Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
(c.f. 80188230587), rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato (cod. fisc.:  80224030587;  indirizzo  posta  elettronica
certificata:   ags   m2@mailcert.avvocaturastato.it;   telefax:    n.
0696514000), domiciliataria; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale, nelle  parti  intra  precisate,  della
legge  regionale  n.  19  dell'11  ottobre  2012  -   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in B.U.R. 17 ottobre 2012,  n.  42,
recante «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti». 
    La predetta legge viene impugnata in  conformita'  alla  delibera
del Consiglio dei ministri adottata nella riunione  dell'11  dicembre
2012: delibera  che  verra'  depositata  in  estratto  unitamente  al
presente ricorso. 
    La legge qui impugnata  reca  «Norme  in  materia  di  energia  e
distribuzione dei carburanti». 
    In particolare - ai fini che qui rilevano - essa: 
        1) all'art. 5 - rubricato: «Piano energetico regionale,  atto
di programmazione regionale per  le  fonti  rinnovabili  e  programmi
regionali operativi» - prevede al  comma  9  che  «Nel  caso  in  cui
contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui  al
comma 8, l'APR e' sottoposto alle procedure relative alla VAS»; 
        2) all'art. 12 - rubricato:  «Autorizzazioni»  -  prevede  al
comma 8: «8. Interventi per modiche  non  sostanziali  come  definiti
dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi
anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto
l'autorizzazione unica  di  cui  al  presente  art.,  possono  essere
realizzati con il ricorso  alla  procedura  abilitativa  semplificata
(PAS) di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 28/2011»; 
        3) all'art. 13 - rubricato:  «contenuti  dell'istanza»  -  ai
comma 2, 3, 4 e 5 prevede: 
          «2.  L'istanza  deve  contenere  l'elenco   di   tutte   le
interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con
grado di approfondimento analogo a quello richiesto per  il  progetto
definitivo dei lavori pubblici;  nei  casi  in  cui  l'autorizzazione
unica comporti l'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio,
il progetto e' corredato del relativo piano  particellare  contenente
anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle
aree interessate. Il proponente e' tenuto alla presentazione di tutta
la documentazione prevista nell'istanza con modalita' cartacea in tre
copie e con  modalita'  informatica  per  le  eventuali  altre  copie
necessarie. 
    3. Nei  casi  in  cui  l'intervento  debba  essere  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale ovvero alla  relativa  verifica  di
assoggettabilita',  l'istanza  puo'  essere  corredata  del  progetto
composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo  a
quello richiesto per il progetto  preliminare  dei  lavori  pubblici.
Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai  fini  della
convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e' integrata  dal
progetto di cui al comma 2, redatto  in  conformita'  alle  eventuali
prescrizioni del provvedimento stesso. 
    4.  4.  L'istanza  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   unica
relativa agli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e) ed
f), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti: 
        a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo
dell'opera pubblica, comprensivo di: 
          1) opere per la connessione alla rete; 
          2) altre infrastrutture indispensabili alla  costruzione  e
all'esercizio dell'impianto; 
          3) elaborati grafici  e  normativa  di  variante  al  PRGC,
qualora necessaria; 
        b) qualora previsto  dalle  norme  di  settore,  progetto  di
dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero,
per  gli   impianti   idroelettrici,   progetto   delle   misure   di
reinserimento e recupero ambientale; 
        c) relazione tecnica, inclusa nel  progetto  definitivo,  che
indica, in particolare: 
          1) i dati generali del proponente; 
          2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA,  ovvero,
nel caso di autoproduttore,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi  dell'art.
2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; 
          3)  la  descrizione  delle  caratteristiche   tecniche   ed
energetiche  dell'impianto  e  della  fonte  utilizzata,  il  calcolo
dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested),  con  l'analisi
della   producibilita'   attesa,   ovvero    delle    modalita'    di
approvvigionamento e, per le biomasse,  anche  la  provenienza  della
risorsa  utilizzata  privilegiando   la   filiera   corta   atta   al
contenimento della produzione  di  cot  derivante  dal  trasporto  su
gomma; e', altresi', vietata la realizzazione di impianti  alimentati
da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da  colture
pregiate; per gli impianti eolici descrizione  delle  caratteristiche
anemometriche del sito, delle modalita' e della durata  dei  rilievi,
che non puo' essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore
equivalenti annue di funzionamento; 
          4) la descrizione dell'intervento, delle fasi,  dei  tempi,
delle modalita' di esecuzione dei complessivi  lavori  previsti,  dei
costi complessivi degli interventi, del piano  di  dismissione  degli
impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso  di
impianti idroelettrici, delle  misure  di  reinserimento  e  recupero
ambientale proposte; 
          5) la stima dei costi di  dismissione  dell'impianto  e  di
ripristino dello stato  dei  luoghi  ovvero,  nel  caso  di  impianti
idroelettrici, delle misure di reinserimento  e  recupero  ambientale
proposte; 
          6)   l'analisi   delle    possibili    ricadute    sociali,
occupazionali ed economiche dell'intervento a  livello  locale  anche
finalizzata alla formazione e  alla  riconversione  della  manodopera
locale; 
        d) i contratti preliminari o gli atti  definitivi  attestanti
la titolarita' delle aree ai sensi del comma  6,  ovvero  indicazione
degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al  comma
8; 
        e) qualora la pubblica utilita'  derivi  da  disposizione  di
legge, o nei casi di cui  all'art.  12,  comma  4,  la  richiesta  di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa
apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio,  con  contestuale
richiesta  di  dichiarazione  di  inamovibilita'  di   cui   all'art.
52-quater, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, corredata della documentazione riportante  l'estensione,  i
confini e  i  dati  catastali  delle  aree  interessate  e  il  piano
particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
        f) per  gli  impianti  per  i  quali  non  e'  necessaria  la
titolarita' dell'area ai sensi del comma 6,  ove  non  sussista  tale
titolarita', la richiesta di dichiarazione di pubblica  utilita'  dei
lavori e  delle  opere  e  di  apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione,
i confini e i dati  catastali  delle  aree  interessate  e  il  piano
particellare; tale documentazione aggiornata a  cura  del  proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
        g)  per  gli  impianti  idroelettrici,  la   concessione   di
derivazione d'acqua per uso  idroelettrico  qualora  sia  stata  gia'
acquisita ai sensi della  previgente  normativa  di  settore,  ovvero
dichiarazione di assenso di cui all'art. 20; 
        h) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),
il preventivo per la  connessione  redatto  dal  gestore  della  rete
elettrica  nazionale  o  della  rete  di  distribuzione  secondo   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6  e  19  dell'allegato   alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 23
luglio  2008  -  ARG/elt  99/08  (Testo  integrato  delle  condizioni
tecniche ed economiche per la connessione alle  reti  elettriche  con
obbligo di connessione di  terzi  degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive - TICA),
e successive disposizioni in materia,  esplicitamente  accettato  dal
proponente; al preventivo sono allegati gli  elaborati  necessari  al
rilascio  dell'autorizzazione  degli  impianti   di   rete   per   la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche'  gli
elaborati  relativi  agli  eventuali  impianti  di  utenza   per   la
connessione,  predisposti  dal  proponente;   entrambi   i   predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione; 
        i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante  la
destinazione e la normativa urbanistica delle  aree  interessate  dal
progetto; 
        j)  la  relazione  paesaggistica  di  cui  al   decreto   del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   12   dicembre    2005
(Individuazione della documentazione necessaria alla  verifica  della
compatibilita' paesaggistica  degli  interventi  proposti,  ai  sensi
dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali  del  paesaggio
di  cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42),   ove
prescritta; 
        k) la documentazione  prevista  dal  decreto  legislativo  16
gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in
materia   ambientale),   ove   prescritta,   per   la   verifica   di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero  per
la valutazione di impatto ambientale e la valutazione  di  incidenza,
relativa al progetto definitivo; 
        l) la ricevuta di pagamento degli  oneri  istruttori  di  cui
all'art. 15, comma 10, se previsti; 
        m) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),
l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori,  di  una
cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e
delle  opere  di  rimessa  in   pristino,   da   versare   a   favore
dell'amministrazione comunale, che esegue  le  opere  di  rimessa  in
pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in  luogo
del soggetto inadempiente; 
        n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda
una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e
le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di  impatto
ambientale, la relazione del gestore di  rete  da  cui  risultino  le
valutazioni da questo effettuate a  seguito  della  presentazione  di
piu' richieste di connessione riferite a una medesima area,  tali  da
rendere necessaria la  realizzazione  di  una  stazione  di  raccolta
potenzialmente asservibile  a  piu'  impianti;  tale  relazione  deve
essere corredata dei dati e delle  informazioni  utilizzati,  da  cui
devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e  le
motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine
di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto  ambientale
delle infrastrutture di rete; 
        o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a
tutela ai sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della  comunicazione  di
cui  all'art.  14,  comma  2,  alle  competenti  Soprintendenze   per
verificare  la  sussistenza  di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di
procedure di accertamento della sussistenza di beni  archeologici  in
itinere alla data di  presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione
unica; 
        p) la specifica documentazione eventualmente richiesta  dalle
normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso  comunque
denominati che confluiscono  nel  procedimento  unico  e  di  cui  e'
fornito un elenco indicativo nell'allegato A. 
