  Grimaldi  Maria
 Rosaria;  132.  Stefanile Marina; 133. Sciarretta Maria Rosaria; 134.
 Cali' Liliana; 135. Rossignaud Antonio; 136. Falvella Francesco; 137.
 Manna  Amedeo;  138.  Piacci  Lucio; 139. Anglani Donato; 140. Cecere
 Antonio; 141. Mariottino Maria Clotilde; 142. Pellegrino  Anna;  143.
 Gogliettino  Rosa;  144.  Carolei  ved. Maiolo Adriana; 145. Campassi
 Anna;  146.  Pacelli  Alfredo;  147.  Cielo  Clotilde;  148.  Procino
 Giuseppina;  149.  Tuccillo  Maria; 150. Troisi Geltrude; 151. Capece
 Minutolo Gaetano; 152.  Cante  Domenico;  153.  Lettera  ved.  Vitale
 Carmela;  154. Evengelista Ciro; 155. Feo Elena; 156. Vitolo Alfonso;
 157. Cesaro  Mario;  158.  Gioia  ved.  Nardeschi  Anna  Maria;  159.
 Princigalli  Giovanni  Giuseppe; 160. Consiglio Rosanna; 161. Borsari
 Ugo; 162. Rocco Rosa; 163. Chesi Fernando;  164.  Pisani  Iole;  165.
 Speciale  ved.  Bernardi Carmela; 166. Gianturco Arrigo; 167. Ferrara
 Minolfi Umberto; 168. De Fusco Elio; 169.  De  Nicola  Giorgio;  170.
 Comparone  Carmine;  171.  Barba  Benito; 172. Manselli Armando; 173.
 Santarpino Pasquale; 174. Grimaldi Angelo; 175. Morrica Massimo; 176.
 D'Agnese Giovanni; 177. Brancaccio Giovanni;  178.  Consales  Ercole;
 179.  Donatone  Guido;  180.  Ferri Luciano; 181. Stagliano Alba ved.
 Liguori; 182.  Savarese  Gianfranco;  183.  D'Andria  Fabrizio;  184.
 Manniello  Dorotea;  185.  Urbano Vera; 186. Borsi Anna; 187. Paglino
 Antonietta.
 Tutti iscritti al fondo di previdenza per il personale  Isveimer,  in
 qualita'  di  ex dipendenti o di congiunti di ex dipendenti deceduti,
 adivano il pretore di Napoli, in  funzione  di  giudice  del  lavoro,
 chiedendo:  1)  di  accertare  l'incapienza della somma destinata nel
 bilancio Isveimer agli obblighi gravanti sul Fondo  di  previdenza  e
 quindi  il  loro  diritto  all'accantonamento al Fondo medesimo della
 complessiva somma di  180  miliardi,  e  conseguentemente  condannare
 l'Isveimer  ad  effettuare  tale  accantonamento, cosi' come previsto
 dall'art. 13 del regolamento del  Fondo,  approvato  il  27  novembre
 1995;  2)  di  dichiarare  la responsabilita' dell'Isveimer S.p.a. in
 liquidazione, quale amministratore del Fondo, nonche' dei liquidatori
 pro-tempore,  in  ordine  all'attuale   incapienza   del   Fondo,   e
 condannarsi  gli  stessi al risarcimento dei danni in loro favore; 3)
 dichiarare  il   loro   diritto   all'adeguamento   dei   trattamenti
 pensionistici  corrisposti dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1996, cosi'
 come disposto dall'art.  14 del regolamento del Fondo,  con  condanna
 dell'Isveimer  al pagamento delle differenze economiche; con vittoria
 di spese processuali.
   Con ricorso depositato il 10 aprile 1998 intervenivano in giudizio:
 1. Della Monica Ernesto; 2. Cesareo  Vincenzo;  3.  Rossi  Maria;  4.
 Leone  Laura;  5.  Santojanni  Rossella;  6.  Mango Maria Roberta; 7.
 Matacena Carmen; 8. Scotti Di Cardi Vincenzo; 9. Polimene Clara;  10.
