Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata: ags m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), domiciliataria; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nelle parti intra precisate, della legge regionale n. 19 dell'11 ottobre 2012 - della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in B.U.R. 17 ottobre 2012, n. 42, recante «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti». La predetta legge viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso. La legge qui impugnata reca «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti». In particolare - ai fini che qui rilevano - essa: 1) all'art. 5 - rubricato: «Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi» - prevede al comma 9 che «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l'APR e' sottoposto alle procedure relative alla VAS»; 2) all'art. 12 - rubricato: «Autorizzazioni» - prevede al comma 8: «8. Interventi per modiche non sostanziali come definiti dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente art., possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 28/2011»; 3) all'art. 13 - rubricato: «contenuti dell'istanza» - ai comma 2, 3, 4 e 5 prevede: «2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto e' corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente e' tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalita' cartacea in tre copie e con modalita' informatica per le eventuali altre copie necessarie. 3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilita', l'istanza puo' essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e' integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformita' alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso. 4. 4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e) ed f), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti: a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di: 1) opere per la connessione alla rete; 2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativa di variante al PRGC, qualora necessaria; b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale; c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: 1) i dati generali del proponente; 2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; 3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi della producibilita' attesa, ovvero delle modalita' di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di cot derivante dal trasporto su gomma; e', altresi', vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalita' e della durata dei rilievi, che non puo' essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; 4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; 5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; 6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale; d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8; e) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'art. 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilita' di cui all'art. 52-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; f) per gli impianti per i quali non e' necessaria la titolarita' dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarita', la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'art. 20; h) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive - TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche' gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione; i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto; j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta; k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo; l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 15, comma 10, se previsti; m) per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di piu' richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete; o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'art. 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica; p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e' fornito un elenco indicativo nell'allegato A. 5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'art. 12, comma 1, lettere b), c) e d), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti: a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria; b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare: 1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA; 2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura; 3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti; 4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale; c) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'art. 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilita' di cui all'art. 52-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza e' corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto; e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta; f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo n. 4/2008, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo; g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 15, comma 10, se previsti; h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, copia della comunicazione di cui all'art. 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica; i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e' fornito un elenco indicativo nell'allegato A; j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovra regionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta; k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovra regionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attentante l'ammissibilita' tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali»; 4) all'art. 13 - rubricato: «contenuti dell'istanza» - prevede al comma 6: 6. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, nonche' quella di cui all'art. 12, comma 1, lettere e) e f), e' rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree. Si' considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Sono atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale. 5) all'art. 14 - rubricato: «procedimento» - prevede: 1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente art. tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti. 2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse. 3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonche' i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti. 4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresi', la convocazione della conferenza interna di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2000 per la formazione del parere regionale unico. 5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 22 e seguenti della stessa legge regionale n. 7/2000. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse. 6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilita'; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza. 7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), si svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, compatibilmente con quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilita' consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'art. 