Nel Procedimento Arbitrale promosso da: Fiorini  Fausto,  nato  a
Bologna il 28 ottobre 1961, residente in Ozzano Emilia (BO), Via Gino
Berti n. 11 (C.F.  FRNFST61B28A944B)  con  l'Avv.  Andrea  Armillotta
(C.F.              RMLNDR67C28H926Y)              -              PEC:
andrea.armillotta@ordineavvocatibopec.it - elett.te dom.to  presso  e
nello studio di quest'ultimo in Bologna, Via Marsili 9. 
    Contro euro Corset Srl, in persona del suo  legale  rappr.te  pro
tempore, con sede in Bologna, Via Zacconi n. S/A  (C.F.  04291150375)
con l'Avv. Fabio Sacco e l'Avv. Alvise  Bragadin  -  elett.te  dom.ta
presso e nello studio di quest'ultimo in Bologna, Via Urbana n.  5  -
PEC: bragadin@ordineavvocatibopec.it 
    Parte resistente - avanti all'arbitro Avv. Francesca Romana  Gori
che  dichiara  di  volere  ricevere  le   comunicazioni   conseguenti
l'ordinanza che  di  seguito  viene  emessa  all'indirizzo  di  posta
elettronica-PEC: avv.francescaromanagori@ordineavvocatibopec.it 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato: 
        che con atto di citazione  avanti  al  Tribunale  di  Bologna
notificato ad Euro Corset Srl in data 4 marzo 2011 il  socio  Fiorini
Fausto (detentore di quote per  il  49%)  ha  impugnato  la  delibera
assembleare della medesima Euro  Corset  Srl  del  6  dicembre  2010,
trascritta nel Libro Soci in data 6  dicembre  2010  e  trasmessa  al
Registro delle Imprese il 9 dicembre 2010, con la  quale  gli  veniva
revocato l'incarico di Amministratore Delegato con effetto  immediato
per giusta causa, chiedendone «la nullita' e/o annullamento,  la  sua
reintegrazione nella carica di amministratore con  la  corresponsione
dei compensi di amministratore non percepiti dalla data della revoca,
l'accertamento della insussistenza della giusta causa  posta  a  capo
della delibera di revoca  dalla  sua  carica  di  amministratore,  la
condanna della societa' al  risarcimento  dei  danni  in  misura  non
inferiore ad euro 48.000,00 ed alla corresponsione di  € 10.413,77  a
titolo di rimborsi chilometrici e spese»; 
        che la Euro  Corset  Srl  si  e'  costituita  ritualmente  in
giudizio eccependo «in via preliminare l'incompetenza  del  Tribunale
adito per avere le parti demandato la decisione della controversia ad
Arbitro rituale ai sensi dell'Art. 24) dello Statuto di  Euro  Corset
Srl e nel merito chiedendo il rigetto integrale delle domande, ovvero
in via subordinata per la  denegata  ipotesi  di  accoglimento  delle
predette, limitare l'ammontare  della  somma  come  dimostrata  entro
l'importo massimo corrispondente a tre mensilita' del compenso  conte
stabilito dall'Art. 16), ultimo comma, dello Statuto di  Euro  Corset
Srl»; 
        che con sentenza n. 22450 depositata in data 13 dicembre 2011
il Giudice Unico ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale  adito  a
motivo della clausola compromissoria contenuta  nell'Art.  24)  dello
Statuto della societa' che rimette alla decisione dell'arbitro  unico
secondo diritto in via rituale "tutte le  controversie  eventualmente
insorgenti in rapporto  al  presente  contratto  e  le  deliberazioni
sociali,  solo  ove  concernenti  interessi  individuali  dei   soci"
compensando integralmente fra le  parti  le  spese  di  lite  «stante
l'obiettiva controvertibilita' della portata della clausola»; 
        che  Fiorini  Fausto  ha  successivamente  depositato   nella
Cancelleria del Tribunale di Bologna in  data  10  febbraio  2012  la
domanda di arbitrato ex art. 810 c.p.c. con ricorso per la nomina  di
arbitro unico in funzione del  quale  l'Ill.mo  Sig.  Presidente  del