 Mayer Paola; 11. Torrano Rosaria; 12. Cesaro Gaetano; 13. Fasciglione
 Sonia;   14.   Di   Martino  Luciana;  15.  Colantuoni  Ernesto;  16.
 Tartaglione Maria; 17. Troiano Dorato;  18.  Ruggiero  Concetta;  19.
 Giampietro  Francesco;  20.  Sanseverino Giovanni; 21. Manna Antonio;
 22. Foglia Manzillo Antonella; 23. D'Amore Vincenzo;  24.  Vallefuoco
 Francesco;  25.  Bontempi Vincenzo; 26. Spinelli Francesco; 27. Bosco
 Mario; 28. Fratello Giuseppe; 29. Ferrero Rita;  30.  Russo  Silvana;
 31. Merone Rita; 32. Castellano Gabriella; 33. Sodano Pasqualina; 34.
 De  Gregorio  Liliana;  35. Cesareo Elvira; 36. Paone Emma Maria; 37.
 Bevilacqua Anna; 38. Berto  Iolanda;  39.  Silvi  Paola;  40.  Vitolo
 Lucia;  41. Molley Angelo; 42. Laface Isabella; 43. Carlino Giuseppe;
 44.  Mastrostefano  Gaetano;  45.  Arienzo  Caterina;  46.   Chiaiese
 Gennaro;  47.  Capitano  Annamaria; 48. De Luca Giustino; 49. De Rosa
 Ciro; 50. Salottolo Giuseppe; 51. Flagiello Salvatore;  52.  Petretta
 Mario; 53. Maddalena Claudio; 54. Console Ulderico.
    Anch'essi  iscritti  al  Fondo  di  previdenza  Isveimer  quali ex
 dipendenti, i cui rapporti di lavoro sono cessati tra  il  gennaio  e
 l'ottobre  1997, chiedendo l'accoglimento delle medesime domande gia'
 proposte dagli  altri  ricorrenti  (eccettuato  il  capo  di  domanda
 inerente  la  riliquidazione  della pensione ex art. 14 regolamento),
 con vittoria di spese di lite.
   Con distinte memorie difensive depositate  il  24  aprile  1998  si
 costituivano in giudizio la Isveimer S.p.a., in liquidazione, e i due
 liquidatori  avv.  Vittorio  Donato  Gesmundo e dott. Antonio Masala,
 confutando  tutte  le  asserzioni  contenute  nei  ricorsi,   ed   in
 particolare  facendo  presente  che in data 3 aprile 1996 l'Assemblea
 straordinaria dell'Isveimer deliberava di porre  in  liquidazione  la
 societa';  che  quindi, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 124/1993,
 anche il Fondo  previdenziale  deve  essere  sciolto  e  deve  essere
 liquidato;   esso,   infatti,   e'  privo  di  autonoma  personalita'
 giuridica:  e'  iscritto  separatamente  tra  i  conti   patrimoniali
 dell'Isveimer,  ma  il  suo  patrimonio  non e' separato da quello di
 quest'ultima.
   Richiamavano poi  il  disposto  dell'art.  4,  d.-l.  n.  497/1996,
 convertito  in  legge  n.  588/1996: "I fondi di previdenza aziendali
 delle societa' del  gruppo  Banco  di  Napoli  in  liquidazione  sono
 liquidati  secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione
 dei piani determina l'estinzione delle  obbligazioni  della  societa'
 nei  confronti  degli  iscritti  ai  fondi.  La liquidazione non puo'
 comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate  nei
 bilanci  tecnici  attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci
 societari al 31 dicembre 1995, maggiorata di un importo non superiore
 al 25%".
   I resistenti affermavano dunque  che  il  loro  operato  era  stato
 conforme  a  quanto  stabilito  dalla predetta norma, e chiedevano il
 rigetto delle avverse domande, eccependo peraltro l'incompetenza  del
 pretore  in  funzione  di  giudice  del lavoro in ordine alla domanda
 relativa alla responsabilita' dei liquidatori.
