IL PRETORE Ha pronunziato in data 20 aprile 1999 la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 14397/97, r. g. lavoro tra Salemme Edda ved. Fratello piu' altri rappresentanti e difesi dall'avv. M. Farina De Luzemberger Augusto piu' 1, rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Pagliano, G. de Vita e P. de Caterini, ricorrenti della Monica Ernesto piu' 53, rappresentati e difesi dall'avv. G. Marziale, ricorrenti interventori e Isveimer S.p.a in liquidazione, in persona dei liquidatori avv. V. D. Gesmundo e dott. A. Masala rappresentati e difesi dagli avv.ti R. del Luca Tamajo, R. Pessi, P. Boer e B. Libonati, nonche' Gesmundo Vittorio Donato piu' 1, rappresentati e difesi dagli avv.ti R. de Luca Tamajo, R. Pessi, P. Boer e B. Libonati, resistenti; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 settembre 1997: 1. Edda Salemme - ved. Fratello; 2. Rossano Consiglia; 3. Vinti Amedeo; 4. Pelosi Giovanni; 5. Marino Sergio; 6. Gangemi Pasqualina; 7. Cicarelli Carlo Vittorio; 8. De Cristoforo Luigi; 9. Catalano Maria Teresa; 10. Romano Antonio; 11. Celentano Paolo; 12 Masciocchi ved. Furgiuele Maria Rosaria; 13. Testa Massimo Nato; 14. Nazzario Beniamino; 15. Ansaldo Carlo; 16. Trevisonne Pio; 17. Cozzolino Felice; 18. Dell'Aira Angelo; 19. Iacobellis Domenico; 20. Gomez Paloma Francesco; 21. Catanea Rosa; 22. Carlomagno Maria Antonietta; 23. Di Carlo Ofelia; 24. Gargia Francesco; 25. Colonnesi Francesco; 26. Barone Renata; 27. Sperandeo Maria Rosaria; 28. Doriani Mario; 29. Astarita ved. De Luca Maria Laura; 30. Velotti Annunziata; 31. Pasquali Alba; 32. Sasso Giovanna; 33. Spagnuolo Mario; 34 Barbati Francesco; 35. Salemme Giorgio; 36. De Natale Mariarosaria; 37. Murena Vittorio; 38. Martello Adriana; 39. Facchini Adriana; 40. Rastrelli Elisa; 41. Filippi Rosaria; 42. Massara Salvatore; 43. Piccolo Carmine; 44. Esposito ved. Sborselli Maria; 45. Tufarelli Carmen; 46. Tufarelli Maria Antonia; 47. Tomasi Maria Teresa; 48. Di Stasio Enrico; 49. Basile Anna Maria; 50. Chirico Giuseppe; 51. Catalano Bruno; 52. Lordi Nicola; 53. Lapadula Angelo; 54. Azzolini Massimo; 55. Buono Vanda; 56. Di Martino Giuseppina; 57. Martone Pietro; 58. Cozzolino Paolo; 59. D'Amore Nicola; 60. Giustini Manfredo; 61. Ravone ved. Traglia Maria; 62. Balivo Mauro; 63. Danese Angela; 64. Cutolo De Rosis ved. Lancieri Marisa; 65. Pasquariello Giuseppina; 66. Pollice Maria Pia; 67. De Falco Aldo; 68. Del Forno Aquilino; 69. Tucci Sergio; 70. Angiolillo Maria; 71. Amenduni Luigi; 72. Dipinto Cafiero Renato; 73. Waschimps Maria Teresa; 74. Zaccaria Alfredo; 75. Felsani Giacinto; 76. Maurano Anna Maria; 78. Clemente Ferdinando; 79. Labanca Maria Carmen; 80. Demarco Gerardo; 81. Corvo Gennaro; 82. Wolfler Bruno; 83. Cavallotti Margherita; 84. Vitelli Giuseppe; 85. De Luzemberger Augusto; 86. Troise Carlo; 87. Princigalli Amelia; 88. Pietropaolo Luigi; 89. Nola Vincenzo Maria; 90. Onorato Iride; 91. Berardi Walter; 92. Minaci Sambiase Giuseppe; 93. Spasiano Ugo; 94. Ettari ved. Brun Nella; 95. Fazzina Margherita; 96. Cosi Vittoria; 97. De Cicco Maria Rosaria; 98. Nigrelli Narrocco Orietta; 99. De Simone Mario; 100. Marino Vincenza; 101. Damiano Laura; 102. Castaldo Adele; 103. Alborino Vincenzo; 104. Origo Antonio; 105. Barone Liliana; 106. Autuori Rosanna; 107. Pitropaolo Rosanna; 108. Gaudio Francesco; 109. de Faviis Maria Rosaria; 110. D'Agostino ved. Chiariello Renata; 111. Canale Giuseppe; 112. Del Buono Rosalba; 113. Carrillo Francesca; 114. Imbimbo Maria Rosaria; 115. Maffeo Giuseppina; 116. Sardo Leonardo; 117. Pecoraro Albani Maria Rosaria; 118. Fossati Luigi; 119. Fabozzi Umberto; 120. Russo Filomena; 121. Sansone Giovanni; 122. Calvello Giorgio; 123. Lettieri Maria Rosaria; 124. Pennarola Fabrizio; 125. Tucci ved. Francomanno Maria; 126. Toti Plinio; 127. Rossi Maria Rosaria; 128. Ascione Alda; 129. Ossorio Carmela; 130. Ruffo Diana; 131. Ceva Grimaldi Maria Rosaria; 132. Stefanile Marina; 133. Sciarretta Maria Rosaria; 134. Cali' Liliana; 135. Rossignaud Antonio; 136. Falvella Francesco; 137. Manna Amedeo; 138. Piacci Lucio; 139. Anglani Donato; 140. Cecere Antonio; 141. Mariottino Maria Clotilde; 142. Pellegrino Anna; 143. Gogliettino Rosa; 144. Carolei ved. Maiolo Adriana; 145. Campassi Anna; 146. Pacelli Alfredo; 147. Cielo Clotilde; 148. Procino Giuseppina; 149. Tuccillo Maria; 150. Troisi Geltrude; 151. Capece Minutolo Gaetano; 152. Cante Domenico; 153. Lettera ved. Vitale Carmela; 154. Evengelista Ciro; 155. Feo Elena; 156. Vitolo Alfonso; 157. Cesaro Mario; 158. Gioia ved. Nardeschi Anna Maria; 159. Princigalli Giovanni Giuseppe; 160. Consiglio Rosanna; 161. Borsari Ugo; 162. Rocco Rosa; 163. Chesi Fernando; 164. Pisani Iole; 165. Speciale ved. Bernardi Carmela; 166. Gianturco Arrigo; 167. Ferrara Minolfi Umberto; 168. De Fusco Elio; 169. De Nicola Giorgio; 170. Comparone Carmine; 171. Barba Benito; 172. Manselli Armando; 173. Santarpino Pasquale; 174. Grimaldi Angelo; 175. Morrica Massimo; 176. D'Agnese Giovanni; 177. Brancaccio Giovanni; 178. Consales Ercole; 179. Donatone Guido; 180. Ferri Luciano; 181. Stagliano Alba ved. Liguori; 182. Savarese Gianfranco; 183. D'Andria Fabrizio; 184. Manniello Dorotea; 185. Urbano Vera; 186. Borsi Anna; 187. Paglino Antonietta. Tutti iscritti al fondo di previdenza per il personale Isveimer, in qualita' di ex dipendenti o di congiunti di ex dipendenti deceduti, adivano il pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: 1) di accertare l'incapienza della somma destinata nel bilancio Isveimer agli obblighi gravanti sul Fondo di previdenza e quindi il loro diritto all'accantonamento al Fondo medesimo della complessiva somma di 180 miliardi, e conseguentemente condannare l'Isveimer ad effettuare tale accantonamento, cosi' come previsto dall'art. 13 del regolamento del Fondo, approvato il 27 novembre 1995; 2) di dichiarare la responsabilita' dell'Isveimer S.p.a. in liquidazione, quale amministratore del Fondo, nonche' dei liquidatori pro-tempore, in ordine all'attuale incapienza del Fondo, e condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni in loro favore; 3) dichiarare il loro diritto all'adeguamento dei trattamenti pensionistici corrisposti dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1996, cosi' come disposto dall'art. 14 del regolamento del Fondo, con condanna dell'Isveimer al pagamento delle differenze economiche; con vittoria di spese processuali. Con ricorso depositato il 10 aprile 1998 intervenivano in giudizio: 1. Della Monica Ernesto; 2. Cesareo Vincenzo; 3. Rossi Maria; 4. Leone Laura; 5. Santojanni Rossella; 6. Mango Maria Roberta; 7. Matacena Carmen; 8. Scotti Di Cardi Vincenzo; 9. Polimene Clara; 10. Mayer Paola; 11. Torrano Rosaria; 12. Cesaro Gaetano; 13. Fasciglione Sonia; 14. Di Martino Luciana; 15. Colantuoni Ernesto; 16. Tartaglione Maria; 17. Troiano Dorato; 18. Ruggiero Concetta; 19. Giampietro Francesco; 20. Sanseverino Giovanni; 21. Manna Antonio; 22. Foglia Manzillo Antonella; 23. D'Amore Vincenzo; 24. Vallefuoco Francesco; 25. Bontempi Vincenzo; 26. Spinelli Francesco; 27. Bosco Mario; 28. Fratello Giuseppe; 29. Ferrero Rita; 30. Russo Silvana; 31. Merone Rita; 32. Castellano Gabriella; 33. Sodano Pasqualina; 34. De Gregorio Liliana; 35. Cesareo Elvira; 36. Paone Emma Maria; 37. Bevilacqua Anna; 38. Berto Iolanda; 39. Silvi Paola; 40. Vitolo Lucia; 41. Molley Angelo; 42. Laface Isabella; 43. Carlino Giuseppe; 44. Mastrostefano Gaetano; 45. Arienzo Caterina; 46. Chiaiese Gennaro; 47. Capitano Annamaria; 48. De Luca Giustino; 49. De Rosa Ciro; 50. Salottolo Giuseppe; 51. Flagiello Salvatore; 52. Petretta Mario; 53. Maddalena Claudio; 54. Console Ulderico. Anch'essi iscritti al Fondo di previdenza Isveimer quali ex dipendenti, i cui rapporti di lavoro sono cessati tra il gennaio e l'ottobre 1997, chiedendo l'accoglimento delle medesime domande gia' proposte dagli altri ricorrenti (eccettuato il capo di domanda inerente la riliquidazione della pensione ex art. 14 regolamento), con vittoria di spese di lite. Con distinte memorie difensive depositate il 24 aprile 1998 si costituivano in giudizio la Isveimer S.p.a., in liquidazione, e i due liquidatori avv. Vittorio Donato Gesmundo e dott. Antonio Masala, confutando