Tribunale, con provvedimento in data 7 marzo 2012, ha nominato  quale
arbitro unico la sottoscritta  Avv.  Francesca  Romana  Gori  che  ha
ritualmente  accettato  l'incarico  con  comunicazione   inviata   ad
entrambe le parti che ha convocato per la prima udienza del 3  maggio
2012, in occasione  della  quale  si  e'  validamente  costituito  il
procedimento arbitrale con sede  presso  lo  studio  dell'arbitro  in
Bologna, Via Rizzoli n. 1/2, come da corrispondente verbale; 
        che alla successiva udienza  del  13  giugno  2012,  esperito
senza esito positivo  il  tentativo  di  conciliazione,  su  concorde
richiesta sono stati assegnati i termini ad entrambe le parti per  il
deposito delle memorie con la formulazione dei quesiti, delle istanze
istruttorie  e  produzioni  documentali,   e   delle   corrispondenti
repliche, ed il procedimento e' stato  rinviato  all'udienza  del  13
novembre 2012 per  la  trattazione  ed  eventuale  discussione  delle
istanze istruttorie; 
        che con la memoria  introduttiva  del  procedimento  il  Sig.
Fausto  Fiorini  ha  sottoposto  all'arbitro  i  quesiti  in   esatta
conformita'  alle  conclusioni  gia'  proposte  avanti  all'Autorita'
giudiziaria ordinaria ed innanzi riportate, ed Euro Corset Srl con la
sua memoria difensiva ha chiesto in  via  preliminare  accertarsi  la
decadenza del  Sig.  Fausto  Fiorini  dal  diritto  di  impugnare  la
delibera  del  6   dicembre   2012   e   per   l'effetto   dichiarare
l'improcedibilita' del presente procedimento e quindi nel  merito  il
rigetto delle domande proposte con tutti i quesiti di parte  attrice,
ed in via subordinata di limitare l'ammontare della somma che venisse
eventualmente  dimostrata  a  titolo  di  risarcimento  danni   entro
l'importo massimo corrispondente a tre mensilita' del compenso,  come
stabilito dall'Art. 16), ultimo comma, dello Statuto di  Euro  Corset
Srl; 
        che, sia con la prima memoria difensiva che  con  la  seconda
autorizzata depositata in data 20 settembre 2012 Euro Corset  Srl  ha
eccepito in via preliminare la  decadenza  del  Sig.  Fiorini  Fausto
dall'impugnare la  delibera  assembleare  del  6  dicembre  2010  per
decorrenza del termine ex art. 2479-ter c.c. a motivo del  fatto  che
il ricorso per la nomina dell'arbitro unico e'  stato  depositato  in
data 10 febbraio 2012 e quindi 14 mesi dopo la trascrizione nel Libro
Soci della delibera impugnata, poiche' l'effetto  interruttivo  della
decadenza non puo' essere  ricondotto  alla  precedente  impugnazione
proposta avanti al Tribunale  di  Bologna  con  l'atto  di  citazione
notificato in data 4 marzo 2011; 
        che con la memoria di replica depositata il 22  ottobre  2012
unitamente alla documentazione in essa indicata, la difesa  del  Sig.
Fiorini Fausto ha invece eccepito che la proposizione  della  domanda
avanti al Tribunale e'  atto  idoneo  ad  interrompere  la  decadenza
dell'azione e che la domanda arbitrale e' stata' depositata  in  data
10 febbraio 2012 nel rispetto  del  termine  stabilito  dall'art.  50
c.p.c. per la riassunzione della causa, e nel contempo  ha  paventato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 819-ter c.p .c. nella parte
in cui prevede che nei rapporti  fra  arbitrato  e  processo  NON  si
applica,  tra  gli  altri  ivi  indicati,  la  regola  corrispondente
all'art. 50 c.p.c., riferendo a tal proposito  che  la  questione  e'
attualmente all'esame della Corte Costituzionale sulla quale e' stata
chiamata a pronunciarsi dal  Tribunale  di  Catania  nella  causa  n.