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformita' fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessita' di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. 10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica e' integrato con gli elaborati grafici e normativa di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui e' necessaria la titolarita' delle aree ai sensi dell'art. 13. 11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonche', per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumita', del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessita' di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere e' integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformita' urbanistica e' richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere. 12. Per gli impianti di cui all'art. 12, comma l, lettera a), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformita' e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all'allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l'autorizzazione unica. 13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa e' acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'art. 12, comma 2. Si applica l'art. 22 ter, comma 5, della legge regionale n. 7/2000. 6) all'art. 16 - rubricato «interventi non soggetti ad autorizzazione» - prevede al comma 2 lett. a): 2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi: a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attivita' produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale dell'11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 6) all'art. 17 - rubricato «accordi tra Regione e proponente» - prevede: 1. Per assicurare la sostenibilita' socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'art. 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387/2003, nonche' dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'art. 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'art. 11 e' subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso e' sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato. 2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o piu' delle seguenti condizioni: a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utente produttive o civili del territorio regionale; b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all'art. 1, comma 36, della stessa legge n. 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt; c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di nazionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unita' di misura lineari per ogni unita' di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi; d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attivita' energetiche. 7) all'art. 18 - «rubricato infrastrutture energetiche lineari» - al comma 2 prevede «L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalita' di cui all'art. 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attivita' di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita', nonche', anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'art. 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio». 4 prevede: 8) all'art. 18 - rubricato «infrastrutture energetiche lineari» - al comma 4 prevede: «4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3», - vale a dire agli elettrodotti di carattere sovra regionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri. Stati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, «che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi» - ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attivita' del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale. 9) all'art. 34 - rubricato «definizioni» - al comma 1, lettere f) e h) prevede: «1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per: f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da piu' colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o piu' prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 -apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attivita' del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attivita' commerciali integrative come definite alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o); h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attivita' del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing; 10) all'art. 35 - rubricato «autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale» - al comma 7 prevede: «7. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'art. 34, comma 1, lettera fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento come definiti all'art. 34, comma 1, lettera g), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'art. 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all'art. 3 della legge regionale dell'11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), fermo restando quanto disposto dall'art. 50. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti all'art. 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.». E' opportuno rilevare preliminarmente che - in assenza di specifiche previsioni contenute nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia attributive ad essa di potesta' normativa in materia di energia - la suddetta disciplina regionale (ad esclusione di quella recata dall'art. 5 sopra trascritto) va riguardata, ai fini dello scrutinio concernente il rispetto degli ambiti della potesta' legislativa della suddetta Regione, alla luce dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione: nella specie il parametro che viene in rilievo e' quello concernente la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Come rilevato dall'adita Ecc.ma Corte - da ultimo con la sentenza 1 aprile 2010 n. 124 - «la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. Il legislatore nazionale ha recepito tali indirizzi con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), dal quale e' possibile ricavare i principi fondamentali della sopra indicata materia (ex plurimis sentenza n. 364 del 2006)». Ai fini qui considerati occorre ricordare che il legislatore statale ha dettato specifici principi fondamentali con il decreto legislativo n. 239/2003 («Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»): ivi - all'art. 1-sexies, comma 5 - e' precisato che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente art.». Inoltre, l'art. 1 della legge n. 239 del 2004 (recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»), che ha modificato il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede espressamente che le disposizioni ivi contenute "sono principi fondamentali della normativa statale in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione». Per quanto attiene la disciplina sulla valutazione ambientale strategica (contenuta nell'art. 5 della legge regionale qui impugnata) viene in rilievo l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; quest'ultimo profilo rileva in parte anche con riguardo all'art. 16 comma 2 lettera a. L'impugnativa e' affidata ai seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): sotto lo specifico profilo dell'invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ambiente» posta in essere dalla Regione Friuli-Venezia Giulia introducendo la disciplina dettata dall'art. 5, comma 9 della legge regionale n. 42/2012. Come si e' visto il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale qui impugnata stabilisce che l'atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), e' sottoposto alla procedure relative alla VAS «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei». Tale comma va letto tenendo conto delle ulteriori precisazioni contenute nei commi che immediatamente lo precedono. Ivi si precisa - ai commi da 5 a 8 - che «5. Il PER e' predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell'energia. 