tutte le asserzioni contenute nei ricorsi, ed in particolare facendo presente che in data 3 aprile 1996 l'Assemblea straordinaria dell'Isveimer deliberava di porre in liquidazione la societa'; che quindi, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 124/1993, anche il Fondo previdenziale deve essere sciolto e deve essere liquidato; esso, infatti, e' privo di autonoma personalita' giuridica: e' iscritto separatamente tra i conti patrimoniali dell'Isveimer, ma il suo patrimonio non e' separato da quello di quest'ultima. Richiamavano poi il disposto dell'art. 4, d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996: "I fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni della societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non puo' comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorata di un importo non superiore al 25%". I resistenti affermavano dunque che il loro operato era stato conforme a quanto stabilito dalla predetta norma, e chiedevano il rigetto delle avverse domande, eccependo peraltro l'incompetenza del pretore in funzione di giudice del lavoro in ordine alla domanda relativa alla responsabilita' dei liquidatori. In data 3 luglio 1998 i ricorrenti e gli interventori proponevano istanza cautelare in corso di causa rappresentando che con nota dell'11 giugno 1998 l'Isveimer aveva comunicato la volonta' di procedere alla liquidazione del Fondo di previdenza testavano l'applicabilita' al caso di specie dell'art. 11 del d.lgs. n. 124/1993 e dell'art. 4 della legge n. 588/1996; chiedevano quindi al pretore di sospendere in via cautelare la procedura di liquidazione del Fondo di previdenza Isveimer. Stessa istanza cautelare in corso di causa, ma sulla base di una diversa impostazione giuridica, veniva proposta con diverso ricorso (e costituzione di nuovo procuratore, in sostituzione del precedente) depositato in data 16 dicembre 1998 da De Luzenberger Augusto e Carlomagno Maria Antonietta, i quali, pur ritenendo che l'art. 11 del d.lgs. possa trovare applicazione nei confronti del Fondo previdenziale in discorso, sostenevano che, ai sensi del comma 2 di tale norma, il Fondo medesimo avrebbe dovuto essere liquidato da un commissario straordinario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione di vigilanza di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo. Eccepivano inoltre l'incostituzionalita' dell'art. 4, legge n. 588/1996 per contrasto con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione. I resistenti controdeducevano con proprie memorie difensive. Il pretore, con ordinanza riservata del 5 febbraio 1999, respingeva l'istanza cautelare, ed in data 13 aprile 1999 pronunciava sentenza parziale, dichiarando l'incompetenza del pretore in funzione di giudice del lavoro in ordine alla domanda proposta dai ricorrenti inerente l'accertamento della responsabilita' dei liquidatori dell'Isveimer S.p.a., e la relativa condanna degli stessi al risarcimento del danno nei loro confronti, assegnando alle parti il termine di trenta giorni per la proposizione della domanda medesima innanzi al tribunale civile di Napoli, giudice competente; dichiarava inoltre la nullita' della domanda di cui al capo 3) del ricorso depositato in data 23 settembre 1997 da Salemme Edda, ved. Fratello piu' centottantasei, inerente la richiesta di declaratoria del diritto degli stessi all'adeguamento dei trattamenti pensionistici loro corrisposti dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1996, cosi' come disposto dall'art. 14 del regolamento del Fondo, con condanna dell'Isveimer al pagamento delle differenze economiche. Si riservava inoltre di sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 4, legge n. 588/1996 con separata ordinanza. Sulla rilevanza dell'art. 4 del d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996, al fine della decisione del presente giudizio. Il pretore adito e' chiamato a pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti tendente all'accertamento dell'incapienza della somma destinata nel bilancio agli obblighi gravanti sul Fondo di previdenza Isveimer, e di conseguenza alla