   In data 3 luglio 1998 i ricorrenti e gli  interventori  proponevano
 istanza  cautelare  in  corso  di  causa  rappresentando che con nota
 dell'11 giugno  1998  l'Isveimer  aveva  comunicato  la  volonta'  di
 procedere   alla  liquidazione  del  Fondo  di  previdenza  testavano
 l'applicabilita' al  caso  di  specie  dell'art.  11  del  d.lgs.  n.
 124/1993 e dell'art.  4 della legge n. 588/1996; chiedevano quindi al
 pretore  di  sospendere in via cautelare la procedura di liquidazione
 del Fondo di previdenza Isveimer.
   Stessa istanza cautelare in corso di causa, ma sulla  base  di  una
 diversa  impostazione  giuridica, veniva proposta con diverso ricorso
 (e costituzione di nuovo procuratore, in sostituzione del precedente)
 depositato in data 16 dicembre  1998  da  De  Luzenberger  Augusto  e
 Carlomagno Maria Antonietta, i quali, pur ritenendo che l'art. 11 del
 d.lgs.      possa   trovare  applicazione  nei  confronti  del  Fondo
 previdenziale in discorso, sostenevano che, ai sensi del comma  2  di
 tale  norma,  il Fondo medesimo avrebbe dovuto essere liquidato da un
 commissario straordinario, nominato dal Ministro del lavoro  e  della
 previdenza sociale, su proposta della Commissione di vigilanza di cui
 all'art.  16 dello stesso decreto legislativo.
   Eccepivano  inoltre  l'incostituzionalita'  dell'art.  4,  legge n.
 588/1996  per  contrasto  con  gli  artt.  1,  3,  36  e   38   della
 Costituzione.
   I resistenti controdeducevano con proprie memorie difensive.
   Il pretore, con ordinanza riservata del 5 febbraio 1999, respingeva
 l'istanza  cautelare,  ed in data 13 aprile 1999 pronunciava sentenza
 parziale, dichiarando  l'incompetenza  del  pretore  in  funzione  di
 giudice  del  lavoro  in  ordine alla domanda proposta dai ricorrenti
 inerente  l'accertamento  della   responsabilita'   dei   liquidatori
 dell'Isveimer   S.p.a.,  e  la  relativa  condanna  degli  stessi  al
 risarcimento del danno nei loro confronti, assegnando alle  parti  il
 termine  di  trenta giorni per la proposizione della domanda medesima
 innanzi al tribunale civile di Napoli, giudice competente; dichiarava
 inoltre la nullita' della domanda di  cui  al  capo  3)  del  ricorso
 depositato  in  data 23 settembre 1997 da Salemme Edda, ved. Fratello
 piu'  centottantasei,  inerente  la  richiesta  di  declaratoria  del
 diritto  degli  stessi  all'adeguamento dei trattamenti pensionistici
 loro corrisposti dal 1 luglio 1992 al  30  giugno  1996,  cosi'  come
 disposto  dall'art.  14  del  regolamento  del  Fondo,  con  condanna
 dell'Isveimer al pagamento delle differenze economiche. Si  riservava
 inoltre  di  sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 4,
 legge n. 588/1996 con separata ordinanza.
   Sulla rilevanza dell'art. 4 del d.-l. n.  497/1996,  convertito  in
 legge n. 588/1996, al fine della decisione del presente giudizio.
   Il  pretore  adito  e'  chiamato  a  pronunciarsi sulla domanda dei
 ricorrenti  tendente  all'accertamento  dell'incapienza  della  somma
 destinata nel bilancio agli obblighi gravanti sul Fondo di previdenza
 Isveimer,   e  di  conseguenza  alla  declaratoria  del  diritto  dei
 ricorrenti medesimi all'accantonamento al Fondo  stesso,  cosi'  come
 disposto  dall'art.  13 del Regolamento approvato in data 27 novembre
 1995, della complessiva somma di lire centottanta miliardi,  o  della
 maggiore  o  minor somma da accettarsi mediante l'espletamento di una
 C.T.U.,  con  condanna  dell'Isveimer  S.p.a.,  ad  effettuare   tale
 accantonamento (in ordine alle altre domande proposte dai ricorrenti,
 pretore si e' gia' pronunciato con sentenza parziale).