11039/2010 R.G. con ordinanza del 21 giugno 2012 (che ha prodotto  in
copia) che ha sollevato questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che non
si applichi l'art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo; 
    Ritenuto: 
        che deve essere  esattamente  condivisa  anche  nel  presente
procedimento  di  arbitrato   la   motivazione   in   diritto   circa
l'incostituzionalita' della norma de quo  espressa  nella  richiamata
ordinanza del Tribunale di Catania posto che l'arbitro  nominato  nel
presente procedimento valuta ai  fini  della  sua  decisione  con  la
pronuncia del  Lodo  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita-costituzionalita' dell'art.  819-ter,  comma
2, c.p.c. laddove  siffatta  norma,  nei  rapporti  tra  arbitrato  e
processo civile, prevede espressamente che non si  applichi,  fra  le
altre disposizioni del codice di rito, l'art. 50 c.p.c. a tenore  del
quale  quando  la  riassunzione  della  causa  davanti   al   Giudice
dichiarato incompetente  avviene  nel  termine  fissato  il  processo
continua davanti al nuovo giudice»; 
        che l'applicazione di tale norma,  introdotta  per  la  prima
volta nell'ordinamento processuale italiano del codice  di  rito  del
1940 ed in origine prevista per regolare esclusivamente i rapporti di
mera «competenza» tra Giudici tutti appartenenti al  complesso  della
giurisdizione ordinaria, determina che si esplichi la c.d. translatio
iudicii, con l'effetto che occorre  fare  riferimento  all'originario
atto  introduttivo  al  fine  di  verificare  l'ammissibilita'  della
domanda in relazione ai termini di decadenza a cui la legge sottopone
la proponibilita' della stessa (tra le tante, Cass. 30 gennaio  1998,
n. 974); 
        che le Sezioni Unite della Cassazione, con  sentenza  del  22
febbraio 2007, n. 4109, considerato che il  giusto  processo  non  e'
diretto allo scopo di sfociare in una decisione di mero rito,  ma  di
rendere una pronuncia di merito stabilendo chi  ha  torto  e  chi  ha
ragione, in base ad una lettura  costituzionalmente  orientata  della
disciplina  della  materia,  hanno  ritenuto   che   nell'ordinamento
processuale  oggi  sia  stato  dato  ingresso  al   principio   della
translatio iudicii dal  Giudice  ordinario  al  Giudice  speciale  e,
viceversa, anche in caso  di  pronuncia  resa  sulla  «giurisdizione»
nell'ambito cioe' dei rapporti tra  giudici  appartenenti  ad  ordini
diversi; 
        che, successivamente, con sentenza del 12 marzo 2007, n.  77,
la Corte Costituzionale  ha  dichiarato  incostituzionale  l'art.  30
della legge 6 dicembre 1971, n.  1034  -  Istituzione  dei  tribunali
amministrativi regionali, nella parte in  cui  non  prevede  che  gli
effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a
Giudice  privo  di  giurisdizione  si  conservino,   a   seguito   di
declinatoria di giurisdizione, nel  processo  proseguito  davanti  al
Giudice munito di giurisdizione; 
        che anche il Giudice delle Leggi, nella richiamata pronuncia,
ha avuto modo di evidenziare come  il  vigente  codice  di  procedura
civile, nel regolare questioni di rito  -  ed  in  particolare  nella
disciplina che all'individuazione del Giudice competente si ispira al
principio per cui le disposizioni processuali  non  sono  fini  a  se
stesse, ma  funzionali  alla  miglior  qualita'  della  decisione  di
merito, non sacrificando il  diritto  delle  parti  ad  ottenere  una
risposta, affermativa o negativa, in  ordine  al  «bene  della  vita»
oggetto della loro contesa; 
        che  il  Legislatore  ordinario,  preso  atto  dei  descritti