6. Il PER e' adottato dalla Giunta regionale, e' sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, e' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, e' emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. 7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, e' predisposto, con le modalita' di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione. 8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, puo' individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.». La disciplina statale di riferimento che qui viene in rilievo e alla luce della quale occorre effettuare il necessario doveroso scrutinio e' quella dettata dall'art. 6, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006: ivi si prevede che: «1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3» - ove viene dettata una disciplina particolare «semplificata» per i casi di «uso di piccole aree a livello locale» e di «modifiche minori dei piani e dei programmi» - «viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto». L'ARP, inoltre, rientra per le sue caratteristiche nella definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1 del medesimo decreto legislativo n. 152/06 quale «atto» di «programmazione» elaborato da «un'autorita' a livello regionale» per «essere approvato» «mediante una procedura legislativa». Nella specie l'APR rientra in pieno in tale lettera a) del comma 2 del cit. art. 6 trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico». Esso, pertanto, rientra nel novero di quelli assoggettati sempre - ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello stesso art. 6 - alla «valutazione ambientale strategica» prevista da tale fonte statale. Le normativa regionale qui impugnata, invece, prevede la necessita' di detta valutazione «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei»: implicitamente escludendola negli altri casi. Detta disciplina regionale si pone in contrasto con la normativa statale interposta, espressione della potesta' legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La norma regionale qui impugnata viola anche gli artt. 4 e 5 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (non risultando ivi attribuita alla Regione suddetta alcuna competenza legislativa - neanche concorrente - con riguardo alla materia dell'ambiente). Codesta Ecc.ma Corte anche di recente - si veda la sentenza 151 del 2011 - ha avuto modo di ribadire che la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non e' compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali: traendone l'ulteriore conseguenza che «Non si pone, pertanto, il problema se la norma costituzionale citata preveda, per le Regioni e le Province autonome, "forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite" (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), proprio perche', come chiarito, la materia "tutela dell'ambiente" non appartiene a quelle gia' attribuite alle Province autonome prima della revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione». Gli stessi principi erano stati in precedenza affermati con la sentenza n. 378/2007. Va ancora ricordato il pacifico insegnamento di Codesta Ecc.ma Corte secondo cui in materia ambientale «la Regione non puo' prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre puo', nell'esercizio di una sua diversa potesta' legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)» (cosi', la sentenza n. 263/2011). E' stato osservato che la previsione contenuta nell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. «esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali» (cosi', la sentenza n. 226/2003) e che la tutela dell'ambiente, piu' che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato introduce standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste (si vedano al riguardo le sentenze n. 222/2003 e n. 407/2002). La materia «tutela dell'ambiente» - come precisato da Codesta Ecc.ma Corte con le sentenze n. 225, n. 220, n. 30, n. 12, n. 10 del 2009, n. 104 del 2008, n. 378 e 367 del 2007- presenta un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito appunto al bene ambiente, e finalistico, perche' tende alla migliore conservazione del bene stesso: sicche' spetta allo Stato la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009). 2) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 12, comma 8 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». L'art. 12, comma 8, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi, «anche in corso d'opera», su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica, eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione per contrasto con l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. L'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011, infatti, attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Nello more dell'approvazione di tale decreto, la disposizione statale citata prevede che «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6» [alla procedura abilitativa semplificata]» gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse (...)». La norma regionale qui impugnata, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli «interventi in corso d'opera» relativi ad impianti «che hanno ottenuto l'autorizzazione unica» - e che quindi non sono necessariamente esistenti -, invade l'ambito della competenza esclusiva statale cui spetta la individuazione e la disciplina del regime abilitativo. Per gli impianti ancora in corso di realizzazione, infatti, deve ritenersi applicabile il principio generale secondo cui vi deve essere identita' di forma tra il provvedimento abilitativo originario e la sua variante. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 individua in maniera tassativa i titoli abilitativi: si tratta di un numerus clausus. In siffatto contesto normativo statale, la disciplina recata dall'art. 12, comma 8 della legge regionale n. 19/2012 eccede la competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione (per contrasto con la normativa statale di principio dettata dal citato decreto legislativo n. 28/2011) e viola anche lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia (non risultando ivi attribuita alla Regione suddetta alcuna ulteriore o maggiore competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta). 3) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione, (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 19/2012 disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica, prevedendo, in particolare ai commi 2, 3 e 4, che il progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonche' il progetto relativo a «tutte le interferenze», siano corredati da «elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici», e che «a pena di improcedibilita'» l'istanza e' corredata da un «progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica comprensivo di: a) opere per la connessione alla rete; 2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria». Tali previsioni eccedono l'ambito della potesta' legislativa concorrente riservata alla Regione, introducendo oneri amministrativi - «a pena di improcedibilita'» - superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento, e segnatamente dall'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003: che disciplina minutamente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica senza fare parola degli'oneri'documentali ed istruttori ora previsti dalla normativa regionale qui impugnata. Va ricordato al riguardo che nel comma 5 di tale art. e' espressamente precisato che «5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente art., prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione». La disciplina regionale in parte qua si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e, pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione oltre che lo stesso statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (non risultando ivi attribuita ad Essa alcuna ulteriore o maggiore competenza legislativa con riguardo alla materia suddetta). 3-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 19/2012. Le disposizioni regionali da ultimo menzionate - prevedendo, come si e' detto, «a pena di improcedibilita'», oneri amministrativi documentali superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento - contrastano, altresi', con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria. Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche le norme che attuano il suddetto principio di' semplificazione amministrativa e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al procedimento amministrativo. Ne risulta, ovviamente violato anche lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia: che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa con riguardo alla materia di cui si occupa la ricordata lettera m) del comma 2 dell'art. 117 Cost. Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito - da ultimo con la sentenza 20 luglio 2012, n. 203 - che «Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, e' altresi' di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005)»: nello stesso senso si veda, altresi' Corte cost. n. 164/2012. Nella citata sentenza n. 203/2012 e' stato evidenziato che: «l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e' prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La suddetta determinazione e' strumento indispensabile per realizzare quella garanzia»; «.... l'attivita' amministrativa puo' assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato e' competente a fissare un livello essenziale»; il «parametro costituzionale» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., postula tutele necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale e tale risultato non puo' essere assicurato dalla Regione, ancorche' ad autonomia differenziata, la cui potesta' legislativa e' pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente (nelle cui competenze legislative, peraltro, non risulta presente una materia riconducibile a quella prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost)». 3-ter) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l della costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): sempre con riguardo all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 19/2012. Le disposizioni regionali in questione - prevedendo che il progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonche' il progetto relativo a «tutte le interferenze», siano corredati da «elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici», e che «a pena di improcedibilita'» l'istanza e' corredata da un «progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica comprensivo di: a) opere per la connessione alla rete; 2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria» - si pongono altresi' in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) che, all'art. 206, nell'individuare le norme applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed elettricita'), non richiama le disposizioni sui livelli di progettazione di cui agli articoli 93 e 94 (mentre nella disciplina di cui ai commi dell'art. 13 legge regionale n. 19/2012, qui impugnati vengono modulati sostanzialmente sui citati articoli 93 e 94 i requisiti e i contenuti della progettazione nella materia de qua). Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 411/2008 - resa con riguardo a Regione a Statuto speciale, la Sardegna: per la quale quello Statuto - all'art. 3, lettera e) - attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale - ha evidenziato che le norme relative all'esecuzione del rapporto contrattuale non rientrano in tale ambito di competenza regionale, soggiungendo, altresi', che «l'art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che "le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione", impone anche ad esse (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso». Alla stregua di tali considerazioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia non appare legittimata all'adozione della disciplina normativa qui impugnata: che contrasta, pertanto anche con il Suo Statuto regionale (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa nelle materie disciplinate dal codice dei contratti). 4) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 3, costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 13, commi 6 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con i principi di uguaglianza e di liberta' economica. L'art. 13, comma 6, prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili «e' rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli auto-produttori, come definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. Sono atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale». Tale disciplina viola lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui ai decreto legislativo n. 79/1999; 387/2003 e 28/2011. Ed invero: a) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 l'attivita' in questione e' configurata come libera; al contrario, la norma regionale qui impugnata limita arbitrariamente ed illegittimamente il novero dei soggetti che possono produrre energia rinnovabili riservando l'esercizio di detta attivita' solo a chi «dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree», tipizzando e definendo in modo puntuale ambedue