declaratoria del diritto dei ricorrenti medesimi all'accantonamento al Fondo stesso, cosi' come disposto dall'art. 13 del Regolamento approvato in data 27 novembre 1995, della complessiva somma di lire centottanta miliardi, o della maggiore o minor somma da accettarsi mediante l'espletamento di una C.T.U., con condanna dell'Isveimer S.p.a., ad effettuare tale accantonamento (in ordine alle altre domande proposte dai ricorrenti, pretore si e' gia' pronunciato con sentenza parziale). L'art. 13 del regolamento del Fondo di previdenza Isveimer, la cui applicazione e' invocata dai ricorrenti, sancisce "l'obbligo dell'Isveimer S.p.a. di assicurare la congruita' del Fondo di riserva dei pensionati previsto dal Regolamento allegato sub 1), e di provvedere, con oneri a proprio carico, agli accantonamenti in rapporto anche agli obblighi relativi alle prestazioni di cui al presente regolamento, ai fini della riserva per la copertura delle quote A e B. A tale riguardo, lsveimer assicura comunque: un importo annuo, calcolato sulla consistenza del Fondo, in base ad un tasso di remunerazione non inferiore al tasso di attualizzazione degli impegni futuri adottato nel bilancio tecnico attuariale di cui in seguito; - un importo annuo integrativo dei contributi posti a proprio carico, parametrato alle retribuzioni annue correnti del personale in servizio, in base ad un'aliquota percentuale, da verifica annualmente in riferimento alle risultanze del bilancio tecnico attuariale annuale". L'art. 14 stabilisce inoltre: "... L'Isveimer S.p.a. provvede annualmente alla verifica degli accantonamenti necessari ed imputa in bilancio, in apposita voce, gli oneri per le prestazioni pensionistiche maturate... La detta verifica e' effettuata entro il mese di gennaio di ciascun anno e con riferimento ai dati del bilancio tecnico attuariale relativo al 31 dicembre precedente...". I ricorrenti hanno rilevato che per gli anni 1995 e 1996 non risultano essere stati "assicurati" al Fondo gli importi annui indicati dal citato art. 13, ne' risultano essere stati eseguiti gli accantonamenti ivi previsti. La resistenza Isveimer S.p.a. ha dedotto, per contro, che con deliberazione del 3 aprile 1996 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di porre in liquidazione la Societa'. Tale liquidazione costituisce una fase del processo di risanamento e ristrutturazione del gruppo Banco di Napoli, disciplinato dal d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996; l'art. 4 di tale legge dispone: "I Fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non puo' comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%". Secondo parte resistente la predetta norma, oltre che ribadire lo stato di liquidazione del Fondo di previdenza Isveimer, perche' rientra nella definizione legislativa di "fondo di previdenza aziendale di una societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione", ha avuto l'effetto di congelare le riserve matematiche costituite per il finanziamento delle prestazioni nell'importo risultante dal bilancio del 31 dicembre 1995, e destinarle alla liquidazione del Fondo, maggiorate di un importo non superiore al 25%. La norma, secondo la difesa della societa' resistente, ha quindi implicitamente abrogato l'art. 13 del regolamento, nella parte in cui enuncia l'obbligo dell'Isveimer S.p.a. di assicurare la congruita' della riserva dei pensionati, e di provvedere agli accantonamenti, e dunque nessun addebito puo' muoversi alla Societa' per non aver dato applicazione alla disposizione regolamentare retroattivamente sostituita dalla disciplina legale. Parte dei ricorrenti (Salemme piu' 186; Della Monica piu' 53), ha sostenuto con varie argomentazioni che l'art. 4, d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996, non sarebbe applicabile nel caso di specie. Non pare meritevole di alcun pregio la tesi sostenuta nei ricorsi depositati in data 23 settembre 1997 e 10 aprile 1998, secondo cui la norma in parola non dovrebbe interessare il Fondo di previdenza Isveimer perche' di esso non e' stata deliberata la liquidazione, e non sarebbe coinvolto dalla liquidazione