Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; Contro Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 25, comma 5, 28 e 38 della legge della Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012, intitolata "Assestamento del bilancio 2012" pubblicata nel B.U. Marche 3 dicembre 2012, n. 115, supplemento n. 5, per contrasto con gli artt. 3, 81, comma 4, 97 ,117, comma 3, e 120 della Costituzione e cio' a seguita ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del. 22 gennaio 2013. 1. La legge n. 37 del 27 novembre 2012, pubblicata nel B.U. Marche 3 dicembre 2012, n. 115, con la quale la Regione Marche approva l'"Assestamento del bilancio 2012", contiene tre norme, le quali presentano profili di illegittimita' costituzionale. 1) L'articolo 25 - intitolato "utilizzo delle graduatorie concorsuali" - al comma 5 prevede che "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici di assistente amministrativo categoria C, banditi dall'ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015". Tale disposizione, in quanto proroga il termine dell'efficacia delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015, si pone in contrasto con l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n.228 (Allegato 2, tabella 2, punto 24), che fissa il termine di efficacia delle graduatorie per tutte le pubbliche amministrazioni al 30 giugno 2013. La disposizione regionale, pertanto, nel prevedere un termine di validita' della suddetta graduatoria diverso e piu' lungo rispetto alla normativa statale di riferimento per tutte le Pubbliche amministrazioni, viola i principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' i principi stabiliti dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2) L'articolo 28 - intitolato "modifiche della legge regionale n. 20/2001" - al comma 1 prevede che in tale legge regionale (contenente norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), all'art. 14 (disciplinante la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione) dopo il comma primo sia aggiunto il comma l bis, il quale dispone che "... puo' partecipare alle attivita' di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni". Tale disposizione, in quanto estende la partecipazione alle attivita' espletate dalle scuole regionali di formazione della Pubblica amministrazione a soggetti diversi dal personale della Pubblica amministrazione stessa, si pone in contrasto: con l'art. 81 comma 4 della Costituzione, perche' , in violazione del principio, sancito in tale norma, secondo la quale "Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, introduce oneri a carico della finanza pubblica senza la previsione dei mezzi finanziari ner far fronte alla spesa prevista. con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, perche' viola i principi, contenuti in tali norme, di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento, nonche' con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, perche' viola il principio, contenuto in tale norma, del coordinamento della finanza pubblica, in forza del quale la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' apportare deroghe alla previsione delle leggi statali. 3) L'articolo 38 - intitolato "modifiche della legge regionale n. 18/2009" - al comma 2 prevede che, in tale legge regionale, all'art. 35 (Assestamento del bilancio 2009) - il quale al secondo comma dispone che "il ricavato dell'alienazione (dei beni immobili delle aziende sanitarie e dell'INRCA) e' destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del servizio sanitario regionale e costituisce debito verso l'amministrazione regionale"- dopo il comma terzo, sia aggiunto il comma 3 ter , il quale dispone che "le plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari successive al 1° gennaio 2012... non costituiscono debito nei confronti dell'amministrazione regionale ...". Tale disposizione, in quanto esclude che dette plusvalenze costituiscano debito nei confronti dell'amministrazione regionale (e siano utilizzate dagli enti del Servizio Sanitario Regionale), si pone in contrasto con l'art. 29, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 118/2011, il quale stabilisce che le disponibilita' generate dalle dismissioni di immobilizzazioni degli enti del servizio sanitario nazionale devono essere destinate al finanziamento di nuovi investimenti, costituendo una riserva del patrimonio netto fino a quando non si realizzi la predetta finalizzazione. Ne consegue che il citato articolo 38, in quanto determina detto contrasto: viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione , che sancisce il principio del coordinamento della finanza pubblica, perche', ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.118/2011, le disposizioni di cui al citato articolo 29 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica; viola l'art. 120 della Costituzione, il quale sancisce il principio di unita' economica del Paese.