Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587,         fax          06/96514000          e          PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la  quale  e'  domiciliato
per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona   del
Presidente della Regione  in  carica,  con  sede  in  Aosta,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  regionale
21 novembre 2012, n. 30, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Valle d'Aosta del 27  novembre  2012,  n.  49,  limitatamente
all'articolo 2, comma 10. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  n.  30,  del  21
novembre  2012,  ha  dettato  disposizioni  per  l'«Adeguamento   del
bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi  di
politica economica e di contenimento della  spesa  pubblica  previsti
dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni vigenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative». 
    L'art.  2  della  legge,  sotto  la  rubrica  «Modificazioni   di
disposizioni in materia di finanza locale», al comma 10, prevede che:
«Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema  di  tesoreria  unica
non si applicano agli enti locali della Regione  e  alle  istituzioni
scolastiche  ed  educative   dipendenti   dalla   Regione   che   non
usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali». 
    La  disposizione  soprarichiamata  della   legge   regionale   e'
costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione  assunta  dal
Consiglio dei ministri nella riunione  del  18  gennaio  2013,  viene
impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. - Il legislatore statale,  con  il  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo  2012,  n.  27,  ha  dettato  disposizioni   urgenti   per   la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'  al
fine di favorire la crescita economica del Paese. 
    L'art. 35  del  testo  normativo  prevede  varie  misure  per  la
tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione  dei  debiti  pregressi
delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni  in  materia  di
tesoreria unica. A quest'ultimo fine, l'ottavo  comma,  dell'articolo
richiamato,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'   economica   della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, ha disposto la
sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di  tesoreria  mista
previsto dall'art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1987, n.  279.
E' stato, infine, precisato che, nello stesso periodo, agli  enti  ed
organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica si applicano
le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 29  ottobre  1984,  n.
720. 
    Il temporaneo ritorno al sistema di tesoreria  unica  costituisce
un evidente strumento di coordinamento della finanza pubblica  a  cui
il legislatore statale e' ricorso nell'attuale  fase  di  risanamento
urgente dei bilanci pubblici, centrale e  locali.  La  sua  finalita'
immediata e' l'incremento della giacenza di cassa  dello  Stato  allo
scopo di limitare  il  ricorso  all'emissione  di  titoli  di  debito
pubblico necessari per procurare la liquidita' a breve termine  dello
Stato e degli enti pubblici e cosi' concorrere a contenere i tassi di
interesse  sul  debito  nell'attuale  situazione  di  tensione  sugli
stessi. 
    L'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012,  trova  applicazione  nei
confronti di tutti gli Enti locali, Regioni  e  province  autonome  e
costituisce, pertanto, una riforma socio-economica  finalizzata  alla
tutela dell'unita' economica della  Repubblica  ed  al  coordinamento
della finanza pubblica. 
    2. - L'art. 2, comma 10, della  legge  n.  30,  del  2012,  della
Regione Valle 
    d'Aosta, prevedendo che le disposizioni  vigenti  riguardanti  il
sistema di tesoreria unica non si applicano agli  enti  locali  della
Regione ed alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla
Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali,  si
pone in aperto contrasto con l'art. 35, comma 8, del d.l. n.  1,  del
2012, e viola, di conseguenza, i principi di cui agli  articoli  117,
terzo e sesto comma, 119 e 120 della Costituzione. 
    2.1. - Al riguardo non puo' non porsi in evidenza che il  sistema
di tesoreria unica, come precisato anche di recente da codesta Corte,
con la sentenza n. 311/2012, costituisce uno strumento essenziale per
assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello  Stato  -
ordinamento e la disciplina del  suo  funzionamento  rientra  tra  le
scelte di politica economica nazionale. 
    La disciplina  dettata  dalla  normativa  statale  si  sostanzia,
infatti, in una «misura di gestione della liquidita' tramite la quale
ingentissime somme presenti nel sistema bancario  vengono  depositate
nelle Tesorerie provinciali» (Sent. n. 311/2012) e  consente,  cosi',
di emettere una minore quantita'  di  titoli  di  Stato  contribuendo
cosi' nella riduzione del cosiddetto spread. Tali  regole,  pertanto,
si collocano nell'ambito dei principi fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica la cui  determinazione  spetta  alla  potesta'
legislativa statale  e  non  puo'  essere  incisa  o  modificata  dal
legislatore regionale. 
    2.2. - Si osserva ancora che l'art. 35,  comma  8,  del  d.l.  n.
1/2012, come riconosciuto da codesta Corte con la richiamata sentenza
n. 311, del 2012, ha natura di principio fondamentale in  materia  di
coordinamento  nella   finanza   pubblica.   Esso   infatti   prevede
l'applicazione a Regioni ed Enti locali del regime di tesoreria unica
di cui all'art. 1, della legge  29  ottobre  1984,  n.  770,  per  un
periodo  di  tempo  limitato,   senza   vincolare   o   limitare   la
disponibilita' delle somme ne incidere sulla loro destinazione. 
    La disciplina dettata dal legislatore statale soddisfa, pertanto,
entrambe  le  condizioni  perche'  possa  essere  qualificata   quale
effettivo e vincolante principio fondamentale in materia  di  finanza
pubblica: «ha carattere transitorio e non incide sulla disponibilita'
delle Regioni ed Enti locali, che sono comunque tenute a  contribuire
al contenimento  del  fabbisogno  finanziario  del  settore  pubblico
allargato»  (Sent.  n.  311/2012)  e  non  possono,  quindi,  ridurlo
unilateralmente. 
    2.3. - Alla stregua delle considerazioni che  si  sono  formulate
appare evidente che la legge regionale che qui si censura, esonerando
alcuni enti locali ed istituzioni regionali dal regime  di  tesoreria
unica disposto dallo Stato, viola macroscopicamente gli artt.  117  e
119 della Costituzione nell'ottica del  coordinamento  della  finanza
pubblica, cui la Regione non puo' derogare, nonche' l'art. 120  della
Costituzione in merito ai profili  di  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica.