Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale p.t. avverso la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74, pubblicata nel BUR n. 71 del 19 dicembre 2012, recante: «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»; Con la legge indicata in epigrafe, la Regione Toscana ha apportato modifiche «alla legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno». Al riguardo, peraltro, ritiene la Presidenza del Consiglio dei ministri che l'art. 1 della legge citata presenti profili di incostituzionalita' ai sensi dell'art. 117 Costituzione. In particolare, tale disposizione, che modifica l'art. 134 della legge regionale n. 42/2000, per quanto concerne i maestri di sci gia' iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana, prevede che essi debbano «richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana», e che sia inoltre il «Collegio regionale del maestri di sci» a provvedere «all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza del requisiti di cui all'articolo marzo», tra i quali si annovera, al comma l lettera d), «la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 132 ed il superamento dei relativi esami». Siffatte previsioni presentano profili di indubbio impatto concorrenziale, in quanto prevedono che maestri di sci gia' abilitati in altre regioni debbano superare un nuovo esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nelle Regione Toscana. Esse appaiono del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibili dunque di porre un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio di tale professione. Inoltre, il fatto che la verifica dei requisiti professionali degli aspiranti maestri di sci sia attribuita dalla norma regionale al collegio regionale dei maestri di sci comporta profili di possibile conflitto di interessi, considerato che gli appartenenti a tale collegio, quali operatori gia' attivi nel settore, avrebbero la possibilita' di influenzare gli esiti del processo di selezione, potendo restringere il numero di coloro che intendano svolgere tale attivita', in ipotesi al di la' di quanto sarebbe giustificato da una mera valutazione qualitativa. Le descritte disposizioni regionali, quindi, nei limiti in cui sono suscettibili di porre un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio delle professioni di maestro di sci nel territorio della Regione Toscana, si pongono in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.