    5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione  unica  relativa
alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'art. 12, comma  1,
lettere b), c) e d), e' corredata, a pena  di  improcedibilita',  dei
seguenti documenti: 
        a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo
dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi  di
variante al PRGC, qualora necessaria; 
        b) relazione tecnica, inclusa nel  progetto  definitivo,  che
indica in particolare: 
          1) i dati generali del proponente  con  gli  estremi  della
partita IVA; 
          2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura; 
          3) la descrizione dell'intervento, delle fasi,  dei  tempi,
dei costi complessivi degli interventi, delle modalita' di esecuzione
dei complessivi lavori previsti; 
          4)   l'analisi   delle    possibili    ricadute    sociali,
occupazionali ed economiche dell'intervento a  livello  locale  anche
finalizzata alla formazione e  alla  riconversione  della  manodopera
locale; 
        c) qualora la pubblica utilita'  derivi  da  disposizione  di
legge  o  nei  casi  di  cui  all'art.  12,  comma  4,  richiesta  di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa
apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  con  contestuale
richiesta  di  dichiarazione  di  inamovibilita'  di   cui   all'art.
52-quater, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001 nei casi di linee  elettriche;  in  tal  caso  l'istanza  e'
corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i
dati catastali delle aree interessate e il piano  particellare;  tale
documentazione e' aggiornata  a  cura  del  proponente  nel  caso  il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
        d) dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  attestante  la
destinazione e la normativa urbanistica delle  aree  interessate  dal
progetto; 
        e) relazione paesaggistica di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta; 
        f)  ove  prescritta,  documentazione  prevista  dal   decreto
legislativo n. 4/2008, per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla
valutazione di impatto  ambientale,  ovvero  per  la  valutazione  di
impatto  ambientale  e  la  valutazione  di  incidenza,  relativa  al
progetto definitivo; 
        g) ricevuta  di  pagamento  degli  oneri  istruttori  di  cui
all'art. 15, comma 10, se previsti; 
        h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a
tutela ai sensi del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  copia  della
comunicazione  di  cui  all'art.  14,  comma   2,   alle   competenti
Soprintendenze per  verificare  la  sussistenza  di  procedimenti  di
tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di  beni
archeologici in itinere alla data di  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione unica; 
        i) specifica  documentazione  eventualmente  richiesta  dalle
normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso  comunque
denominati che confluiscono  nel  procedimento  unico  e  di  cui  e'
fornito un elenco indicativo nell'allegato A; 
        j) nel caso del progetto di elettrodotto di  carattere  sovra
regionale,   copia   dell'istanza   di   autorizzazione,   presentata
all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la  realizzazione
della  parte  dell'infrastruttura  prevista  fuori   dal   territorio
regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta; 
        k) nel caso del progetto di elettrodotto di  carattere  sovra
regionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione,
rilasciata dai rispettivi  competenti  enti  gestori  delle  reti  di
trasmissione  nazionale  interessati,   attentante   l'ammissibilita'
tecnica e costruttiva del progetto  in  relazione  agli  obblighi  di
sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle reti  e  dei  rispettivi
sistemi elettrici nazionali»; 
    4) all'art. 13 - rubricato: «contenuti dell'istanza» - prevede al
comma 6: 
        6. L'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.  12,  comma  1,
lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli  impianti,  di
cui all'art. 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui  all'art.
18, commi 2 e 3, nonche' quella di cui all'art. 12, comma 1,  lettere
e) e f), e' rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri  di
essere in possesso di idonei requisiti soggettivi,  nonche'  di  atti
definitivi attestanti la  titolarita'  delle  aree.  Si'  considerano
soggetti dotati di idonei requisiti  soggettivi  le  imprese  ovvero,
limitatamente   ai   soli   impianti   e   con   l'esclusione   delle
infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'art. 2,  comma
2, del decreto legislativo n. 79/1999. 
    Sono atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree  quelli
che legittimano l'ottenimento del  permesso  di  costruire  ai  sensi
della vigente normativa edilizia regionale. 
    5) all'art. 14 - rubricato: «procedimento» - prevede: 
        1. Partecipano alla conferenza di  servizi  per  il  rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente art. tutte le  amministrazioni
pubbliche competenti al  rilascio  degli  atti  di  assenso  relativi
all'istanza, ai sensi  dell'art.  13,  comma  1.  Le  amministrazioni
partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti
ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro  attribuiti
e agli eventuali relativi subprocedimenti. 
        2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'art.  12,  comma  1,
lettera a), non ricada in zona  sottoposta  a  tutela  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 42/2004,  contestualmente  alla  presentazione
dell'istanza,  il  proponente   effettua   una   comunicazione   alle
competenti  Soprintendenze   per   verificare   la   sussistenza   di
procedimenti di tutela ovvero  di  procedure  di  accertamento  della
sussistenza  di  beni  archeologici   in   itinere   alla   data   di
presentazione dell'istanza di autorizzazione  unica.  Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, ai  sensi  del  paragrafo
13.3 dell'allegato al decreto  ministeriale  10  settembre  2010,  le
Soprintendenze   informano   l'amministrazione    procedente    circa
l'eventuale esito positivo di detta verifica al  fine  di  consentire
alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza  di  servizi
le Soprintendenze stesse. 
        3. Sono invitati alla conferenza di servizi,  ai  fini  della
salvaguardia e tutela degli interessi pubblici  gestiti,  e  comunque
senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione
di opere e servizi  pubblici  e  di  interesse  pubblico,  nonche'  i
soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse  pubblico  aventi
interferenze con i progetti. 
        4. Nelle  conferenze  di  servizi  relative  ai  procedimenti
unificati non di competenza  regionale  in  materia  di  energia,  la
Regione  rappresentata  dal  direttore  della   struttura   regionale
competente  in  materia  o  suo  delegato,  che  cura,  altresi',  la
convocazione della conferenza interna di cui all'art. 21 della  legge
regionale n. 7/2000 per la formazione del parere regionale unico. 
        5. Per i procedimenti unificati di  competenza  regionale  in
materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione
della conferenza interna dei servizi di cui all'art. 21  della  legge
regionale n. 7/2000 sono  direttamente  convocate  in  conferenza  di
servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti  individuati
con l'indizione della conferenza di servizi  di  cui  all'art.  22  e
seguenti  della  stessa  legge  regionale  n.  7/2000.  In  sede   di
conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale  unico  e
responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di
competenza  regionale  tenendo  conto  delle   posizioni   prevalenti
espresse. 
        6. In luogo della diretta partecipazione alla  conferenza  di
servizi  i   soggetti   pubblici   regolarmente   convocati   possono
manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli
senza prescrizioni, a pena di inammissibilita'; in tali casi gli atti
di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente,  anche
anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di
convocazione della conferenza. 
        7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'art. 12,
comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di  cui  all'art.  12,
comma 1, lettere a) ed e), nei  casi  in  cui  siano  previste  linee
elettriche di collegamento fra  rete  elettrica  di  distribuzione  e
impianti  entro  o  fuori  dalla  loro  area  di   pertinenza,   sono
rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35
chilovolt e comunque fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  16,
comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti
il rispetto dei limiti di esposizione, dei  valori  di  attenzione  e
degli   obiettivi    di    qualita',    relativi    alle    emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.  36  (Legge
quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a   campi   elettrici,
magnetici ed elettromagnetici). 
        8. Il procedimento  relativo  all'istanza  di  autorizzazione
unica per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1,  lettera  a),  si
svolge secondo quanto  previsto  al  paragrafo  14  dell'allegato  al
decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all'art. 12, comma 4,
del decreto  legislativo  n.  387/2003,  compatibilmente  con  quanto
previsto dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
        9. Per gli impianti e le infrastrutture  energetiche  lineari
di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilita'  consegua
da disposizioni di legge o sia  dichiarata  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 4, ovvero ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei casi in  cui  non
vi sia  conformita'  fra  il  progetto  e  lo  strumento  urbanistico
comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante
del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere
favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte  salve  le  vigenti
norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio  e  beni
culturali,  l'autorizzazione  unica   costituisce   approvazione   di
variante  allo  strumento  urbanistico  stesso  senza  necessita'  di
esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la
valutazione ambientale strategica. 
        10. Nei casi  di  cui  al  comma  9  il  progetto  definitivo
dell'opera soggetta all'autorizzazione unica  e'  integrato  con  gli
elaborati grafici e normativa di variante  urbanistica.  La  variante
comporta apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  al  di
fuori dei casi in cui e' necessaria  la  titolarita'  delle  aree  ai
sensi dell'art. 13. 
        11.  La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  assunta   su
proposta dell'Assessore competente in materia di energia di  concerto
con gli altri  Assessori  eventualmente  interessati,  previo  parere
vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con  il
Consiglio delle  autonomie  locali,  puo'  individuare  la  rilevanza
strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di  competenza
autorizzatoria  regionale   o   riconoscere   l'interesse   regionale
complessivo alla loro realizzazione. In  tali  casi  l'autorizzazione
unica   comprende   la   dichiarazione    di    pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza delle  opere,  l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio  sulle  relative  aree,  nonche',  per  gli
elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'.  Fatte  in
ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela  dell'ambiente,
della salute e  della  pubblica  incolumita',  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico,  l'autorizzazione  stessa  costituisce,
ove occorra, approvazione  di  variante  agli  strumenti  urbanistici
vigenti  o  adottati,  senza  necessita'  di  esperire  la   relativa
ordinaria procedura di adozione o quella di cui al  comma  9;  a  tal
fine il progetto definitivo delle opere e' integrato con  i  relativi
elaborati  grafici  e  normativi  di  variante  urbanistica.  Per  la
verifica della conformita'  urbanistica  e'  richiesto,  anche  fuori
dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel
cui territorio ricadono le relative opere. 
