IL GIUDICE DI PACE 
 
    Il giudice di Pace dott.ssa Quaroni Cristiana,  nel  procedimento
penale a carico di: Abuoelenein Hossan nato a Elgharbia  (Egitto)  il
1°  gennaio  1971,  in  contumacia,  assistito  e  difeso   d'Ufficio
dall'avv. Marta Miante del Foro di Vigevano, imputato  del  reato  di
cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perche' faceva ingresso  e  si
tratteneva  nel  territorio   dello   Stato   in   violazione   delle
disposizioni  di  legge  del  citato  decreto  legislativo   inerenti
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. 
    Accertato in Vigevano il 19 agosto 2009. 
    All'udienza   del   30   novembre   2009   ha   pronunciato    la
seguente ordinanza. 
    Premesso che: 
        in data 20 agosto 2009 l'Ufficiale  di  P.G.  della  Stazione
Carabinieri di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica  presso
il  Tribunale  di  Vigevano,   richiesta   di   autorizzazione   alla
presentazione immediata - ai sensi dell'art.  20-ter  del  d.lgs.  n.
274/2000 e successive modifiche -  dell'imputato  sopra  indicato  in
relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998  perche'  si  tratteneva
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni  inerenti
l'ingresso ed il  soggiorno  degli  stranieri  nel  territorio  dello
Stato; 
        con provvedimento in data 15 settembre 2009 la Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di  Vigevano  autorizzava  la  Polizia
Giudiziaria alla presentazione immediata  dell'imputato,  come  sopra
identificato, avanti il giudice di pace per  l'udienza  odierna  alla
quale,  l'imputato  stesso  non   comparivano,   venendo,   pertanto,
dichiarato contumace; 
        che  il  giudicante  riteneva  di  sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs.  n.  286/1998
come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009,  n.
94, in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 10, 25 comma 2 e 27  comma
1 della Costituzione. 
 
                            O s s e r v a 
 
    a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di  criminalizzare
l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano. 
    La  irragionevolezza  della  nuova   fattispecie   criminosa   e'
evidenziata dalla  insussistenza  di  un  benche'  minimo  fondamento
giustificativo, in quanto la sua sfera  applicativa  e'  destinata  a
sovrapporsi  integralmente  a  quella  dell'espulsione  quale  misura
amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di
reato e' costituito dall'allontanamento  dello  straniero  irregolare
dal territorio dello  Stato.  E  cio'  si  desume  chiaramente  dalle
previsioni accessorie alla fattispecie,  aventi  ad  oggetto  proprio
l'espulsione dello straniero: tale misura e'  infatti  prevista  come
sanzione  sostitutiva  irrogabile  dal  Giudice  di  Pace  ai   sensi
dell'art.  16  d.lgs.  n.  286/1998,  appositamente  modificato   per
comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato
di cui  all'art.  10-bis.  Inoltre,  la  effettiva  espulsione  dello
straniero  in   via   amministrativa   costituisce   causa   di   non
procedibilita'  dell'azione  penale,  il  che   rende   ulteriormente
evidente quale sia l'interesse primario perseguito  dal  legislatore.
Pertanto la chiara finalita' della nuova fattispecie  incriminatrice,
strumentale  all'allontanamento  dello   straniero   irregolare   dal
territorio italiano, ne  sottolinea  l'assoluta  inutilita',  essendo
l'ambito di applicazione della nuova figura  di  reato  perfettamente
coincidente  con  quello  della  preesistente  misura  amministrativa
dell'espulsione, sia sotto il profilo di  soggetti  destinatari,  sia
sotto il profilo della ratio giustificativa. 
    La irragionevolezza della nuova  figura  di  reato  emerge  anche
sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi,
non solo della pena dell'ammenda da euro 5.000  ad  euro  10.000,  ma
anche del divieto di applicazione del  beneficio  condizionale  della
sospensione condizionale della pena  e  della  facolta'  concessa  al
Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione piu' grave,
quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore
a cinque anni (unico caso di  misura  sostitutiva  piu'  grave  della
sanzione principale  sostituita).  Che  la  sanzione  sostitutiva  in
questione diventi la pena generalmente adottata dal  G.d.P.,  laddove
non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma  1,  e'  del
tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia  deterrente
dell'ammenda prevista.  Non  sara'  certo  il  rischio  di  una  mera
sanzione, se pur elevata  (da  euro  5.000  ad  euro  10.000)  e  non
oblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono  spinti  ad
emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero
clandestino, prevedibilmente, non avra'  mai  in  concreto,  i  mezzi
economici per pagare la somma a cui sara' condannato dal giudice, con
evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva. 
    b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie
e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. 
    La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le
due fattispecie  criminose  -  entrambe  tese  a  colpire  la  stessa
situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino
- e' stata evidenziata in quanto l'art. 14  comma  5-ter  del  citato
decreto subordina la punibilita' della permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato in violazione  dell'ordine  del  Questore,  al
fatto che cio' avvenga «senza giustificato motivo». 
    La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna  scriminante
con la conseguenza che il  contravventore  dell'art.  10-bis  risulta
posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui  all'art.
14 comma 5-ter che  e'  piu'  grave  ed  assorbe  la  contravvenzione
predetta. 
    c) Violazione degli artt. 3 e 25,  comma  2  della  Costituzione,
sotto il profilo  della  configurazione  di  una  fattispecie  penale
discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni  personali
e sociali, anziche'  su  fatti  e  comportamenti  riconducibili  alla
volonta' del soggetto attivo. 
    In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di  reato  solo
apparentemente  sanziona  la  condotta  (l'azione   di   ingresso   e
l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta'  e'  diretta  a
colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita  dal
mancato possesso  di  un  titolo  abilitativo  all'ingresso  ed  alla
successiva permanenza nel territorio dello stato) che e' altresi' una
condizione sociale, propria di una categoria di persone. 
    Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli  stranieri  che
soggiornano  illegalmente  nel  territorio  dello  stato,  la   nuova
disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti  l'esistenza
di una condizione di  pericolosita'  sociale  che,  per  giustificare
l'affermazione di una responsabilita'  penale,  deve  invece,  essere
accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. 
    Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso  che
la condizione di mera irregolarita' dello straniero  sia  sintomatica
di   una   pericolosita'   sociale   dello   stesso:   pertanto,   la
criminalizzazione  di   tale   condizione   stabilita   dalla   nuova
disposizione,  si  rivela,  anche  sotto  questo  aspetto,  priva  di
fondamento giustificativo. 
    d) Violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione. 
    Invero,  in  conseguenza  della  previsione   di   due   distinti
procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso  fine,  si
finisce per  influire  negativamente  sulla  durata  ragionevole  del
processo penale e cio' a prescindere  da  ogni  altra  considerazione
relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura
che di fatto duplica quella gia' esistente. 
    e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto  con  l'art.  2
della Costituzione che riconosce e garantisce i  diritti  inviolabili
dell'uomo e che richiede l'adempimento  dei  doveri  di  solidarieta'
politica, economica e sociale. 
    In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la  questione
di costituzionalita' come sopra enunciata, appare  a  questo  Giudice
rilevante  e  comunque,  non  manifestamente  infondata.  Inoltre  la
rilevanza  nel   processo   in   oggetto,   deriva   dalla   semplice
considerazione che in caso di declaratoria  di  illegittimita'  della
norma denunciata, l'imputato  finirebbe  per  non  avere  conseguenza
alcuna sotto il profilo penale.