   L'art.  13 del regolamento del Fondo di previdenza Isveimer, la cui
 applicazione  e'  invocata  dai   ricorrenti,   sancisce   "l'obbligo
 dell'Isveimer S.p.a. di assicurare la congruita' del Fondo di riserva
 dei  pensionati  previsto  dal  Regolamento  allegato  sub  1),  e di
 provvedere, con  oneri  a  proprio  carico,  agli  accantonamenti  in
 rapporto  anche  agli  obblighi  relativi  alle prestazioni di cui al
 presente regolamento, ai fini della riserva per  la  copertura  delle
 quote  A e B. A tale riguardo, lsveimer assicura comunque: un importo
 annuo, calcolato sulla consistenza del Fondo, in base ad un tasso  di
 remunerazione non inferiore al tasso di attualizzazione degli impegni
 futuri  adottato nel bilancio tecnico attuariale di cui in seguito; -
 un importo annuo integrativo dei contributi posti a  proprio  carico,
 parametrato   alle  retribuzioni  annue  correnti  del  personale  in
 servizio, in base ad un'aliquota percentuale, da verifica annualmente
 in  riferimento  alle  risultanze  del  bilancio  tecnico  attuariale
 annuale".
   L'art.  14  stabilisce  inoltre:  "...  L'Isveimer  S.p.a. provvede
 annualmente alla verifica degli accantonamenti necessari ed imputa in
 bilancio,  in  apposita  voce,   gli   oneri   per   le   prestazioni
 pensionistiche  maturate...  La detta verifica e' effettuata entro il
 mese di gennaio di  ciascun  anno  e  con  riferimento  ai  dati  del
 bilancio tecnico attuariale relativo al 31 dicembre precedente...".
   I  ricorrenti  hanno  rilevato  che  per  gli  anni 1995 e 1996 non
 risultano essere  stati  "assicurati"  al  Fondo  gli  importi  annui
 indicati  dal citato art. 13, ne' risultano essere stati eseguiti gli
 accantonamenti ivi previsti.
   La resistenza Isveimer S.p.a.  ha  dedotto,  per  contro,  che  con
 deliberazione   del   3  aprile  1996  l'Assemblea  straordinaria  ha
 deliberato di porre in liquidazione la  Societa'.  Tale  liquidazione
 costituisce  una  fase del processo di risanamento e ristrutturazione
 del gruppo Banco di  Napoli,  disciplinato  dal  d.-l.  n.  497/1996,
 convertito  in legge n.  588/1996; l'art. 4 di tale legge dispone: "I
 Fondi di previdenza aziendali delle  societa'  del  gruppo  Banco  di
 Napoli  in  liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla
 Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina  l'estinzione  delle
 obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La
 liquidazione  non  puo'  comportare  una spesa superiore alle riserve
 matematiche  indicate  nei  bilanci  attuariali,  utilizzati  per  la
 redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un
 importo non superiore al 25%".
   Secondo  parte  resistente la predetta norma, oltre che ribadire lo
 stato di liquidazione  del  Fondo  di  previdenza  Isveimer,  perche'
 rientra   nella  definizione  legislativa  di  "fondo  di  previdenza
 aziendale  di  una  societa'  del   gruppo   Banco   di   Napoli   in
 liquidazione", ha avuto l'effetto di congelare le riserve matematiche
 costituite   per  il  finanziamento  delle  prestazioni  nell'importo
 risultante dal bilancio del  31  dicembre  1995,  e  destinarle  alla
 liquidazione  del  Fondo,  maggiorate  di un importo non superiore al
 25%. La norma, secondo la difesa della societa' resistente, ha quindi
 implicitamente abrogato l'art. 13 del regolamento, nella parte in cui
 enuncia l'obbligo dell'Isveimer S.p.a. di  assicurare  la  congruita'
 della  riserva dei pensionati, e di provvedere agli accantonamenti, e
 dunque nessun addebito puo' muoversi alla Societa' per non aver  dato
 applicazione   alla   disposizione   regolamentare   retroattivamente
 sostituita dalla disciplina legale.