arresti giurisprudenziali, e' intervenuto per regolare i rapporti tra
Giudici appartenenti a diverse giurisdizioni,  prima  con  l'art.  59
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e poi con l'art.  11  del  decreto
legislativo  2  luglio  2010,  n.   104   -   Codice   del   processo
amministrativo, norme in forza delle quali oggi, nel caso in  cui  il
Giudice adito dichiari il proprio difetto  di  giurisdizione,  se  il
processo e' tempestivamente riproposto innanzi  al  Giudice  indicato
nella pronuncia che declina la giurisdizione, «sono fatti  salvi  gli
effetti sostanziali e processuali della domanda»; 
        che, allora, alla luce della descritta recente evoluzione del
quadro giurisprudenziale e normativo, la norma - art. 819-ter,  comma
2, c.p.c. - qui sospettata di incostituzionalita', quale  espressione
del sistema delle c.d. vie parallele (che consente  la  contemporanea
pendenza della medesima lite sia innanzi  al  Giudice  ordinario  che
all'arbitro  rituale)  facendo  espresso  divieto  di  applicare   il
richiamato art. 50 c.p.c. nei rapporti tra Giudici ordinari e arbitri
rituali, finisce tuttavia per mostrarsi in contrasto con gli artt. 3,
24 e 111 Cost. poiche' irragionevolmente ed  in  plateale  disarmonia
con la vigente disciplina codicistica che regola  i  rapporti  tra  i
Giudici ordinari e tra questi ultimi e quelli speciali,  violando  il
diritto di difesa delle parti  e  i  principi  del  giusto  processo,
determina in caso  di  pronuncia  di  diniego  della  competenza  del
Giudice ordinario adito in favore  dell'arbitro  l'impossibilita'  di
fare salvi gli  effetti  sostanziali  e  processuali  dell'originaria
domanda, proposta  dall'attore  davanti  al  Giudice  ordinario,  nel
giudizio   arbitrale   successivamente   instaurato;   la   reciproca
estraneita' fra giudizio statuale ed arbitrato non puo'  escludere  a
priori che in caso di passaggio dall'uno all'altro si conservino  gli
effetti dell'atto introduttivo, cosi' come avviene nei  rapporti  tra
il Giudice ordinario e quello amministrativo in forza delle  pronunce
della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale 
        che  per  l'evolversi   della   giurisprudenza   come   sopra
richiamata e come sostenuto da parte predominate della  dottrina  (F.
Danovi «Gli arbitri rituali come Giudici» con ivi numerosi  richiami)
l'elaborato dell'arbitro rituale e' espressione dello  jais  decidere
in stringente similitudine tra quanto operato dal  giudice  togato  e
dall'arbitro, giudice del caso singolo, eletto dall'autonomia privata
delle parti ma pur sempre in virtu'  di  una  precedente  investitura
legislativa ed in questo senso potendosi ritenere questi a tutti  gli
effetti equivalente  giurisdizionale;  tanto  comporta  in  fatto  la
parificazione tra arbitri e giudici dal punto di vista della funzione
del giudizio  in  senso  programmatico  ed  impone  che  il  processo
arbitrale debba godere necessariamente di tutte le prerogative insite
nel processo ordinario poiche', come sottolineato correttamente dalla
Corte, il giudizio arbitrale e' potenzialmente fungibile  con  quello
degli  organi  della  giurisdizione  (con  cio'  ribadendo  anche  la
possibilita' di simultanea presenza di due  processi  che  dovrebbero
partecipare di analoghe garanzie formali ) venendo altresi' precisato
che la ricerca  e  l'interpretazione  delle  norme  applicabili  alla
fattispecie avviene non dissimilmente da quanto si  verifica  per  la
giurisdizione ordinaria ammettendo anche il giudizio  arbitrale  allo
strumento della rimessione alla  Corte  Costituzionale  questioni  di
legittimita' ex art. 23, legge n. 87/1953. 