        12. Per gli impianti di cui all'art. 12, comma l, lettera a),
in sede di conferenza di  servizi  per  il  rilascio  della  relativa
autorizzazione  unica  sono  determinate  le  eventuali   misure   di
compensazione a favore dei Comuni  nei  quali  sono  localizzati  gli
impianti stessi in conformita' e nei limiti  di  quanto  previsto  ai
paragrafi 14.15 e  16.5  dell'allegato  al  decreto  ministeriale  10
settembre  2010,  nonche'  all'allegato  2   del   medesimo   decreto
ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono  assunte  su
proposta dei  Comuni  interessati,  sentiti  i  soggetti  richiedenti
l'autorizzazione unica. 
        13.   Nei   casi   in   cui   il   progetto   sia    soggetto
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  la  stessa  e'
acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'art.  12,
comma 2. Si applica l'art. 22 ter, comma 5, della legge regionale  n.
7/2000. 
    6)  all'art.  16  -  rubricato  «interventi   non   soggetti   ad
autorizzazione» - prevede al comma 2 lett. a): 
        2. Sono realizzabili  previa  comunicazione  dell'inizio  dei
lavori i seguenti interventi: 
          a) gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  o
termica da fonti rinnovabili su edifici o aree  di  pertinenza  degli
stessi all'interno delle zone destinate  ad  attivita'  produttive  o
commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale  dell'11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 
    6) all'art. 17 - rubricato «accordi tra Regione e  proponente»  -
prevede: 
        1.  Per   assicurare   la   sostenibilita'   socio-economica,
territoriale e ambientale dei progetti di impianti  e  infrastrutture
energetiche di cui all'art. 12 di competenza autorizzativa regionale,
fatto salvo quanto  stabilito  all'art.  12,  comma  6,  del  decreto
legislativo  n.  387/2003,  nonche'  dei   progetti   di   competenza
autorizzativa  statale  soggetti  all'intesa  di  cui  all'art.   11,
l'Assessore regionale competente in materia di energia puo'  proporre
alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo  con  i
proponenti. 
    In tal caso l'espressione  dell'intesa  di  cui  all'art.  11  e'
subordinata  alla   stipula   dell'accordo.   L'accordo   stesso   e'
sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato. 
    2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o piu' delle  seguenti
condizioni: 
        a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini
di vantaggi economici, occupazionali e  di  sviluppo  per  le  utente
produttive o civili del territorio regionale; 
        b)  adeguate  misure  di  compensazione  e  di   riequilibrio
ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'art. 1, commi 4 e
5,  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti  in  materia  di  energia),  fermo  restando  il
contributo compensativo di cui all'art. 1,  comma  36,  della  stessa
legge n. 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica
da  fonti  tradizionali  di  potenza  termica  non  inferiore  a  300
megawatt; 
        c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche
proposti  da  parte  di  soggetti  concessionari,  realizzazione   di
contestuali  interventi  di   miglioramento   in   tema   ambientale,
paesaggistico  e  di  emissioni  elettromagnetiche,  con   opere   di
nazionalizzazione di linee elettriche esistenti  che  prevedano,  ove
possibile, interventi di demolizione e interramento  di  linee  aeree
esistenti in ragione, di norma, di due unita' di misura  lineari  per
ogni  unita'  di  misura  lineare  di  nuova  linea   prevista,   con
definizione dei  tempi  e  delle  fasi  di  attuazione  dei  relativi
interventi; 
        d)  ripristino  dello  stato  originario   dei   luoghi   con
individuazione  delle  relative  garanzie  finanziarie  in  caso   di
cessazione o dismissione delle attivita' energetiche. 
    7) all'art. 18 - «rubricato infrastrutture energetiche lineari» -
al  comma  2  prevede  «L'autorizzazione  unica,  rilasciata  con  le
modalita'  di  cui  all'art.   12,   relativa   alle   infrastrutture
energetiche lineari,  qualora  realizzate  da  soggetti  titolari  di
obblighi  di  servizio  pubblico  in  relazione  alle  attivita'   di
trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme,
comporta la dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza  delle   opere   e,   per   gli   elettrodotti,   l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita', nonche',  anche  qualora  sia  stata
approvata  la  variante  urbanistica  ai  sensi  di  quanto  disposto
all'art.  14,  comma  9,  l'apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio». 
    4 prevede: 
        8)  all'art.  18  -  rubricato  «infrastrutture   energetiche
lineari» - al comma 4 prevede: «4. Relativamente agli elettrodotti di
cui al comma 3», - vale a dire agli elettrodotti di  carattere  sovra
regionale,  limitatamente  alle  linee  elettriche   transfrontaliere
realizzate da soggetti in possesso dei requisiti  previsti  ai  sensi
del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalita' e criteri per  il
rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di  accesso  dei
terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con  i  sistemi
elettrici di altri. Stati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 novembre  2005,  n.  256,  «che  connettono
nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt,  appartenenti  a
sistemi  elettrici  nazionali  diversi»  -  ai  fini   del   rilascio
dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione
che  una  quota  significativa  del  totale  dell'energia   elettrica
disponibile importata venga destinata all'uso  e  al  soddisfacimento
dei fabbisogni  energetici  di  attivita'  del  sistema  economico  e
produttivo  aventi  sedi  o  impianti  localizzati  e  operanti   nel
territorio regionale. 
    9) all'art. 34 - rubricato «definizioni» - al comma 1, lettere f)
e h) prevede: 
        «1. Ai fini dell'applicazione della disciplina  regionale  in
materia di distribuzione di carburanti si intendono per: 
          f) stazione di servizio: l'impianto su area  di  pertinenza
propria costituito da piu' colonnine a semplice,  doppia  o  multipla
erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato  di
uno o piu' prodotti fra quelli di cui  alla  lettera  a);  l'impianto
deve,  inoltre,   comprendere   almeno:   apparecchiature   di   tipo
self-service prepagamento funzionanti  autonomamente  24  ore  su  24
-apparecchiature di ricarica  per  alimentazione  auto  elettriche  -
locale per l'attivita' del gestore con  eventuale  relativo  servizio
igienico - eventuali attivita' commerciali integrative come  definite
alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di  utenti,  di
cui almeno  uno  con  servizio  igienico  per  diversamente  abili  -
pensiline  di  copertura  delle  aree  di  rifornimento  -   pannelli
fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area  almeno
pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi per gli utenti  -  accessi
dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita  -
eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o); 
          h)   stazione   di   rifornimento   elettrico:   l'impianto
costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione  di  auto
elettriche   di   tipo    self-service    prepagamento    funzionanti
autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attivita'  del  gestore  con
relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing; 
    10)  all'art.  35  -  rubricato  «autorizzazione  unica  per  gli
impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete  autostradale»  -
al comma 7 prevede: 
        «7. A seguito dell'entrata in  vigore  della  presente  legge
possono essere autorizzati sul  territorio  regionale  esclusivamente
nuovi impianti  di  tipologia  stazione  di  servizio  come  definiti
all'art.  34,  comma  1,  lettera  fatto  salvo  quanto  disposto  ai
successivi  commi.  Nuovi   impianti   di   tipologia   stazione   di
rifornimento come definiti all'art. 34, comma 1, lettera g),  possono
essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni
classificati  montani  e  ricompresi   nelle   zone   di   svantaggio
socio-economico "B" e "C" di cui all'art. 21 della legge regionale 20
dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del  Friuli
Venezia Giulia), e all'art. 3 della legge regionale dell'11  novembre
2011, n. 14  (Razionalizzazione  e  semplificazione  dell'ordinamento
locale in territorio montano. Istituzione  delle  Unioni  dei  Comuni
montani), fermo restando quanto disposto dall'art. 50. Nuovi impianti
di  tipologia  stazione  di  rifornimento  elettrico  come   definiti
all'art.  34,  comma  1,  lettera  h),  possono   essere   realizzati
esclusivamente  negli  ambiti  territoriali  dei  Comuni   tra   loro
limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.». 
    E'  opportuno  rilevare  preliminarmente  che  -  in  assenza  di
specifiche previsioni contenute nello Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia attributive ad essa di  potesta'  normativa  in
materia di energia - la suddetta disciplina regionale (ad  esclusione
di quella recata dall'art. 5 sopra trascritto) va riguardata, ai fini
dello scrutinio concernente il rispetto degli ambiti  della  potesta'
legislativa della suddetta Regione, alla luce  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione: nella specie il  parametro  che  viene  in
rilievo e' quello concernente la  materia  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    Come rilevato dall'adita Ecc.ma Corte - da ultimo con la sentenza
1 aprile 2010 n. 124 - «la normativa  internazionale  (Protocollo  di
Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso
esecutivo con legge 1° giugno 2002,  n.  120)  e  quella  comunitaria
(direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE  e  direttiva  23  aprile
2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per  le  fonti  energetiche
rinnovabili  al  fine  di  eliminare  la  dipendenza  dai  carburanti
fossili. 
    Il legislatore  nazionale  ha  recepito  tali  indirizzi  con  il
decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'),  dal  quale  e'  possibile  ricavare  i  principi
fondamentali della sopra indicata materia (ex  plurimis  sentenza  n.
364 del 2006)». 