   Parte dei ricorrenti (Salemme piu' 186; Della Monica piu'  53),  ha
 sostenuto  con  varie argomentazioni che l'art. 4, d.-l. n. 497/1996,
 convertito in legge n. 588/1996, non sarebbe applicabile nel caso  di
 specie.  Non  pare  meritevole  di alcun pregio la tesi sostenuta nei
 ricorsi depositati in data  23  settembre  1997  e  10  aprile  1998,
 secondo  cui  la norma in parola non dovrebbe interessare il Fondo di
 previdenza Isveimer perche'  di  esso  non  e'  stata  deliberata  la
 liquidazione,   e   non  sarebbe  coinvolto  dalla  liquidazione  che
 interessa l'Isveimer S.p.a. Tale tesi, in realta', sembra  sia  stata
 abbandonata  dai predetti ricorrenti con i ricorsi depositati in data
 3 luglio 1998, contenenti la richiesta di emissione di  provvedimenti
 in via cautelare, nei quali si da atto che "con nota datata 11 giugno
 1998   l'Isveimer   ha  comunicato  la  volonta'  di  procedere  alla
 liquidazione del Fondo di previdenza".
   I  ricorrenti Salemme piu' 186 e Della Monica piu' 53 hanno inoltre
 invocato a difesa della loro  posizione  di  aventi  diritto  ad  una
 prestazione  a carico del Fondo, gli artt. 1872 e seguenti del codice
 civile, in materia di rendita vitalizia. Anche  tale  tesi  non  pare
 condivisibile,   in   quanto   non   tiene  conto:  1)  della  natura
 previdenziale  delle  prestazioni  erogate  dal   Fondo;   2)   della
 particolare fonte normativa dalla quale sorge l'obbligo ad erogare la
 prestazione,  che  nel  caso  del  Fondo  previdenza  e'  un  accordo
 collettivo,  stipulato   dalle   organizzazioni   sindacali   e   dai
 rappresentanti  aziendali,  dal  quale scaturiscono obblighi a carico
 del datore di lavoro, e che non necessita di alcun consenso da  parte
 dei singoli dipendenti; 3) della disciplina legislativa speciale alla
 quale  sono  assoggettati  i  fondi di previdenza, che in quanto tale
 deroga alla disciplina generale dettata dal codice civile.
   L'art.  14  del  regolamento  del  Fondo  di  previdenza   Isveimer
 approvato  con  accordo  del 27 novembre 1995, dispone al primo comma
 che  "Il  Fondo  e'  amministrativo  dall'Isveimer  ed  e'   iscritto
 separatamente  fra  i  conti patrimoniali dello stesso". Questa norma
 esclude  quindi  che  il  Fondo  in  parola  abbia  una  personalita'
 giuridica  propria,  o  anche  soltanto  una  distinta  soggettivita'
 giuridica rispetto alla Isveimer S.p.a.; non puo' dunque fondatamente
 sostenersi che la liquidazione di quest'ultima  possa  non  implicare
 come  logica  conseguenza la liquidazione del Fondo previdenziale. E'
 questo il motivo per  cui  l'art.  4,  legge  n.  588/1996  "da'  per
 scontato"  che  il fondo previdenziale sia liquidato quando sia posta
 in liquidazione la Societa' nell'ambito della quale e' costituito.
   Deve inoltre richiamarsi in argomento  una  recente  pronuncia  del
 pretore  di  Napoli,  in  funzione  di  giudice del lavoro che con la
 sentenza n. 149/1998, tra  Sinfub  e  Sindircredito  contro  Isveimer
 S.p.a.,  ha  cosi'  statuito: "Non vi e' dubbio che l'amministrazione
 del fondo sia  attribuita  in  via  esclusiva  all'Isveimer,  che  vi
 provvede  attraverso i propri organi di gestione ordinaria (esecutivo
 e consiglio di amministrazione).