        che quindi, nel caso in specie, l'arbitro dovrebbe  applicare
una norma l'art. 819-ter, 2° comma c.p.c. in correlazione all'art. 50
c.p.c. - che  appare  oltremodo  manifestamente  incostituzionale  in
riferimento ai principi di cui agli art. 3 (tutti  i  cittadini  sono
uguali davanti alla legge) art. 24 (tutti possono agire  in  giudizio
per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, la difesa  e'
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) art.  111
(la giurisidizione si attua  mediante  il  giusto  processo  regolato
dalla legge, ogni processo ... si svolge in  condizione  di  parita')
poiche' porterebbe al rigetto sic  et  sempliciter  della  domanda  a
motivo della sua intervenuta decadenza in aperto contrasto pero'  con
le norme del processo del Giudice togato che, al  contrario,  proprio
in riferimento al principio contenuto nell'art. 50 c.p.c. avrebbe nel
caso de qua potuto conoscere e decidere, nel merito, sulla domanda, a
motivo del fatto che  «se  la  riassunzione  della  causa  avanti  al
giudice   dichiarato   competente   avviene   nel   termine   fissato
nell'ordinanza  ed  in  mancanza  in  quello  di   tre   mesi   dalla
comunicazione della sentenza (...) che  dichiara  l'incompetenza  del
giudice adito il processo continua avanti al nuovo giudice». 
        che quindi non pare oggi potersi  sostenere  -  come  ritiene
Euro Corset Srl nella memoria difensiva e ribadito in replica  -  che
la clausola compromissoria e' deroga alla giurisdizione e quindi  che
la «erronea» proposizione della domanda  avanti  ad  un  Giudice  poi
dichiaratosi incompetente  consenta  di  impedire  la  decadenza  del
diritto azionato solo quando il Giudice competente  (in  questo  caso
l'arbitro) nei confronti del quale la causa  venga  riassunta  faccia
parte del medesimo Ordine giurisdizionale; 
        che, pure a ritenere il compromesso  come  atto  di  rinuncia
alla giurisdizione statale, rimane arduo rinvenire  la  ratio  di  un
assetto normativo che, a fronte  della  medesima  domanda  giudiziale
svolta  originariamente  innanzi  ad  un  Giudice  ordinario,  faccia
conseguire la  perdita  irrimediabile  degli  effetti  sostanziali  e
processuali che discendono dalla ridetta domanda,  nel  caso  in  cui
venga accertata la stessa «improponibile» innanzi  al  Giudice  adito
(poiche' doveva essere promossa innanzi all'arbitro privato),  mentre
escluda  qualsivoglia  decadenza  sostanziale  o  processuale  quando
sussista il difetto di competenza o di  giurisdizione  in  favore  di
altro Giudice, rispettivamente, ordinario o speciale; 
        che,  inoltre,  pure  dovendosi  riconoscere  la  persistente
problematicita'  dell'esatta  qualificazione  dei  rapporti  fra   la
giurisdizione ordinaria e  quella  arbitrale,  va  ancora  una  volta
evidenziato come gia' il Giudice delle Leggi,  nella  nota  pronuncia
che ha  riconosciuto  all'arbitro  il  potere  di  sollevare  in  via
incidentale questione di legittimita' costituzionale delle leggi,  ha
avuto modo di chiarire che il giudizio Arbitrale non  si  differenzia
da  quello  che  si  svolge  davanti  agli  Organi   Statuali   della
giurisdizione, trattandosi  di  un  giudizio  che  e'  potenzialmente
fungibile con quello degli organi giurisdizionali (cosi' Corte  Cost.