    Ai fini qui considerati  occorre  ricordare  che  il  legislatore
statale ha dettato specifici principi  fondamentali  con  il  decreto
legislativo n. 239/2003 («Disposizioni urgenti per la sicurezza e  lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di energia elettrica»):  ivi  -  all'art.  1-sexies,  comma  5  -  e'
precisato  che   «Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di
competenza  regionale  in  conformita'  ai  principi  e  ai   termini
temporali di cui al presente art.». 
    Inoltre, l'art. 1 della legge n. 239 del 2004 (recante  «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo  per  il  riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia»), che ha modificato
il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede espressamente  che  le
disposizioni  ivi  contenute  "sono   principi   fondamentali   della
normativa statale in materia  energetica,  ai  sensi  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione». 
    Per quanto attiene la  disciplina  sulla  valutazione  ambientale
strategica  (contenuta  nell'art.  5  della   legge   regionale   qui
impugnata) viene in rilievo l'art. 117, comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione; quest'ultimo profilo rileva in parte anche con riguardo
all'art. 16 comma 2 lettera a. 
    L'impugnativa e' affidata ai seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) costituzione  (oltre
che degli artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia): sotto lo specifico  profilo  dell'invasione  della  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ambiente»  posta  in
essere dalla Regione Friuli-Venezia Giulia introducendo la disciplina
dettata dall'art. 5, comma 9 della legge regionale n. 42/2012. 
    Come si e' visto il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale qui
impugnata stabilisce che l'atto  di  programmazione  regionale  (APR)
predisposto,  nelle  more  dell'approvazione  del  Piano   energetico
regionale  (PER),  in  attuazione  del   provvedimento   ministeriale
previsto dall'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n.  244
(Legge finanziaria 2008), e' sottoposto alla procedure relative  alla
VAS «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei  siti
non idonei». Tale  comma  va  letto  tenendo  conto  delle  ulteriori
precisazioni contenute nei commi che immediatamente lo precedono. 
    Ivi si precisa - ai  commi  da  5  a  8  -  che  «5.  Il  PER  e'
predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di
energia,  sentite  le   altre   strutture   regionali   eventualmente
interessate  dalla  predisposizione   di   programmi   e   interventi
settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e  regionali  che
riguardino anche la materia dell'energia. 
    6. Il PER e' adottato dalla Giunta regionale, e' sottoposto  alle
procedure relative alla valutazione ambientale  strategica  (VAS)  di
cui alle vigenti  norme,  e'  approvato  dalla  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  energia,
e' emanato con decreto del Presidente della  Regione  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione. 
    7.  In  attuazione  del   provvedimento   ministeriale   previsto
dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Legge
finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del
PER con i contenuti di  cui  al  comma  4,  e'  predisposto,  con  le
modalita' di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale  per
le  fonti  rinnovabili  (APR)  congruente  con  la  quota  minima  di
produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione. 
    8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle  diverse  fonti,
definisce le misure e  gli  interventi  necessari  al  raggiungimento
degli  obiettivi  fissati  dal   provvedimento   ministeriale,   puo'
individuare  le  aree  e   i   siti   del   territorio   non   idonei
all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  sulla  base  dei
criteri di cui all'allegato 3 al decreto  ministeriale  10  settembre
2010 ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 11, escluse  le
procedure relative alla VAS.». 
    La disciplina statale di riferimento che qui viene in  rilievo  e
alla luce della  quale  occorre  effettuare  il  necessario  doveroso
scrutinio e' quella dettata dall'art. 6, commi 1 e 2, lettera a)  del
decreto legislativo n. 152/2006: ivi si prevede che: 
        «1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. 
        2. Fatto salvo quanto  disposto  al  comma  3»  -  ove  viene
dettata una disciplina particolare «semplificata» per i casi di  «uso
di piccole aree a livello locale» e di «modifiche minori dei piani  e
dei programmi» - «viene effettuata una valutazione per tutti i  piani
e i programmi: 
          a) che sono elaborati per la valutazione e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e  IV  del
presente decreto». 
    L'ARP,  inoltre,  rientra  per  le  sue   caratteristiche   nella
definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  152/06  quale  «atto»  di  «programmazione»
elaborato  da  «un'autorita'  a  livello   regionale»   per   «essere
approvato» «mediante una procedura legislativa». 
    Nella specie l'APR rientra in pieno in tale lettera a) del  comma
2 del cit. art. 6 trattandosi  di  «piano»  concernente  il  «settore
energetico». 
    Esso, pertanto, rientra nel novero di quelli assoggettati  sempre
- ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello
stesso art. 6 - alla «valutazione ambientale strategica» prevista  da
tale fonte statale. 
    Le  normativa  regionale  qui  impugnata,  invece,   prevede   la
necessita'  di  detta  valutazione  «nel   caso   in   cui   contenga
l'individuazione delle aree e dei siti  non  idonei»:  implicitamente
escludendola negli altri casi. Detta disciplina regionale si pone  in
contrasto con la  normativa  statale  interposta,  espressione  della
potesta'  legislativa  esclusiva  statale   nella   materia   «tutela
dell'ambiente» di  cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione. 
    La norma regionale qui impugnata viola anche  gli  artt.  4  e  5
dello  Statuto  del  Friuli-Venezia  Giulia   (non   risultando   ivi
attribuita alla Regione  suddetta  alcuna  competenza  legislativa  -
neanche concorrente - con riguardo alla materia dell'ambiente). 
    Codesta Ecc.ma Corte anche di recente - si veda la  sentenza  151
del 2011 - ha avuto modo di  ribadire  che  la  sfera  di  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente
e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost., trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, in quanto  tale  materia  non  e'
compresa tra  le  previsioni  statutarie  riguardanti  le  competenze
legislative,  primarie  o  concorrenti,  regionali   o   provinciali:
traendone l'ulteriore conseguenza che  «Non  si  pone,  pertanto,  il
problema se la norma costituzionale citata preveda, per le Regioni  e
le Province autonome, "forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia'  attribuite"  (art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda  della
Costituzione), proprio perche', come  chiarito,  la  materia  "tutela
dell'ambiente" non appartiene a quelle gia' attribuite alle  Province
autonome prima della revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione». 
    Gli stessi principi erano stati in precedenza  affermati  con  la
sentenza n. 378/2007. 
    Va ancora ricordato il pacifico insegnamento  di  Codesta  Ecc.ma
Corte  secondo  cui  in  materia  ambientale  «la  Regione  non  puo'
prevedere soglie di tutela inferiori a quelle  dettate  dallo  Stato,
mentre puo', nell'esercizio di una sua diversa potesta'  legislativa,
prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono
logicamente il rispetto degli standard adeguati ed  uniformi  fissati
nelle leggi statali (citata  sentenza  n.  315  del  2010;  v.  anche
sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)» (cosi',  la  sentenza  n.
263/2011). 
    E' stato osservato che la  previsione  contenuta  nell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. «esprime una esigenza  unitaria  per
cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  ponendo
un  limite  agli  interventi  a   livello   regionale   che   possono
pregiudicare  gli  equilibri  ambientali»  (cosi',  la  sentenza   n.
226/2003) e che la tutela dell'ambiente,  piu'  che  una  materia  in
senso stretto, rappresenta un compito  nell'esercizio  del  quale  lo
Stato introduce standard di protezione uniformi validi  in  tutte  le
Regioni e non derogabili da queste (si vedano al riguardo le sentenze
n. 222/2003 e n. 407/2002). 
    La materia «tutela dell'ambiente» -  come  precisato  da  Codesta
Ecc.ma Corte con le sentenze n. 225, n. 220, n. 30, n. 12, n. 10  del
2009, n. 104 del 2008, n. 378 e 367 del 2007- presenta  un  contenuto
allo stesso tempo oggettivo,  in  quanto  riferito  appunto  al  bene
ambiente, e finalistico, perche' tende  alla  migliore  conservazione
del bene stesso: sicche' spetta allo Stato la fissazione  di  livelli
«adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009). 
2) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre  che  degli
artt. 4 e 5  dello  statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia):
contrasto dell'art. 12, comma 8 della legge regionale n. 19/2012  con
i principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    L'art. 12, comma 8, nella parte in cui assoggetta alla  procedura
abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
28  del  2011  gli  interventi  per  modifiche  non  sostanziali   da
realizzarsi, «anche in corso d'opera», su impianti  e  infrastrutture
che hanno  ottenuto  l'autorizzazione  unica,  eccede  la  competenza
legislativa  regionale  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117,  comma  3,
della Costituzione per contrasto con l'art. 5, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
    L'art. 5  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  infatti,
attribuisce ad un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
(adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata)
l'individuazione  degli  interventi  di  modifica  sostanziale  degli
impianti  da  assoggettare  ad  autorizzazione  unica.   Nello   more
dell'approvazione di tale decreto,  la  disposizione  statale  citata
prevede che «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti  alla
disciplina  di  cui   all'art.   6»   [alla   procedura   abilitativa
semplificata]»  gli   interventi   da   realizzare   sugli   impianti
fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere  dalla
potenza nominale, che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni
fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
connesse (...)». 
    La norma regionale  qui  impugnata,  estendendo  l'autorizzazione
semplificata anche agli «interventi in  corso  d'opera»  relativi  ad
impianti «che hanno ottenuto l'autorizzazione unica» - e  che  quindi
non  sono  necessariamente  esistenti  -,   invade   l'ambito   della
competenza esclusiva  statale  cui  spetta  la  individuazione  e  la
disciplina del regime abilitativo. 