che interessa l'Isveimer S.p.a. Tale tesi, in realta', sembra sia stata abbandonata dai predetti ricorrenti con i ricorsi depositati in data 3 luglio 1998, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti in via cautelare, nei quali si da atto che "con nota datata 11 giugno 1998 l'Isveimer ha comunicato la volonta' di procedere alla liquidazione del Fondo di previdenza". I ricorrenti Salemme piu' 186 e Della Monica piu' 53 hanno inoltre invocato a difesa della loro posizione di aventi diritto ad una prestazione a carico del Fondo, gli artt. 1872 e seguenti del codice civile, in materia di rendita vitalizia. Anche tale tesi non pare condivisibile, in quanto non tiene conto: 1) della natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo; 2) della particolare fonte normativa dalla quale sorge l'obbligo ad erogare la prestazione, che nel caso del Fondo previdenza e' un accordo collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti aziendali, dal quale scaturiscono obblighi a carico del datore di lavoro, e che non necessita di alcun consenso da parte dei singoli dipendenti; 3) della disciplina legislativa speciale alla quale sono assoggettati i fondi di previdenza, che in quanto tale deroga alla disciplina generale dettata dal codice civile. L'art. 14 del regolamento del Fondo di previdenza Isveimer approvato con accordo del 27 novembre 1995, dispone al primo comma che "Il Fondo e' amministrativo dall'Isveimer ed e' iscritto separatamente fra i conti patrimoniali dello stesso". Questa norma esclude quindi che il Fondo in parola abbia una personalita' giuridica propria, o anche soltanto una distinta soggettivita' giuridica rispetto alla Isveimer S.p.a.; non puo' dunque fondatamente sostenersi che la liquidazione di quest'ultima possa non implicare come logica conseguenza la liquidazione del Fondo previdenziale. E' questo il motivo per cui l'art. 4, legge n. 588/1996 "da' per scontato" che il fondo previdenziale sia liquidato quando sia posta in liquidazione la Societa' nell'ambito della quale e' costituito. Deve inoltre richiamarsi in argomento una recente pronuncia del pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro che con la sentenza n. 149/1998, tra Sinfub e Sindircredito contro Isveimer S.p.a., ha cosi' statuito: "Non vi e' dubbio che l'amministrazione del fondo sia attribuita in via esclusiva all'Isveimer, che vi provvede attraverso i propri organi di gestione ordinaria (esecutivo e consiglio di amministrazione). La ratio di una simile disposizione si collega certamente alla responsabilita' diretta ed esclusiva, facente carico all'Istituto, nell'assicurare il trattamento pensionistico ai dipendenti e nel garantire, con oneri a proprio carico, il corretto equilibrio della gestione. ... La liquidazione dei fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di NapoIi, fra cui e' prevista espressamente dall'art. 4 del d.-l. n. 497/1996, convertito nella legge n. 588/1996. Tale disposizione si limita a stabilire che la liquidazione avviene secondo piani approvati dalla Banca d'Italia, che l'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi e che la liquidazione non puo' comportare una spesa superiore ad un certo limite. Nulla dice la norma in ordine alla procedura da seguire nella liquidazione, ne' circa gli organi chiamati ad occuparsene. ... In mancanza di una espressa disciplina legale appare corretto, sia sul piano giuridico che su quello logico, ritenere che la procedura di liquidazione debba continuare ad essere regolata dagli stessi criteri che sono stati contrattualmente fissati dalle parti per la gestione ordinaria del Fondo. Ovverosia che l'attivita' di liquidazione competa agli organi che rappresentano l'Istituto (attualmente i liquidatori)". Se dunque la liquidazione dell'Isveimer S.p.a. ha implicato come logica e giuridica conseguenza la liquidazione del Fondo di previdenza Isveimer non puo' non trovare applicazione l'art. 4 della legge n. 588/1996, che fa espresso riferimento, come si e' detto, ai Fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996. In relazione a quanto si e' finora esposto, si ritiene