Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Molise n. 22 del 19 ottobre 2012 (pubblicata nel BUR n. 25 del 26 ottobre 2012), recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunita' montane». Nella seduta dell'11 dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la Legge della Regione Molise n. 22 del 19 ottobre 2012 (pubblicata nel BUR n. 25 del 26 ottobre 2012), recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunita' montane», secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. D i r i t t o La legge regionale e' censurabile con riferimento all'art. 2, comma 11; disposizione che prevede che la Regione, al fine di accelerare l'estinzione delle soppresse Comunita' montane, favorisca la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante corresponsione di un incentivo economico. La norma si pone in contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali di comparto che, per il personale non dirigenziale, non consentono l'elargizione del succitato incentivo. Incidendo la norma sulla materia del trattamento economico riservata alla contrattazione collettiva, ne deriva un contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. Viene, quindi, violato l'art. 117, lettera l) Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). Piu' precisamente, la norma, introducendo un istituto economico, quale l'indennita' in questione e rimettendo (comma 12) alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri per il suo calcolo e, quindi, la sua entita', ha una chiara natura contrattuale, incidendo direttamente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti delle Comunita' montane. Pertanto, essa, si pone in contrasto con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 7 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 189 del 2007). Verrebbe, inoltre, violato anche l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene leso il principio di eguaglianza tra i cittadini. Il personale di altre Regioni, infatti, pur nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti. Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 117, comma terzo, Cost., essendo la norma stata adottata in violazione delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica sopra richiamate. Infatti, come ha chiarito codesta Corte, la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007). Le disposizioni regionali censurate, pertanto, sono lesive della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.