    Per gli impianti ancora in corso di realizzazione, infatti,  deve
ritenersi applicabile il  principio  generale  secondo  cui  vi  deve
essere identita' di forma tra il provvedimento abilitativo originario
e la sua variante. 
    Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 individua  in  maniera
tassativa i titoli abilitativi: si tratta di un numerus clausus. 
    In siffatto contesto  normativo  statale,  la  disciplina  recata
dall'art. 12, comma 8 della legge  regionale  n.  19/2012  eccede  la
competenza della Regione  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma  3,
della  Costituzione  (per  contrasto  con  la  normativa  statale  di
principio dettata dal citato decreto legislativo n. 28/2011) e  viola
anche lo  Statuto  del  Friuli-Venezia  Giulia  (non  risultando  ivi
attribuita  alla  Regione  suddetta  alcuna  ulteriore   o   maggiore
competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta). 
3) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione, (oltre che  degli
artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia):
contrasto dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della  legge  regionale  n.
19/2012 con  i  principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge  regionale  n.  19/2012
disciplina  i  contenuti  dell'istanza   di   autorizzazione   unica,
prevedendo, in particolare ai commi 2, 3 e  4,  che  il  progetto  da
allegare all'istanza di autorizzazione  unica,  nonche'  il  progetto
relativo a «tutte le interferenze»,  siano  corredati  da  «elaborati
tecnici con grado di approfondimento analogo a quello  richiesto  per
il progetto definitivo  dei  lavori  pubblici»,  e  che  «a  pena  di
improcedibilita'»  l'istanza  e'  corredata  da  un   «progetto   con
contenuti assimilabili al  progetto  definitivo  dell'opera  pubblica
comprensivo di: a) opere per  la  connessione  alla  rete;  2)  altre
infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione   e   all'esercizio
dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al  PRGC,
qualora necessaria». 
    Tali previsioni  eccedono  l'ambito  della  potesta'  legislativa
concorrente riservata alla Regione, introducendo oneri amministrativi
- «a pena di improcedibilita'» - superflui e  comunque  non  previsti
dalla normativa statale  di  riferimento,  e  segnatamente  dall'art.
1-sexies  del  decreto-legge  n.  239  del   2003:   che   disciplina
minutamente il procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione  unica
senza fare parola degli'oneri'documentali ed istruttori ora  previsti
dalla normativa regionale qui impugnata. 
    Va ricordato al  riguardo  che  nel  comma  5  di  tale  art.  e'
espressamente  precisato  che   «5.   Le   regioni   disciplinano   i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di
reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi  e
ai termini temporali di cui al presente art., prevedendo che, per  le
opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le  autorizzazioni
siano rilasciate d'intesa tra le  regioni  interessate.  In  caso  di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo  Stato  esercita  il
potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione». 
    La disciplina regionale in parte qua si pone in contrasto  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  e,
pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione oltre che  lo
stesso statuto speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  (non
risultando  ivi  attribuita  ad  Essa  alcuna  ulteriore  o  maggiore
competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta). 
    3-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) costituzione
(oltre  che  degli  artt.  4  e  5  dello   Statuto   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2,  3,
4 e 5 della legge regionale n. 19/2012. 
    Le disposizioni regionali da ultimo menzionate - prevedendo, come
si e' detto,  «a  pena  di  improcedibilita'»,  oneri  amministrativi
documentali superflui e comunque non previsti dalla normativa statale
di riferimento - contrastano, altresi', con i  principi  fondamentali
dettati con legge statale in materia di  procedimento  amministrativo
e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita'
amministrativa, di diretta derivazione comunitaria. 
    Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale  ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce  in
via  esclusiva   allo   Stato   la   legislazione   in   materia   di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche  le  norme
che attuano il suddetto principio di' semplificazione  amministrativa
e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali  relativi  al
procedimento amministrativo. 
    Ne risulta, ovviamente violato anche  lo  Statuto  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia: che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna
competenza legislativa con riguardo alla materia di cui si occupa  la
ricordata lettera m) del comma 2 dell'art. 117 Cost. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito - da  ultimo  con  la
sentenza  20  luglio  2012,  n.  203   -   che   «Il   principio   di
semplificazione,  ormai  da  gran  tempo  radicato   nell'ordinamento
italiano, e' altresi' di diretta derivazione  comunitaria  (Direttiva
2006/123/CE,  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,   attuata
nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi
fondamentali dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del  2009  e
n. 336 del 2005)»: nello stesso senso si veda, altresi'  Corte  cost.
n. 164/2012. 
    Nella citata sentenza n. 203/2012 e' stato evidenziato che: 
        «l'affidamento in via esclusiva alla  competenza  legislativa
statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
e' prevista in relazione ai «diritti  civili  e  sociali  che  devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque,  si
collega al fondamentale principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3
Cost. La suddetta  determinazione  e'  strumento  indispensabile  per
realizzare quella garanzia»; 
        «....  l'attivita'   amministrativa   puo'   assurgere   alla
qualifica di "prestazione", della quale  lo  Stato  e'  competente  a
fissare un livello essenziale»; 
        il «parametro costituzionale» di cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost., postula tutele necessariamente uniformi  su
tutto il territorio  nazionale  e  tale  risultato  non  puo'  essere
assicurato dalla Regione, ancorche' ad  autonomia  differenziata,  la
cui  potesta'  legislativa  e'  pur  sempre  circoscritta  all'ambito
territoriale dell'ente (nelle cui competenze  legislative,  peraltro,
non risulta presente una  materia  riconducibile  a  quella  prevista
dall'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost)». 
3-ter) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l della  costituzione
(oltre  che  degli  artt.  4  e  5  dello   Statuto   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2,  3,
4 e 5 della legge regionale n. 19/2012. 
    Le disposizioni  regionali  in  questione  -  prevedendo  che  il
progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonche'  il
progetto relativo a  «tutte  le  interferenze»,  siano  corredati  da
«elaborati tecnici con grado  di  approfondimento  analogo  a  quello
richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici», e  che  «a
pena di improcedibilita'» l'istanza e' corredata da un «progetto  con
contenuti assimilabili al  progetto  definitivo  dell'opera  pubblica
comprensivo di: a) opere per  la  connessione  alla  rete;  2)  altre
infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione   e   all'esercizio
dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al  PRGC,
qualora necessaria» - si pongono altresi'  in  contrasto  con  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  n.  163  del  2006  (Codice  dei
contratti pubblici) che,  all'art.  206,  nell'individuare  le  norme
applicabili  ai   settori   speciali   (gas,   energia   termica   ed
elettricita'),  non  richiama  le   disposizioni   sui   livelli   di
progettazione di cui agli articoli 93 e 94 (mentre  nella  disciplina
di cui  ai  commi  dell'art.  13  legge  regionale  n.  19/2012,  qui
impugnati vengono modulati sostanzialmente sui citati articoli  93  e
94 i requisiti e i contenuti della  progettazione  nella  materia  de
qua). 
    Codesta Ecc.ma Corte con la  sentenza  n.  411/2008  -  resa  con
riguardo a Regione a Statuto speciale,  la  Sardegna:  per  la  quale
quello Statuto - all'art. 3, lettera e) - attribuisce  alla  medesima
una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici  di
interesse  regionale  -  ha  evidenziato  che   le   norme   relative
all'esecuzione del rapporto contrattuale non rientrano in tale ambito
di competenza regionale, soggiungendo, altresi', che «l'art. 4, comma
5 del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui  stabilisce
che "le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la  propria  legislazione  secondo  le  disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione", impone
anche  ad  esse  (in  assenza  di  norme  statutarie  attributive  di
competenze nelle materie cui afferiscono  le  norme  del  codice  dei
contratti) di  conformare  la  propria  legislazione  in  materia  di
appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso». 
    Alla stregua di tali considerazioni,  la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia non appare legittimata all'adozione della disciplina normativa
qui impugnata: che contrasta,  pertanto  anche  con  il  Suo  Statuto
regionale (che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna  competenza
legislativa nelle materie disciplinate dal codice dei contratti). 
4) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 3,  costituzione  (oltre
che degli artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia): contrasto dell'art. 13, commi 6  della  legge  regionale  n.
19/2012 con  i  principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con i principi di
uguaglianza e di liberta' economica. 
    L'art. 13, comma 6, prevede che l'autorizzazione per gli impianti
alimentati da fonti  rinnovabili  «e'  rilasciata  esclusivamente  al
richiedente che dimostri di essere in possesso  di  idonei  requisiti
soggettivi, nonche' di  atti  definitivi  attestanti  la  titolarita'
delle aree.  Si  considerano  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti
soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli  impianti  e  con
l'esclusione delle infrastrutture, gli auto-produttori, come definiti
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.  Sono  atti
definitivi  attestanti  la  titolarita'   delle   aree   quelli   che
legittimano l'ottenimento del permesso di costruire  ai  sensi  della
vigente normativa edilizia regionale». 
    Tale disciplina viola lo  statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia  (che  non  attribuisce  a  quest'ultima   alcuna   competenza
legislativa maggiore o diversa in materia) ed  eccede  la  competenza
legislativa  regionale  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117,  comma  3,
della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale  di
principio di cui  ai  decreto  legislativo  n.  79/1999;  387/2003  e
28/2011. Ed invero: 
        a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo  n.