le tipologie di situazioni legittimanti. b) La normativa statale inoltre richiede che il proponente dimostri la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto soltanto nel caso previsto al comma 4-bis del medesimo art. 12, relativo alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici: mentre la norma regionale qui censurata vuole che il richiedente sia anche in possesso di'atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree'aventi la medesima natura di «quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale». c) La disciplina statale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003 - anche al fine di promuovere la diffusione delle energie rinnovabili (oggetto di speciale favor da parte della normativa comunitaria e internazionale, oltre che nazionale) - prevede che «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili... sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti» e che «l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»: mostrando in tal modo che l'iniziativa de qua possa essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree», i quali sono agevolati ad acquisire tale «titolarita'» contro la volonta' dei proprietari con lo strumento autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per p.u. La disciplina contenuta nel comma 6 dell'art. 13 della legge regionale qui impugnata viola altresi' gli articoli 3 e 41 della Costituzione: incidendo negativamente sul diritto costituzionale di iniziativa economica e creando ingiustificata disparita' di trattamento tra operatori del settore (a seconda se intraprendano l'attivita' in questione nella Regione Friuli-Venezia Giulia o fuori dal suo territorio). 5) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con il principio di buon andamento. L'art. 14 della legge regionale qui impugnata disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione. Esso si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui al decreto-legge n. 239/2003. Ed invero: a) Il legislatore statale, all'art. 1-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 239/2003, prevede espressamente che «Dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo». L'art. 14 della legge regionale qui impugnata non prevede l'apposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dell'autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto. La disciplina statale imponendo specifiche misure di salvaguardia persegue lo scopo di garantire il buon esito del procedimento autorizzatorio: evitando che la realizzazione dell'infrastruttura autorizzata resti preclusa per via di interventi edilizi o urbanistici sopravvenuti nelle more del procedimento autorizzatorio. L'obbligatorieta' della previsione di misure di salvaguardia, quindi, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, come previsto dal comma 5 del medesimo art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003. b) L'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede, altresi', che l'autorizzazione unica "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformita' al progetto approvato». Nell'intento del legislatore statale l'autorizzazione unica e' titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in conformita' al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio: sicche' tale disciplina va considerata, ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239/2003, quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia. L'art. 14 della legge regionale qui impugnata non attribuisce siffatto ampio e onnicomprensivo effetto all'autorizzazione unica rilasciata all'esito del procedimento ivi disciplinato: non risultando previsto che essa costituisca titolo sufficiente anche per realizzare ogni opera, inserita nel progetto approvato, che si renda necessaria per la risoluzione delle interferenze. L'art. 14 della norma regionale in esame, non rispettando tale principio, viola l'art. art. 117, terzo comma, della Costituzione. Va ancora soggiunto che risulta violato il principio costituzionale di buon andamento sotto un duplice aspetto. a) La mancata previsione di misure di salvaguardia pregiudica i principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: in assenza di misure di salvaguardia v'e' il rischio che nelle more del procedimento autorizzatorio vengano adottate determinazioni incompatibili che pregiudichino e impediscano l'adozione del provvedimento conclusivo di esso o che comunque ne vanifichino l'efficacia. b) Anche la mancata previsione che l'autorizzazione unica disciplinata dall'art. 14 della legge regionale qui impugnata costituisca titolo sufficiente anche per realizzare ogni opera, inserita nel progetto approvato incide negativamente sulla economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa. 6) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m) e comma 3, costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14., comma 2, della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di buon andamento. L'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 19/2012 prevede che «Nei casi in cui l'impianto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.». Esso si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (oltre che le linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010). Tale norma statale prevede espressamente che l'«autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio e tutela del patrimonio storico-artistico, ...e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241». La disciplina regionale qui censurata aggrava e irrigidisce il procedimento e si pone in contrasto con la «filosofia» cui si ispira la legislazione statale: si impone al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela in itinere alla data di presentazione dell'istanza. L'obbligo di inviare la comunicazione alle soprintendenze, previsto dal legislatore regionale, oltre a non trovare alcun riscontro nella normativa statale (ne' nel richiamato decreto legislativo n. 387/2003, ne' nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010), mortifica le istanze di semplificazione e di celerita' insite nel procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale. Tale disciplina regionale contrasta, quindi, anche con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria. Ne risulta la violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero vanno sussunte anche le norme che attuano il suddetto principio di semplificazione amministrativa e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al procedimento amministrativo. Ne risulta, altresi', la violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. 7) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 2, lettera m) e comma 3, Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con il principio di semplificazione dell'azione amministrativa e con il principio di buon andamento. L'art. 14 legge regionale n. 19/2012, al comma 7, prevede che le autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di quelli che rientrano nella spettanza della regione, siano rilasciati previo parere «[...] di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche». Detta disciplina si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui all'art. 1-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 329 del 2003 nonche' con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria (violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: che attribuisce in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.». Il richiamato comma 5 all'art. 1-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 329 del 2003 prevede che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi di cui al presente art.». Tra i principi ivi menzionati rientra anche il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa, su cui si basa la disciplina dei procedimenti di autorizzazione unica; tale principio di semplificazione si attua facendo confluire in seno alla conferenza dei servizi convocata per il rilascio dell'autorizzazione tutti i pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni interessate. La disposizione regionale qui censurata - prevedendo l'acquisizione del previo parere «[...] di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche» - si discosta dalla disciplina statale e dalla «semplificazione» cui essa si ispira, giacche' introduce un aggravio procedimentale e prevede l'acquisizione di un parere al di fuori della conferenza dei servizi: e cio' in contrasto con i principi di semplificazione che, in virtu' del menzionato art. 1-sexies, devono essere applicati anche per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle reti elettriche di competenza regionale. 8) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) e comma 3, Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto degli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con il principio di semplificazione dell'azione amministrativa. L'art. 14, comma 9, e l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2012 prevedono che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture energetiche e lineari non abbia di per se' effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche il parere favorevole del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi. Tale disciplina si pone in contrasto: con l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b) del di n. 239 del 2003, secondo cui «Qualora le opere di cui al comma I comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica»; e con le Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, al punto 13.4, che «Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio e' interessato dal progetto». L'attribuzione ai singoli comuni di un potere interdittivo potrebbe condurre ad una potenziale violazione degli obblighi comunitari (essendo suscettibile di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. «burden sharing»). La disciplina regionale qui impugnata contraddice il ruolo programmatorio del livello di governo regionale e pregiudica il raggiungimento di un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti. Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 124/2010, ha dichiarato fondata la questione di legittimita' costituzionale avverso una norma della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008, che richiedeva che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di potenza superiore a 500 Kvve), fosse corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto. Codesta Ecc.ma Corte costituzionale in detta occasione ha chiarito che l'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 ha «natura di principio fondamentale» e che «esso, nel disciplinare il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessita' dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le finalita' di semplificazione perseguite dal legislatore statale». Inoltre, la disciplina regionale qui impugnata contrasta anche con il principio di semplificazione che informa la legislazione nazionale e che e' di diretta derivazione comunitaria, e che risponde all'esigenza che il procedimento autorizzatorio si svolga in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, con modalita' certe ed entro un termine definito. Pertanto, detta disciplina si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui all'art. l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 239 del 2003 ed al punto 13.4. delle Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 nonche' con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attivita' amministrativa, di diretta derivazione comunitaria (violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. 9) Violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lettera s e comma 3, Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasta dell'art. 16, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con i principi di uguaglianza e di liberta' economica. L'art. 16, comma 2, lettera a), assoggetta al regime della comunicazione di inizio lavori l'istallazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi. Tale disciplina contrasta con la normativa statale di principio di cui ai decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011. In particolare, l'art. 6, comma 11, decreto legislativo n. 28/2011 rimette alle linee guida statali la determinazione degli interventi da assoggettare a comunicazione, precisando che «le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione (...) ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche». La disposizione regionale qui censurata non riproduce lo specifico limite di potenza «non superiore a 50 kw» previsto dalla indicata legge statale: alla cui stregua e' solo entro tale ambito di potenza che e' possibile al legislatore estendere il regime della comunicazione di inizio lavori. Inoltre, mentre la legge statale consente la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione degli impianti di qualunque potenza limitatamente agli impianti solari fotovoltaici che producono energia elettrica, se collocati sugli edifici, la disposizione regionale indebitamente estende detto regime abilitativo anche agli impianti che producono energia termica, non solo se collocati sugli edifici, ma anche se collocati nelle aree di pertinenza degli stessi. La ratio che permea le disposizioni statali richiamate e' quella di agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, attraverso un regime semplificato e allo scopo di ridurre l'uso del suolo La disposizione regionale, applicandosi anche ad impianti a terra, contrasta quindi anche con le finalita' dello stesso decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, la norma qui impugnata si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto, contrasta con la normativa statale di principio di cui ai decreto legislativo n. 387/2003 e 28/2011. La normativa regionale qui impugnata viola anche gli artt. 3 e 41 cost. E' sufficiente considerare che il regime abilitativo deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse regioni. Risulta altresi' violato l'art. 117, comma 2 lettera s) Cost.: in quanto la disciplina statale inerente il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia. 10) Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con il principio di buon andamento. L'art. 17 della legge regionale qui impugnata prevede che, «l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti» volti ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti; la norma prevede, altresi', che «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'art. 11 e' subordinata alla stipula dell'accordo.». Tale disciplina e' in contrasto con il principio fondamentale in materia di produzione, distribuzione e trasporto di energia dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Ivi il legislatore statale - pur consentendo alle Regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale - non prevede che la stipula di detti accordi possa condizionare - subordinandola - l'intesa ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica. Va ancora soggiunto che la facolta' di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e' circoscritta dalla legislazione nazionale esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentano carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. La norma regionale qui censurata, invece, consente la stipula di accordi che eccedono dalla suddette connotazioni e finalita'. Ed invero: a) gli accordi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale qui impugnata - concernenti «a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale» - rispondono ad esigenze del tessuto economico-produttivo territoriali; b) gli accordi previsti alla lett. riguardano «c) opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti» non mirano a mitigare l'impatto ambientale dell'infrastruttura da autorizzare, perche' hanno ad oggetto infrastrutture gia' esistenti. La disposizione qui censurata attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere i suddetti accordi: essa, pertanto, contrasta con l'art. 34, comma 11, del decreto legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Gli accordi di cui all'art. l, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi». La disposizione regionale qui censurata attribuisce carattere «obbligatorio» ai suddetti accordi e condiziona alla previa loro stipula il rilascio dell'intesa regionale disciplinata all'art. 11. Va considerato al riguardo che la legge regionale de qua stabilisce gia' la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell'intesa disciplinata all'art. 11: sicche' ne risulta sostanzialmente obbligatorio il ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 110 del 2002 (deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della Regione interessata); il risultato finale di tale disegno normativo e' un palese appesantimento ed aggravamento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica: con correlata violazione del principio costituzionale di buon andamento previsto all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, la norma qui impugnata si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e viola anche l'art. 97 Cost. 11) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 19/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». L'art. 18, comma 4, della legge regionale qui impugnata disciplina l'autorizzazione unica delle cosiddette merchant lines o interconnector, regolate dal decreto ministeriale 21 ottobre 2005 e dal regolamento n. 719/2009 del Parlamento europeo relativo alle «Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica»: vi si prevede che «Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attivita' del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale». La suddetta normativa regionale viola l'art. 1, comma 4, della legge n. 239 del 2004, lettera a), b) e e): essa, infatti, riserva una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale, sicche' tale quota risulta sottratta alle regole del libero mercato dell'energia; viene in tal modo recato un vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico con conseguente falsamento delle regole di concorrenza del mercato dell'energia. La norma qui impugnata si pone in contrasto con lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (che non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza legislativa maggiore o diversa in materia) ed eccede la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 12) Violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lettera e) Costituzione (oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia): contrasto dell'art. 35, comma 7 e dell'art. 34, comma 1 lettere f) ed h) della legge regionale n. 19/2012 con i principi di tutela della concorrenza e del mercato e della liberta' di iniziativa economica. L'art. 35, comma 7, e l'art. 34, comma 1, lettere f) e h) violano l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (tutela della concorrenza), con riferimento alla norma interposta di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. L'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2012 prevede che «possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia di stazione di servizio come definiti all'art. 34, comma 1, lettera f)»: sicche' essi devono comprendere almeno «apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attivita' del gestore con relativo servizio igienico - (...) servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza istallata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi per utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrate e uscita - eventuali servizi accessori». Inoltre, il citato comma 7 dell'art. 35 prevede altresi' che «Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti dall'art. 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore ai 40.000 abitanti»: il riferimento e' all'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per l'alimentazione di auto elettriche di tipo self service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per attivi del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car sharing». Tali disposizioni regionali, introducendo onerosi requisiti (tra cui, ad esempio, l'obbligatorieta' degli impianti fotovoltaici e della gestione di servizi di car sharing) per l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti, introducono significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non adeguatamente giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, e delineano una regolazione asimmetrica, che aggrava gli adempimenti per i nuovi entranti, condizionandone o ritardandone l'ingresso e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza. Per le ragioni evidenziate, le disposizioni regionali richiamate contrastano con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che espressamente considera in violazione del principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea le norme «che pongono divieti o restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate, e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, (...) ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici .)». Peraltro, l'art. 1, comma 4, della richiamata disposizione obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre 2012.