Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona  del
suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale
dello Stato, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della  Legge  della  Regione  Molise  n.  22  del  19  ottobre   2012
(pubblicata nel BUR n. 25 del 26 ottobre 2012), recante «Disposizioni
urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunita' montane». 
    Nella seduta dell'11 dicembre 2012 il Consiglio dei  Ministri  ha
approvato  la  determinazione  di  impugnare   dinanzi   alla   Corte
costituzionale la Legge della Regione Molise n.  22  del  19  ottobre
2012 (pubblicata  nel  BUR  n.  25  del  26  ottobre  2012),  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  liquidazione  ed  estinzione   delle
Comunita' montane», secondo quanto si  argomenta  e  si  deduce  come
segue. 
 
                            D i r i t t o 
 
    La legge regionale e' censurabile  con  riferimento  all'art.  2,
comma 11; disposizione  che  prevede  che  la  Regione,  al  fine  di
accelerare l'estinzione delle soppresse Comunita' montane,  favorisca
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  del  personale  in
servizio  a  tempo  indeterminato  mediante  corresponsione   di   un
incentivo economico. 
    La norma  si  pone  in  contrasto  con  le  vigenti  disposizioni
contrattuali di comparto che, per il personale non dirigenziale,  non
consentono l'elargizione del succitato incentivo. Incidendo la  norma
sulla materia del trattamento economico riservata alla contrattazione
collettiva, ne deriva un contrasto con le disposizioni contenute  nel
Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale)
del d.lgs. n. 165  del  2001  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che  obbliga
al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire
in sede di contrattazione. 
    Viene, quindi, violato l'art. 117, lettera  l)  Cost.,  il  quale
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e,
quindi i rapporti di diritto privato  regolabili  dal  codice  civile
(contratti collettivi). 
    Piu' precisamente, la norma, introducendo un istituto  economico,
quale l'indennita' in questione e rimettendo (comma 12)  alla  Giunta
Regionale la determinazione dei criteri per il suo calcolo e, quindi,
la  sua  entita',  ha  una  chiara  natura  contrattuale,   incidendo
direttamente sulla regolamentazione del  rapporto  di  lavoro  con  i
dipendenti delle Comunita' montane. 
    Pertanto, essa, si pone in contrasto con le disposizioni  statali
contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs.  n.  165  del  2001,  che
riservano alla  contrattazione  collettiva  la  determinazione  delle
norme  regolatrici  del  rapporto  di  lavoro  privatizzato  con   le
pubbliche  amministrazioni  e  invade   la   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 7
del 2011, n. 332 del 2010 e n. 189 del 2007). 
    Verrebbe, inoltre, violato anche l'art. 3 della Costituzione,  in
quanto viene leso il principio di eguaglianza  tra  i  cittadini.  Il
personale di altre Regioni,  infatti,  pur  nella  stessa  situazione
lavorativa, si troverebbe di fronte  ad  una  diversa  qualificazione
degli emolumenti. 
    Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 117,  comma  terzo,  Cost.,
essendo la norma stata adottata in violazione delle norme statali  di
coordinamento della finanza pubblica sopra richiamate. 
    Infatti,  come  ha  chiarito  codesta  Corte,  la  spesa  per  il
personale, per la sua importanza strategica ai  fini  dell'attuazione
del patto di stabilita' interna  (data  la  sua  rilevante  entita'),
costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma  un  importante
aggregato della spesa di parte corrente, con la  conseguenza  che  le
disposizioni relative  al  suo  contenimento  assurgono  a  principio
fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007). 
    Le disposizioni regionali censurate, pertanto, sono lesive  della
competenza   legislativa   statale   concorrente   in   materia    di
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost.