Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F.
80224030587, Pec  ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; 
    Contro Regione Marche, in persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 25, comma 5, 28 e  38  della  legge  della
Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012,  intitolata  "Assestamento
del bilancio 2012" pubblicata nel B.U. Marche  3  dicembre  2012,  n.
115, supplemento n. 5, per contrasto con gli artt. 3, 81, comma 4, 97
,117, comma 3, e 120 della Costituzione e cio' a seguita ed in  forza
della delibera di impugnativa  assunta  dal  Consiglio  dei  Ministri
nella seduta del. 22 gennaio 2013. 
    1. La legge n. 37 del  27  novembre  2012,  pubblicata  nel  B.U.
Marche 3 dicembre 2012, n.  115,  con  la  quale  la  Regione  Marche
approva l'"Assestamento del bilancio 2012", contiene  tre  norme,  le
quali presentano profili di illegittimita' costituzionale. 
    1)  L'articolo  25  -  intitolato  "utilizzo  delle   graduatorie
concorsuali" - al comma 5 prevede che "l'efficacia delle  graduatorie
dei concorsi  pubblici  di  assistente  amministrativo  categoria  C,
banditi dall'ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione
Marche n. 59 del 18 giugno 2009, e' prorogata  fino  al  31  dicembre
2015". 
    Tale disposizione, in quanto proroga  il  termine  dell'efficacia
delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015, si pone in contrasto  con
l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre  2012  n.228  (Allegato  2,
tabella 2, punto  24),  che  fissa  il  termine  di  efficacia  delle
graduatorie per tutte le pubbliche amministrazioni al 30 giugno 2013. 
    La disposizione regionale, pertanto, nel prevedere un termine  di
validita' della suddetta graduatoria diverso e  piu'  lungo  rispetto
alla  normativa  statale  di  riferimento  per  tutte  le   Pubbliche
amministrazioni, viola i principi  di  uguaglianza,  imparzialita'  e
buon andamento di cui  agli  articoli  3  e  97  della  Costituzione,
nonche' i principi stabiliti  dall'articolo  117  terzo  comma  della
Costituzione, nell'ottica del coordinamento della  finanza  pubblica,
cui la Regione, pur  nel  rispetto  della  sua  autonomia,  non  puo'
derogare. 
    2) L'articolo 28 - intitolato "modifiche della legge regionale n.
20/2001" - al comma 1 prevede che in tale legge regionale (contenente
norme in materia di organizzazione e  di  personale  della  Regione),
all'art. 14 (disciplinante la Scuola regionale  di  formazione  della
pubblica amministrazione) dopo il comma primo sia aggiunto il comma l
bis, il quale dispone che "... puo'  partecipare  alle  attivita'  di
aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche  il
personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni". 
    Tale disposizione,  in  quanto  estende  la  partecipazione  alle
attivita'  espletate  dalle  scuole  regionali  di  formazione  della
Pubblica amministrazione  a  soggetti  diversi  dal  personale  della
Pubblica amministrazione stessa, si pone in contrasto: 
    con l'art. 81 comma 4 della Costituzione, perche' , in violazione
del principio, sancito in tale norma, secondo la  quale  "Ogni  altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare  i  mezzi  per
farvi fronte, introduce oneri a carico della finanza  pubblica  senza
la  previsione  dei  mezzi  finanziari  ner  far  fronte  alla  spesa
prevista. 
    con gli articoli 3 e  97  della  Costituzione,  perche'  viola  i
principi, contenuti in tali norme, di  uguaglianza,  imparzialita'  e
buon andamento,  nonche'  con  l'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, perche' viola il principio, contenuto  in  tale  norma,
del coordinamento della finanza  pubblica,  in  forza  del  quale  la
Regione, pur nel rispetto della sua  autonomia,  non  puo'  apportare
deroghe alla previsione delle leggi statali. 
    3) L'articolo 38 - intitolato "modifiche della legge regionale n.
18/2009" - al comma 2 prevede che, in tale legge regionale,  all'art.
35 (Assestamento del bilancio 2009)  -  il  quale  al  secondo  comma
dispone che "il ricavato dell'alienazione (dei  beni  immobili  delle
aziende sanitarie e dell'INRCA) e' destinato alla copertura del fondo
regionale per il finanziamento del  servizio  sanitario  regionale  e
costituisce debito verso l'amministrazione regionale"- dopo il  comma
terzo, sia aggiunto il comma  3  ter  ,  il  quale  dispone  che  "le
plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari successive al  1°
gennaio   2012...   non   costituiscono    debito    nei    confronti
dell'amministrazione regionale ...". 
    Tale  disposizione,  in  quanto  esclude  che  dette  plusvalenze
costituiscano debito nei confronti dell'amministrazione regionale  (e
siano utilizzate dagli enti del  Servizio  Sanitario  Regionale),  si
pone in contrasto con l'art. 29,  comma  1,  lett.  c),  del  decreto
legislativo n. 118/2011, il quale stabilisce  che  le  disponibilita'
generate  dalle  dismissioni  di  immobilizzazioni  degli  enti   del
servizio sanitario nazionale devono essere destinate al finanziamento
di nuovi investimenti, costituendo una riserva del  patrimonio  netto
fino a quando non si realizzi la predetta finalizzazione. 
    Ne consegue che il citato articolo 38, in quanto determina  detto
contrasto: 
    viola l'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  ,  che
sancisce il  principio  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
perche', ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo
n.118/2011,  le  disposizioni  di   cui   al   citato   articolo   29
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della  Costituzione
e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica; 
    viola  l'art.  120  della  Costituzione,  il  quale  sancisce  il
principio di unita' economica del Paese.