   La ratio di una simile  disposizione  si  collega  certamente  alla
 responsabilita'  diretta  ed  esclusiva, facente carico all'Istituto,
 nell'assicurare il trattamento  pensionistico  ai  dipendenti  e  nel
 garantire,  con  oneri a proprio carico, il corretto equilibrio della
 gestione. ... La liquidazione dei fondi di previdenza aziendali delle
 societa'  del  gruppo  Banco  di  NapoIi,   fra   cui   e'   prevista
 espressamente  dall'art.  4  del  d.-l. n. 497/1996, convertito nella
 legge n. 588/1996.
   Tale disposizione si limita a stabilire che la liquidazione avviene
 secondo piani approvati dalla Banca d'Italia,  che  l'esecuzione  dei
 piani  determina  l'estinzione  delle obbligazioni delle societa' nei
 confronti degli iscritti ai fondi e  che  la  liquidazione  non  puo'
 comportare una spesa superiore ad un certo limite.
   Nulla  dice  la  norma  in  ordine  alla procedura da seguire nella
 liquidazione, ne' circa gli organi chiamati ad  occuparsene.  ...  In
 mancanza  di  una espressa disciplina legale appare corretto, sia sul
 piano giuridico che su quello logico, ritenere che  la  procedura  di
 liquidazione debba continuare ad essere regolata dagli stessi criteri
 che  sono  stati contrattualmente fissati dalle parti per la gestione
 ordinaria  del  Fondo.  Ovverosia  che  l'attivita'  di  liquidazione
 competa  agli  organi  che  rappresentano  l'Istituto  (attualmente i
 liquidatori)".
   Se  dunque  la  liquidazione dell'Isveimer S.p.a. ha implicato come
 logica  e  giuridica  conseguenza  la  liquidazione  del   Fondo   di
 previdenza  Isveimer non puo' non trovare applicazione l'art. 4 della
 legge n.  588/1996, che fa espresso riferimento, come si e' detto, ai
 Fondi di previdenza aziendali delle  societa'  del  gruppo  Banco  di
 Napoli in liquidazione.
   Sulla  non  manifesta  infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 del d.-l. n. 497/1996, convertito in legge
 n. 588/1996.
   In relazione a quanto si e' finora esposto,  si  ritiene  di  poter
 condividere,  nei  termini  che  saranno  precisati,  l'eccezione  di
 incostituzionalita' dell'art. 4 del d.-l. n. 497/1996, convertito  in
 legge   n.   588/1996,  sollevata  dalla  difesa  dei  ricorrenti  De
 Luzemberger Augusto e Carlomagno Maria Antonietta.
   La  norma  in  parola  inserita   nell'ambito   dei   provvedimenti
 predisposti  per  il  risanamento  delle Societa' del gruppo Banco di
 Napoli, stabilisce:  "I Fondi di previdenza aziendali delle  societa'
 del  gruppo  Banco  di  Napoli in liquidazione sono liquidati secondo
 piani  approvati  dalla  Banca  d'Italia.  L'esecuzione   dei   piani
 determina   l'estinzione   delle   obbligazioni  delle  societa'  nei
 confronti  degli  iscritti  ai  fondi.  La  liquidazione   non   puo'
 comportare  una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei
 bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione  dei  bilanci
 societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore
 al 25%".
   Nonostante  la  norma  usi  il  plurale  nel riferirsi ai "fondi di
 previdenza" delle  Societa'  in  liquidazione  del  gruppo  Banco  di
 Napoli,  l'espressione  di  fatto si riferisce unicamente al Fondo di
 previdenza Isveimer; non risulta, infatti, l'esistenza di altri fondi
 previdenziali di societa' "in liquidazione" del predetto  gruppo.  Va
 inoltre  evidenziato  che la norma e' intervenuta quando la attivita'
 di  liquidazione  deIl'Isveimer  era  gia'  iniziata   (la   delibera
 dell'Assemblea  straordinaria  della  Societa'  che  ne  disponeva la
 liquidazione era infatti del  3  aprile  1996,  mentre  la  legge  in
 discorso  e' del novembre dello stesso anno); tale circostanza induce
 dunque a ritenere che la norma  sia  stata  emanata  ad  hoc  proprio
 perche' si era gia' avuta conoscenza della gravita' del disavanzo del
 Fondo pensioni.
   Una  norma  di  legge  siffatta  puo'  dunque  definirsi una vera e
 propria "legge provvedimento", emanata  dal  Parlamento  al  fine  di
 disciplinare una fattispecie concreta ben individuata. Questo tipo di
 normazione,  secondo  quanto affermato dalla Corte costituzionale con
 le sentenze numeri 2/1997 e 63/1995, deve essere  sottoposto  ad  uno
 scrutinio  rigoroso di legittimita' costituzionale per il pericolo di
 disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare  o
 derogatorio.    In  altre  decisioni,  inerenti  le cosi' dette leggi
 interpretative, la  Corte  costituzionale  ha  avuto  lo  spunto  per
 sottolineare  che  "la sovrana volonta' del legislatore" nell'emanare
 le leggi incontra una serie di limiti tra i quali  "il  rispetto  del
 principio  generale  di  ragionevolezza,  che  ridonda nel divieto di
 introdurre  ingiustificate  disparita'  di  trattamento;  la   tutela
 dell'affidamento  legittimamente  sorto nei soggetti, quale principio
 connaturato  allo  stato  di  diritto"  (cosi'  Corte  costituzionale
 311/1995, e le varie sentenze ivi richiamate).
   Altre  sentenze  della  Corte  hanno dichiarato incostituzionali le
 norme di legge incidenti su trattamenti pensionistici gia' acquisiti,
 che non fossero supportati  da  forti  motivi  di  ragionevolezza,  o
 addirittura creassero disparita' di trattamento (Corte costituzionale
 211/1997).
   Sotto tali aspetti deve rilevarsi che, mentre gli artt. 1 e 3 della
 legge  n. 588/1996 assicurano l'integrale soddisfacimento di tutte le
 posizioni creditorie esistenti nei confronti dell'Isveimer in  quanto
 e'  stato previsto un apposito impegno del Banco di Napoli di erogare
 tutte le  somme  occorrenti  per  onorare  i  crediti  alle  relative
 scadenze  (somme  ottenute attraverso finanziamenti del Ministero del
 tesoro e della Banca d'Italia); solo per i crediti previdenziali  dei
 pensionati  Isveimer  e'  previsto, dall'art. 4, un limite massimo di
 erogazione, pari  alle  "riserve  matematiche  indicate  nei  bilanci
 tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari
 al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%".
   Va   inoltre   rilevato  che  il  riferimento  ai  bilanci  tecnici
 attuariali utilizzati per la redazione dei bilanci  societari  al  31
 dicembre  1995, e' di per se' irragionevole, in quanto basato su atti
 non attendibili, in quanto non potevano tener conto dei  mutamenti  e
 degli  oneri  economici  derivanti  dalla cessazione dell'attivita' e
 dall'anticipato pensionamento di tutti i dipendenti.
   Oltre alla violazione del principio di ragionevolezza, va  comunque
 rimarcato  che  la  norma  in  discorso,  nel violare la par condicio
 creditorum, ha assegnato un trattamento deteriore proprio ai  crediti
 previdenziali,  che  invece  nel  nostro ordinamento sono considerati
 crediti privilegiati (art. 2751-bis, n.  1  del  Codice  civile),  in
 ossequio  ai  principi  costituzionali  sanciti  dagli  artt. 36 e 38
 Cost..
   Per tutti i  motivi  esposti  si  ritiene  possibile  un  contrasto
 dell'art.    4,  legge  d.-l.  n.  497/1996,  convertito  in legge n.
 588/1996, con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione, e si reputa
 necessaria al riguardo  una  pronuncia  chiarificatrice  della  Corte
 costituzionale  alla  quale  devono  pertanto  inviarsi  gli atti del
 presente giudizio.