Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della L.R. Liguria del 6 novembre 2012 n. 35 pubblicata sul BUR n. 18 del 7 novembre 2012 recante «Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie». La legge regionale n. 35 del 6 novembre 2012 (pubblicata nel Bur della Regione Liguria n. 18 del 7 novembre 2012) disciplina gli orari, i turni e le ferie delle farmacie. Piu' precisamente l'art. 2 nel definire le fasce orarie obbligatorie dispone al comma 1 che «le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 21,00 e obbligatoriamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.». In particolare, i commi 2 e 3, prevedono che «nei giorni feriali l'apertura per una o per mezza giornata comporta l'obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1», e «l'apertura per mezza giornata dei festivi comporta l'obbligo di una apertura continuata per almeno otto ore». Il medesimo art. 2, al comma 4, dispone «nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8,00 del giorno successivo». Quest'ultima disposizione, l'art. 2 comma 4 sopra richiamato, appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti Motivi 1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Come si e' detto con la legge regionale n. 35 del 6 novembre 2012 la Regione Liguria ha disciplinato gli orari, i turni e le ferie delle farmacie. A questo fine la Regione ha definito le fasce orarie obbligatorie disponendo al comma 1 che le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 21.00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il successivo comma 4 aggiunge, come si e' detto, che «nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo». Tale disposizione in primo luogo impone alle farmacie che intendono rimanere aperte oltre le ore 21 di garantire, necessariamente, il servizio notturno fino alle ore 8.00 del giorno successivo. La predetta norma impedisce, inoltre, in tal modo, che le stesse farmacie restino aperte oltre le 21 ma per un periodo inferiore a quello che copre l'intero servizio notturno. Il servizio notturno, infatti, come precisa anche il successivo art. 4 comma 3 della medesima legge deve essere svolto dalle ore 21 alle ore 8.00 del giorno successivo. L'art. 2 comma 4, nei sensi anzidetti, contrasta con l'art. 11 comma 8 del decreto-legge n. 1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27. L'art. 11 cit. disciplina il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e al comma 8 prevede che «i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori». La norma statale richiamata vuole assicurare la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie, consentendo una maggiore concorrenza tra le medesime, pur facendo salvi gli orari di apertura previsti come obbligatori, in quanto strumentali agli interessi pubblici sottesi alla regolamentazione del servizio farmaceutico. L'art. 2 comma 4 della legge regionale, invece, obbligando, come si e' detto, le farmacie che intendono rimanere aperte sino alle 21,00 ad assicurare il servizio sino alle ore 8,00 del giorno successivo, lede la liberta' ad esse riconosciuta dalla normativa statale di decidere autonomamente il proprio orario di apertura (ferma restando ovviamente la necessita' di rispettare comunque l'apertura prevista nelle fasce obbligatorie). La disposizione regionale introduce una palese penalizzazione a carico delle imprese che intendono avvalersi della liberalizzazione degli orari, assoggettandone l'esercizio ad un onere (l'obbligo di assicurare l'intero servizio notturno) che accolta all'imprenditore, per disposto di legge, costi, quali quelli comportati dall'adempimento del servizio notturno, che l'imprenditore non aveva necessariamente preventivato nel momento in cui aveva deciso di prolungare il proprio orario di apertura tra le ore 21 e le ore 8, ma comunque in una misura da lui determinata. Si altera in tal modo l'efficienza concorrenziale della rete delle farmacie perche' si impone alle farmacie che vogliono prorogare l'orario di apertura oltre le 21 (cioe' oltre l'orario obbligatorio) di coprire necessariamente il servizio notturno, con conseguenti maggiori costi, mentre le medesime potrebbero aver preventivato di prolungare l'orario oltre le 21,00 ma ad esempio sino alle 24,00. La norma regionale viola quindi per le motivazioni sopra descritte la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione. La liberalizzazione dei turni e degli orari delle attivita' commerciali e' volta infatti alla tutela della concorrenza in conformita' alle direttive comunitarie. Codesta Corte costituzionale ha piu' volte chiarito che la competenza statale esclusiva e «trasversale» in tema di concorrenza riguarda non solo la repressione dei comportamenti anticoncorrenziali delle imprese, ma anche, e forse soprattutto, la rimozione di tutti gli ostacoli non giustificati da ragioni di preminente interesse generale allo sviluppo dell'iniziativa economica. Nella specie, la norma regionale impugnata sovrappone alle scelte dell'imprenditore in materia di orario di apertura, che attengono alla liberta' della sua iniziativa economica, un obbligo di servizio pubblico (la prestazione del servizio notturno) che non presenta alcuna connessione necessaria con quelle scelte. Il servizio pubblico, nella specie il servizio notturno, deve trovare la propria disciplina e garanzia in altre previsioni, quali quelle sugli orari obbligatori e sulla distribuzione territoriale del servizio notturno. Tale disciplina appartiene alla competenza concorrenta in materia di tutela della salute, e deve rimanere distinta dalla disciplina della concorrenza. L'art. 2 comma 4 oggetto di impugnativa, collegando rigidamente i due piani, incide invece indebitamente sull'autonomia contrattuale e sulla liberta' di iniziativa economica dei privati, e in definitiva sull'assetto concorrenziale del commercio dei prodotti farmaceutici, di cui determina una ingiustificata distorsione. E' quindi evidente, in primo luogo, la violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) cost. in cui la norma impugnata incorre, nel momento in cui rischia di vanificare la liberalizzazione oraria delle farmacie disposta dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva e trasversale in materia di tutela della concorrenza. 2. - Violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. L'art. 2 comma 4 legge regionale esorbita inoltre «manifestamente» dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione, in materia di «tutela della salute», dall'art. 117, terzo comma, Cost. Cio' in quanto la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie e la conseguente maggiore concorrenza tra le medesime e' suscettibile di incidere, riducendola, sull'accessibilita' al servizio farmaceutico da parte dei cittadini; mentre non emergono ragioni concrete per ritenere che il prolungamento dell'orario oltre le 21, ma non per l'intero periodo notturno, comporti un pregiudizio all'efficienza tecnica del servizio farmaceutico. Dal prolungamento facoltativo dell'orario oltre le 21, consentito dalla legislazione statale in materia di concorrenza, non deriva quindi automaticamente un titolo per la Regione per operare un intervento basato sulla competenza concorrente in materia di tutela della salute. Al riguardo e' sufficiente notare come il servizio notturno ben possa essere assicurato sia da farmacie che abbiano chiuso alle 19, sia da farmacie che abbiano prolungato il proprio orario sino alle 21 o anche oltre. Deve essere osservato che la normativa statale, recependo l'orientamento della giurisprudenza comunitaria e costituzionale, ha mutato la prospettiva di osservazione del piu' vasto fenomeno delle strutture farmaceutiche tenendo conto del mutato quadro normativo ed economico. Da alcuni anni la stessa Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato che nella regolamentazione dell'attivita' delle farmacie occorre introdurre un maggiore livello di concorrenza, compresa la possibilita' di differenziare le strategie commerciali, a partire dagli orari di apertura. La ratio della normativa statale e' quindi quella di favorire in primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui prezzi e sulla varieta' dei servizi accessori, ma anche di rafforzare la struttura imprenditoriale delle farmacie: queste ultime infatti in seguito all'ingresso sul mercato delle parafarmacie devono potersi difendere ad armi pari, disponendo di maggiore flessibilita' nel posizionamento della propria offerta per intercettare ogni segmento di clientela potenziale. E la tutela della salute dei cittadini non e' incompatibile con piu' elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, con la conseguenza di considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile, ma piuttosto come il servizio minimo da garantire ai cittadini. Connettere la disciplina degli obblighi di servizio notturno (indubbiamente compresa nella competenza concorrente in materia di tutela della salute) con la disciplina statale esclusiva della concorrenza, radicando in modo automatico quegli obblighi sugli atti di esercizio della liberta' di concorrenza garantita da tale ultima disciplina, comporta quindi esorbitare dai limiti della suddetta competenza regionale concorrente. 3. - Violazione dell'art. 41 e dell'art. 3 Cost. Oltre agli illustrati profili di incompetenza, sussistono poi le violazioni sostanziali denunciate con il presente motivo. Come si e' sopra chiarito, la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie tende alla rimozione di ostacoli alla libera iniziativa economica valutati dalla discrezionalita' del legislatore statale come non necessari, o come non piu' necessari, a tutelare l'interesse generale alla tutela della salute o altri interessi costituzionalmente equiordinati. Vincolare, dunque, l'esercizio di tale liberta' all'assunzione necessaria di obblighi di servizio pubblico come il servizio notturno, comporta l'introduzione di limiti all'iniziativa economica che vanno oltre il «minimo indispensabile» contemplato dall'art. 41 Cost. Come pure gia' chiarito, non emergono infatti ragioni plausibili di interesse generale per connettere necessariamente l'apertura oltre le ore 21 con la necessita' di protrarre tale apertura sino alle 8 del giorno successivo. La previsione regionale impugnata, per le ragioni ora esposte, appare poi manifestamente irragionevole, e quindi contraria al canone di ragionevolezza inteso come proporzione tra mezzi e fini, di cui all'art. 3 Cost. Non si comprende infatti quali ragioni pratiche comportino che l'apertura oltre le ore 21 debba necessariamente protrarsi fino alle 8 del giorno successivo. In particolare, il fatto che, protraendo l'orario di apertura oltre le ore 21, talune farmacie si sovrappongano in parte all'orario notturno (che l'art. 4 comma 3 della legge regionale individua appunto nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 8 del giorno successivo), non determina alcuna diminuzione di efficienza in tale indispensabile servizio pubblico; e anzi, concorre ad esso nella misura in cui per talune ore della fascia notturna sono a disposizione non solo le farmacie soggette all'obbligo di servizio notturno, ma anche le farmacie che si sono avvalse della liberalizzazione degli orari. Ne' potrebbe replicarsi che in tal modo vengono aggravati i costi che l'obbligo di servizio notturno impone alle farmacie ad esso assoggettate, perche' queste vengono a subire anche la concorrenza delle farmacie che protraggono facoltativamente l'orario oltre le 21 ma non fino alle 8. Anche ad ammettere che questa conseguenza possa verificarsi, e' sufficiente osservare che imporre a tutte le farmacie che protraggono facoltativamente l'orario di prestare, altresi', l'intero servizio notturno (e non di sovrapporsi solo per talune ore), comporterebbe per le altre farmacie tenute al servizio notturno una concorrenza (e quindi un possibile aggravio di costi) ancora maggiore. Si vede quindi che il mezzo prescelto per minimizzare i costi dell'obbligo di servizio notturno sarebbe manifestamente eccessivo e contraddittorio rispetto al fine in tesi perseguito.