28 novembre 2001, n. 376); 
        che,  del   resto,   dopo   la   novella   della   disciplina
dell'arbitrato introdotta dal D.Lgs. n. 2 dicembre 2006, n.  40  alla
luce del nuovo art. 819-ter c.p.c. si afferma una  «competenza  degli
arbitri» che non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa  avanti
al Giudice con precipuo riferimento anche al suo comma  1,  a  tenore
del quale «La sentenza, con la quale il giudice  afferma  o  nega  la
propria competenza in relazione ad una  convenzione  d'arbitrato,  e'
impugnabile a norma degli artt. 42 e 43», sicche', alla  stregua  del
c.d. diritto vivente formatosi in base  alle  piu'  recenti  pronunce
della Corte regolatrice, il legislatore ha inteso  inequivocabilmente
ricondurre nell'ambito della «competenza» siffatti  rapporti,  avendo
espressamente approntato come mezzo di reazione contro una  pronuncia
in uno di tali sensi, il  regolamento  di  competenza,  necessario  o
facoltativo, a seconda che la pronuncia  al  riguardo  sia  esclusiva
oppure concorrente con una  decisione  su  una  questione  di  merito
(cosi': Cass. 4 agosto 2011, n. 17019; Cass. 5 giugno 2011, n.  5110;
Cass. 26 novembre 2010, n. 24082; Cass. s.u.  6  settembre  2010,  n.
19047); 
        che la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  819-ter,
comma 2,  c.p.c.  e'  quindi  di  carattere  rilevante  nel  presente
procedimento arbitrale in quanto la  pronuncia  di  incompetenza  del
Tribunale  adito,  data  inter  partes  con  la  sentenza  n.   22450
depositata in data 13 dicembre 2011, a  giudicare  sulla  impugnativa
della delibera assembleare in data 6 dicembre 2010 della Euro  Corset
Srl,  ove  non  fossero  fatti  salvi  gli  effetti   sostanziali   e
processuali della domanda giudiziale in precedenza  svolta  dal  Sig.
Fiorini Fausto con l'atto di citazione notificato  in  data  4  marzo
2011 innanzi al Giudice ordinario,  mediante  il  meccanismo  offerto
dall'art. 50 c.p.c., determinerebbe comunque la decadenza dell'attore
(ex artt. 2479-ter c.c)  dall'impugnazione  della  medesima  delibera
assembleare proposta mediante il procedimento arbitrale che e'  stato
instaurato con la domanda di nomina di arbitro  ex  art.  810  c.p.c.
depositata in data 10  febbraio  2012,  e  quindi  vanificherebbe  il
principio della Corte Costituzionale del 28 novembre 2011 n. 376,  in
funzione del quale il giudizio  arbitrale  e'  fungibile  rispetto  a
quello avanti al Giudice statale, poiche' il  primo  rappresenta  una
via  equivalente  alla  seconda  con   caratteristiche   ed   effetti
sostanzialmente analoghi; 
        che il  termine  di  incostituzionalita'  concernente  l'art.
819-ter c.p.c. nella parte in cui' prevede che non si applichi l'art.
50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo  si  riverbera  nella
mancata conservazione degli effetti dell'atto introduttivo in caso di
riassunzione del processo nel termine di legge, come nel caso de quo,
che  non  corrisponde   al   carattere   della   fungibilita'   della
giurisdizione  del  Giudice  dello  Stato  con  quello  dell'Arbitro,
ammettendo la conservazione degli effetti dell'atto introduttivo solo
nel primo caso ed escludendola invece nel secondo,  cosi'  in  aperto
contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiche' nel caso in specie
il   principio   contenuto   dall'art.   50   c.p.c.   determinerebbe
inevitabilmente pronuncia di decadenza del  Sig.  Fiorini  Fausto  ex
art. 2479-ter c.c. dall'azione proposta con il deposito della domanda
del procedimento arbitrale in data 10 febbraio 2012,