79/1999 l'attivita' in  questione  e'  configurata  come  libera;  al
contrario, la norma regionale qui impugnata limita arbitrariamente ed
illegittimamente il novero dei soggetti che possono produrre  energia
rinnovabili riservando l'esercizio di  detta  attivita'  solo  a  chi
«dimostri di essere  in  possesso  di  idonei  requisiti  soggettivi,
nonche' di atti definitivi attestanti  la  titolarita'  delle  aree»,
tipizzando e definendo in  modo  puntuale  ambedue  le  tipologie  di
situazioni legittimanti. 
        b) La normativa statale inoltre richiede  che  il  proponente
dimostri la disponibilita' del suolo  su  cui  realizzare  l'impianto
soltanto nel caso previsto al  comma  4-bis  del  medesimo  art.  12,
relativo alla realizzazione  di  impianti  alimentati  a  biomassa  e
fotovoltaici: mentre la norma regionale qui censurata  vuole  che  il
richiedente sia anche in possesso di'atti  definitivi  attestanti  la
titolarita' delle aree'aventi  la  medesima  natura  di  «quelli  che
legittimano l'ottenimento del permesso di costruire  ai  sensi  della
vigente normativa edilizia regionale». 
        c) La disciplina statale di cui all'art.  12,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003 - anche al fine di promuovere  la
diffusione delle energie rinnovabili (oggetto di  speciale  favor  da
parte  della  normativa  comunitaria  e  internazionale,  oltre   che
nazionale) -  prevede  che  «le  opere  per  la  realizzazione  degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili... sono di pubblica utilita'
ed  indifferibili  ed  urgenti»   e   che   «l'autorizzazione   unica
costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico»:
mostrando in tal modo che l'iniziativa de qua possa essere intrapresa
anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi  attestanti  la
titolarita' delle aree», i quali sono  agevolati  ad  acquisire  tale
«titolarita'» contro la volonta' dei  proprietari  con  lo  strumento
autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per p.u. 
    La disciplina contenuta nel comma  6  dell'art.  13  della  legge
regionale qui impugnata viola altresi' gli  articoli  3  e  41  della
Costituzione: incidendo negativamente sul diritto  costituzionale  di
iniziativa  economica  e   creando   ingiustificata   disparita'   di
trattamento tra operatori del settore  (a  seconda  se  intraprendano
l'attivita' in questione nella Regione Friuli-Venezia Giulia o  fuori
dal suo territorio). 
5) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, costituzione (oltre  che
degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  19/2012  con  i
principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» e  con  il  principio  di  buon
andamento. 
    L'art. 14 della  legge  regionale  qui  impugnata  disciplina  il
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione. 
    Esso  si  pone  in  contrasto  con  lo  Statuto   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna
competenza legislativa maggiore o diversa in materia)  ed  eccede  la
competenza legislativa regionale in materia di "produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale  di
principio di cui al decreto-legge n. 239/2003. Ed invero: 
        a) Il legislatore statale, all'art. 1-sexies,  comma  3,  del
decreto-legge n. 239/2003, prevede espressamente che «Dalla  data  di
comunicazione  dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento  ai  comuni
interessati e' sospesa ogni determinazione comunale  in  ordine  alle
domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate,
fino alla conclusione del procedimento autorizzativo». 
    L'art.  14  della  legge  regionale  qui  impugnata  non  prevede
l'apposizione di «misure di  salvaguardia»  volte  ad  impedire  che,
nelle more dell'autorizzazione della  nuova  infrastruttura,  vengano
rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati
dal progetto. 
    La disciplina statale imponendo specifiche misure di salvaguardia
persegue lo  scopo  di  garantire  il  buon  esito  del  procedimento
autorizzatorio: evitando  che  la  realizzazione  dell'infrastruttura
autorizzata  resti  preclusa  per  via  di   interventi   edilizi   o
urbanistici sopravvenuti nelle more del procedimento  autorizzatorio.
L'obbligatorieta' della previsione di misure di salvaguardia, quindi,
costituisce un principio  fondamentale  della  legislazione  statale,
come  previsto  dal  comma  5  del   medesimo   art.   1-sexies   del
decreto-legge n. 239/2003. 
        b) L'art. 1-sexies, comma 1, del  decreto-legge  n.  239  del
2003, prevede,  altresi',  che  l'autorizzazione  unica  "sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti  di  assenso  comunque
denominati previsti dalle norme vigenti  e  comprende  ogni  opera  o
intervento necessari alla risoluzione delle  interferenze  con  altre
infrastrutture  esistenti,  costituendo   titolo   a   costruire   ed
esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformita' al
progetto   approvato».   Nell'intento   del    legislatore    statale
l'autorizzazione unica e' titolo sufficiente a realizzare ogni  opera
si renda necessaria, in conformita' al  progetto  approvato  ed  alle
prescrizioni  eventualmente  contenute  nel  decreto  autorizzatorio:
sicche' tale disciplina va considerata, ai sensi dell'art.  1-sexies,
comma 5, del decreto-legge n. 239/2003, quale principio  fondamentale
in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia. 
    L'art. 14 della legge regionale  qui  impugnata  non  attribuisce
siffatto ampio e  onnicomprensivo  effetto  all'autorizzazione  unica
rilasciata  all'esito  del   procedimento   ivi   disciplinato:   non
risultando previsto che essa costituisca titolo sufficiente anche per
realizzare ogni opera, inserita nel progetto approvato, che si  renda
necessaria per la risoluzione delle interferenze. 
    L'art. 14 della norma regionale in esame,  non  rispettando  tale
principio, viola l'art. art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Va  ancora   soggiunto   che   risulta   violato   il   principio
costituzionale di buon andamento sotto un duplice aspetto. 
        a) La mancata previsione di misure di salvaguardia pregiudica
i principi  di  economicita',  efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa: in assenza di misure di salvaguardia v'e' il  rischio
che nelle  more  del  procedimento  autorizzatorio  vengano  adottate
determinazioni  incompatibili   che   pregiudichino   e   impediscano
l'adozione del provvedimento conclusivo di esso  o  che  comunque  ne
vanifichino l'efficacia. 
        b) Anche la mancata  previsione  che  l'autorizzazione  unica
disciplinata  dall'art.  14  della  legge  regionale  qui   impugnata
costituisca titolo  sufficiente  anche  per  realizzare  ogni  opera,
inserita  nel   progetto   approvato   incide   negativamente   sulla
economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa. 
6) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m)  e  comma  3,
costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14., comma 2, della legge
regionale n. 19/2012  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e  con
il principio di semplificazione dell'attivita'  amministrativa  e  di
buon andamento. 
    L'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 19/2012 prevede  che
«Nei casi in cui l'impianto di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),
non  ricada  in  zona  sottoposta  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo   n.   42/2004,   contestualmente   alla    presentazione
dell'istanza,  il  proponente   effettua   una   comunicazione   alle
competenti  soprintendenze   per   verificare   la   sussistenza   di
procedimenti di tutela ovvero  di  procedure  di  accertamento  della
sussistenza  di  beni  archeologici   in   itinere   alla   data   di
presentazione dell'istanza di autorizzazione  unica.  Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, ai  sensi  del  paragrafo
13.3 dell'allegato al decreto  ministeriale  10  settembre  2010,  le
Soprintendenze   informano   l'amministrazione    procedente    circa
l'eventuale esito positivo di detta verifica al  fine  di  consentire
alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza  di  servizi
le Soprintendenze stesse.». 
    Esso  si  pone  in  contrasto  con  lo  Statuto   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima  alcuna
competenza legislativa maggiore o diversa in materia)  ed  eccede  la
competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale  di
principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387 del 2003 (oltre che le linee guida nazionali di  cui  al  decreto
ministeriale 10 settembre 2010). 
    Tale norma statale prevede  espressamente  che  l'«autorizzazione
unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla
regione, nel rispetto delle normative vigenti in  materia  di  tutela
dell'ambiente,  tutela  del  paesaggio  e   tutela   del   patrimonio
storico-artistico, ...e' rilasciata  a  seguito  di  un  procedimento
unico, al quale partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241». 
    La disciplina regionale qui censurata aggrava  e  irrigidisce  il
procedimento e si pone in contrasto con la «filosofia» cui si  ispira
la legislazione statale: si  impone  al  proponente,  contestualmente
all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare,
qualora l'impianto non  ricada  in  zona  sottoposta  a  tutela,  una
comunicazione  alle  competenti  Soprintendenze,  per  verificare  la
sussistenza di  procedimenti  di  tutela  in  itinere  alla  data  di
presentazione dell'istanza. L'obbligo  di  inviare  la  comunicazione
alle soprintendenze, previsto dal legislatore regionale, oltre a  non
trovare alcun riscontro nella normativa statale (ne'  nel  richiamato
decreto legislativo n. 387/2003, ne' nelle linee guida  nazionali  di
cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010), mortifica le  istanze
di  semplificazione  e  di  celerita'  insite  nel  procedimento   di
autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale. 
    Tale disciplina regionale contrasta, quindi, anche con i principi
fondamentali dettati con legge statale  in  materia  di  procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria. 
    Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale  ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce  in
via  esclusiva   allo   Stato   la   legislazione   in   materia   di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche  le  norme
che attuano il suddetto principio di semplificazione amministrativa e
quelle che fissano e regolano i  principi  fondamentali  relativi  al
procedimento amministrativo. 
    Ne  risulta,  altresi',  la  violazione  del  principio  di  buon
andamento di cui all'art. 97 Cost. 
7) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m)  e  comma  3,
Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14, comma 7, della  legge
regionale n. 19/2012  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  con
il principio di semplificazione dell'azione amministrativa e  con  il
principio di buon andamento. 
    L'art. 14 legge regionale n. 19/2012, al comma 7, prevede che  le
autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli
ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia  di  quelli  che
rientrano nella spettanza  della  regione,  siano  rilasciati  previo
parere  «[...]  di  ARPA  che  accerti  il  rispetto  dei  limiti  di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'
relativi alle emissioni elettromagnetiche». 
    Detta disciplina si  pone  in  contrasto  con  lo  Statuto  della
Regione Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima
alcuna competenza legislativa  maggiore  o  diversa  in  materia)  ed
eccede la competenza legislativa regionale in materia  di'produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  di  cui  all'art.
117, comma  3,  della  Costituzione,  in  quanto,  contrasta  con  la
normativa statale di principio di cui all'art. 1-sexies, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  329  del  2003  nonche'  con   i   principi
fondamentali dettati con legge statale  in  materia  di  procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell'attivita' amministrativa,  di  diretta  derivazione  comunitaria
(violando, in tal modo, anche la competenza  legislativa  statale  ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce  in
via  esclusiva   allo   Stato   la   legislazione   in   materia   di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale.». 
    Il richiamato comma 5 all'art. 1-sexies,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 329 del 2003 prevede che «Le  regioni  disciplinano  i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di
reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi di
cui al presente art.». 
    Tra i principi ivi  menzionati  rientra  anche  il  principio  di
semplificazione dell'attivita' amministrativa,  su  cui  si  basa  la
disciplina dei procedimenti di autorizzazione unica;  tale  principio
di semplificazione si attua facendo confluire in seno alla conferenza
dei servizi convocata per il  rilascio  dell'autorizzazione  tutti  i
pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni interessate. 
    La   disposizione   regionale   qui   censurata   -    prevedendo
l'acquisizione del previo  parere  «[...]  di  ARPA  che  accerti  il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e  degli
obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche» - si
discosta dalla disciplina statale e dalla «semplificazione» cui  essa
si ispira, giacche' introduce un aggravio  procedimentale  e  prevede
l'acquisizione di un parere al di fuori della conferenza dei servizi:
e cio' in contrasto con i principi di semplificazione che, in  virtu'
del menzionato art.  1-sexies,  devono  essere  applicati  anche  per
l'autorizzazione  alla  costruzione  e   all'esercizio   delle   reti
elettriche di competenza regionale. 
8)  Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  m)  e  comma  3,
Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto degli artt.  14,  comma  9,  e  18,
comma 2 della legge regionale n. 19/2012 con i principi  fondamentali
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» e  con  il  principio  di  semplificazione  dell'azione
amministrativa. 
    L'art. 14, comma 9, e l'art. 18, comma 2, della  legge  regionale
n. 19/2012 prevedono  che  l'autorizzazione  unica  rilasciata  dalla
Regione per infrastrutture energetiche e lineari non abbia di per se'
effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine  anche
il parere favorevole del Comune, espresso in sede  di  conferenza  di
servizi. 
    Tale disciplina si pone in contrasto: 
        con l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b) del di  n.  239  del
2003, secondo cui «Qualora le opere di  cui  al  comma  I  comportino
variazione    degli    strumenti     urbanistici,     il     rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica»; 
        e con le Linee guida di cui al decreto  ministeriale  del  10
settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12,  comma  10,  del
decreto legislativo n.  387  del  2003,  che,  con  riferimento  agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, al  punto  13.4,
che «Le Regioni o le Province delegate  non  possono  subordinare  la
ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o  la  conclusione  del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti  di
assenso o gradimento, da  parte  dei  comuni  il  cui  territorio  e'
interessato dal progetto». 
    L'attribuzione  ai  singoli  comuni  di  un  potere  interdittivo
potrebbe  condurre  ad  una  potenziale  violazione  degli   obblighi
comunitari (essendo suscettibile di  pregiudicare  il  raggiungimento
degli obiettivi di quota minima di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili (c.d. «burden sharing»). 
    La  disciplina  regionale  qui  impugnata  contraddice  il  ruolo
programmatorio del livello  di  governo  regionale  e  pregiudica  il
raggiungimento  di  un   adeguato   equilibrio   territoriale   nella
localizzazione degli impianti. 
    Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 124/2010,  ha  dichiarato
fondata la questione di legittimita' costituzionale avverso una norma
della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008,  che  richiedeva
che la  domanda  di  autorizzazione  (per  gli  impianti  di  potenza
superiore a 500 Kvve),  fosse  corredata  anche  dalla  deliberazione
favorevole del Consiglio  comunale  sul  cui  territorio  insiste  il
progetto. Codesta Ecc.ma Corte costituzionale in detta  occasione  ha
chiarito che l'art. 12 del decreto legislativo n.  387  del  2003  ha
«natura di principio fondamentale» e che «esso, nel  disciplinare  il
procedimento per l'installazione  di  impianti  alimentati  da  fonti
alternative, prevede quale suo atto conclusivo  il  rilascio  di  una
autorizzazione  unica,  senza  alcun  riferimento   alla   necessita'
dell'adozione dell'atto  consiliare  comunale  indicato  dalla  norma
regionale  impugnata,  la  quale  prescrive,  quindi,  un   ulteriore
adempimento  in  contrasto  con  le  finalita'   di   semplificazione
perseguite dal legislatore statale». 
    Inoltre, la disciplina regionale qui  impugnata  contrasta  anche
con il principio  di  semplificazione  che  informa  la  legislazione
nazionale e che e' di diretta derivazione comunitaria, e che risponde
all'esigenza che il procedimento autorizzatorio  si  svolga  in  modo
uniforme sull'intero territorio nazionale,  con  modalita'  certe  ed
entro un termine definito. 
    Pertanto, detta disciplina si pone in contrasto  con  lo  Statuto
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia   (che   non   attribuisce   a
quest'ultima alcuna competenza  legislativa  maggiore  o  diversa  in
materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto,  contrasta  con
la normativa statale di principio di cui  all'art.  l'art.  1-sexies,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 239  del  2003  ed  al
punto 13.4. delle Linee guida di cui al decreto ministeriale  del  10
settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12,  comma  10,  del
decreto  legislativo  n.  387  del  2003  nonche'  con   i   principi
fondamentali dettati con legge statale  in  materia  di  procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell'attivita' amministrativa,  di  diretta  derivazione  comunitaria
(violando, in tal modo, anche la competenza  legislativa  statale  ex
art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. 
9) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lettera s e comma  3,
Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasta dell'art. 16,  comma  2,  lett.  a)
della legge regionale n.  19/2012  con  i  principi  fondamentali  in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia»  e  con  i  principi  di  uguaglianza  e  di   liberta'
economica. 
    L'art. 16, comma  2,  lettera  a),  assoggetta  al  regime  della
comunicazione di  inizio  lavori  l'istallazione  degli  impianti  di
produzione di energia elettrica o termica  da  fonti  rinnovabili  su
edifici o aree di pertinenza degli stessi. 
    Tale disciplina contrasta con la normativa statale  di  principio
di cui ai decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011. 
    In particolare,  l'art.  6,  comma  11,  decreto  legislativo  n.
28/2011 rimette alle linee  guida  statali  la  determinazione  degli
interventi  da  assoggettare  a  comunicazione,  precisando  che  «le
Regioni e le Province autonome  possono  estendere  il  regime  della
comunicazione (...) ai  progetti  di  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonche' agli  impianti
fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici,  fatta
salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e
di tutela delle risorse idriche». 
    La  disposizione  regionale  qui  censurata  non   riproduce   lo
specifico limite di potenza «non superiore a 50  kw»  previsto  dalla
indicata legge statale: alla cui stregua e' solo entro tale ambito di
potenza che e' possibile al legislatore  estendere  il  regime  della
comunicazione di inizio lavori. 
    Inoltre, mentre la legge statale  consente  la  comunicazione  di
inizio lavori  per  la  realizzazione  degli  impianti  di  qualunque
potenza limitatamente agli impianti solari fotovoltaici che producono
energia  elettrica,  se  collocati  sugli  edifici,  la  disposizione
regionale indebitamente estende detto regime abilitativo  anche  agli
impianti che producono energia termica, non solo se  collocati  sugli
edifici, ma anche se collocati nelle aree di pertinenza degli stessi. 
    La ratio che permea le disposizioni statali richiamate e'  quella
di agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici,
attraverso un regime semplificato e allo scopo di ridurre  l'uso  del
suolo La disposizione regionale, applicandosi  anche  ad  impianti  a
terra, contrasta quindi anche con le finalita' dello  stesso  decreto
legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, la norma qui impugnata si  pone
in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia  (che
non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore
o diversa in materia) ed eccede la competenza  legislativa  regionale
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3,  della  Costituzione,  in
quanto, contrasta con la normativa statale di  principio  di  cui  ai
decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011. 
    La normativa regionale qui impugnata viola anche gli artt. 3 e 41
cost. E' sufficiente  considerare  che  il  regime  abilitativo  deve
essere    uniforme    sull'intero    territorio    nazionale,    pena
l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative  economiche  nelle
diverse regioni. 
    Risulta altresi' violato l'art. 117, comma 2 lettera s) Cost.: in
quanto  la  disciplina  statale  inerente   il   regime   abilitativo
garantisce  la  sussistenza  di  un  equilibrio  tra  la   competenza
esclusiva statale  in  materia  di  ambiente  e  paesaggio  e  quella
concorrente in materia di energia. 
10) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, Costituzione (oltre che
degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia):
contrasto dell'art.  17  della  legge  regionale  n.  19/2012  con  i
principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» e  con  il  principio  di  buon
andamento. 
    L'art. 17  della  legge  regionale  qui  impugnata  prevede  che,
«l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre
alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo  con  i
proponenti» volti ad attribuire vantaggi  economici  o  occupazionali
per il territorio regionale, misure  compensative,  ovvero  opere  di
razionalizzazione di linee elettriche esistenti;  la  norma  prevede,
altresi', che «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui  all'art.
11 e' subordinata alla stipula dell'accordo.». 
    Tale disciplina e' in contrasto con il principio fondamentale  in
materia di produzione, distribuzione e trasporto di  energia  dettato
dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della  legge  23  agosto
2004, n. 239. 
    Ivi il legislatore statale - pur consentendo alle Regioni e  agli
enti locali di  stipulare  accordi  con  i  soggetti  proponenti  che
individuino misure di compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica  nazionale
- non prevede che la stipula di detti accordi  possa  condizionare  -
subordinandola  -  l'intesa  ed  il  correlato  rilascio  dei  pareri
propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione  ed
esercizio della infrastruttura energetica. 
    Va ancora soggiunto che la  facolta'  di  individuare  misure  di
compensazione e di  riequilibrio  ambientale  e'  circoscritta  dalla
legislazione   nazionale   esclusivamente   a    quegli    interventi
compensativi che presentano carattere ambientale e che, al  contempo,
siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. 
    La norma regionale qui censurata, invece, consente la stipula  di
accordi che eccedono dalla  suddette  connotazioni  e  finalita'.  Ed
invero: 
        a) gli accordi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art.  17
della legge regionale qui impugnata - concernenti «a) quantificate  e
positive ricadute sul territorio in termini  di  vantaggi  economici,
occupazionali e di sviluppo per le utenze  produttive  o  civili  del
territorio  regionale»  -  rispondono   ad   esigenze   del   tessuto
economico-produttivo territoriali; 
        b) gli accordi previsti alla lett. riguardano  «c)  opere  di
razionalizzazione di linee elettriche esistenti  che  prevedano,  ove
possibile, interventi di demolizione e interramento  di  linee  aeree
esistenti»   non   mirano    a    mitigare    l'impatto    ambientale
dell'infrastruttura  da  autorizzare,  perche'   hanno   ad   oggetto
infrastrutture  gia'  esistenti.  La   disposizione   qui   censurata
attribuisce all'assessore regionale competente in materia di  energia
il potere di concludere i suddetti accordi: essa, pertanto, contrasta
con l'art. 34, comma 11, del decreto legge n. 179 del  2012,  secondo
il quale «Gli accordi di cui all'art. l,  comma  5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  conferenza  unificata,  da
adottarsi entro sei mesi». 
    La disposizione regionale  qui  censurata  attribuisce  carattere
«obbligatorio» ai suddetti accordi  e  condiziona  alla  previa  loro
stipula il rilascio dell'intesa regionale disciplinata  all'art.  11.
Va considerato al riguardo che la legge regionale de  qua  stabilisce
gia' la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini  dell'intesa
disciplinata  all'art.  11:  sicche'   ne   risulta   sostanzialmente
obbligatorio il ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma
3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 110 del 2002  (deliberazione
assunta  dal  Consiglio  dei  ministri  con  la  partecipazione   del
presidente della Regione interessata); il risultato  finale  di  tale
disegno normativo e' un palese  appesantimento  ed  aggravamento  del
procedimento  volto  al  rilascio  dell'autorizzazione   unica:   con
correlata violazione del principio costituzionale di  buon  andamento
previsto all'art. 97 della Costituzione. 
    Pertanto, la norma qui impugnata si  pone  in  contrasto  con  lo
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a
quest'ultima alcuna competenza  legislativa  maggiore  o  diversa  in
materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art. 117, comma 3, della Costituzione e  viola  anche  l'art.  97
Cost. 
11) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre che  degli
artt. 4 e 5  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia):
contrasto dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 19/2012 con
i principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    L'art.  18,  comma  4,  della  legge  regionale   qui   impugnata
disciplina l'autorizzazione unica delle cosiddette merchant  lines  o
interconnector, regolate dal decreto ministeriale 21 ottobre  2005  e
dal regolamento n. 719/2009  del  Parlamento  europeo  relativo  alle
«Condizioni di accesso alla rete per gli scambi  transfrontalieri  di
energia  elettrica»:  vi   si   prevede   che   «Relativamente   agli
elettrodotti  di   cui   al   comma   3,   ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione
che  una  quota  significativa  del  totale  dell'energia   elettrica
disponibile importata venga destinata all'uso  e  al  soddisfacimento
dei fabbisogni  energetici  di  attivita'  del  sistema  economico  e
produttivo  aventi  sedi  o  impianti  localizzati  e  operanti   nel
territorio regionale». 
    La suddetta normativa regionale viola l'art. 1,  comma  4,  della
legge n. 239 del 2004, lettera a), b) e e):  essa,  infatti,  riserva
una  quota  significativa  dell'energia  disponibile   importata   al
fabbisogno energetico regionale, sicche' tale quota risulta sottratta
alle regole del libero mercato dell'energia; viene in tal modo recato
un   vulnus   al   sistema    unitario    nazionale    di    gestione
dell'approvvigionamento energetico con conseguente  falsamento  delle
regole di concorrenza del mercato dell'energia. 
    La norma qui impugnata si pone in contrasto con lo Statuto  della
Regione Friuli-Venezia Giulia (che  non  attribuisce  a  quest'ultima
alcuna competenza legislativa  maggiore  o  diversa  in  materia)  ed
eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  di  cui  all'art.
117, comma 3, della Costituzione. 
12) Violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lettera e) Costituzione
(oltre  che  degli  artt.  4  e  5  dello   Statuto   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 35, comma 7  e  dell'art.
34, comma 1 lettere f) ed h) della legge regionale n. 19/2012  con  i
principi di tutela della concorrenza e del mercato e  della  liberta'
di iniziativa economica. 
    L'art. 35, comma 7, e l'art. 34, comma 1, lettere f) e h) violano
l'art. 117, comma 2, lettera  e)  della  Costituzione  (tutela  della
concorrenza), con riferimento alla norma interposta di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. 
    L'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2012  prevede
che   «possono   essere   autorizzati   sul   territorio    regionale
esclusivamente nuovi impianti di tipologia di  stazione  di  servizio
come definiti all'art. 34, comma 1, lettera f)»: sicche' essi  devono
comprendere almeno «apparecchiature di tipo self-service prepagamento
funzionanti  automaticamente  24  ore  su  24  -  apparecchiature  di
ricarica per alimentazione auto elettriche - locale  per  l'attivita'
del gestore con relativo servizio igienico - (...)  servizi  igienici
separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico
per diversamente  abili  -  pensiline  di  copertura  delle  aree  di
rifornimento - pannelli  fotovoltaici  sulle  coperture,  di  potenza
istallata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi
per utenti - accessi dei veicoli alla stazione  separati  e  distinti
per entrate e uscita -  eventuali  servizi  accessori».  Inoltre,  il
citato comma 7 dell'art. 35 prevede altresi' che «Nuovi  impianti  di
tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti dall'art.
34, comma 1, lettera h),  possono  essere  realizzati  esclusivamente
negli  ambiti  territoriali  dei  Comuni  tra  loro   limitrofi   con
popolazione  superiore  ai  40.000  abitanti»:  il   riferimento   e'
all'impianto  costituito   da   apparecchiature   di   ricarica   per
l'alimentazione di auto elettriche di tipo self service  prepagamento
funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per attivi del gestore
con relativo servizio igienico, servizio gestito di car sharing». 
    Tali disposizioni regionali, introducendo onerosi requisiti  (tra
cui, ad esempio,  l'obbligatorieta'  degli  impianti  fotovoltaici  e
della gestione di servizi di car sharing) per l'apertura di  impianti
di  distribuzione  di   carburanti,   introducono   significative   e
sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati,  non  adeguatamente
giustificate dal perseguimento di  specifici  interessi  pubblici,  e
delineano una regolazione asimmetrica, che  aggrava  gli  adempimenti
per i nuovi entranti, condizionandone o  ritardandone  l'ingresso  e,
conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a  danno
della concorrenza. 
    Per le ragioni evidenziate, le disposizioni regionali  richiamate
contrastano con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1,  lettera
b) del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  che  espressamente
considera in violazione  del  principio  di  liberta'  di  iniziativa
economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio  di
concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea le norme  «che
pongono divieti o restrizioni alle attivita' economiche non  adeguati
o  non  proporzionati   alle   finalita'   perseguite,   nonche'   le
disposizioni di pianificazione territoriale o temporale  autoritativa
con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto  economico,
che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non
adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle  finalita'  pubbliche
dichiarate,  e  che  in  particolare  impediscono,   condizionano   o
ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi
operatori economici, ponendo un  trattamento  differenziato  rispetto
agli operatori gia' presenti sul  mercato,  operanti  in  contesti  e
condizioni analoghi, (...) ovvero alterano  le  condizioni  di  piena
concorrenza fra gli operatori economici .)». 
    Peraltro,  l'art.  1,  comma  4,  della  richiamata  disposizione
obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre
2012.