Per il Governo della Repubblica Italiana - Presidenza del Consiglio dei Ministri - In Persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ricorrente contro Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 1 lettera b) della legge della Regione Molise 13 novembre 2012 n. 25 "Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21" Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2012, n. 28. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 comma 1 lettera 13) della legge della Regione Molise 13 novembre 2012 n. 25 per contrasto con l'articolo 117, comma primo della Costituzione La L.R. Molise 26 gennaio 2012, 13 novembre 2012 n. 25 all'art. 6 disciplina i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea gia' previsto dall'art. 6 della legge n. 21/1992. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attivita' di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'art. 1 della legge n. 21/1992. La norma, rubricata " Requisiti per l'iscrizione nel ruolo" cosi' dispone: "I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'art. 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attivita' di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio; b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale; c) avere assolto gli obblighi scolastici; d) aver compiuto l'eta' minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti; e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' di conducente; f) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette; g) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti; h) salvi i casi in cui e' ammessa l'iscrizione di diritto di cui all'art. 11, aver sostenuto con esito favorevole l'esame di cui all'art. 10; i) disporre di propria sede e di apposita rimessa o di pontile di attracco nel territorio del Comune a cui si intende chiedere rilascio della licenza, o che ha rilasciato il titolo in caso di iscrizione di diritto ai sensi dell'art. 11; l) essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale non risultando: 1) condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 581, 582, 589, comma 2, 609-bis, quater, quinquies, octies, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro la sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modificazioni; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; per il delitto di omicidio volontario, per fatti che, in qualita' di datore di lavoro, costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale e per ogni altro reato non colposo per il quale sia stata comminata la pena detentiva superiore a due anni anche se convertita in pena pecuniaria, salvo che sia intervenuta la riabilitazione e salvi gli effetti delle disposizioni che prevedono l'estinzione del reato. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 2) dichiarato fallito; 3) dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Fra i requisiti la richiamata lettera B), oggetto del presente giudizio, prevede che i soggetti che aspirino all'iscrizione debbano "essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale". Detta disposizione regionale pertanto prevede tra i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti che intendono iscriversi nell'istituendo ruolo regionale dei conducenti di veicoli o natanti il possesso della residenza in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno, oltre ad avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale. Si tratta di previsione che costituisce una illegittima misura restrittiva della liberta' di stabilimento, in quanto determina una discriminazione "indiretta" dei cittadini dell'Unione europea, cosi' come dei cittadini italiani residenti in altre regioni, ed ha l'effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono piu' facilmente del requisito. In particolare la norma va a porsi in contrasto con il combinato disposto dall'art. 117 Cost. e 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'art. 117 comma primo della Costituzione prevede infatti che "La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". L'art. 49 TFUE a sua volta dispone che "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle attivita' autonome e al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa' ai sensi dell'art. 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.". L'ostacolo alla liberta' di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE che e' posto dalla norma ora censurata e' evidente, ove si consideri che il cittadino europeo che si trasferisca nella Regione Molise, dovrebbe attendere almeno un anno per poter esercitare legittimamente l'attivita' economica in questione, cosi' come la circostanza che la sede dell'impresa debba essere nel territorio regionale si pone in insanabile contrasto con l'ordinamento comunitario. La norma regionale dunque, alla luce di quanto sopra esposto, viola l'art. 117, comma primo comma della Costituzione, che impone al legislatore regionale il rispetto degli obblighi comunitari.