di poter condividere, nei termini che saranno precisati, l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4 del d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996, sollevata dalla difesa dei ricorrenti De Luzemberger Augusto e Carlomagno Maria Antonietta. La norma in parola inserita nell'ambito dei provvedimenti predisposti per il risanamento delle Societa' del gruppo Banco di Napoli, stabilisce: "I Fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non puo' comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%". Nonostante la norma usi il plurale nel riferirsi ai "fondi di previdenza" delle Societa' in liquidazione del gruppo Banco di Napoli, l'espressione di fatto si riferisce unicamente al Fondo di previdenza Isveimer; non risulta, infatti, l'esistenza di altri fondi previdenziali di societa' "in liquidazione" del predetto gruppo. Va inoltre evidenziato che la norma e' intervenuta quando la attivita' di liquidazione deIl'Isveimer era gia' iniziata (la delibera dell'Assemblea straordinaria della Societa' che ne disponeva la liquidazione era infatti del 3 aprile 1996, mentre la legge in discorso e' del novembre dello stesso anno); tale circostanza induce dunque a ritenere che la norma sia stata emanata ad hoc proprio perche' si era gia' avuta conoscenza della gravita' del disavanzo del Fondo pensioni. Una norma di legge siffatta puo' dunque definirsi una vera e propria "legge provvedimento", emanata dal Parlamento al fine di disciplinare una fattispecie concreta ben individuata. Questo tipo di normazione, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri 2/1997 e 63/1995, deve essere sottoposto ad uno scrutinio rigoroso di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio. In altre decisioni, inerenti le cosi' dette leggi interpretative, la Corte costituzionale ha avuto lo spunto per sottolineare che "la sovrana volonta' del legislatore" nell'emanare le leggi incontra una serie di limiti tra i quali "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto" (cosi' Corte costituzionale 311/1995, e le varie sentenze ivi richiamate). Altre sentenze della Corte hanno dichiarato incostituzionali le norme di legge incidenti su trattamenti pensionistici gia' acquisiti, che non fossero supportati da forti motivi di ragionevolezza, o addirittura creassero disparita' di trattamento (Corte costituzionale 211/1997). Sotto tali aspetti deve rilevarsi che, mentre gli artt. 1 e 3 della legge n. 588/1996 assicurano l'integrale soddisfacimento di tutte le posizioni creditorie esistenti nei confronti dell'Isveimer in quanto e' stato previsto un apposito impegno del Banco di Napoli di erogare tutte le somme occorrenti per onorare i crediti alle relative scadenze (somme ottenute attraverso finanziamenti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia); solo per i crediti previdenziali dei pensionati Isveimer e' previsto, dall'art. 4, un limite massimo di erogazione, pari alle "riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%". Va inoltre rilevato che il riferimento ai bilanci tecnici attuariali utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, e' di per se' irragionevole, in quanto basato su atti non attendibili, in quanto non potevano tener conto dei mutamenti e degli oneri economici derivanti dalla cessazione dell'attivita' e dall'anticipato pensionamento di tutti i dipendenti. Oltre alla violazione del principio di ragionevolezza, va comunque rimarcato che la norma in discorso, nel violare la par condicio creditorum, ha assegnato un trattamento deteriore proprio ai crediti previdenziali, che invece nel nostro ordinamento sono considerati crediti privilegiati (art. 2751-bis, n. 1 del Codice civile), in ossequio ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost.. Per tutti i motivi esposti si ritiene possibile un contrasto dell'art. 4, legge d.-l. n. 497/1996, convertito in legge n. 588/1996, con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione, e si reputa necessaria al riguardo una pronuncia chiarificatrice della Corte costituzionale alla quale devono pertanto inviarsi gli atti del presente giudizio.