Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale Molise n. 23 del 19 ottobre 2012, recante «Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011», pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 26 ottobre 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012. Fatto Con la legge regionale n. 23 del 19 ottobre 2012 indicata in epigrafe, che consta di diciassette articoli, la Regione Molise ha emanato le disposizioni in tema di misure di rendiconto generale per l'esercizio finanziario per l'anno 2011. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Molise abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi: 1) L'art. 2 della legge Regione Molise n. 23/2012 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. Va preliminarmente rilevato che la legge regionale n. 23/12 citata risulta nel suo complesso carente di taluni necessari elementi essenziali dai quali rilevare l'attuale situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Molise. In particolare, manca la nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente, stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, contenente le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2009)». Manca, inoltre, la totalita' delle risultanze gestionali di tutti gli enti regionali dipendenti. Va anche rilevato che la legge regionale n. 23/12 citata e' stata approvata in forma legislativa oltre i termini imposti dall'art. 55 della legge 22 maggio 1971, n. 347 di approvazione dello Statuto della Regione Molise. Tale norma prevede, infatti, al primo comma, che «entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che e' approvato con legge entro il 30 giugno». In altre parole, e' proprio l'autonomia regionale che ne impone l'approvazione entro il temine perentorio del 30 giugno. D'altronde, tale tassativa previsione temporale e' coerente con quanto dispone l'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, che detta «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208». L'art. 29, comma 1, citato prevede, infatti, che «il rendiconto generale della regione e' approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.» Come si evince dalla giurisprudenza costituzionale in materia, indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, guardando al loro contenuto diretto a fissare il perseguimento degli «obiettivi di convergenza e di stabilita'» derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e «in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale (art. 1 legge n. 76/2000 citata), deve concludersi che si tratta, appunto, di disposizioni dirette a incidere sulla finanza regionale. Va ricordato, quindi, che «il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato.» (sentenza n. 414/2004). La Regione Molise, infine, nell'allegato «E» - «Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia» e' tenuta, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, contenente il «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» di contabilita' regionale, a indicare oltre all'importo delle garanzie fideiussorie, anche la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata, la parte dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito. La legge Regione Molise n. 23/12 citata, oltre ad essere in contrasto con le vigenti norme di contabilita' pubblica, come gia' osservato, non garantisce il rispetto del principio di certezza delle risultanze gestionali. L'art. 2 della citata legge n. 23/12 riporta erroneamente, tra le entrate di competenza, l'avanzo di amministrazione «presunto», pari ad euro 282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011 (art. 8, «avanzo di amministrazione», della legge Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 3), in luogo di quello «accertato», al 31 dicembre 2010, pari ad euro 282.589.969,83, giusta quanto si evince dal rendiconto 2010 (art. 9, «situazione finanziaria», della legge Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 1). L'art. 2 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati parametri normativi in violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione. 2) L'art. 7 della legge Regione Molise n. 23/2012 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 7 citato, intitolato «somma dei residui attivi», riporta, appunto, tra i residui attivi, che alla fine dell'esercizio finanziario 2011 erano pari ad euro 1.286.613.416,17, numerose partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali la Regione Molise non ha fornito giustificazioni in ordine al loro mantenimento in bilancio. Tale norma si pone, quindi, in contrasto con quanto prevede la legge 76/2000 citata e, in particolare, con l'art. 21 della predetta legge. Come gia' ricordato supra, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale in materia, indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, guardando al loro contenuto diretto a fissare il perseguimento degli «obiettivi di convergenza e di stabilita'» derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e «in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale (art. 1 legge n. 76/2000 citata), deve concludersi che si tratta, appunto, di disposizioni dirette a incidere sulla finanza regionale. Va ricordato, pertanto, che «il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato.» (sentenza n. 414/2004). L'art. 7 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati parametri normativi in violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione. 3) L'art. 9 della legge Regione Molise n. 23/2012 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 9 della legge Regione Molise n. 23/2012 indicata in epigrafe, che descrive la «situazione finanziaria» della Regione, prevede che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011 e' accertato in euro 266.792.285,46, come risulta dai dati contenuti nel medesimo comma. Deve, pero', rilevarsi che il citato art. 9 indica impropriamente in euro 171.213.000,00 il fondo cassa al 31 dicembre 2010 che, invece, come risulta dal conto del Tesoriere e dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 (art. 9 della legge Regione n. 1/2012) e' pari ad euro 66.683.309,03. Tale norma viola, dunque, i principi generale in tema di contabilita' richiamati nella legge regionale n. 4/2002 citata, in particolare gli artt. 20 e 21, che si pone in dichiarata attuazione non solo dei principi contenuti nello Statuto della Regione Molise, ma anche di quelli contenuti nel decreto legislativo n. 76/2000 citato (art. 1 della legge Regione Molise n. 4/2002 citata). Come gia' ricordato supra, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale in materia, indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, guardando al loro contenuto diretto a fissare il perseguimento degli «obiettivi di convergenza e di stabilita'» derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e «in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale» (art. 1 legge n. 76/2000 citata), deve concludersi che si tratta, appunto, di disposizioni dirette a incidere sulla finanza regionale. Va ricordato, pertanto, che «il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato.» (sentenza n. 414/2004). L'art. 9 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati parametri normativi in violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione. Per le suesposte considerazioni si Ritiene che le sopra citate norme della legge della Regione Molise n. 23/2012 e dell'allegato «E» - «Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia», contrastano con le disposizioni in materia di contabilita' pubblica di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208» citata e con la legge regionale di contabilita' della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4 citata e, pertanto, violano, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica.