Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia; Contro la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., per la impugnativa della legge della Provincia di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21. Con la legge indicata in epigrafe, la provincia di Bolzano ha dettato disposizioni concernenti le attivita' di accompagnatore e guida alpina. In proposito, l'art. 8, comma 1, n. 20 dello Statuto speciale di Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potesta' legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Statuto, deve comunque esplicarsi «nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonche' degli obblighi internazionali». Cio' premesso, alcune disposizioni delle legge provinciale presentano profili di impatto anticoncorrenziale, risultando sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti. Esse eccedono quindi dalle competenze statutarie per violazione della competenza esclusiva in materia riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, oltre a porre ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e quindi violando l'art. 117, primo comma della Costituzione. In particolare: 1) L'art. 3 stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, nella Provincia di Bolzano, come definite dal precedente art. 2. Al riguardo, il citato art. 3 prevede al comma 1, lett. b), limitatamente all'attivita' di accompagnatore turistico, che essa possa essere esercitata anche da coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in un'altra regione o in provincia di Trento. Dal che si evince, a contrario, che la professione di guida turistica puo' essere esercitata solo da coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione nelle forme previste dall'art. 6 della legge in esame, anche se gia' in possesso di un titolo equipollente rilasciato da un'altra regione o dalla Provincia di Trento. Il citato art. 6, infatti, indica i requisiti per accedere all'esame di abilitazione, stabilendo, al comma 4, che, per ottenere l'abilitazione per la professione di guida turistica, rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo, occorre il possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o di un titolo equipollente necessario, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio. Del pari, il comma 5 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica e' rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi e' in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, previa verifica del possesso delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell'ultimo esame di abilitazione indetto. Le citate disposizioni provinciali, dunque, nella misura in cui impongono alle guide alpine gia' abilitate in altre Regioni o nella provincia di Trento, di superare un altro esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella Provincia di Bolzano - Alto Adige, appaiono sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibili, per tale via, di porre un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio ditale professione, determinando un'indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi. 2) La norma contenuta nell'art. 7, alle lett. d) ed e), individua tra i soggetti esonerati dall'obbligo del possesso di abilitazione chi, in qualita' di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, e dell'Agenzia «Alto Adige Marketing», accompagna ospiti nelle visite delle localita' site nel proprio territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo nella provincia. Anche in questo caso, le norme in esame pongono in un'indebita posizione di vantaggio coloro che svolgono la professione in materia turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono da altre regioni e, per giunta, gia' potenzialmente idonei, determinando quindi un'alterazione degli assetti concorrenziali nel settore. 3) L'art. 13, comma 2, modificando la legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori», inserisce l'art. 8-ter nella medesima legge provinciale, rubricato «Accompagnatore/Accompagnatrice media montagna». Detta nuova norma, al comma 4, prevede che le guide alpine e gli/le aspiranti guida possano svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna. Considerato che, ai sensi dell'art. 5 lettera e) della stessa legge provinciale n. 33/1991, per ottenere l'iscrizione all'albo delle guide alpine, e' previsto il requisito della residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia, la norma in esame, consentendo alle guide alpine di svolgere l'ulteriore attivita' di accompagnatore di media montagna, finisce per favorire i soggetti che svolgono in maniera stanziale l'attivita' di guida alpina, determinando dunque un'ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti di taluni soggetti, in violazione del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni, in contrasto quindi con i principi di tutela della concorrenza e del mercato.